COMUNE DI GRADO REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI DI FUNZIONI TECNICHE

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COMUNE DI GRADO REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI DI FUNZIONI TECNICHE Approvato con delibera della Giunta comunale n. 135 dd. 05/07/2018

Art. 1 Finalità ed ambito di applicazione 1. Il presente regolamento ha per oggetto la determinazione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all articolo 113 del Decreto Legislativo 50/2016 e all art. 11 della L.R. 14/2002, relativamente alle attività poste in essere dal 19 aprile 2016. Il regolamento è finalizzato alla valorizzazione delle professionalità interne per l attività connessa alla realizzazione di opere pubbliche, nonché per l acquisizione di forniture e servizi. 2. Ai sensi dell art. 113, comma 2, del Codice degli appalti, gli incentivi vengono ripartiti tra i dipendenti incaricati dello svolgimento delle funzioni tecniche inerenti le seguenti attività: - attività di programmazione della spesa per investimenti; - attività per la verifica preventiva dei progetti; - attività di predisposizione e di controllo delle procedure di bando; - attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici; - attività di responsabile unico del procedimento; - attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione; - attività di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità; - attività di collaudatore statico. 3. Le funzioni tecniche elencate, che danno titolo alla corresponsione degli incentivi, riguardano le procedure per la realizzazione di opere e lavori pubblici e per l acquisizione di servizi e forniture. 4. Restano esclusi dalla corresponsione degli incentivi: - le manutenzioni ordinarie; - i lavori, servizi e forniture affidati ai sensi dell art. 36, comma 2, lett.a) del Codice degli appalti, ossia gli affidamenti diretti senza procedura comparativa di importo inferiore a 40.000,00 e i lavori in amministrazione diretta; - le attività che non rientrano nella disciplina del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero i servizi indicati all art. 17, comma 1, lett. a) ed e), nonché ogni altra attività non espressamente indicata nel comma 2 dell art. 113, D.Lgs. n. 50/2016. 5. Ai fini dell applicazione degli incentivi agli appalti di servizi e forniture a decorrere dal 20 maggio 2017 è necessario che sia stato nominato il DEC, Direttore dell esecuzione. Art. 2 Destinatari 1. Il presente regolamento si applica ai dipendenti dell ente, compresi quelli a tempo determinato, che svolgono le funzioni di cui al presente regolamento, nelle loro varie componenti tecniche ed amministrative nonché a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche che sono utilizzati ai sensi delle previsioni sulla gestione associate, di cui in particolare agli articoli 30 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000, per le attività di cui al presente regolamento. Esso non si applica al personale con qualifica dirigenziale. Qualora un ruolo qualsiasi, all interno del gruppo di lavoro di cui all art. 4 del presente regolamento, venga affidato a personale avente qualifica dirigenziale, il relativo compenso costituisce economia, fermo restando la quota parte del compenso spettante ai dipendenti inseriti nel gruppo di lavoro. 2. I destinatari delle incentivazioni sono i dipendenti che partecipano o collaborano alla programmazione, alla verifica preventiva dei progetti ed alla esecuzione dell opera, della fornitura o del servizio. 3. Essi sono individuati nelle seguenti figure: a) Personale deli uffici tecnici e amministrativi che ha partecipato alla programmazione dell opera e dei lavori pubblici, della fornitura o del servizio, alla verifica preventiva della progettazione, nelle forme stabilite dalla normativa vigente, compreso il coordinamento della

