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VIALE MONTEGRAPPA, 183/A - 59100 PRATO (PO) TELEFONO 0574-575331 FAX 0574-574120 studiozanobetti@legalmail.it (P.E.C.) info@studiozanobetti.it francesco.zanobetti@odcecprato.legalmail.it (P.E.C.) francesco.zanobetti@studiozanobetti.it P. e C.F. ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE N. 01787800976 Sito Web: www.studiozanobetti.it Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Prato N SA 27 CIRCOLARE OPERAT Circolare n. 26/2017 18 Dicembre 2017 IL TRATTAMENTO CONTABILE E FISCALE DEGLI OMAGGI La diffusa consuetudine delle imprese e dei professionisti di distribuire gratuitamente beni ai propri clienti, fornitori o dipendenti pone il problema di dare una precisa definizione ed un corretto inquadramento ai fini delle imposte dirette ed indirette delle operazioni riguardanti gli omaggi. Al fine di individuare il corretto trattamento, pertanto, è necessario identificare: la tipologia dei beni oggetto dell omaggio, che possono essere beni acquisiti appositamente a tal fine o beni oggetto dell attività di impresa del soggetto che cede l omaggio; le caratteristiche del soggetto ricevente, a seconda che sia un dipendente, un cliente o un altro soggetto terzo rispetto all impresa. Omaggi a soggetti terzi di beni che non rientrano nell attività d impresa I costi sostenuti per l acquisto di beni ceduti gratuitamente a terzi la cui produzione o il cui scambio non rientra nell attività propria dell impresa sono: integralmente deducibili dal reddito di impresa nel periodo di sostenimento, se di valore unitario non superiore a 50 euro; qualificati come spese di rappresentanza. In merito alle spese di rappresentanza occorre ricordare che a far data dallo scorso 1 gennaio 2016 il testo dell articolo 108, comma 2, Tuir è stato modificato. Nella sua versione attuale esso lega la deducibilità delle spese di rappresentanza sostenute nel periodo di imposta ai requisiti di inerenza, come stabiliti con decreto del Mef (tenuto conto anche della natura e della destinazione delle stesse), e di congruità. L inerenza si intende soddisfatta qualora le spese siano: sostenute con finalità promozionali e di pubbliche relazioni; ragionevoli in funzione dell obiettivo di generare benefici economici; coerenti con gli usi e le pratiche commerciali del settore. Quanto alla congruità essa andrà determinata rapportando: il totale delle spese imputate per competenza nell esercizio Rag. Francesco Zanobetti - C.F. ZNBFNC40M01A071U - Nato a AGLIANA (PT) il 1-8-1940. Iscritto nell Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Prato al n.17/a dal 2-1-1971 Rag. Simona Zanobetti - C.F. ZNBSMN67L69D612G - Nata a FIRENZE il 29-7-1967. Iscritta nell Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Prato al n. 257/A dal 30-3-1993 Dott. Silverio Zanobetti - C.F. ZNBSVR83M18D612J - Nato a FIRENZE il 18-8-1983. Iscritto nell Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Prato al n. 584/A dal 26-10-2010

con i ricavi e proventi della gestione caratteristica del periodo di imposta in cui sono sostenute (come risultanti da dichiarazione). Le soglie (contenute nel testo dell art. 108 Tuir) sono le seguenti: 1. 1,5% dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di euro; 2. 0,6% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 10 milioni di euro e fino a 50 milioni; 3. 0,4% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 50 milioni di euro Superato il limite di deducibilità così stabilito, la restante parte delle spese sono da intendersi indeducibili con necessità di operare apposita variazione in aumento in dichiarazione dei redditi. In merito all Iva il D.P.R. 633/1972 afferma che non è ammessa la detrazione dell Iva relativa alle spese di rappresentanza, tranne quelle sostenute per l acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50 euro. Da cui: spese di rappresentanza di importo non superiore a 50 euro detraibilità del 100% spese di rappresentanza superiori a 50 euro indetraibilità del 100% Omaggi a soggetti terzi di beni che rientrano nell attività d impresa In taluni casi, ad essere destinati ad omaggio ai propri clienti o fornitori sono i beni che costituiscono il prodotto dell azienda erogante o i beni che l azienda commercializza. La precisa individuazione della documentazione relativa al bene omaggiato è tutt altro che agevole e, quasi sempre, la successiva destinazione ad omaggio del bene richiede una rettifica delle scelte (in termini di classificazione contabile) originariamente operate: dal punto di vista reddituale, tali beni acquistati o prodotti per la commercializzazione e successivamente destinati ad omaggio costituiscono spese per omaggi interamente deducibili; dal punto di vista Iva, la cessione gratuita deve essere assoggettata ad imposta (tramite fattura al cliente, con o senza rivalsa; solitamente si preferisce l utilizzo dell autofattura o del registro omaggi) sulla base del prezzo di acquisto o, in mancanza, del prezzo di costo dei beni, determinato nel momento in cui si effettua la cessione gratuita. Si evidenzia, tuttavia, che parte della dottrina ritiene prudenzialmente possibile che le spese per omaggi a terzi di beni che rientrano nell attività d impresa siano qualificate spese di rappresentanza; in tal caso: - per i beni di costo unitario superiore a 50,00 euro è applicabile il limite di deducibilità previsto per le spese di rappresentanza sopra illustrato mentre rimangono deducibili per intero nell esercizio se di valore unitario inferiore a 50,00 euro; - ai fini Iva la detrazione è ammessa solo per i beni di costo unitario inferiore a 50,00 euro. Omaggi a dipendenti di beni da parte dell impresa Nel caso in cui i destinatari degli omaggi siano i dipendenti dell impresa, il costo di acquisto di tali beni va classificato nella voce spese per prestazioni di lavoro dipendente e non nelle spese di rappresentanza; pertanto, tali costi saranno interamente deducibili dalla base imponibile al fine delle imposte dirette, a prescindere dal fatto che il bene sia o meno oggetto di produzione e/o commercio da parte dell impresa. 2

