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BOZZA SENATO DELLA REPUBBLICA XIII LEGISLATURA N. 4766 DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa dei senatori PACE, BEVILACQUA, MARRI e PEDRIZZI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 LUGLIO 2000 Disciplina della detenzione dei cani potenzialmente pericolosi, noncheá disposizioni per il divieto di combattimenti tra animali TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

Atti parlamentari ± 2 ± Senato della Repubblica ± N. 4766 Onorevoli Senatori. ± I combattimenti tra animali finalizzati alle scommesse clandestine costituiscono un giro d'affari annuo stimato in mille miliardi. A causa della inadeguatezza delle sanzioni previste per questa attivitaá la malavita ha organizzato un circuito internazionale di combattimenti e di allenamenti di animali selezionati con manipolazioni genetiche ed inferociti con crudeli addestramenti; a questi animali vengono somministrati farmaci anabolizzanti, adrenalina (quest'ultima con iniezione intracardiaca) e sostanze stupefacenti (cocaina) per renderli estremamente forti, violenti ed insensibili alle ferite subite, cosõá da lottare fino alla morte. Al termine di un combattimento in cui l'animale sconfitto sia sopravvissuto, questo non ha piuá alcun valore per la malavita e quindi viene abbandonato, anche se cioá rappresenta una grave minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica. Invece, i campioni tra i cani combattenti raccolgono sempre nuove sfide per oltre cento milioni l'una e viaggiano per tutta la penisola con un seguito di scommettitori sempre piuá folto. L'Associazione «Animalisti italiani» eá in possesso di numerose videocassette di combattimenti svolti in Sicilia ed in Puglia, dove sono presenti persone e animali provenienti dall'hinterland napoletano. EÁ necessario che i proprietari di animali di razze impegnative ± individuate con provvedimento del Ministro della sanitaá, da adottare di concerto con i Ministri dell'interno, dell'ambiente e delle politiche agricole e forestali ± siano forniti di una licenza particolare per la detenzione, di assicurazione obbligatoria e che osservino ogni misura per impedire danni a persone o ad altri animali. Per l'organizzazione di combattimenti tra animali e la partecipazione quale scommettitore o spettatore, il presente disegno di legge applica la fattispecie del delitto e la reclusione. EÁ sanzionato anche il solo possesso di materiale audiovisivo inerente combattimenti, poicheâ esso eá necessario per raccogliere scommesse. EÁ necessario applicare il sequestro e la successiva confisca di cani potenzialmente pericolosi clandestinamente detenuti, onde evitare l'occultamento degli animali, successivo ad una azione di accertamento da parte delle Forze dell'ordine. EÁ importante, inoltre, che siano chiamati alle loro responsabilitaá i medici veterinari ed il personale sanitario che curano abitualmente animali combattenti. EÁ parimenti necessario che rispondano del proprio operato quegli operatori commerciali o allevatori di animali che utilizzano la propria attivitaá lecita quale «copertura» per attivitaá controllate dalla criminalitaá organizzata (selezione genetica, allevamento e compravendita con l'estero di animali per combattimenti, organizzazione di combattimenti negli stessi allevamenti). Con la condanna per uno dei reati previsti dal presente disegno di legge, sono disposte la confisca e la sterilizzazione degli animali sequestrati, i quali sono successivamente devoluti ad associazioni animaliste, cui eá assegnato il compito di rieducare gli animali per consentirne l'assegnazione definitiva a terzi. Il presente disegno di legge prevede mezzi finanziari per quello che fino ad oggi eá stato l'ostacolo maggiore nella repressione dei combattimenti tra animali: la devoluzione degli animali confiscati, la rieducazione ad opera di associazioni animaliste e la definitiva assegnazione a famiglie accuratamente

