Circolare del 23 ottobre Circolare n : 30/2017. Oggetto: Agevolazioni per il miglioramento dell efficienza energetica

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Circolare n : 30/2017 Oggetto: Agevolazioni per il miglioramento dell efficienza energetica Sommario: Con la D.G.R. n. 1630 del 12/10/2017 la Regione del Veneto ha approvato il nuovo bando per l erogazione di contributi finalizzati all abbattimento dei consumi energetici delle imprese e delle aree produttive, compresa l installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l autoconsumo, con priorità alle tecnologie ad alta efficienza. Contenuto: Con il presente bando la Regione intende incentivare le imprese alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti tramite il monitoraggio continuo dei flussi energetici e l elaborazione delle buone prassi aziendali, l installazione di impianti ad alta efficienza, di sistemi e componenti in grado di contenere i consumi energetici nei processi produttivi, nonché l utilizzo di energia recuperata dai cicli produttivi, l installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l autoconsumo. Di seguito riportiamo il quadro riepilogativo delle due agevolazioni, evidenziandone i requisiti di accesso e le modalità di fruizione. Indice: P.2 AMBITO SOGGETTIVO P.3 INTERVENTI AMMISSIBILI P.4 SPESE AMMISSIBILI P.5 AGEVOLAZIONI P.6 CRITERI DI VALUTAZIONE P.7 ITER DI PRESENTAZIONE 1

AMBITO SOGGETTIVO: Sono ammesse alle agevolazioni le micro, piccole e medie imprese (PMI) in possesso dei seguenti requisiti al momento di presentazione della domanda: a) essere regolarmente iscritta come Attiva al Registro delle Imprese e, nel caso delle imprese artigiane, all A.I.A., istituiti presso la CCIAA competente per territorio, da più di 12 mesi alla data di apertura dei termini per la presentazione della domanda; b) esercitare un attività economica rientrante nelle sezioni B-C-E-F-G-H-I-J-M-N-Q-R- S della classificazione Ateco 2007; c) avere l'unità operativa in cui realizza il progetto in Veneto come risultante da visura camerale; d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposta a procedure concorsuali in corso o aperte antecedentemente la data di presentazione della domanda (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale); e) osservare le norme in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa, di sicurezza nei luoghi di lavoro, di contratti collettivi di lavoro, di inserimento dei disabili, di pari opportunità tra uomo e donna, edilizia, urbanistica e di tutela ambientale; f) possedere la capacità amministrativa, finanziaria e operativa necessaria per la realizzazione dei progetti; Le imprese devono, inoltre, aver completato la Fase 1 (vedi di seguito) finalizzata a: quantificare i consumi energetici, espressi in kwh e tep e le emissioni di gas climalteranti, espresse in chilogrammi di CO2 equivalente, per l unità operativa oggetto dell intervento. I valori devono essere calcolati su base annua; individuare opportunità di risparmio energetico per l unità operativa oggetto dell intervento che consentano di quantificare il risparmio energetico e di diminuzione delle emissioni di gas climalteranti sino al 2023; quantificare il risparmio energetico, espresso in kwh e tep, e la diminuzione delle emissioni di gas climalteranti, espressa in chilogrammi di CO2 equivalente, per le opportunità individuate. I valori devono essere calcolati su base annua; 2

quantificare i consumi energetici, espressi in kwh e tep e le emissioni di gas climalteranti, espresse in chilogrammi di CO2 equivalente, raggiungibili alla conclusione del progetto per l unità operativa oggetto dell intervento. I valori devono essere calcolati su base annua. INTERVENTI AMMISSIBILI: Sono ammissibili i progetti che si articolano nelle seguenti tre fasi: Fase 1: valutazione ante intervento del fabbisogno energetico annuo complessivo dell'unità operativa oggetto del progetto e individuazione delle opportunità di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni di gas climalteranti attraverso diagnosi energetica. Sono ammissibili le diagnosi energetiche eseguite dal 19 luglio 2016 e fino alla data di presentazione della domanda di partecipazione al Bando. Fase 2: elaborazione e sviluppo del progetto di contenimento dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti sulla base degli interventi previsti dalla diagnosi di cui alla Fase 1, tramite: 1. installazione di impianti produttivi ad alta efficienza, di sistemi e componenti (quali ad esempio sostituzione di motori elettrici, installazione di inverter, rifasamento, sostituzione di gruppi di continuità, sistemi di controllo) in grado di contenere i consumi energetici nei processi produttivi (con particolare riferimento ai settori Energy intensive, al settore commerciale e al settore turistico), nonché utilizzo di energia recuperata dai cicli produttivi; 2. interventi definiti di tipo soft (quali, ad esempio, l installazione di sistemi per la gestione e il monitoraggio dei consumi energetici e simili): possono essere effettuati soltanto con la realizzazione conseguente di interventi cosiddetti di tipo hard (quali ad esempio la riconfigurazione/sostituzione di macchinari, l inserimento di nuovi filtri/motori e simili); 3. interventi diretti al miglioramento dell efficienza energetica energetico negli edifici delle unità operative (es. rivestimenti, pavimentazioni, infissi, isolanti, materiali per l eco-edilizia, coibentazioni compatibili con i processi produttivi); 3

