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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151 Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (11G0193) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 14; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; Visto l'articolo 49, commi 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, ed in particolare gli articoli 16, comma 7, 20 e 23; Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni; Visto l'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio 1959, n. 689; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 214; Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 16 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982; Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 8 marzo 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 1985; Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 4 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998; Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 3 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2006; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37; Acquisito il parere del Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, espresso nella seduta del 23 febbraio 2011; Sentite le associazioni imprenditoriali; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 2011; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 21 marzo 2011; Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2011; Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro dell'interno, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana

il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) Comando: il Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente; b) Direzione: la Direzione regionale o interregionale dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile; c) CTR: il Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139; d) SCIA: la segnalazione certificata di inizio attivita', ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 49, comma 4-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in cui la ricevuta della segnalazione costituisce titolo autorizzatorio ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettere e) ed f), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; e) SUAP: lo sportello unico per le attivita' produttive che costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attivita' produttiva e fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento; f) CPI: Certificato di prevenzione incendi ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Art. 2 Finalita' ed ambito di applicazione 1. Il presente regolamento individua le attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi e disciplina, per il deposito dei progetti, per l'esame dei progetti, per le visite tecniche, per l'approvazione di deroghe a specifiche normative, la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio che, in base alla vigente normativa, sono attribuite alla competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 2. Nell'ambito di applicazione del presente regolamento rientrano tutte le attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi riportate nell'allegato I del presente regolamento. 3. Le attivita' sottoposte ai controlli di prevenzione incendi si distinguono nelle categorie A, B e C, come individuate nell'allegato I in relazione alla dimensione dell'impresa, al settore di attivita', alla esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica incolumita'. 4. L'elenco delle attivita' soggette ai controlli di prevenzione di cui all'allegato I del presente regolamento e' soggetta a revisione, in relazione al mutamento delle esigenze di salvaguardia delle condizioni di sicurezza antincendio. 5. La revisione dell'elenco delle attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi, di cui all'allegato I, e' effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su

proposta del Ministro dell'interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi. 6. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le attivita' industriali a rischio di incidente rilevante, soggette alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni. 7. Al fine di garantire l'uniformita' delle procedure, nonche' la trasparenza e la speditezza dell'attivita' amministrativa, le modalita' di presentazione delle istanze oggetto del presente regolamento e la relativa documentazione, da allegare, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'interno. 8. Con il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono stabiliti i corrispettivi per i servizi di prevenzione incendi effettuati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Art. 3 Valutazione dei progetti 1. Gli enti ed i privati responsabili delle attivita' di cui all'allegato I, categorie B e C, sono tenuti a richiedere, con apposita istanza, al Comando l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonche' dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio. 2. I progetti di cui al comma 1 sono corredati dalla documentazione prevista dal decreto di cui al comma 7 dell'articolo 2. 3. Il Comando esamina i progetti ed entro trenta giorni puo' richiedere documentazione integrativa. Il Comando si pronuncia sulla conformita' degli stessi alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi entro sessanta giorni dalla data di presentazione della documentazione completa. Art. 4 Controlli di prevenzione incendi 1. Per le attivita' di cui all'allegato I del presente regolamento, l'istanza di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e' presentata al Comando, prima dell'esercizio dell'attivita', mediante segnalazione certificata di inizio attivita', corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7, del presente regolamento. Il Comando verifica la completezza formale dell'istanza, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta. 2. Per le attivita' di cui all'allegato I, categoria A e B, il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonche' la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. I controlli sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attivita' o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o

rilevate. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attivita' previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attivita' entro un termine di quarantacinque giorni. Il Comando, a richiesta dell'interessato, in caso di esito positivo, rilascia copia del verbale della visita tecnica. 3. Per le attivita' di cui all'allegato I categoria C, il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonche' la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attivita' previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attivita' entro un termine di quarantacinque giorni. Entro quindici giorni dalla data di effettuazione delle visite tecniche effettuate sulle attivita' di cui al presente comma, in caso di esito positivo, il Comando rilascia il certificato di prevenzione incendi. 4. Il Comando acquisisce le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformita' delle attivita' di cui all'allegato I alla normativa di prevenzione incendi, ai sensi del comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. 5. Qualora il sopralluogo debba essere effettuato dal Comando nel corso di un procedimento di autorizzazione che prevede un atto deliberativo propedeutico emesso da organi collegiali, dei quali e' chiamato a far parte il Comando stesso, si applicano i diversi termini stabiliti per tali procedimenti. 6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del presente decreto in caso di modifiche che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, l'obbligo per l'interessato di avviare nuovamente le procedure previste dal presente articolo ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate. Art. 5 Attestazione di rinnovo periodico di conformita' antincendio 1. La richiesta di rinnovo periodico di conformita' antincendio che, ogni cinque anni, il titolare delle attivita' di cui all'allegato I del presente regolamento e' tenuto ad inviare al Comando, e' effettuata tramite una dichiarazione attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7. Il Comando rilascia contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione. 2. Per le attivita' di cui ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77