Atti parlamentari ± 3 ± Senato della Repubblica ± N. 4766 selezionate. Questa eá l'unica soluzione percorribile ad un problema che non si eá ancora manifestato in tutta la sua gravitaá. Nella sola cittaá di Napoli le Forze dell'ordine hanno sequestrato fino ad oggi oltre duecento cani combattenti e, secondo stime attendibili, attualmente in Italia si contano circa quindicimila cani combattenti. In numerosi casi alcuni minorenni, risultati pregiudicati per reati connessi ad armi o stupefacenti, si sono dichiarati fraudolentemente proprietari degli animali sottoposti a sequestro, legittimando cosõá il sospetto che la partecipazione ai combattimenti tra animali sia giaá una delle tappe da percorrere nella carriera di camorrista. Inoltre sono stati accertati collegamenti internazionali della malavita italiana sia per l'organizzazione di combattimenti all'estero, sia per la vendita di cuccioli di campioni di combattimenti per cifre superiori ai quindici milioni di lire. I piuá accorsati allevamenti di animali per combattimenti sono nella regione balcanica ed in particolare in Albania, ma il maggiore organizzatore di combattimenti in Europa si trova nell'ex Unione Sovietica, alla periferia di Mosca. Su Internet centinaia di siti vendono cani selezionati per combattimenti, fornendo nuove vittime di questo massacro perpetrato dall'uomo, per il gusto perverso della violenza e della morte. In tutta Italia sono accaduti numerosi episodi di rapine e ferimenti di persone ad opera di tali animali che spesso prendono il sopravvento sui conduttori, sfuggono al loro controllo e vagano liberi, costituendo un grave pericolo per la sicurezza pubblica. Il presente disegno di legge, che tiene in considerazione tutte le precedenti iniziative e le indicazioni delle associazioni animaliste, si prefigge di fermare il giro di affari della criminalitaá, di impedire il malessere sociale determinato dal massiccio coinvolgimento dei minori, di tutelare gli animali, di fermare il malcostume che vede molte persone scegliere un particolare cane per una esibizione di forza, come segnale di minaccia e di intimidazione verso gli altri. Questo eá infatti l'altro aspetto del problema che il presente disegno di legge intende affrontare, stabilendo una serie di norme tese a costituire un sistema di garanzie per la detenzione di cani impegnativi, EÁ infatti inaccettabile che cani espressamente selezionati per l'attacco siano «proprietaá» di minorenni, persone non responsabili, pregiudicati, cittadini condannati per reati specifici, quali il maltrattamento di animali o il gioco d'azzardo.

Atti parlamentari ± 4 ± Senato della Repubblica ± N. 4766 DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Divieto di combattimenti tra animali) 1. Chiunque organizzi, promuova o diriga gare, lotte, combattimenti e competizioni cruente tra animali, noncheâ scommesse legate a tali manifestazioni, in luoghi privati, pubblici o aperti al pubblico, eá punito con la pena della reclusione da uno a tre anni e della multa da lire 100 milioni a lire 300 milioni. Alla stessa pena soggiace chiunque accompagni a tali manifestazioni persone minori di anni diciotto. La pena eá aumentata sino alla metaá se alle predette attivitaá partecipano od assistono minori di anni diciotto o persone armate, oppure se le gare, le lotte, i combattimenti o le competizioni cruente tra animali sono documentate con foto o filmati. 2. Chiunque partecipi a qualsiasi titolo, anche in veste di spettatore, a gare, lotte, combattimenti o competizioni cruente tra animali in luoghi privati, pubblici o aperti al pubblico, eá punito con la pena della reclusione da sei mesi ad un anno e della multa da lire 20 milioni a lire 100 milioni. Alla stessa pena soggiacciono i proprietari o i detentori degli animali, se consapevoli o consenzienti, e chiunque effettui scommesse, anche se non presente sul luogo del reato. La pena eá raddoppiata nel caso in cui i responsabili siano recidivi specifici. 3. EÁ vietato produrre, importare, acquistare, detenere, esporre al pubblico ed esportare, allo scopo di farne commercio o distribuzione a fini di lucro e comunque per attivitaá collegabili ai combattimenti, video o materiale di qualsiasi tipo, contenente scene o immagini di gare, lotte, combattimenti o competizioni cruente tra animali. Tali divieti non si applicano alle associazioni per la tu-