4. installazione di impianti di produzione di energia proveniente da fonti rinnovabili destinata a essere utilizzata per lo svolgimento dell attività dell'impresa nell unità operativa oggetto dell intervento. 5. installazione di impianti di cogenerazione per uso industriale. Il requisito di autoconsumo sussiste quando il fabbisogno energetico dell impresa è maggiore o uguale alla produzione di energia del nuovo impianto. A pena di decadenza dal contributo concesso e conseguente revoca totale dello stesso, gli interventi di cui alla Fase 2 devono essere avviati successivamente agli esiti della diagnosi energetica. Fase 3: valutazione post intervento di raggiungimento dell obiettivo di progetto nonché di risparmio energetico e di riduzione di emissioni di gas climalteranti previsti nella Fase 1, attraverso, alternativamente: A. relazione tecnica asseverata che illustri gli obiettivi in termini di risparmio energetico e di riduzione di emissioni di gas climalteranti conseguiti e la loro coerenza con la diagnosi energetica ante intervento; B. diagnosi energetica realizzata in conformità ai criteri espressi dall'allegato 2 al D.lgs n.102 del 2014. A pena di decadenza dal contributo concesso e conseguente revoca totale dello stesso, la relazione tecnica o la diagnosi energetica di cui alla Fase 3 devono essere eseguite successivamente alla conclusione degli interventi di cui alla Fase 2. Il progetto è ammissibile quando il beneficiario seleziona tra le opportunità di risparmio energetico individuate dalla diagnosi energetica interventi che comportino complessivamente un risparmio maggiore o uguale al 9% del fabbisogno annuo di energia ante intervento, espresso in kwh. Il progetto ammesso all agevolazione deve essere concluso e operativo entro il termine perentorio del 14 dicembre 2018. Non sono ammissibili i progetti portati materialmente a termine o completamente attuati prima della presentazione della domanda di partecipazione. 4

I progetti che comportano investimenti produttivi sono vincolati all obbligo del mantenimento degli investimenti per i 3 anni successivi alla data di erogazione del contributo. SPESE AMMISSIBILI: Sono ammissibili le seguenti spese: a) fornitura e installazione di nuovi impianti produttivi e/o macchinari ad elevata efficienza energetica e/o di hardware nonché interventi che mirano al miglioramento dell efficienza energetica energetico degli impianti produttivi e/o dei macchinari già esistenti; b) fornitura e installazione di software necessari al funzionamento degli impianti produttivi e/o dei macchinari e/o dell hardware di cui alla precedente lettera a). Tali spese sono ammesse nel limite massimo dell importo delle spese di cui alla lettera a); c) opere murarie e impiantistiche strettamente necessari al miglioramento dell efficienza energetica energetico negli edifici delle unità operative oggetto dell intervento o ad esclusivo asservimento degli impianti produttivi e/o dei macchinari oggetto del programma di investimento, comprese le relative spese di progettazione, direzione lavori e collaudo. Tra tali spese rientrano quelle per la fornitura e l installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l autoconsumo (impianti solari fotovoltaici, solari termici, biomasse, etc ) nonché le spese per la fornitura e l installazione di impianti di cogenerazione per uso industriale. Le spese di progettazione, direzione lavori e collaudo, incluse nei costi di cui alla presente lettera c), sono ammissibili nel limite massimo di euro 10.000,00; d) spese tecniche per le diagnosi energetiche ante e post intervento nel limite massimo di euro 5.000,00 ciascuna. Dette spese non sono ammissibili se sostenute dalle PMI energivore di cui all articolo 2 del decreto del Ministero dell Economia e Finanze 5.4.2013 (GURI 18.04.2013, n. 91); e) spese per il rilascio, da parte di organismi accreditati da ACCREDIA o da corrispondenti organismi esteri per la specifica norma da certificare, delle certificazioni di gestione ambientale o energetica conformi EMAS e alle norme ISO 50001 e EN ISO 14001 nel limite massimo di euro 10.000,00; 5

