PROPOSTA DI LEGGE: DISPOSIZIONI SULL ANAGRAFE DEI POLITICI E DEI PARTITI d iniziativa dei Deputati: Pastorino, Colleghe Deputate, Colleghi Deputati, la presente proposta di legge è finalizzata all istituzione dell Anagrafe dei Politici e dei Partiti. L Anagrafe vuole costituire uno strumento nelle mani dei cittadini, di facile consultazione, per seguire, conoscere e controllare l attività di chiunque rivesta cariche politiche in senso lato, siano uffici costituzionali, amministrativi oppure in partiti o movimenti politici. Chi svolge funzioni pubbliche di grande importanza deve, oggi più che mai, essere in grado di preoccuparsi del bene comune. La trasparenza può essere uno strumento capace di stimolare la buona politica, di ricostruire un rapporto di fiducia coi cittadini e di prevenire conflitti d interesse e altri abusi. L Articolo 2 individua i soggetti che sono iscritti nell Anagrafe. Per politici s intendono, in senso lato, coloro che rivestono cariche costituzionali o di rilevanza costituzionale (Presidente della Repubblica, membri del Governo e del Parlamento, Giudici costituzionali, membri delle Giunte e dei Consigli regionali e degli Enti locali, membri degli organi di amministrazione autonoma della magistratura ordinaria e di quelle speciali) cui si aggiungono i membri del Parlamento europeo, amministrative (membri delle autorità amministrative indipendenti e di enti di varia natura che svolgono funzioni amministrative a vario titolo), o in partiti o movimenti politici (membri degli organi esecutivi, inclusi quelli con funzioni di tesoreria o analoghe). Per quanto concerne i partiti e movimenti politici, sono iscritti nell Anagrafe quelli che, nell ultimo quinquennio, abbiano raggiunto i requisiti per ottenere dei finanziamenti pubblici. Gli Articoli 3 e 4 individuano i dati che sono resi pubblici nell Anagrafe, rispettivamente per i politici e per i partiti. Sono dati personali, sull attività politica del soggetto e sugli interessi del medesimo. In particolare, per quanto riguarda i politici, s intendono mettere in luce tutte le possibili situazioni di conflitto d interesse, anche con riferimento agli affari dei familiari, nella consapevolezza che uno strumento di trasparenza in questa materia è condizione necessaria ma non sufficiente per prevenire i conflitti in modo adeguato. L Articolo 5 regola i modi di compilazione, pubblicazione e tenuta dell Anagrafe, il quale ha un formato open data, per consentire a chiunque il più facile accesso e impiego. L Articolo 6 stabilisce le sanzioni per i soggetti politici o partiti, che non assolvono all obbligo di fornire con tempestività e buona fede i dati che li riguardano. Queste sanzioni consistono prima in una diffida e, poi, in delle sanzioni amministrative pecuniarie, oltreché nella menzione dell inadempienza nell Anagrafe. L Articolo 7 contiene alcune disposizioni finali. La Legge 411/1982 è abrogata, perché le sue disposizioni sono superate da quelle sull Anagrafe; allo stesso modo, è abrogato l Articolo 12 della Legge 96/2012. Anche l Anagrafe degli amministratori locali e regionali è superato dall Anagrafe dei Politici e dei Partiti e, di conseguenza, è soppresso. La soglia per la trasparenza dei finanziamenti privati a partiti e movimenti politici è ridotta da 5.000 a 500 Euro annui. L istituzione dell Anagrafe e la sua tenuta non importano nuove o maggiori spese a carico del bilancio pubblico. 1
DISPOSIZIONI SULL ANAGRAFE DEI POLITICI E DEI PARTITI Articolo 1: Istituzione dell Anagrafe dei Politici e dei Partiti 1. È istituita l Anagrafe dei Politici e dei Partiti (in appresso, Anagrafe ). Articolo 2: Definizioni 1. Ai fini della presente Legge, per politico s intende chiunque riveste una delle cariche indicate dal comma 2. 