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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti CAPITANERIA DI PORTO ORISTANO ORDINANZA N. 36 /2012 Disciplina provvisoria per il prelievo dei ricci di mare (Paracentrotus lividus) nell Area Marina Protetta Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre Il sottoscritto Capitano di Fregata (CP) Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di ORISTANO: VISTO il Decreto Ministeriale 12 Dicembre 1997 istitutivo dell Area Marina Protetta Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre ; VISTO il Decreto Ministeriale 22 Luglio 1999 di rettifica del Decreto istitutivo dell Area Marina Protetta Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre ; VISTO il Decreto Ministeriale del 17 Luglio 2003 di modifica della perimetrazione dell'area Marina Protetta Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre ; VISTO il Decreto Ministeriale del 20 Luglio 2011 di aggiornamento della perimetrazione dell'area Marina Protetta Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre ; VISTO il Decreto Ministeriale del 20 Luglio 2011 n 188 recante Regolamento per la disciplina delle attività consentite nell Area Marina Protetta Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre ; PRESO ATTO della Convenzione per l affidamento in gestione dell Area Marina Protetta Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre, sottoscritta in data 5 Febbraio 1998 dal Ministero dell'ambiente - Ispettorato Centrale per la Difesa del Mare e dal Comune di Cabras, d'intesa con la Regione Autonoma della Sardegna; VISTA la nota prot. 0034411 in data 8/11/2012 con la quale il Ministero dell Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, esprime parere favorevole, ponendo alcune prescrizioni, in merito all emanazione dell Ordinanza relativa alla disciplina provvisoria del prelievo del riccio di mare (Paracentrotus lividus) nell Area Marina Protetta Penisola del Sinis - Isola di Mal Ventre per la stagione di pesca 2012/2013, nelle more della pubblicazione del Regolamento di esecuzione e organizzazione dell area marina protetta ai sensi dell art. 8 del Decreto Ministeriale di aggiornamento del D.M. 20 Luglio 2011; VISTO il dispaccio prot. n. 35378 in data 7 Giugno 2004, con il quale il Comando Generale delle Capitanerie di Porto autorizza, in via generale, l emanazione, di concerto con i soggetti gestori delle rispettive aree marine protette, di apposite ordinanze contenenti la disciplina delle attività in tali aree; VISTA la Legge 31 Dicembre 1982, n. 979; VISTA la Legge 6 Dicembre 1991, n. 394; VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 02 Ottobre 1968, n. 1639, ed in particolare l'art. 2 che definisce quali prodotti della pesca anche gli organismi viventi; VISTO il Decreto Ministeriale del 26 luglio 1995 Disciplina del rilascio delle licenze di pesca ; VISTA la Legge 24 Novembre 1981, n. 689; VISTA la Legge 8 Luglio 1986, n. 349;

VISTO il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 12 Gennaio 1995 relativo alla disciplina della pesca del riccio di mare; VISTO il decreto legislativo 4 gennaio 2012, n. 9, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96; VISTO il Decreto dell'assessore all Agricoltura e Riforma Agropastorale n. 2524/DecA/102 del 07 Ottobre 2009, recante Disciplina della pesca professionale subacquea nel mare territoriale prospiciente la Regione Sardegna ; VISTO il Decreto dell'assessore dell'agricoltura e Riforma agro-pastorale n.2764/deca/118 del 29 ottobre 2009, recante modifiche e integrazioni al Decreto n. 2524/DecA/102 del 07 Ottobre 2009 Disciplina della pesca professionale subacquea nel mare territoriale prospiciente la Regione Sardegna ; VISTO il Decreto dell'assessore dell'agricoltura e Riforma agro-pastorale n. 1525/DecA/102 del 25 ottobre 2012 recante Calendario della pesca del riccio di mare (Paracentrotus lividus) per la stagione 2012/2013 ; VISTA la Determinazione n. 24228/Det/1154 del 28/12/2009 del Direttore del Servizio Pesca della R.A.S. concernente l approvazione della graduatoria per la pesca professionale subacquea nel mare territoriale prospiciente la Sardegna e per l Area Marina Protetta Penisola del Sinis Isola di Mal di Ventre ; VISTA la Deliberazione della Giunta comunale di Cabras n. 198 in data 12/11/2012, avente ad oggetto indirizzi al Responsabile dell Area Marina Protetta per l emanazione della disciplina provvisoria dell attività di prelievo dei ricci di mare (Paracentrotus lividus) nell area marina protetta Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre e per il rilascio dei relativi permessi per la stagione di pesca 2012-2013, con la quale è ritenuto necessario regolamentare di concerto con la Capitaneria di Porto di Oristano la disciplina della suddetta attività; RITENUTO, pertanto, necessario disciplinare transitoriamente, nelle more della emanazione del Regolamento di esecuzione e organizzazione dell area marina