Ai fini Iva, invece, nel caso di cessione gratuita a dipendenti di beni che non rientrano nell attività propria dell impresa, l imposta per tali beni è indetraibile e la loro cessione gratuita è dal campo di applicazione dell Iva. L acquisto e la successiva cessione gratuita di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell'attività propria dell'impresa segue il medesimo trattamento già commentato relativamente agli omaggi effettuati nei confronti di soggetti terzi (clienti, fornitori, etc.). Si ricorda che le erogazioni liberali in natura (sotto forma di beni o servizi o di buoni rappresentativi degli stessi) concesse ai singoli dipendenti costituiscono reddito di lavoro dipendente per questi ultimi se di importo superiore ad 258,23 euro nello stesso periodo d imposta (se di importo complessivo inferiore ad 258,23 euro sono esenti da tassazione). Pertanto, il superamento per il singolo dipendente della franchigia di 258,23 euro comporterà la ripresa a tassazione di tutti i benefits (compresi gli omaggi) erogati da parte del datore di lavoro. Omaggi erogati dagli esercenti arti e professioni I professionisti e gli studi associati che acquistano beni per cederli a titolo di omaggio devono distinguere il trattamento fiscale in relazione al fatto che gli stessi vengano donati a clienti o a dipendenti. Nell ambito del reddito di natura professionale, il trattamento degli omaggi risulta certamente più semplice, in quanto ci si trova sempre e comunque nella categoria di beni che non fanno parte dell attività propria dell impresa. OMAGGI A CLIENTI/FORNITORI Il costo sostenuto all atto dell acquisto costituisce spesa di rappresentanza, indipendentemente dal valore unitario del bene, e la sua deducibilità è integrale fino al limite dell 1% dei compensi percepiti nel periodo di imposta (oltre tale limite l importo degli acquisti per omaggi non risulta più deducibile). Gli omaggi di beni acquisiti appositamente a tal fine di valore imponibile inferiore a 50,00 euro scontano la piena detrazione dell imposta, mentre quelli di valore superiore a 50,00 euro sono caratterizzati dalla totale indetraibilità dell Iva. OMAGGI A DIPENDENTI Il costo di acquisto degli omaggi va classificato nella voce spese per prestazioni di lavoro dipendente e non nelle spese per omaggi; pertanto, tali costi sono interamente deducibili dalla base imponibile al fine delle imposte dirette. L iva è indetraibile. 3