sicurezza in fase di progettazione, alla redazione dei bandi e dei capitolati, all esecuzione delle procedure di gara, alla redazione dei contratti; b) personale degli uffici tecnici e amministrativi incaricato della direzione dei lavori, della direzione dell esecuzione, del coordinamento della sicurezza nella fase di esecuzione, del collaudo tecnico amministrativo e/o statico o della certificazione di regolare esecuzione o verifica di conformità; c) responsabile unico del procedimento; d) collaboratori tecnici o amministrativi del responsabile unico del procedimento che svolgono compiti di supporto dell attività di programmazione, verifica preventiva del progetto, direzione dei lavori o direzione dell esecuzione e di collaudo o verifica di conformità (ivi compreso il personale degli uffici espropri, per gli atti di definizione delle procedure espropriative, laddove queste siano indispensabili a dare inizio ai lavori pubblici); e) personale della centrale unica di committenza. Art.3 Costituzione e Calcolo del fondo 1. Il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche è costituito da una somma non superiore al 2% dell importo, al netto dell IVA, posto a base di gara e comprensivo degli oneri di sicurezza di un lavoro, opera, fornitura o servizio, come da successivi commi 4 e 5; il fondo di cui al presente articolo fa capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture e deve essere espressamente allocato nel quadro economico del lavoro, servizio o fornitura. 2. L 80% (=1,6% della base di gara) delle risorse finanziarie del fondo è ripartito tra i dipendenti di cui al successivo articolo 4, secondo le modalità e i criteri previsti dal presente regolamento. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell Amministrazione e dell IRAP. 3. Il restante 20% (= 0,4% della base di gara) delle risorse finanziarie del fondo è disciplinata al successivo art.6 del presente regolamento. 4. L entità del fondo di cui al comma 1 viene stabilita dal presente regolamento in base alle classi di importo di seguito indicate, con riferimento alle opere o lavori pubblici: VOLUME FINANZIARIO (parametro 1) Importo posto a base di gara (in euro) Peso Fino a 500.000 1 Da 500.001 a 1.000.000 0,95 Da 1.000.001 a 2.000.000 0,90 Da 2.000.001 a 5.000.000 0,85 Oltre 5.000.000 0,80 COMPLESSITÀ OPERE PUBBLICHE (parametro 2a) Descrizione complessità Peso Complessità elevata lavori caratterizzati dall esistenza 1

contemporanea di: - Più tipologie; - Esistenza di vincoli di qualsiasi genere (paesaggistico, idrogeologico, ecc.) richiedenti procedure autorizzative Complessità media: lavori caratterizzati da almeno uno dei due elementi indicatori di complessità elevata 0,95 Complessità ordinaria: lavori monotipologici e privi di vincoli 0,90 la pluralità di tipologie ricorre allorquando vi siano più categorie dell opera nell accezione del D.M. Giustizia 17.06.2016; COMPLESSITÀ APPALTI SERVIZI (parametro 2b) Descrizione complessità Peso Servizi dei settori speciali e di particolare complessità 1 Servizi nei settori della ristorazione, servizi educativi e dei beni culturali 0,95 Servizi nei settori ordinari 0,90 COMPLESSITÀ APPALTI FORNITURE (parametro 2c) Descrizione complessità Peso Forniture innovative nei settori speciali e di particolare complessità 1 Forniture nei settori della ristorazione, servizi educativi e dei beni culturali 0,95 Forniture nei settori ordinari 0,90 L ammontare del compenso attribuibile come incentivazione al personale è calcolato con la seguente formula: Base di gara x 1,6% x parametro1 x parametro 2a (ovvero 2b ovvero 2c). Art. 4 Gruppo di Lavoro 1. I gruppi di lavoro, i cui componenti sono individuati con idoneo atto del Dirigente affidatario delle risorse economiche riguardanti la realizzazione di un lavoro, servizio o fornitura, sono costituiti da figure professionali ed operative che contribuiscono, ognuno con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali necessarie alla programmazione e alla realizzazione dell opera, lavoro, fornitura o servizio. Analoghi criteri vengono osservati per gli incarichi di direzione dei lavori o di direzione dell esecuzione, di collaudo o di verifica di conformità, di eventuali esecuzioni di procedure espropriative e per la nomina del responsabile unico del procedimento. 2. La composizione del gruppo è definita mediante provvedimento del dirigente di cui al comma 1, sentito il Responsabile unico del procedimento (RUP). 3. Il provvedimento che individua i componenti del gruppo di lavoro deve indicare:

