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OPERE RIUNITE BUON PASTORE REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI A SOGGETTI ESTERNI ALL IPAB Art. 1 Finalità ed ambito di applicazione Il presente regolamento definisce e disciplina le procedure comparative per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo quali le collaborazioni di natura occasionale, a progetto e professionali, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definito dall articolo 18 del D.lgs. n. 133/08. Art. 2 Presupposti e requisiti per il conferimento degli incarichi 1. Gli incarichi di prestazioni di lavoro autonomo possono essere conferiti quando le attività non siano comprese tra quelle tipicamente attribuite alle strutture dell IPAB, ovvero quando sia verificata oggettivamente l impossibilità di avvalersi di prestazioni ordinarie o straordinarie del personale in servizio, ai sensi dell articolo 3, comma 55 e 56 della Legge 244/2007, come modificata dalla legge 133/08. 2. Gli incarichi possono essere conferiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, in presenza dei seguenti presupposti la cui verifica deve analiticamente risultare dall atto di conferimento: rispondenza dell incarico agli obiettivi dell IPAB e/o a progetti specifici e determinati, da cui si rileva che per la loro realizzazione è richiesto l apporto di specifiche conoscenze o di contributi di qualificata professionalità; inesistenza, o impossibilità di utilizzare, all interno dell organizzazione dell IPAB, la figura professionale idonea allo svolgimento dell incarico; indicazione specifica dei contenuti e dei criteri per lo svolgimento dell incarico; indicazione della durata dell incarico; proporzione fra il corrispettivo corrisposto all incaricato e l utilità conseguita dall IPAB. Art. 3 Ambito di applicazione 1. La presente normativa non trova applicazione per: a) Il conferimento di incarichi già autonomamente disciplinati dal D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 b) L individuazione di legali a cui è affidata la difesa e la rappresentanza in giudizio dell IPAB, in ragione del carattere prettamente fiduciario di scelta e di affidamento dell incarico, nonché quelli inerenti ad attività notarili aventi le medesime caratteristiche. c) Prestazioni professionali tali da non consentire forme di comparazione con riguardo alla natura dell incarico, all oggetto della prestazione ovvero alle specifiche esperienze acquisite.

d) Gli incarichi con valore particolarmente modesto la cui procedura comparativa risulti antieconomica (ad esempio gli incarichi a componenti esterni di eventuali commissioni di concorso e di gara). In questi casi saranno comunque valutati, se presenti, curriculum vitae o proposte presentate autonomamente. e) Altri incarichi di natura strettamente fiduciaria. f) Le deroghe di cui sopra devono possibilmente rispettare il principio della rotazione, anche nei casi di affidamento diretto dell incarico. Art. 4 Modalità di individuazione avviso di selezione 1. Il conferimento degli incarichi di cui al presente regolamento deve essere preceduto da adeguata pubblicità attraverso l albo pretorio ed il proprio sito internet ed idonee procedure comparative, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 2. Il Direttore qualora rilevi l assenza all interno dell IPAB delle professionalità richieste e la contestuale presenza di tutti i presupposti di cui all articolo 2 del presente regolamento dovrà, con propria determinazione, dare atto: a) Delle motivazioni che giustificano la necessità del ricorso all affidamento a soggetto estraneo all IPAB e dell impossibilità oggettiva di utilizzare risorse interne; b) Delle caratteristiche professionali che il professionista deve possedere, quali titolo di studio e caratteristiche curriculari richieste; 3. Il Direttore o il funzionario appositamente delegato, predispone un apposito avviso nel quale sono evidenziati i seguenti elementi: a) Definizione circostanziata dell oggetto dell incarico; b) Requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione; c) Termine entro il quale i soggetti interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, corredata di adeguato curriculum; d) Durata dell incarico; e) Luogo dell incarico e modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione); f) Compenso per la prestazione e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione; 4. L avviso potrà altresì prevedere che i candidati o una selezione di candidati sostengano un colloquio o altre forme di selezione. 5. Per l ammissione alla selezione per il conferimento dell incarico occorre: Essere in possesso della cittadinanza italiana o equivalente. I cittadini stranieri non appartenenti all Unione Europea dovranno essere in possesso del permesso di soggiorno; Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.

