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DG VICO - VICO 3 - Bilancio - Prot. Interno N.0020428 del 07/11/2016 Autorizzazione all organismo denominato INEQ Istituto Nord Est Qualità ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta Agnello di Sardegna, registrata in ambito Unione europea. IL DIRETTORE GENERALE Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il Regolamento (CE) n. 138 del 24 gennaio 2001 con il quale l Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta Agnello di Sardegna ; Visto il Regolamento (UE) n.793 del 19 maggio 2015 con il quale è stata approvata la modifica del disciplinare di produzione della denominazione protetta medesima; Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli; Vista la legge 21 dicembre 1999, n.526, recante disposizioni per l adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell Italia alle Comunità europee Legge comunitaria 1999 ed in particolare l art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 2012, recante Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate, che, d intesa con le Regioni e Province autonome, istituisce la Banca dati vigilanza; Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole, concernente la Banca dati vigilanza; Visto il decreto direttoriale 15 aprile 2013, n. 8799, relativo al procedimento per l autorizzazione degli organismi di controllo per le attività di controllo e certificazione che stabilisce i requisiti specifici per la valutazione della documentazione da allegare all istanza di autorizzazione; Visto il decreto direttoriale 18 dicembre 2013, n. 26588, di integrazione del Decreto 15 aprile 2013 relativo al procedimento per l autorizzazione degli organismi di controllo per le attività di 1

controllo e certificazione che stabilisce i requisiti specifici per la valutazione della documentazione da allegare all istanza di autorizzazione; Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, Regolamento recante l organizzazione del Ministero delle politiche agricole a norma dell art. 2, comma 10-ter, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 ; Visto il decreto ministeriale del 13 febbraio 2014, n.1622 con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf; Visto il D.P.C.M. 9 settembre 2014, con il quale al Dr. Roberto Tomasello è stato conferito l incarico di Direttore Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore VICO di questo Ispettorato; Visto il decreto 31 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 270 del 18 novembre 2013, con il quale Agris Sardegna Agenzia Regionale per la ricerca in agricoltura è stata designata quale autorità pubblica ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta Agnello di Sardegna ; Vista la nota n. 820/P del 1 dicembre 2015 con la quale il Consorzio per la Tutela della IGP Agnello di Sardegna ha indicato INEQ Istituto Nord Est Qualità con sede a San Daniele del Friuli, Via Rodeano n.71, quale struttura di controllo della denominazione Agnello di Sardegna, in sostituzione di Agris Sardegna - Agenzia Regionale per la ricerca in agricoltura ; Considerato che con e-mail del 25 ottobre 2016 INEQ Istituto Nord Est Qualità ha trasmesso il piano di controllo definitivo per la denominazione Agnello di Sardegna conformemente allo schema tipo di controllo nonché il relativo tariffario; Considerato che il medesimo piano dei controlli, ritenuto conforme, è stato trasmesso alla Regione Sardegna con nota n. 19713 del 25 ottobre 2016 al fine di un parere di competenza; Considerato che la Regione Sardegna, sebbene interpellata in tal senso con la nota sopra citata, non ha fatto pervenire elementi ostativi all approvazione del piano dei controlli; Considerato che sussistono i requisiti necessari per autorizzare il suddetto Organismo ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per l indicazione geografica protetta Agnello di Sardegna ; 2

D E C R E T A Articolo 1 (Autorizzazione) 1. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito del Ministero delle politiche agricole e forestali, l organismo denominato INEQ Istituto Nord Est Qualità, con sede a San Daniele del Friuli, Via Rodeano n.71, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n. 1151/2012, per la indicazione geografica protetta Agnello di Sardegna, registrata in ambito Unione europea con Regolamento (CE) 138 del 24 gennaio 2001. Dalla medesima data Agris Sardegna - Agenzia Regionale per la ricerca in agricoltura cesserà le funzioni di controllo per la denominazione di cui sopra. 2. Agris Sardegna - Agenzia Regionale per la ricerca in agricoltura dovrà rendere disponibile a INEQ Istituto Nord Est Qualità tutta la documentazione inerente il controllo della indicazione geografica protetta Agnello di Sardegna. Articolo 2 (Approvazione del piano dei controlli e tariffario) Il piano dei controlli ed il tariffario relativi alla denominazione Agnello di Sardegna, presentati da INEQ Istituto Nord Est Qualità con la mail citata in premessa, sono approvati. Articolo 3 (Modifiche strutturali e organizzazione) 1. INEQ Istituto Nord Est Qualità non può modificare la propria denominazione, la compagine sociale e lo statuto, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità. 2. INEQ Istituto Nord Est Qualità sottopone ad approvazione le variazioni concernenti il piano di controllo e il sistema tariffario, la documentazione di sistema, il personale ispettivo e la composizione degli organi collegiali, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole. 3. Le variazioni indicate al comma precedente sono approvate dall Amministrazione con apposita nota senza modifica del presente decreto. Articolo 4 (Durata del provvedimento) 1. L autorizzazione di cui all art 1 ha durata triennale. 3

2. Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell articolo 14, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all Autorità nazionale competente, l intenzione di confermare INEQ Istituto Nord Est Qualità o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell elenco di cui all art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n.526, ovvero di rinunciare esplicitamente a tale facoltà di scelta. 3. Nell ambito del periodo di validità dell autorizzazione INEQ Istituto Nord Est Qualità è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire. 4. Nel periodo di vigenza dell autorizzazione INEQ Istituto Nord Est Qualità resterà iscritto nell elenco degli organismi privati di controllo di cui all articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco. Articolo 5 (Obblighi di comunicazione) 1. INEQ Istituto Nord Est Qualità comunica alla Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore del Ministero le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione Agnello di Sardegna, delle quantità certificate e degli aventi diritto entro trenta giorni lavorativi dal rilascio delle stesse. 2. INEQ Istituto Nord Est Qualità trasmetterà i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformità all utilizzo della denominazione Agnello di Sardegna a richiesta del Consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell art.14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale. 3. INEQ Istituto Nord Est Qualità è tenuto ad adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271. Articolo 6 (Vigilanza) INEQ Istituto Nord Est Qualità è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e dalla Regione Sardegna, ai sensi dell'art.14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526. 4

Articolo 7 (Misure in caso di inosservanza delle disposizioni) L inosservanza, da parte di INEQ Istituto Nord Est Qualità, delle disposizioni del presente decreto può comportare la sospensione o la revoca dell autorizzazione di cui all articolo 1, ai sensi dell articolo 14, comma 4, della Legge 526/99. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Direttore Generale Dott. Roberto Tomasello (Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD) 5