Disposizioni sanzionatorie per le violazioni delle misure adottate nei confronti della fazione afghana dei Talibani.

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D.L. 28 settembre 2001, n. 353 (1). Disposizioni sanzionatorie per le violazioni delle misure adottate nei confronti della fazione afghana dei Talibani. (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2001, n. 226 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 27 novembre 2001, n. 415 (Gazz. Uff. 28 novembre 2001, n. 277), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Vista la risoluzione n. 1333/2000 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in materia di adozione di misure sanzionatorie nei confronti dei Talibani dell'afghanistan che, in quanto adottata ai sensi del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, ha forza obbligatoria per gli Stati membri; Visto il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio, del 6 marzo 2001; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dare esecuzione da parte italiana ai predetti atti; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 settembre 2001; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle attività produttive e del Ministro degli affari esteri; Emana il seguente decreto-legge:

1. 1. Sono nulli gli atti compiuti in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 4, 5 e 8 del regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio, del 6 marzo 2001, di seguito denominato «regolamento», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 67 del 9 marzo 2001 (2). 2. La violazione delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà del valore dell'operazione e non superiore al doppio del valore medesimo (3). 2-bis. La violazione delle disposizioni dell'articolo 4 del regolamento è punita con la pena prevista dall'articolo 250 del codice penale (4). 2-ter. La violazione delle disposizioni dell'articolo 5 del regolamento è punita con la pena prevista dall'articolo 247 del codice penale (5). 2-quater. La violazione delle disposizioni degli articoli 6 e 7 del regolamento è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 200.000 euro e non superiore a 2.000.000 di euro (6). 2-quinquies. Al di fuori dei casi di concorso nelle violazioni di cui ai commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, la violazione delle disposizioni dell'articolo 8 del regolamento è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 100.000 euro e non superiore a 1.000.000 di euro (7). 2-sexies. Con la sentenza di condanna per i reati previsti dai commi precedenti è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto (8). (2) Comma così modificato dalla legge di conversione 27 novembre 2001, n. (3) Gli attuali commi da 2 a 2-sexies così sostituiscono l'originario comma 2 (4) Gli attuali commi da 2 a 2-sexies così sostituiscono l'originario comma 2 (5) Gli attuali commi da 2 a 2-sexies così sostituiscono l'originario comma 2 (6) Gli attuali commi da 2 a 2-sexies così sostituiscono l'originario comma 2

(7) Gli attuali commi da 2 a 2-sexies così sostituiscono l'originario comma 2 (8) Gli attuali commi da 2 a 2-sexies così sostituiscono l'originario comma 2 2. 1. I soggetti di cui all'articolo 3 del regolamento, sono tenuti a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro, Direzione III e al Ministero per le attività produttive, Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi, l'entità dei capitali e delle altre risorse finanziarie oggetto di congelamento, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero dalla formazione degli stessi se successiva (9). 1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad inviare contestualmente copia delle comunicazioni pervenute ai competenti organi parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati (10). 2. La violazione degli obblighi di comunicazione di cui al comma 1, al di fuori delle ipotesi di concorso nelle altre violazioni previste dal presente decreto, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a un terzo e non superiore alla metà dell'importo della sanzione di cui al comma 2 dell'articolo 1 (11). (9) Comma così modificato dalla legge di conversione 27 novembre 2001, n. (10) Comma aggiunto dalla legge di conversione 27 novembre 2001, n. (11) Comma così sostituito dalla legge di conversione 27 novembre 2001, n. 3. 1. Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2, 2-quater e 2-quinquies, e all'articolo 2, comma 2, e per l'irrogazione delle relative sanzioni, si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II, testo unico delle norme di legge in materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e successive modificazioni, fatta eccezione per le disposizioni dell'articolo 30

(12). (12) Comma così modificato dalla legge di conversione 27 novembre 2001, n. 4. 1. Le disposizioni del presente decreto-legge cessano di avere efficacia a decorrere dalla data in cui sono sospese o revocate le misure stabilite dal regolamento (13). (13) Articolo così sostituito dalla legge di conversione 27 novembre 2001, n. 4-bis. [1. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del 22 giugno 2000, l'esportazione di prodotti e tecnologie non compresi nell'elenco di cui all'allegato I al medesimo regolamento può essere subordinata al rilascio di autorizzazione su richiesta specifica del Ministero degli affari esteri o del Ministero della difesa o del Ministero dell'interno. La richiesta è inviata al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi, e comunicata agli altri due Ministeri. 2. Nel caso in cui vengano formulate osservazioni da parte delle Amministrazioni di cui al comma 1, entro le ventiquattro ore successive alla ricezione della richiesta, il Ministero delle attività produttive indice, entro le successive quarantotto ore, una conferenza dei servizi tra le Amministrazioni interessate per il loro esame e comunica gli esiti della stessa all'esportatore e al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane. 3. Nel caso in cui non vengano formulate osservazioni da parte delle Amministrazioni di cui al comma 1, il Ministero delle attività produttive ove l'operazione sia da assoggettare ad autorizzazione comunica tempestivamente all'esportatore e al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane che l'operazione di esportazione è subordinata ad autorizzazione. 4. Il Comitato consultivo istituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 89, è integrato con un rappresentante del Ministero delle comunicazioni. Il Ministro delle attività produttive disciplina con proprio decreto, le modalità di funzionamento del Comitato] (14).

(14) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 27 novembre 2001, n. 415 e successivamente abrogato dall'art. 18, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 96. 5. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Copyright 2006 Wolters Kluwer Italia Professionale S.p.A. All rights reserved.