2. Ai fini della presente Legge, per carica politica s intende una delle seguenti cariche costituzionali, amministrative o in partiti: a) Presidente della Repubblica; b) Presidente o Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Viceministro o Sottosegretario di Stato oppure Commissario straordinario del Governo; c) Deputato o Senatore; d) Presidente o Vicepresidente della Giunta oppure Assessore di una Regione o Provincia Autonoma; e) Consigliere di una Regione o Provincia Autonoma; f) Sindaco o Presidente, Vicesindaco o Vicepresidente oppure Assessore di una Città metropolitana, una Provincia o un Comune, inclusa una Circoscrizione di decentramento comunale; g) Consigliere di una Città metropolitana, una Provincia o un Comune, inclusa una Circoscrizione di decentramento comunale; h) Membro del Parlamento europeo spettante all Italia; i) Membro di un organo esecutivo di un partito, incluso uno con funzioni di tesoreria o analoghe; j) Giudice della Corte Costituzionale; k) Membro del Consiglio Superiore della Magistratura; l) Membro di un organo di amministrazione autonoma delle magistrature speciali: 1) Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa; 2) Consiglio di presidenza della Corte dei Conti; 3) Consiglio di presidenza della giustizia tributaria; 4) Consiglio della magistratura militare; m) Membro di un autorità amministrativa indipendente: 1) Banca d Italia; 2) Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca; 3) Autorità garante della concorrenza e del mercato; 4) Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale; 5) Autorità per l energia elettrica e il gas; 6) Autorità per la garanzia nelle comunicazioni oppure Comitato regionale per le comunicazioni; 2
7) Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 8) Commissione di garanzia dell attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali; 9) Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l integrità delle amministrazioni pubbliche; 10) Commissione nazionale per le società e la borsa; 11) Garante per la protezione dei dati personali; 12) Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e sul risparmio previdenziale; 13) Consulta o Commissione di garanzia statutaria di una Regione; 14) Difensore civico regionale; n) Presidente o vicepresidente, amministratore delegato, membro del consiglio di amministrazione o gestione, membro del collegio sindacale, del comitato di controllo o del consiglio di sorveglianza oppure direttore generale di una società, in uno di questi casi: 1) La nomina all incarico societario è compiuta, proposta oppure approvata dalla Stato, una Regione, una Città metropolitana, una Provincia o un Comune; 2) La società è controllata, ai sensi del Codice Civile, Articolo 2359, dallo Stato, una Regione, una Città metropolitana, una Provincia o un Comune, anche indirettamente o in concorso tra loro o con altri enti pubblici; 3) Lo Stato, una Regione, una Città metropolitana, una Provincia o un Comune, anche indirettamente o in concorso tra loro o con altri enti pubblici, concorrono al funzionamento della società in misura superiore al cinquanta per cento dell ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio, per una somma annua comunque superiore a Euro 200.000; o) Presidente o vicepresidente, amministratore oppure direttore generale di un agenzia, azienda o altro istituto o ente strumentale dello Stato, una Regione, una Città metropolitana, una Provincia o un Comune. 3. Ai fini della presente Legge, per partito s intende ogni partito o movimento politico che, nel corso dell ultimo quinquennio, ha conseguito i requisiti stabiliti dalla legge per ottenere dei finanziamenti pubblici. Articolo 3: Dati dell anagrafe relativi ai politici 1. L Anagrafe reca, per ogni politico, i seguenti dati personali: a) Nome e cognome, luogo e data di nascita e codice fiscale; b) Attuale carica politica; c) Titolo di studio; d) Attuali attività di studio e formazione, lavoro, professionali e imprenditoriali, nonché incarichi di amministrazione e controllo in società e fondazioni; e) Partito di appartenenza; f) Associazioni di appartenenza; g) Curriculum vitae, con specifico riferimento a: 3