f) spesa sostenuta per la fidejussione bancaria /assicurativa relativa all eventuale richiesta dell anticipazione (40%) del contributo concesso. Le spese devono essere sostenute (data fattura) e pagate tra: il 19 luglio 2016 e la data di presentazione della domanda per la diagnosi energetica ante intervento; il 01 gennaio 2017 e il 14 dicembre 2018 per le spese di cui alla Fase 2 e Fase 3, lettera b). AGEVOLAZIONE: L agevolazione, nella forma del contributo a fondo perduto a valere sul Regolamento UE 1407/2013 ( de minimis ), è pari al 30% della spesa rendicontata ammissibile, per la categoria di cui al precedente paragrafo lett. a) b) c) d) - e) e al 100% per la categoria di spesa di alla lett. f). L agevolazione è concessa: nel limite massimo di euro 150.000,00 corrispondenti a una spesa rendicontata e ammessa a contributo pari o superiore a euro 500.000,00; nel limite minimo di euro 24.000,00 corrispondenti a una spesa rendicontata e ammessa a contributo pari a euro 80.000,00. Non sono ammesse domande di partecipazione i cui progetti comportano spese ritenute ammissibili per un importo inferiore a euro 80.000,00 (ottantamila). CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione dei progetti è effettuata sulla base dei seguenti tre criteri di selezione: a) Economicità del progetto data dal rapporto tra risparmio energetico conseguibile (differenza tra fabbisogno energetico ante e post intervento) e costo del progetto. Tale parametro sarà elemento per la formazione della graduatoria provvisoria; b) Attribuzione di un punteggio in base ai seguenti parametri (min. 5 punti max 14 punti): Possesso del Rating di Legalità: (da 0 a -1 punto); 6

Capacità finanziaria attraverso la presentazione di referenze bancarie: (da 0 a 2 punti); Capacità operativa e amministrativa (appropriatezza della descrizione dello stato dell arte relativo al problema da risolvere e adeguatezza dell innovazione o della soluzione che si vuole promuovere rispetto al problema individuato): (da 0 a 6 punti); Possesso di certificati di gestione ambientale o energetica (EMAS, ISO 50001 o ISO 14001) (da o a 2 punti) Premialità a soluzioni tecnologiche di produzione energetica da fonte rinnovabile che non prevedono di suolo (da -1 punto a 2 punti); Sviluppo sostenibile e promozione dell obiettivo di preservare, tutelare e migliorare la qualità dell ambiente (da 0 a 2 punti).non sono in ogni caso ammissibili i progetti cui sarà attribuito un punteggio pari a 0 (zero) relativamente ai parametri di Capacità finanziaria e Capacità operativa e amministrativa. c) Ordine cronologico di presentazione delle domande. I progetti conservano la posizione ottenuta nella graduatoria provvisoria (Criterio n.1) se, in seguito alla valutazione della Commissione Tecnica di Valutazione (CTV), ottengono un punteggio di almeno 5 punti (Criterio n.2). A parità di posizione la priorità sarà assegnata al progetto che avrà ottenuto il punteggio più alto dalla CTV. A parità di economicità del progetto e di punteggio assegnato dalla CTV, è data priorità all ordine cronologico di presentazione delle domande (Criterio n.3). ITER DI PRESENTAZIONE: Le domande potranno essere presentate attraverso la piattaforma telematica SIU della Regione Veneto dalle ore 10.00 del 02 novembre 2017 alle ore 18.00 del 09 gennaio 2018. Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza. Cordiali saluti Studio Brunello e Partner Dr. Fabio Pavan In collaborazione con Pierpaolo Polese 7