Aspetti contabili Contabilmente la spesa di rappresentanza che rispetti i requisiti iva per la detrazione verrà registrata come segue: Diversi a Banca c/c 1.100,00 Spese di rappresentanza 1.000,00 Erario c/iva 100,00 Diversamente se la spesa non soddisfa il requisito di detraibilità iva avremo: Spese di rappresentanza a Banca c/c 1.100,00 Dove la voce delle spese di rappresentanza comprenderà al suo interno anche la quota Iva indetraibile (ipotizzata in questo caso pari al 100%). Quanto agli omaggi soffermiamoci su quelli destinati alla clientela. Se l azienda compra un bene destinato a omaggio all atto dell acquisto, unitamente all uscita finanziaria di cassa o banca, rileverà la voce di Conto economico accesa agli omaggi facendo sempre attenzione alla detraibilità dell Iva. Se invece il bene omaggiato formasse oggetto della produzione propria si dovrà innanzi tutto rilevare la cessione dell omaggio che può avvenire con emissione di fattura per singola operazione, ovvero in autofattura. Nel primo caso la scrittura contabile sarà la seguente: Clienti a Diversi 1.220,00 a Omaggi a clienti 1.000,00 a Erario c/iva 220,00 Quindi occorrerà distinguere a seconda che il cedente applichi o meno la rivalsa dell Iva, in tal caso in fattura occorrerà scrivere alternativamente: con obbligo di rivalsa ai sensi dell articolo 18, D.P.R. 633/1972; senza obbligo di rivalsa ai sensi dell articolo 18, D.P.R. 633/1972. Nel primo caso, rivalsa, la scrittura contabile sarà la seguente: Diversi a Clienti 1.220,00 Omaggi 1.000,00 Cassa 220,00 4

Nel secondo caso, la scrittura sarà: Diversi a Clienti 1.220,00 Omaggi 1.000,00 Imposte indeducibili 220,00 Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. Cordiali saluti. Rag. FRANCESCO ZANOBETTI Le informazioni contenute nella presente lettera circolare hanno carattere puramente informativo e non contengono tutti gli elementi necessari per assumere decisioni operative. 5

Omaggi natalizi Riepilogo del trattamento fiscale Cedenti Destinatario dell omaggio Beni non rientranti nell attività propria Deducibilità del costo Acquisto Cessione Irpef/Ires Irap Imprese Clienti e/o fornitori non superiore superiore detraibile (anche alimenti e bevande) indetraibile da ai sensi dell art. 2 comma 2 n. 4 DPR 633/1972 da ai sensi dell art. 19-bis1 comma 1 lett. h DPR 633/1972 Intero importo nel limite di 50,00 Spese per omaggi interamente deducibili Deducibile nel periodo di sostenimento se rispondente ai criteri di inerenza e congruità (costo superiore ) Spese di rappresentanza Deducibilità per soggetti con metodo di bilancio. Indeducibilità per soggetti con metodo fiscale. Dipendenti --- indetraibile 1 da ai sensi dell art. 2 comma 2 n. 4 DPR 633/1972 Intero importo nell esercizio Spesa per prestazioni di lavoro Indeducibilità 4 Lavoratori autonomi Clienti e/o Fornitori non superiore superiore Dipendenti --- detraibile (anche alimenti e bevande) indetraibile Indetraibile 1 Imponibile 2 da 1% dei compensi percepiti nel periodo d imposta Spese di rappresentanza Intero importo nell esercizio Spese per prestazioni di lavoro 1% dei compensi percepiti nel periodo d imposta 3 Indeducibilità Note 1. Risoluzione 16/10/1990 n. 666305. 2. Sono non rilevanti le cessioni gratuite di beni non rientranti nell attività, se di costo inferiore, solo in riferimento all attività propria dell impresa. Rimane salva, anche per i lavoratori autonomi, la facoltà di non detrarre l sull acquisto al fine di non assoggettare a la cessione gratuita. 3. I costi e gli altri componenti si assumono così come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi, esclusi i costi per il personale e gli interessi passivi. 4. Indipendentemente dalla contabilizzazione in voci diverse dalla B.9 del conto economico. Destinatario dell omaggio Clienti/ Fornitori Dipendenti Beni rientranti nell attività propria Deducibilità del costo Acquisto Cessione Irpef/Ires Irap detraibile 1 imponibile Obbligo di fattura, autofattura o registro degli omaggi Intero importo nell esercizio Spese per omaggi interamente deducibili 2 Intero importo nell esercizio Spese per prestazioni di lavoro Deducibilità per soggetti con metodo di bilancio. Indeducibilità per soggetti con metodo fiscale. Indeducibilità Note 1. Deducibile se la spesa non è classificata spesa di rappresentanza. Diversamente, la detrazione è ammessa solo per i beni di costo unitario inferiore. Rimane la facoltà di non detrarre l sull acquisto per non dover assoggettare a la cessione gratuita. 2. Non costituiscono spese di rappresentanza le cessioni di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell attività propria dell impresa. Tuttavia, parte della dottrina ritiene prudenzialmente possibile che le spese siano qualificate spese di rappresentanza; in tal caso, per i beni di costo unitario superiore, è applicabile il limite di deducibilità previsto per le spese di rappresentanza dal D.M. 19.11.2008; rimangono deducibili per intero nell esercizio se di valore unitario inferiore. 6