1) Il percorso di studi e formazione; 2) Le attività di lavoro, professionali e imprenditoriali e gli incarichi di amministrazione e controllo in società e fondazioni esercitati nel tempo; 3) Le cariche politiche rivestite nel tempo; 4) I partiti di appartenenza nel tempo; h) Indirizzo di posta elettronica ed eventuale numero di telefono a uso pubblico; i) Quadro, aggiornato ogni quadrimestre, delle situazioni di potenziale conflitto d interesse, con indicazione specifica delle circostanze, anche con riferimento agli interessi del coniuge, purché non separato, del compagno o convivente e dei parenti e affini, sino al secondo grado in linea sia ascendente sia discendente; j) Quadro annuale della situazione reddituale e patrimoniale, compresi i due anni precedenti l assunzione della carica politica e fino ai due successivi, con specifico riferimento a: 1) I redditi soggetti all imposta sui redditi delle persone fisiche; 2) I diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; 3) Le azioni e partecipazioni in società quotate e non quotate; 4) Gli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o altre utilità finanziarie, anche quando detenute tramite fondi d investimento, società d investimento a capitale variabile o intestazioni fiduciarie; k) Quadri annuali delle situazioni reddituali e patrimoniali, in conformità della lettera j), del coniuge, purché non separato, del compagno o convivente e dei parenti e affini, sino al secondo grado in linea sia ascendente sia discendente, se gli stessi vi consentono; l) Indennità e altri emolumenti, erogazioni e finanziamenti pubblici percepiti ciascun mese in ragione della carica politica ricoperta; m) Finanziamenti, erogazioni, contributi, doni, benefici e altri vantaggi assimilabili, aventi qualunque forma, compresa la messa a disposizione di servizi, percepiti in campagna elettorale e ciascun mese nell esercizio della carica politica, con indicazione dei soggetti che compiono, in dodici mesi, elargizioni per un valore superiore a Euro 500 nel complesso. n) Spese sostenute e obbligazioni assunte per l esercizio della carica politica, anche indirettamente mediante i collaboratori, con specifico riferimento a quelle per: 1) La campagna elettorale; 2) I collaboratori e l ufficio; 3) Le iniziative politiche, la propaganda e i rapporti col collegio elettorale; 4) I viaggi; 5) Le comunicazioni; o) Nome e cognome e luogo e data di nascita dei collaboratori; p) Procedimenti penali a carico in corso o che hanno avuto conclusione negli ultimi vent anni. 4
2. L Anagrafe reca, per ogni politico che riveste una delle cariche politiche indicate dall Articolo 2, comma 2, lettere b), c), d), e), f) e g), i seguenti dati circa lo svolgimento della carica politica: a) Atti adottati, presentati, proposti o sottoscritti, con indicazione dello stato del percorso d esame e approvazione, in particolare disegni di legge ed emendamenti a disegni di legge, risoluzioni, mozioni e ordini del giorno, interpellanze e interrogazioni; b) Quadro della partecipazione ai lavori del Governo o della Giunta oppure della Camera o del Consiglio di appartenenza, incluse le commissioni, colla pubblicizzazione, in particolare, de: 1) Gli ordini del giorno; 2) Le presenze e assenze alle sedute; 3) I verbali e, ove realizzate, le registrazioni audio e video delle sedute e dei singoli interventi e dichiarazioni; 4) I voti espressi, salvo i casi di scrutinio segreto, con specifica menzione dei voti difformi da quelli del gruppo parlamentare o consiliare di riferimento. 3. L Anagrafe reca i dati previsti dal comma 1 per ogni persona candidata a una delle cariche politiche indicate dall Articolo 2, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g) e h). Articolo 4: Dati dell anagrafe relativi ai partiti 1. L Anagrafe reca, per ogni partito, i seguenti dati: a) Denominazione, simbolo e altri elementi identificativi; b) Atto costitutivo, statuto e altri atti fondamentali; c) Organigramma e composizione degli organi dirigenziali; d) Rendiconto di esercizio certificato a norma della Legge 6 Luglio 2012, numero 96 (Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi - Delega al Governo per l adozione di un Testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali), Articolo 9, comma 1, con specifico riferimento a: 1) I finanziamenti pubblici percepiti nel corso dell esercizio; 2) Finanziamenti, erogazioni, contributi, doni, benefici e altri vantaggi assimilabili, aventi qualunque forma, compresa la messa a disposizione di servizi, percepiti nel corso dell esercizio, con indicazione dei soggetti che hanno compiuto elargizioni per un valore superiore a Euro 500 nel complesso; e) Atti d impegno assunti a norma della Statuto. 