l opera o il lavoro, il servizio o la fornitura da progettare ed il relativo programma di finanziamento; l importo presunto posto a base di gara, al netto dell IVA, dell opera, lavoro, servizio o fornitura e l importo del fondo, determinato ai sensi del presente Regolamento; il cronoprogramma; il nominativo e il ruolo dei dipendenti che concorrono a formare il gruppo di lavoro, con relativa categoria e profilo professionale; le aliquote da destinare ai singoli componenti del gruppo di lavoro. 4. Eventuali variazioni dei componenti del gruppo di lavoro e delle percentuali loro spettanti sono possibili in qualsiasi momento con provvedimento adottato dal dirigente di cui al comma 1, su proposta del Responsabile unico del procedimento (RUP), salvo il caso in cui il ruolo di Responsabile unico del procedimento venga svolto dal dirigente stesso. Art. 5 Ripartizione del Fondo per le Funzioni tecniche 1. Il Fondo per le Funzioni tecniche è ripartito sulla base delle indicazioni dettate dalla contrattazione collettiva decentrata integrativa come da seguente tabella: RIPARTIZIONE DEI COMPENSI INCENTIVANTI LE FUNZIONI TECNICHE EX ART.113 D.LGS. N. 50/2016 OPERE E LAVORI Funzione svolta % spettante Programmazione della spesa per investimenti 5 Verifica preventive dei progetti (art.26 del codice ) 10 - attività di verifica dei progetti; - validazione dei progetti Fase di affidamento: redazione e controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento : bandi, capitolati, contratti, lettere di invito con capitolato, ecc. 15 7 3 Fase di esecuzione - attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici; - direzione dei lavori e/o Sicurezza, collaudo statico ove necessario per consentire l esecuzione del contratto, collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione 40 5 35 Responsabile Unico del Procedimento 30 FORNITURE E SERVIZI Funzione svolta % spettante Programmazione della spesa per forniture e servizi 5 Fase di affidamento: redazione e controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento : bandi, capitolati, contratti, lettere di invito con capitolato 30 Fase di esecuzione 40

- attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici; - direzione dell esecuzione del contratto e verifica di conformità Responsabile Unico del Procedimento 25 2. Nel caso di contratti misti di appalto, si applicano le quote riferite al tipo di appalto che caratterizza l oggetto principale del contratto. Ai sensi dell art. 28, comma 1, del Codice degli appalti, l oggetto principale dell appalto è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli delle singole parti, fermo restando che il valore complessivo del contratto è dato dalla somma del valore delle singole parti. 3. I soggetti destinatari dell incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola funzione svolta, la responsabilità del procedimento, sub-procedimento o attività. I collaboratori tecnici o amministrativi sono, invece, coloro che, in rapporto alla funzione svolta, partecipano, tecnicamente e/o amministrativamente, allo svolgimento delle attività. 4. Ai collaboratori tecnici o amministrativi viene riconosciuta una quota parte della funzione svolta non superiore al 60 % della corrispondente aliquota. La restante quota viene riconosciuta al responsabile. Nel caso in cui non vi siano collaboratori la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell attività. Art. 6 Calcolo del Fondo per l innovazione 1. Il 20% (=0,40%) delle risorse finanziarie del fondo di cui al presente regolamento è destinato a: acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l edilizia e le infrastrutture; implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli; attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all art. 18 legge 196/ 1997; svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori. 2. Alla destinazione di dette risorse provvede la giunta comunale su proposta del Servizio Finanziario. Art. 7 Accertamento delle attività svolte 1. Completate le varie fasi del procedimento, il dirigente del settore competente certifica la prestazione effettuata, il rispetto o meno del cronoprogramma nonché l importo definitivo a base del compenso incentivante e quantifica le somme spettanti ai singoli componenti del gruppo sulla base delle percentuali individuate nel provvedimento di costituzione del gruppo stesso. 2. Ai fini della erogazione degli incentivi, è necessario l accertamento positivo, da parte del dirigente che ha costituito il gruppo di lavoro, dell effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati. L accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati. 3. Nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti per la realizzazione dell opera o l acquisizione del servizio o della fornitura oppure non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività per le quali sono previsti gli incentivi, il dirigente che ha costituito il gruppo di lavoro dispone, con proprio atto, la riduzione dei compensi secondo quanto previsto dall art. 9 del presente regolamento. 10 30