protetta, l attività di prelievo dei ricci di mare nell Area Marina Protetta Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre ricadente nella giurisdizione di questo Circondario Marittimo; VISTO l art. 59 del Regolamento per l esecuzione del Codice della Navigazione Marittima; VISTA la propria Ordinanza n. 35/ 2012 in data 13/11/2012 relativa alla Disciplina provvisoria per il prelievo dei ricci di mare (Paracentrotus lividus) nell Area Marina Protetta Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre ; RAVVISATA la necessita di abrogare e sostituire la predetta ordinanza a seguito dell individuazione di alcuni errori di carattere tipografico: Art. 1 - Durata ORDINA 1. La disciplina provvisoria dell attività di prelievo dei ricci di mare (Paracentrotus lividus) nell Area Marina Protetta Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre, qui contenuta, si applica per la stagione di pesca 2012-2013, durante il periodo previsto dal Decreto dell'assessore all Agricoltura e Riforma Agropastorale n. 1525/DecA/102 del 25 ottobre 2012 e comunque a partire dal 16 novembre 2012, fino all entrata in vigore del Regolamento di esecuzione e organizzazione dell area marina protetta approvato con Decreto dal Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; Art. 2 Destinatari 1. Il prelievo dei ricci di mare è riservato ad un numero massimo di 80 pescatori professionali, sia subacquei che marittimi, autorizzati dall Autorità competente, ai

sensi dei Decreti dell'assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale n. 2524/DecA/102 del 07 ottobre 2009, n.2764/deca/118 del 29 ottobre 2009, n. 346/DecA/10 del 04 ottobre 2010 e muniti di specifico permesso rilasciato dall Ente Gestore dell Area Marina Protetta, iscritti nel registro dei pescatori marittimi o nel registro delle imprese di pesca che esercitano l attività, sia individualmente, sia in forma cooperativa, aventi sede legale nella Provincia di Oristano alla data di entrata in vigore della presente Ordinanza. 2. Il prelievo dei ricci di mare è riservato altresì ad un numero massimo di 100 pescatori sportivi e ricreativi, residenti nel Comune di Cabras, previo specifico permesso rilasciato dall Ente Gestore dell Area Marina Protetta, esclusivamente nelle aree costiere della Zona C (esclusa l Isola di Mal di Ventre), ed unicamente nei giorni prefestivi e festivi, entro il periodo previsto dal Decreto n. 1525/DecA/102 del 25 ottobre 2012. Art. 3 - Zone di prelievo 1. Nelle zone A e B non è consentito il prelievo dei ricci di mare. 2. Nella zona C dell Isola di Mal di Ventre non è consentito il prelievo ai pescatori sportivi e ricreativi. 3. Nella zona C è consentito il prelievo dei ricci di mare sia ai pescatori professionali che ai pescatori sportivi e ricreativi secondo quanto previsto ai successivi articoli. 4. Al fine di individuare le zone di prelievo è approvata la seguente cartografia della perimetrazione dell'area Marina Protetta: Art. 4 - Quantità e Dimensioni 1. Ciascun pescatore professionale può prelevare giornalmente un numero massimo di 1000 ricci, pari a 2 ceste di dimensioni: altezza 35 cm, lunghezza 60 cm, larghezza 50 cm. 2. Il pescatore professionale, se assistito a bordo dell imbarcazione, può raccogliere giornalmente esemplari per 4 ceste (dimensioni: altezza 35 cm, lunghezza 60 cm,

larghezza 50 cm) equivalenti, a circa 2000 esemplari, a condizione che l assistente a bordo sia altro pescatore autorizzato e in possesso del permesso rilasciato dall Ente Gestore. 3. Ciascun pescatore sportivo e ricreativo può prelevare giornalmente un numero massimo di 50 ricci. 4. La taglia dei ricci non può essere di dimensioni inferiori ai 50 mm esclusi gli aculei. Ogni esemplare di taglia inferiore prelevato in qualsiasi circostanza, da qualunque tipologia di imbarcazione e da qualsiasi categoria autorizzata alla pesca, anche non appartenente a quella dei pescatori professionali di echinodermi, dovrà essere immediatamente restituito al mare. È vietata la detenzione e la commercializzazione di esemplari di taglia inferiore a quella prescritta nel presente comma. Art. 5 - Modalità di prelievo 1. Il prelievo dei ricci di mare è consentito, ai sensi dell art. 1 comma 1 lett. a) del Decreto n. 1525/DecA/102 del 25 ottobre 2012, con le seguenti modalità: - ai pescatori marittimi professionali iscritti nel registro dei pescatori marittimi esclusivamente dall imbarcazione anche con l ausilio dello specchio o batiscopio, mediante asta tradizionale ( cannuga ) o con il coppo; - ai pescatori professionali subacquei in apnea - senza l uso di apparecchi ausiliari per la respirazione - esclusivamente a mano o con l ausilio di qualsiasi strumento corto atto a staccare il riccio dal substrato; - ai soggetti che esercitano la pesca sportiva o ricreativa, in apnea - senza l uso di apparecchi ausiliari per la respirazione - con gli stessi attrezzi consentiti per i pescatori subacquei professionali o dall imbarcazione con gli stessi attrezzi consentiti per i pescatori marittimi professionali. 