2. L Anagrafe reca i dati previsti dal comma 1 per ogni gruppo parlamentare o consiliare. Articolo 5: Compilazione, pubblicazione e tenuta dell Anagrafe 1. L Anagrafe è compilato, pubblicato e tenuto dal Ministero dell Interno. 2. L Anagrafe è pubblicato su un apposito sito Internet, compilato e tenuto nel rispetto di questi criteri: a) Tutti i dati indicati dagli Articoli 3 e 4 sono pubblicati, salvo quelli soggetti a legittime ragioni di segretezza; 5
b) I dati sono pubblicati completi e col massimo livello di dettaglio; c) I dati sono raccolti alla fonte, non sono pubblicati in forme aggregate né altrimenti manipolati; d) I dati sono pubblicati e aggiornati colla tempestività necessaria a preservarne il valore; e) I dati sono pubblicati con un formato tale da garantire la più agevole consultazione al maggior numero di utenti, per la più ampia varietà di scopi; f) Per le finalità stabilite dalla lettera e), si ha riguardo, in particolare, a questi ulteriori criteri: 1) I dati sono adeguatamente indicizzati, segnatamente quelli indicati dall Articolo 3, comma 2, che sono indicizzati per singolo politico e per argomento trattato; 2) I dati sono presentati coll ausilio di collegamenti ipertestuali, grafici e altri strumenti volti a facilitarne la comprensione; 3) I dati sono accompagnati da adeguante spiegazioni e legende; g) I dati che fanno riferimento al passato sono debitamente archiviati e restano consultabili alla pari degli altri. 3. Gli uffici pubblici o i soggetti interessati forniscono con tempestività i dati dell Anagrafe, corretti, completi, dettagliati e integri. 4. La prima pubblicazione dei dati sull Anagrafe ha luogo entro tre mesi dall entrata in vigore della presente Legge. 5. La prima pubblicazione dei dati sull Anagrafe è effettuata previo contatto col Garante per la protezione dei dati personali, per assicurare il rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Articolo 6: Sanzioni 1. Nel caso d inadempienza, anche parziale, dell obbligo di fornire i dati, imposto dall Articolo 5, comma 3, il Ministro dell Interno diffida il soggetto interessato a adempiere entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine non osservato. 2. Della diffida è data notizia nell Anagrafe. 3. In caso d inosservanza della diffida, il Ministro dell Interno commina al soggetto inadempiente una sanzione amministrativa pecuniaria d importo pari a Euro 100 per ogni giorno d inottemperanza dalla scadenza del termine di diffida, entro l importo massimo di Euro 3.000. 4. Se il soggetto inadempiente è un partito, gli importi delle sanzioni stabiliti dal comma 3 sono aumentati della metà. 5. Dell inosservanza della diffida e della conseguente sanzione è data notizia nell Anagrafe. Articolo 7: Disposizioni finali e finanziarie 1. L Anagrafe degli amministratori locali e regionali è soppresso. L Articolo 76 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, numero 267 (Testo unico delle leggi sull ordinamento degli Enti locali) è abrogato. 2. La Legge 5 Luglio 1982, numero 441 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti) è abrogata. 3. L Articolo 12 (Pubblicità della situazione patrimoniale e reddituale dei soggetti che svolgono le funzioni di tesoriere dei partiti o dei movimenti politici o funzioni analoghe) della Legge 96/2012 è abrogato. 6
4. All Articolo 4, terzo comma della Legge 18 Novembre 1981, numero 659 (Modifiche ed integrazioni alla Legge 2 Maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici), la parola «cinquemila» è sostituita con «cinquecento». 5. La presente Legge non comporta nuove o maggiori spese a carico del bilancio pubblico. 7