Atti parlamentari ± 5 ± Senato della Repubblica ± N. 4766 tela degli animali, alle universitaá degli studi, alle istituzioni scientifiche e culturali, noncheâ a chiunque utilizzi il materiale di cui al presente comma per finalitaá di informazione. La violazione delle disposizioni di cui al presente comma eá punita con l'arresto da tre mesi fino ad un anno e con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 10 milioni. Con la sentenza di condanna o con il decreto penale eá inoltre disposta la sospensione, per un periodo variante da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni, dell'eventuale licenza inerente l'attivitaá commerciale o di servizio. Art. 2. (Divieto di sviluppare l'aggressivitaá degli animali) 1. EÁ fatto divieto a chiunque di adottare tecniche di addestramento e di allenamento tendenti a sviluppare le potenzialitaá aggressive dei cani ed in particolare l'attitudine all'attacco. 2. EÁ altresõá vietata la somministrazione di farmaci o sostanze stupefacenti volte alle finalitaá di cui al comma 1. 3. La violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 2 eá punita con l'ammenda da lire 3 milioni a lire 15 milioni. 4. EÁ vietato il taglio delle orecchie e della coda ai cani inseriti nell'elenco di cui all'articolo 3. La violazione delle disposizioni di cui al presente comma eá punita con l'ammenda da lire 1 milione a lire 3 milioni. Art. 3. (Elenco delle razze canine potenzialmente pericolose) 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanitaá, con proprio decreto, da adottare di concerto con i Ministri dell'interno, dell'am-

Atti parlamentari ± 6 ± Senato della Repubblica ± N. 4766 biente e delle politiche agricole e forestali, provvede a definire un elenco delle razze canine ritenute potenzialmente pericolose ed a prescrivere norme per la loro detenzione, intese a salvaguardare le esigenze fisiologiche ed etologiche del singolo animale, nel rispetto dell'incolumitaá e della sicurezza delle persone, degli animali e dei beni. 2. L'elenco di cui al comma 1 puoá essere aggiornato in relazione all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche di settore. Art. 4. (Detenzione di cani potenzialmente pericolosi) 1. Chiunque sia proprietario, possessore o detentore di cani appartenenti alle razze inserite nell'elenco di cui all'articolo 3 eá tenuto a farne denuncia alla prefettura competente per territorio, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui allo stesso articolo 3, comma 1, nel quale sono anche definite le modalitaá di presentazione della denuncia. 2. EÁ vietato acquistare, possedere o detenere cani di cui al comma 1: a) ai minori di diciotto anni ed agli interdetti ed inabilitati; b) ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza; c) a chi eá sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza personale; d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni; e) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui all'articolo 727 del codice penale, per reati connessi al gioco d'azzardo o per altri fatti sanzionati come reati dalla presente legge. 3. Ai contravventori all'obbligo di denuncia di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di

Atti parlamentari ± 7 ± Senato della Repubblica ± N. 4766 una somma da lire 1 milione a lire 5 milioni, il sequestro e la successiva confisca dell'animale con i modi di cui all'articolo 7, salvo che il contravventore dimostri entro trenta giorni dall'accertamento di aver ottemperato all'obbligo di cui al citato comma 1. 4. La violazione di divieti di cui al comma 2eÁ punita con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 12 milioni e la confisca dell'animale. 5. I divieti di cui al comma 2 non si applicano nel caso di cani utilizzati da non vedenti, addestrati presso le scuole nazionali di cani guida per ciechi. Art. 5. (ResponsabilitaÁ civile) 1. Chiunque possieda o detenga animali compresi nell'elenco di cui all'articolo 3 eá tenuto a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilitaá civile per danni contro terzi con il massimale ed il periodo minimo di durata definiti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. I contravventori all'obbligo di cui al comma 1 sono assoggettati alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 4 milioni a lire 12 milioni. 3. All'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 1 del presente articolo conseguono il sequestro e la confisca dell'animale, con i modi di cui all'articolo 7, salvo che il contravventore dimostri entro trenta giorni dall'accertamento di aver ottemperato all'obbligo di cui al citato comma 1. Art. 6. (Obblighi dei medici veterinari) 1. I medici veterinari, che nell'esercizio della professione abbiano curato o visitato

