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MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 22 dicembre 2010 Modalita' di erogazione del contributo straordinario previsto dall'art. 2, comma 59 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, a favore degli orfani delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, che siano gia' stati collocati in pensione. (11A00870) (GU n. 21 del 27-1-2011 ) IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 2, comma 59 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)» che riconosce un contributo straordinario per l'anno 2010, pari a 5 milioni di euro a favore degli orfani delle vittime di terrorismo e delle stragi di tale matrice che siano stati gia' collocati in pensione, disponendo altresi' che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze si provveda alla ripartizione di detto contributo sulla base dei criteri di cui all'art. 4, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, e successive modifiche, in modo tale da escludere sperequazioni di trattamento tra le diverse categorie di beneficiari; Vista la legge 3 agosto 2004, n. 206, recante: «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice» e successive modificazioni; Ritenuto che la sopra richiamata somma di 5.000.000,00 prevista dall'art. 2, comma 59 della legge n. 191/2009 debba essere ripartita tra gli orfani delle vittime decedute in conseguenza di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, limitatamente agli orfani gia' collocati in pensione alla data del 1 gennaio 2010; Ritenuto opportuno disporre, per contenere i tempi di liquidazione, che l'erogazione debba essere effettuata dagli enti previdenziali competenti a seguito di istanza presentata dagli interessati; Visto l'esito della riunione di coordinamento tenutasi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo, in data 3 novembre 2010, al fine di acquisire l'assenso delle amministrazioni interessate all'emanazione del presente decreto; Decreta: Art. 1 I soggetti destinatari del beneficio di cui all'art. 2, comma 59, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 sono gli orfani delle vittime decedute in conseguenza di atti di terrorismo e di stragi di tale matrice, che siano stati gia' collocati in pensione alla data del 1 gennaio 2010. Art. 2 Ai soggetti di cui all'art. 1, e' erogata una somma corrispondente alla rata mensile del trattamento pensionistico in godimento al 1 gennaio 2010 moltiplicata per il coefficiente indicato nell'allegata tabella «A» che costituisce parte integrante del presente decreto. Nel caso in cui il beneficiario sia titolare di piu' trattamenti pensionistici, il coefficiente e' applicato alla rata di trattamento diretto di maggiore importo. Art. 3 Il pagamento dell'importo spettante e' effettuato dall'ente previdenziale competente, sulla base della domanda dell'interessato e degli elementi forniti dalle amministrazioni competenti, ove necessario.

Art. 4 La concessione del beneficio e' subordinata alla presentazione di apposita istanza all'ente previdenziale erogatore del trattamento pensionistico diretto di maggior importo, in godimento al 1 gennaio 2010, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. L'istanza deve essere corredata da una dichiarazione redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo l'allegato «B» che costituisce parte integrante del presente decreto. Art. 5 Entro 4 mesi dal termine di scadenza per la presentazione delle domande di cui all'art. 4, si procedera' con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a rimodulare proporzionalmente i coefficienti indicati nell'allegata tabella «A», sulla base del numero delle domande pervenute e degli importi del contributo straordinario attribuibili ai singoli beneficiari, fermo restando il rispetto del limite massimo di spesa, di 5.000.000 di euro, e tenendo conto che il coefficiente massimo non potra' in ogni caso superare il valore di 15. Art. 6 La spesa conseguente all'attuazione del presente decreto stabilita nel limite massimo di complessivi 5.000.000,00 di euro e' imputata sul capitolo 2313 del bilancio del Ministero dell'interno - Dipartimento liberta' civili e immigrazione - esercizio finanziario 2010, a favore degli enti previdenziali competenti al pagamento del contributo. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 dicembre 2010 Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Il Ministro dell'interno: Maroni

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