ATTO DI CONVENZIONE L anno duemiladieci (2010) e questo giorno ( ) del mese di, in Arezzo, nella sede Legale di COINGAS S.p.A., Via Igino Cocchi n. 14, TRA COINGAS S.p.A. con sede legale in Arezzo, Via I. Cocchi n.14, Codice Fiscale e Partita IVA n.00162100515 rappresentata dal Dott. Ing. Alfio Romiti, nato a Cortona (AR) il 01/01/1955, ed ivi residente in C.S. Montecchio, 84 (C.F. RMTLFA5501D077B), autorizzato alla stipula dal Consiglio di Amministrazione della società, in data 28/05/2010, che interviene a questo atto non in proprio ma nella sua qualità Direttore Generale, munito di ogni necessario potere; E COMUNE DI ANGHIARI, con sede in Anghiari, Piazza del Popolo n.9, Codice Fiscale e Partita IVA n.00192250512, rappresentato dall Arch. Gerardo Guadagni, nato ad Arezzo il 20/07/1956, (C.F. GDGGRD56L20A390P), domiciliato presso la sede dell Ente, autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l Ente con il presente atto in virtù del Decreto del Sindaco n.3 del 12/06/2008; della delibera n.32 del 28/10/2010, del Consiglio comunale di Anghiari, in qualità di Responsabile Area Tecnica Urbanistica del comune. Premesso che: - il Comune di Anghiari è proprietario dei seguenti immobili: Palazzetto dello Sport e Scuola Materna di San Leo - meglio identificati nelle planimetrie di cui in All. A che si considerano parte integrante del presente atto; - Coingas S.p.A. ha manifestato la propria disponibilità a realizzare e a gestire la manutenzione a propria cura e spese impianti per la conversione fotovoltaica dell energia solare sui tetti dei predetti immobili; - l Ente Comunale ha valutato positivamente l offerta in quanto rispondente agli obiettivi di risparmio energetico e di particolare vantaggio, ed ha quindi
accolto tale richiesta. Tutto ciò premesso, i comparenti, come sopra individuati, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente atto, in proposito convengono e stipulano quanto segue: ART. 1 - Premesse Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione per l affidamento a Coingas S.p.A. dell incarico di realizzare sugli edifici espressamente indicati in premessa, impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica. ART. 2 - Oggetto della convenzione Il Comune di Anghiari concede a Coingas S.p.A. in comodato d uso gratuito per la durata di 20 anni la porzione interessata dagli impianti in Allegato A della copertura degli edifici di proprietà dell Ente, individuate in premessa e di seguito meglio specificate, al fine di realizzare impianti fotovoltaici e di gestire il servizio di produzione ed erogazione energia elettrica. La concessione in comodato d uso gratuito comprende anche le parti degli edifici adibite al passaggio dei cablaggi ed all installazione delle apparecchiature elettriche necessarie al regolare funzionamento degli impianti fotovoltaici ed al loro allacciamento. ART. 3 - Durata della convenzione La presente convenzione ha la durata di 20 (venti) anni per ciascun fabbricato, decorrenti dalla data della messa in esercizio di ciascun impianto. ART. 4 - Proprietà degli impianti All atto della stipula della presente convenzione Coingas S.p.A. assumerà il possesso delle aree indicate all articolo 2, al solo titolo di poter eseguire le opere di costruzione degli impianti fotovoltaici e le opere strettamente necessarie all installazione dell impianto, acquisendo contestualmente la proprietà degli impianti installati, nonché la gestione dei medesimi per la produzione di energia elettrica. Alla scadenza della concessione, il Comune di 2
Anghiari acquisirà la proprietà degli impianti fotovoltaici realizzati da Coingas S.p.A. e anche la eventuale gestione dei medesimi. ART. 5 - Risoluzione anticipata della convenzione Indipendentemente dalla durata, la presente convenzione potrà essere risolta anticipatamente a semplice richiesta del Comune senza nessun aggravio di spesa, salvo il riconoscimento a Coingas S.p.A. del valore residuo dell investimento effettuato. I n caso di cessata attività dell utenza allacciata o in caso di diversa destinazione d uso dell immobile, Coingas S.p.A. avrà diritto a mantenere l impianto sugli edifici comunali con la possibilità di accesso per le manutenzioni ordinarie e straordinarie. Nel caso in cui il Comune modifichi le strutture (es. manutenzioni straordinarie che interferiscano con gli impianto o il funzionamento degli stessi, ristrutturazioni o ampliamenti), cambi la destinazione d uso o intenda cedere a terzi la proprietà degli immobili, le parti dovranno rinegoziare la presente convenzione. ART. 6 - Soggetto responsabile dell esercizio degli impianti Il soggetto responsabile dell esercizio degli impianti è l Amministrazione Comunale di Anghiari in qualità di titolare del contratto di fornitura di energia elettrica (intestatario del contatore), e quindi avente diritto alla richiesta dell incentivo Conto Energia, nonché firmatario della convenzione con il GSE. Il soggetto responsabile dell impianto è il soggetto beneficiario del risparmio sulla bolletta elettrica, in ragione dell autoconsumo dell energia elettrica prodotta dall impianto fotovoltaico. ART. 7 - Corrispettivo Coingas S.p.A. sostiene tutti i costi di realizzazione e manutenzione inerenti all impianto, potendo recuperare l investimento attraverso le tariffe incentivanti erogate dal GSE, proporzionali alla produzione di energia elettrica, per un periodo pari a 20 anni, in altri termini, l Amministrazione Comunale di Anghiari, trasferisce a Coingas S.p.A. i crediti derivanti dall incentivo Conto Energia, per tutta la durata della convenzione. Inoltre, tenuto conto del finanziamento per investimenti relativi all efficienza energetica da parte 3
