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Procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità DEFINIZIONI Con il termine whistleblower si fa riferimento al dipendente di un amministrazione che segnala agli organi legittimati ad intervenire, violazioni o irregolarità commesse ai danni dell interesse pubblico. La segnalazione è un atto di manifestazione di senso civico, attraverso cui il whistleblower contribuisce all emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l amministrazione di appartenenza e, di riflesso, per l interesse pubblico collettivo. La procedura è volta a incentivare le segnalazioni e a tutelare, proprio in ragione della sua funzione sociale, il whistleblower. SCOPO DELLA PROCEDURA Scopo del presente documento è quello di rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare il ricorso all istituto e di fornire al whistleblower indicazioni operative circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché circa le forme di tutela offerte. CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI Il whistleblower deve fornire tutti gli elementi utili affinché si possa procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. A tal fine, la segnalazione deve essere effettuato tramite compilazione dell apposita scheda inserita nella Sezione Amministrazione Trasparente sotto-sezione Altri contenuti corruzione e, comunque, deve preferibilmente contenere i seguenti elementi: a) generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell ambito dell Amministrazione; b) una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione; c) se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi; d) se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l attività) che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati; e) l indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione; f) l indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti; g) ogni altra informazione che possa fornire un utile elemento di conoscenza. Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, anche se recapitate tramite le modalità previste dal presente documento, non verranno prese in

considerazione nell ambito delle procedure volte a tutelare il dipendente, ma verranno trattate alla stregua delle altre segnalazioni anonime e prese in considerazione per ulteriori verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato. Resta fermo il requisito della veridicità dei fatti o situazioni segnalati, a tutela del denunciato. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE In conformità a quanto indicato nelle Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti dall ANAC (determinazione n. 6/2015), le condotte illecite oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela comprendono non solo l intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale (ossia le ipotesi di corruzione per l esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d ufficio e corruzione in atti giudiziari, disciplinate rispettivamente agli artt. 318, 319 e 319-ter del predetto codice), ma anche le situazioni in cui, nel corso dell attività amministrativa, si riscontri l abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui a prescindere dalla rilevanza penale venga in evidenza un mal funzionamento dell amministrazione a causa dell uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l inquinamento dell azione amministrativa ab externo. Le condotte illecite segnalate, comunque, devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza «in ragione del rapporto di lavoro» e, quindi, ricomprendono quanto si è appreso in virtù dell ufficio rivestito ma anche quelle notizie che siano state acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in modo casuale. Non sono invece meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci: in questa prospettiva è opportuno che le segnalazioni siano il più possibile circostanziate e offrano il maggior numero di elementi al fine di consentire all amministrazione di effettuare le dovute verifiche. MODALITÁ E DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE La segnalazione può essere indirizzata: a) al Segretario Generale nella sua qualità di Responsabile per la prevenzione della corruzione; b) al Responsabile del Settore/Area di appartenenza. Qualora il whistleblower rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, l invio della segnalazione ai suddetti soggetti non lo esonera dall obbligo di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale. Nel caso in cui la segnalazione riguardi il Responsabile della prevenzione della Corruzione, il dipendente potrà inviare la propria segnalazione all ANAC secondo lo specifico modello predisposto dall Autorità sopra citata e inserito nella Sezione Amministrazione Trasparente del Comune, sotto-sezione Altri contenuti corruzione.

La segnalazione, in attesa di informatizzare la procedura, dovrà essere presentata in formato cartaceo, inserendo la documentazione in doppia busta chiusa inviata all ufficio protocollo e indirizzata al Responsabile della Prevenzione alla Corruzione e riportante la dicitura: Personale/Riservata. L ufficio Protocollo dovrà consegnare immediatamente al Responsabile della Prevenzione alla Corruzione la busta chiusa. Il Responsabile della prevenzione della corruzione prende in carico la segnalazione per una prima sommaria istruttoria e, se ritenuto indispensabile, potrà richiedere chiarimenti al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, con l adozione delle necessarie cautele. Il Responsabile della prevenzione della corruzione, sulla base di una valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, potrà decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione. In caso contrario, valuterà a chi inoltrare la segnalazione in relazione ai profili di illiceità riscontrati tra i seguenti soggetti: Responsabile del Settore cui è ascrivibile il fatto; Ufficio Procedimenti Disciplinari; Autorità giudiziaria; Corte dei conti; ANAC; Dipartimento della funzione pubblica. La valutazione del Responsabile della prevenzione della corruzione dovrà concludersi entro 15 giorni dal ricevimento della segnalazione. I dati e i documenti oggetto della segnalazione vengono conservati a norma di legge. La tutela della riservatezza del segnalante va garantita anche nel momento in cui la segnalazione viene inoltrata a soggetti terzi. Nel caso di trasmissione a soggetti interni all amministrazione, dovrà essere inoltrato solo il contenuto della segnalazione, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire all identità del segnalante. I soggetti interni all amministrazione informano il Responsabile della prevenzione della corruzione dell adozione di eventuali provvedimenti di propria competenza. Nel caso di trasmissione all Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti o al Dipartimento della funzione pubblica, la trasmissione dovrà avvenire avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza ai sensi dell art. 54-bis del d.lgs. 165/2001. FORME DI TUTELA DEL WHISTLEBLOWER A. Obblighi di riservatezza sull identità del whistleblower e sottrazione al diritto di accesso della segnalazione. Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell art. 2043 del codice civile e delle ipotesi in cui l anonimato non è opponibile per legge, (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo) l identità del whisteblower viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. Pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazioni, sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione. La violazione dell obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall ordinamento.

Per quanto concerne, in particolare, l ambito del procedimento disciplinare, l identità del segnalante può essere rivelata all autorità disciplinare e all incolpato solo nei casi in cui: vi sia il consenso espresso del segnalante; la contestazione dell addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell incolpato, sempre che tale circostanza venga da quest ultimo dedotta e comprovata in sede di audizione o mediante la presentazione di memorie difensive. La segnalazione del whistleblower è, inoltre, sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 copia informatica per consultazione e seguenti della legge 241/1990 e ss.mm.ii.. Il documento non può, pertanto, essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell ambito delle ipotesi di esclusione di cui all art. 24, comma 1, lett. a), della l. n. 241/90 s.m.i.. B. Divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione ai sensi della presente procedura non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili. La tutela è circoscritta alle ipotesi in cui segnalante e denunciato siano entrambi dipendenti dell amministrazione. Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve dare notizia circostanziata dell avvenuta discriminazione al Responsabile della prevenzione della corruzione che, valutata la sussistenza degli elementi, segnala l ipotesi di discriminazione: a) al Responsabile del settore di appartenenza del dipendente autore della presunta discriminazione. Il Responsabile del settore valuta tempestivamente l opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente autore della discriminazione; b) all Ufficio Procedimenti Disciplinari, che, per i procedimenti di propria competenza, valuta la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione; c) all Ispettorato per la Funzione Pubblica.

RESPONSABILITÁ DEL WHISTLEBLOWER La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del whistleblower nell ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell art. 2043 del codice civile. Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell istituto oggetto della presente.