Atti parlamentari ± 8 ± Senato della Repubblica ± N. 4766 animali per lesioni che possono essere riferibili ai combattimenti tra animali di cui all'articolo 1, inoltrano senza ritardo segnalazione all'autoritaá di polizia. 2. Salvo che il fatto costituisca piuá grave reato, il medico veterinario che omette o ritarda di effettuare la segnalazione di cui al comma 1 eá punito con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 12 milioni. 3. Alla stessa pena di cui al comma 2 soggiace chiunque occulti, rimuova o distrugga il cadavere dell'animale oggetto delle disposizioni di cui al medesimo comma. 4. Con la condanna si applica la pena accessoria della sospensione dalla attivitaá professionale per un periodo non inferiore a sei mesi. La medesima pena si applica all'esercente la professione veterinario-medica o paramedica che sia riconosciuto responsabile dei reati di cui all'articolo 1, commi 1 e 2. Art. 7. (Confisca e pene accessorie) 1. Ai sensi dell'articolo 348, comma 4, del codice di procedura penale, le Forze dell'ordine possono avvalersi dell'ausilio di associazioni animaliste per il prelievo degli animali. La custodia degli animali sottoposti a sequestro eá affidata a canili attrezzati per garantire la sicurezza degli animali e delle persone. 2. Con la condanna per uno dei reati previsti dalla presente legge sono disposte la confisca e la sterilizzazione degli animali sequestrati, i quali sono successivamente devoluti alle associazioni animaliste che ne facciano richiesta, alle quali spetta il compito di rieducare gli animali. 3. La condanna per uno dei reati previsti dalla presente legge comporta la sospensione della licenza o dell'analogo provvedimento amministrativo previsto per l'esercizio delle attivitaá concernenti l'allevamento, il commercio e il trasporto di animali, per un pe-

Atti parlamentari ± 9 ± Senato della Repubblica ± N. 4766 riodo da sei mesi a tre anni. Ove dalla commissione del reato derivi la morte di un animale, eá disposta la revoca della licenza o dell'analogo provvedimento amministrativo. In caso di recidiva specifica eá sempre disposta la revoca della licenza o dell'analogo provvedimento amministrativo. Art. 8. (Deroghe) 1. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli animali in dotazione alle Forze armate e di Polizia. Art. 9. (Modifica dell'articolo 719 del codice penale) 1. All'articolo 719 del codice penale eá aggiunto, infine, il seguente numero: «4-bis) se nel gioco sono impiegati animali di qualunque specie». Art. 10. (Modifica dell'articolo 638 del codice penale) 1. L'articolo 638 del codice penale eá sostituito dal seguente: «Art. 638 - (Uccisione o danneggiamento di animali altrui) ± Chiunque senza necessitaá uccida o renda inservibili, o comunque deteriori animali che appartengono ad altri, eá punito con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da lire 2 milioni a lire 8 milioni».

Atti parlamentari ±10± Senato della Repubblica ± N. 4766 Art. 11. (Modifica dell'articolo 672 del codice penale) 1. All'articolo 672, primo comma, del codice penale, le parole: «da lire cinquantamila a lire cinquecentomila» sono sostituite dalle seguenti: «da lire 1 milione a lire 4 milioni». Art. 12. (Copertura finanziaria) 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, in particolare per il mantenimento e la rieducazione degli animali confiscati e devoluti alle associazioni animaliste, pari a lire 3.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, da iscrivere in apposita unitaá previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della sanitaá, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unitaá previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanitaá. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica eá autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 3. Le risorse finanziarie provenienti dall'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge sono riassegnate all'unitaá previsionale di base di cui al comma 1 per concorrere alla realizzazione delle finalitaá della presente legge.