dell Amministrazione Comunale, Coingas eroga un importo relativo a tali investimenti per.28.000,00# (diconsi euro ventottomila/00). Pertanto il corrispettivo di Coingas S.p.A. è rappresentato sia dalle tariffe incentivanti del Conto Energia di cui all art.5, trasferite dal Comune a Coingas S.p.A. per tutta la durata della concessione, nonché dall erogazione per i primi sei anni dei risparmi (o di una quota di essi) ottenuti dallo scambio sul posto dell Energia Elettrica o dai proventi ottenuti dal ritiro dedicato e dalla vendita dell energia elettrica al Gestore della rete(o di una quota di essi), e comunque fino al raggiungimento della cifra di.28.000,00#. ART. 8 - Cessione del credito Il comune di Anghiari si impegna sin da ora ad effettuare la cessione del credito del conto energia a favore di Coingas S.p.A per tutta la durata del contratto, nonché a regolarizzare l erogazione di parte dei proventi ottenuti dallo scambio sul posto o da ritiro dedicato per i primi sei anni fino al raggiungimento della cifra di 28.000,00. ART. 9 - Obblighi a carico di Coingas S.p.A. Sono a carico di Coingas S.p.A. i seguenti oneri: 1. Coingas S.p.A. assume a proprio carico il costo di realizzazione degli impianti comprensivi di: - progettazione, installazione, collaudo e certificazione dell impianto, messa in esercizio, pratiche amministrative, il tutto pienamente conforme alla normativa tecnica di cui al D.M. 19.02.2007; - fornitura e posa in opera di inverter; - fornitura e posa in opera dei quadri elettrici, montaggi meccanici ed elettrici, cablaggi e di quanto necessario per rendere completo e funzionante l impianto fotovoltaico; - fornitura e posa in opera del sistema di monitoraggio degli impianti; - fornitura e posa in opera del sistema di misurazione dell irraggiamento; - fornitura e posa in opera del contatore fiscale UTF per la contabilizzazione dell energia elettrica prodotta; 4
- fornitura e posa in opera delle opere edili e delle infrastrutture realizzate in modo da sopportare i carichi indotti ed occorrenti sia per costituire la base di appoggio, sia per conferire ai moduli fotovoltaici l eventuale inclinazione ottimale rispetto al piano orizzontale; -installazione di pannello di visualizzazione al pubblico della produzione di energia elettrica da parte dell impianto; 2. Coingas S.p.A. assume inoltre a proprio carico, per la durata di anni 20, i costi di gestione e manutenzione degli impianti fotovoltaici e delle strutture sopracitate. ART. 10 - Oneri a carico del Comune di Anghiari Al fine di poter permettere l installazione e la successiva gestione e manutenzione degli impianti il Comune di Anghiari in qualità di proprietario si impegna a concedere in comodato d uso gratuito con diritto di superficie delle aree su cui insistono gli impianti (e come definito nelle planimetrie di cui all allegato A al presente atto) a Coingas S.p.A. l utilizzo della copertura degli edifici sopra individuati, nonché l autorizzazione al passaggio dei cablaggi, installazione delle apparecchiature e quant altro necessario per la erogazione del servizio, gestione e manutenzione degli impianti per l intero periodo di durata della convenzione. L Ente comunale dovrà garantire l idoneità della copertura all installazione dell impianto fotovoltaico, rimanendo a carico di Coingas S.p.A. la sola realizzazione della infrastruttura tecnica di sostegno dei pannelli e cablaggi, nonché dell impianto fotovoltaico stesso. Il Comune di Anghiari autorizza Coingas S.p.A. ad accedere agli edifici e ai locali interessati dagli impianti e attrezzature per la normale attività di controllo, gestione e manutenzione. ART. 11 - Responsabilità Coingas S.p.A. è direttamente ed esclusivamente responsabile di tutti i rischi connessi all intervento oggetto del presente atto e solleva a tal fine il Concessionario da qualsivoglia pretesa di risarcimento danni/indennizzi. Coingas S.p.A. assume altresì la titolarità degli impianti e la responsabilità 5
verso il gestore della rete di distribuzione elettrica (ENEL) per tutto il periodo di funzionamento degli stessi. ART.12 - Controlli del Comune di Anghiari Il Comune di Anghiari, per mezzo di personale autorizzato, potrà in qualsiasi momento verificare l andamento dei lavori di realizzazione/manutenzione degli impianti e potrà chiedere al Coingas S.p.A. resoconti sulle modalità di gestione, sul rendimento e sul funzionamento degli stessi ART.13 - Registrazione Il presente atto ai sensi della Legge del Registro, in quanto redatto sotto forma di scrittura privata e (disciplinata in rapporto al regime fiscale IVA), verrà registrato solo in caso d'uso con spese a carico delle parti in ugual misura. ART. 14 - Foro competente Per ogni controversia, comunque derivante dalla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, sarà competente il Foro di Arezzo. ART. 15 - Norme di rinvio Per tutto quanto non previsto dal presente atto si fa rinvio alle disposizioni normative vigenti, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell atto. Il presente atto, redatto in 4 esemplari, è letto integralmente dalle parti, che lo riconoscono completo e conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono come appresso. COINGAS S.p.A. Il DIRETTORE GENERALE (Dott. Ing. Alfio Romiti) COMUNE ANGHIARI RESP:LE AREA TECNICA URBANISTICA (Arch. Gerardo Guadagni) Winword/convenzione Anghiari impianto fotovoltaico 6