6. L incarico conferito non comporta per l incaricato alcun obbligo di esclusività con l IPAB; tuttavia non si può conferire alcun incarico a soggetti che, per l attività esercitata o per altre circostanze siano in potenziale conflitto di interessi con il committente rispetto alla prestazione da svolgere; tale conflitto di interessi è valutato dal Direttore o dal Funzionario appositamente incaricato e comunicato all interessato. 7. Dell avviso di cui sopra viene data adeguata pubblicità tramite pubblicazione per almeno 10 giorni sul sito web dell IPAB. Art. 5 Procedura comparativa Valutazione 1. Alla scadenza del termine assegnato le candidature pervenute saranno sottoposte a valutazione e comparazione da parte del Direttore o del Funzionario appositamente incaricato o da apposita Commissione, qualora il Consiglio o il Direttore lo richiedano. 2. Il Consiglio di Amministrazione definirà i criteri di valutazione in riferimento, in particolare, ai titoli posseduti, alle esperienze professionali, al grado di conoscenza della normativa di settore, alle abilità professionali riferibili allo svolgimento dell incarico ed agli altri elementi significativi e pertinenti all incarico da affidare, privilegiando i risultati raggiunti in esperienze analoghe. 3. La valutazione dei curricula, può essere integrata da un colloquio e/o altri strumenti di selezione, a discrezione del Direttore o del Funzionario appositamente incaricato o della Commissione, cui possono essere invitati i soli candidati che presentano una professionalità ed esperienze di formazione e di lavoro ritenute conformi all incarico da conferire.la data, l orario e il luogo in cui dovranno presentarsi per sostenere l eventuale selezione, saranno comunicati ai candidati, almeno cinque giorni prima della data fissata, mediante telefonata e/o un messaggio di posta elettronica all indirizzo email indicato dal candidato nella domanda di partecipazione e/o mediante pubblicazione sul sito web dell IPAB. 4. Gli strumenti di selezione utilizzati (colloquio e/o altri), insieme al curriculum, mirano all obiettivo di conoscere meglio le capacità, le competenze, le attitudini ed il rapporto fra le caratteristiche personali del candidato e la mission dell IPAB. 5. La comparazione si concluderà con un giudizio sintetico su ciascun candidato e con la proposta al Consiglio di Amministrazione del/i soggetto/i cui affidare l incarico. Il Consiglio, presa visione dell esito dell istruttoria, delibera la scelta e dà mandato al Legale rappresentante per procedere alla stipula del contratto. La valutazione non produce graduatoria ed è insindacabile. 6. Al termine del procedimento di selezione ne è data pubblicità attraverso l Albo dell Ente, con pubblicazione sul sito dell IPAB. Art. 6 Conferimento di incarichi senza esperimento di procedura comparativa 1. In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 5, è ammesso il conferimento di incarichi di lavoro autonomo senza la procedura comparativa, nei seguenti casi: a) Quando, in esito all esperimento della procedura comparativa, non vi sia stata alcuna manifestazione di disponibilità o non sia stata presentata alcuna candidatura giudicata

idonea o in possesso dei requisiti necessari; in tal caso nell affidamento diretto non possono comunque essere modificate, in misura sostanziale, le condizioni iniziali dell incarico; b) Incarichi per i quali specifiche previsioni di legge o di regolamento prevedano procedure di affidamento particolari; c) Quando l estrema urgenza, da motivare adeguatamente, collegata alla necessità di svolgere servizi o adempimenti obbligatori per legge, come nel caso di richiesta di pareri legali o fiscali urgenti, e risultante da eventi imprevedibili non imputabili all IPAB, non è compatibile con i termini di svolgimento della procedura comparativa. Art. 7 Durata del contratto e determinazioni del compenso 1. L incarico è conferito dal Legale Rappresentante dell Ente mediante la stipulazione di un contratto, che dovrà contenere i seguenti contenuti essenziali: Descrizione delle prestazioni e delle modalità di svolgimento; Obiettivi da conseguirsi; Durata dell incarico; Corrispettivo; Modalità di liquidazione; Determinazione delle penali e modalità della loro applicazione, definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento. L IPAB predisporrà a tal proposito uno schema di contratto tipo. 2. E ammesso il rinnovo dei contratti di collaborazione ove si ravvisi un motivato interesse. 3. Il corrispettivo della prestazione è stabilito in proporzione alla quantità e qualità dell attività da svolgere ed alle utilità conseguite dall IPAB, tenuto conto dell utilizzazione o meno da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri e degli oneri fiscali, previdenziali ed assicurativi a carico dell ente e/o del collaboratore, facendo anche riferimento ai valori remunerativi di mercato o, in assenza di questi, ai compensi corrisposti dall IPAB per prestazioni riconducibili a quelle in oggetto del contratto. Art. 8 Modalità di svolgimento dell incarico 1. L incarico è svolto dal collaboratore con autonomia nella determinazione dei tempi e delle modalità per il suo adempimento, in stretto coordinamento con gli uffici/servizi e le esigenze connesse alla particolare natura dell attività esercitata. 2. Il prestatore non può farsi sostituire, nemmeno parzialmente o temporaneamente nell espletamento dell incarico mentre può avvalersi di propri collaboratori in attività preparatorie o a rilevanza residuale, delle quali rimane comunque esclusivo responsabile. 3. Non è possibile attribuire all incaricato periodi di ferie o programmare il suo periodo di riposo ma solo concordare con lui la sospensione della prestazione per assicurare il coordinamento con l attività, gli obiettivi e l organizzazione.

4. All incaricato è altresì attribuita la qualità di incaricato del trattamento dei dati personali relativi all attività espletata, con i conseguenti doveri e responsabilità previsti dal D.Lgs. n. 196/2003. 5. L incaricato è tenuto al segreto su dati, atti o notizie apprese nell espletamento dell incarico e deve trattare i dati personali di cui viene a conoscenza garantendone la sicurezza e l integrità. 6. Il Direttore o il Funzionario incaricato verifica periodicamente il corretto svolgimento dell incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati. 7. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino pienamente o totalmente non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico, ovvero siano del tutto insoddisfacenti, si potrà richiedere al soggetto incaricato di integrare/migliorare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a sessanta giorni; dopo tale data si può risolvere il contratto per inadempienza. Art. 9 Norme finali e transitorie 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano gli articoli dal 2222 al 2238 del Codice Civile, nonché le norme Statutarie e Regolamentari di questa Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza. Il presente regolamento entra in vigore l 8 maggio 2014. Approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 26 del 7 maggio 2014.