2. È vietato l utilizzo di attrezzi trainati con imbarcazione o anche a mano mediante mezzi meccanici (strumenti in ferro), ivi compresi i rastrelli. 3. È vietata la pesca ai ricci condotta in immersione con l uso di apparecchi ausiliari per la respirazione. Art. 6 - Modalità di rilascio del libretto per la raccolta dei ricci di mare e riconsegna 1. I pescatori professionali e sportivi e ricreativi sono tenuti a compilare il libretto per la raccolta dei ricci di mare, assegnato dall Ente gestore dell Area Marina Protetta all atto del rilascio del permesso di cui al precedente art. 2, in ogni sua parte ogni qualvolta effettuano l attività di prelievo, contenente i dati di prelievo con l indicazione delle giornate di attività, delle zone di pesca e dei quantitativi di pescato, al fine di fornire all Ente Gestore dell Area Marina Protetta indicazioni utili per il monitoraggio della risorsa. 2. La compilazione del libretto è obbligatoria e deve avvenire immediatamente al completamento delle operazioni di prelievo dei ricci di mare e prima del trasporto degli stessi. Il libretto, regolarmente compilato in ogni sua parte, dovrà essere consegnato all'ente Gestore dell Area Marina Protetta alla scadenza della stagione di pesca. La mancata riconsegna del libretto comporterà l'impossibilità del rilascio dello stesso per la stagione successiva. 3. Sono ritenuti validi solo i libretti per la raccolta dei ricci di mare rilasciati dall'ente Gestore dell'area Marina Protetta. 4. I pescatori professionali, sportivi e ricreativi che intendono svolgere l'attività di prelievo dei ricci di mare dovranno presentare la richiesta di permesso all esercizio dell attività di prelievo dei ricci di mare (Paracentrotus lividus) nell Area Marina Protetta per la stagione di pesca 2012/2013, utilizzando i moduli predisposti dall Ente Gestore dell Area Marina Protetta, solo se in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2, ai quali verranno rilasciati, oltre al permesso personale:

- Libretto per la raccolta del riccio di mare; - Cartografia della perimetrazione dell'area Marina Protetta con l individuazione specifica delle zone di raccolta; - Copia della presente Ordinanza. Art. 7 - Smaltimento dei rifiuti 1. I rifiuti derivanti dalla lavorazione dei ricci andranno smaltiti con le modalità stabilite dalle leggi di riferimento, emanate dai vari organismi legislatori. 2. Come previsto dal Decreto dell Assessore all Agricoltura e Riforma Agropastorale n.2763/deca/117 del 29 Ottobre 2009 nell esercizio dell attività di pesca del riccio di mare, i pescatori professionisti sono tenuti all osservanza delle vigenti disposizioni di legge ed amministrative in materia igienico - sanitaria sulla detenzione, la conservazione, la commercializzazione e la somministrazione al pubblico dei prodotti della pesca e in particolare alle disposizioni previste dal Piano regionale per la vigilanza ed il controllo sanitario della produzione e commercializzazione dei molluschi bivalvi e per la sorveglianza periodica delle zone di produzione e di stabulazione di molluschi bivalvi vivi, ai sensi della Determinazione del Direttore del Servizio Prevenzione dell Assessorato dell igiene e Sanità e dell Assistenza Sociale n. 1067 del 21 Dicembre 2007, che si applica anche agli echinodermi vivi. Art. 8 - Violazioni e sanzioni 1. Le violazioni alla presente Ordinanza saranno punite a norma degli articoli 8 e 11 del decreto legislativo 4 gennaio 2012, n. 9, e articoli 9 e 12 della medesima legge per l applicazione delle sanzioni accessorie. La prima violazione comporta la sospensione per 15 giorni del libretto per la raccolta dei ricci di mare di cui al precedente art. 6. In caso di recidiva della stessa violazione il predetto libretto è revocato. Art. 9 - Norme finali 2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità viene assicurata mediante l affissione all albo dell ufficio, l affissione agli albi dei comuni rivieraschi e tramite inserimento alla pagina ordinanze del sito istituzionale http://www.guardiacostiera.it/capitanerieonline/index.cfm?id=72, sul sito istituzionale dell Area Marina Protetta www.areamarinasinis.it nonché opportuna diffusione tramite i locali organi di informazione. 3. La presente ordinanza viene trasmessa, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, al Comando Provinciale del Corpo Forestale e Vigilanza Ambientale della Regione Autonoma della Sardegna, alla Questura, alla Stazione dei Carabinieri di Cabras, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, al Comando di Polizia Urbana del Comune di Cabras, di Oristano, di Terralba, di Arborea, di Santa Giusta, di Riola Sardo, di Nurachi, di Narbolia, di Cuglieri, di Tresnuraghes, di Bosa e di San Vero Milis. 4. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza Oristano, 16 novembre 2012 IL COMANDANTE C.F.(CP) Alberto BOTTAREL