Art. 8 Liquidazione dei compensi 1. Il dirigente che ha costituito il gruppo di lavoro comprova, ai sensi dell art. 184 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267, il diritto acquisito dai dipendenti alla liquidazione dei compensi. Il dirigente provvede alla liquidazione dei compensi ai dipendenti che ne hanno diritto, sulla base dell accertamento di cui all art. 7 del presente regolamento, da richiamare nel medesimo atto. 2. La liquidazione dei compensi viene effettuata alle seguenti scadenze: per la fase di programmazione e di affidamento: intera quota ad avvenuta aggiudicazione della gara d appalto; per la fase di esecuzione: intera quota con l approvazione del certificato di collaudo (se trattassi di opere o lavori) o di verifica di conformità (se trattasi di servizi o di forniture); per il ruolo di responsabile unico del procedimento: il 50% della quota con l avvio della gara di appalto e il restante 50% con l approvazione del certificato di collaudo (se trattasi di lavori) o di verifica di conformità (se trattasi di servizi o di forniture). 3. Ai sensi dell art. 113, comma 3, del Codice degli appalti, le quote parti dell incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all organico dell Amministrazione, ovvero prive dell accertamento di cui al comma 1 del presente articolo, non costituiscono economie ma incrementano il fondo di cui all art. 6 (Fondo per l innovazione). 4. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo, tenuto conto anche degli incentivi corrisposti da altre Amministrazioni, ai sensi di quanto previsto dall art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 5. Il controllo del rispetto di tale limite è effettuato dal Servizio Personale in sede di erogazione, sulla base dell ordinario trattamento spettante al dipendente. L eventuale quota spettante oltre il limite non viene erogata e costituisce economia di bilancio. Art. 9 Riduzione degli incentivi a fronte di incrementi dei costi e dei tempi previsti 1. Ai sensi dell art. 113, comma 3, del Codice degli appalti, nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti nei documenti di programmazione, l incentivo spettante è ridotto in misura proporzionale agli incrementi dei costi. 2. Nell incremento dei costi non sono considerate le varianti ai sensi dell art.106 del d.lgs.50/2016. 3. Nel caso in cui non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività come fissati nei documenti di programmazione e nell atto di costituzione del gruppo di lavoro, l incentivo spettante è ridotto nella misura dell 1% per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo e del 2% per ogni ulteriore giorno di ritardo 4. Le riduzioni di cui sopra vengono applicate dal Dirigente solo in caso di ascrivibilità ed imputabilità al RUP dell aumento dei termini/incremento dei costi. 5. La somma che residua costituisce economia di bilancio. 6. Ai fini dell applicazione del comma 3 non sono computati nel termine di esecuzione i tempi conseguenti a sospensioni per gli accadimenti elencati all art. 106, comma 1, del Codice dei contratti. Art. 10 Rinvio Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alla vigente disciplina di legge.

Art. 11 Entrata in vigore e fase transitoria Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione all albo pretorio e si applica alle attività svolte a decorrere dal 20.4.2016, data di entrata in vigore del D.lgs. 18.4.2016 n. 50. In particolare, in virtù del diverso trattamento previsto dalla normativa previgente che prevedeva l erogazione dell incentivo esclusivamente per i lavori in forza delle disposizioni contenute nell art. 11 della L.R. 14/2002, che remunerava anche l attività di progettazione sino alla data del 26 luglio 2017, sino a tale data, gli incentivi verranno liquidati secondo le disposizioni contenute nel regolamento approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 83 del 27.03.2007, emanato in applicazione della L.R. 14/2002; con le ulteriori seguenti precisazioni che tengono conto dell evoluzione normativa dell art. 11 della L.R. 14/2002: a) Per i lavori pubblici la cui attività di programmazione e realizzazione sia iniziata dopo il 01.01.2014 (disposizioni modificative dell art. 11 della L.R. 14/2002 dettate dalla L.R. 23/2013) l aliquota base di riferimento dell art. 2 del regolamento previgente, definita nella misura del 1.5 %, deve essere applicata nella misura pari all 1 % comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione; b) Per i lavori pubblici la cui attività di programmazione e realizzazione si iniziata dopo il 01.01.2015 (disposizioni modificative dell art. 11 della L.R. 14/2002 dettate dalla L.R. 27/2014) l aliquota base di riferimento dell art. 2 del regolamento previgente, definita nella misura del 1.5 %, deve essere applicata nella misura pari al 80 % del 2 % (e quindi del 1.6 %) comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione; c) Dall erogazione dell incentivo risulta escluso il personale con qualifica dirigenziale a far data dal 01.01.2015 (disposizioni modificative dell art. 11 della L.R. 14/2002 dettate dalla L.R. 27/2014). Per gli incarichi affidati a personale con qualifica dirigenziale antecedentemente a tale data ma completati successivamente si procederà alla liquidazione in applicazione a quanto disciplinato nei commi precedenti. Decorsi dodici mesi dall entrata in vigore, si procederà ad una verifica delle modalità applicative del presente regolamento e a eventuali modifiche delle disposizioni ivi contenute.