dell'allegato I, la cadenza quinquennale di cui al comma 1 e' elevata a dieci anni. Art. 6 Obblighi connessi con l'esercizio dell'attivita' 1. Gli enti e i privati responsabili di attivita' di cui all'allegato I del presente regolamento, non soggette alla disciplina del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, hanno l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate dal Comando nel certificato di prevenzione o all'atto del rilascio della ricevuta a seguito della presentazione della SCIA di cui all'articolo 4, comma 1, nonche' di assicurare una adeguata informazione sui rischi di incendio connessi con la specifica attivita', sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio. 2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l'informazione di cui al comma 1, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell'attivita'. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando. Art. 7 Deroghe 1. Qualora le attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui all'allegato I del presente regolamento, presentino caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi vigenti, gli interessati, con le modalita' stabilite dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7, possono presentare al Comando istanza di deroga al rispetto della normativa antincendio. 2. Possono presentare istanza di deroga, con le modalita' di cui al comma 1, anche i titolari di attivita', disciplinate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, che non rientrano tra quelle riportate all'allegato I. 3. Il Comando esamina l'istanza e, con proprio motivato parere, la trasmette entro trenta giorni alla Direzione regionale. Il Direttore, sentito il Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, si pronuncia entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza, e ne da' contestuale comunicazione al Comando al quale la stessa e' stata presentata ed al richiedente. Art. 8 Nulla osta di fattibilita'

1. Gli enti e i privati responsabili delle attivita' di cui all'allegato I del presente regolamento, categorie B e C, possono richiedere al Comando l'esame preliminare della fattibilita' dei progetti di particolare complessita', ai fini del rilascio del nulla osta di fattibilita'. Art. 9 Verifiche in corso d'opera 1. Gli enti e i privati responsabili delle attivita' di cui all'allegato I del presente regolamento, possono richiedere al Comando l'effettuazione di visite tecniche, da effettuarsi nel corso di realizzazione dell'opera. Art. 10 Raccordo con le procedure dello sportello unico per le attivita' produttive (SUAP) 1. Per le attivita' di cui all'allegato I del presente regolamento di competenza del SUAP si applica il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. 2. Ai soli fini antincendio le attivita' di cui all'allegato I, categoria A, ricadono nel procedimento automatizzato di cui al Capo III del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, fatti salvi i casi in cui si applica il procedimento ordinario di cui al Capo IV dello stesso decreto. 3. La documentazione di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e' completata, ai fini della rispondenza dell'opera alle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, dalla SCIA di cui all'articolo 4 del presente regolamento. Art. 11 Disposizioni transitorie e finali 1. Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 7 dell'articolo 2, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno in data 4 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998, recante disposizioni relative alle modalita' di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio di procedimenti di prevenzione incendi, nonche' all'uniformita' dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco. 2. Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 7 dell'articolo 2, all'istanza di cui al comma 1 dell'articolo 4, presentata per la messa in esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi di capacita' complessiva non superiore a 5 metri cubi non a servizio di attivita' di cui all'allegato I, sono allegati: a) la dichiarazione di conformita' di cui all'articolo 7 del

decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37; b) una dichiarazione in cui il titolare attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di prevenzione degli incendi e si impegna al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 6 del presente regolamento; c) una planimetria del deposito, in scala idonea firmata da un professionista iscritto nel relativo albo professionale e nell'ambito delle specifiche competenze, o dal responsabile tecnico dell'impresa che procede all'installazione del deposito. 3. Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno 3 febbraio 2006 adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le nuove attivita' introdotte all'allegato I del presente regolamento, si applicano le tariffe gia' previste per le attivita' di analoga complessita', come individuate nella tabella di equiparazione di cui all'allegato II del presente regolamento. 4. Gli enti e i privati responsabili delle nuove attivita' introdotte all'allegato I, esistenti alla data di pubblicazione del presente regolamento, devono espletare i prescritti adempimenti entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 5. Gli enti e i privati responsabili delle attivita' di cui all'allegato I, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento ed in possesso del Certificato di prevenzione incendi, alla scadenza del medesimo Certificato devono espletare gli adempimenti prescritti all'articolo 5 del presente regolamento. 6. Gli enti e i privati responsabili delle attivita' di cui al comma 2, dell'articolo 5, presentano la prima attestazione di rinnovo periodico, entro i seguenti termini: a) entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per le attivita' con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato antecedentemente al 1 gennaio 1988; b) entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per le attivita' con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1988 ed il 31 dicembre 1999; c) entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per le attivita' con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2000 e la data di entrata in vigore del presente regolamento. 7. Gli enti e i privati responsabili delle attivita' di cui all'allegato I, che alla data di entrata in vigore del presente regolamento hanno acquisito il parere di conformita' di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, devono espletare gli adempimenti di cui all'articolo 4 del presente regolamento. 8. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Art. 12 Abrogazioni 1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni: a) decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio 1959, n. 689, regolamento recante la determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei vigili del fuoco;

b) decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, concernente regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59; c) decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 214, concernente regolamento recante semplificazione delle procedure di prevenzione incendi relative ai depositi di g.p.l. in serbatoi fissi di capacita' complessiva non superiore a 5 metri cubi; d) decreto del Ministro dell'interno in data 16 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982, recante modificazioni del decreto del Ministro dell'interno 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attivita' soggette alle visite di prevenzione incendi; e) articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229, limitatamente a: 1) comma 1: il secondo periodo; 2) comma 2 : dalle parole: «a conclusione di un procedimento» fino alle parole: «attivita' medesime»; 3) comma 4: dalle parole: «Ai fini» fino alle parole: «prevenzione incendi» e dalle parole: «oltre ad eseguire» fino alle parole: «accertamenti e valutazioni»; f) articolo 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Art. 13 Clausola di neutralita' finanziaria 1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche interessate svolgono le attivita' previste dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 1 agosto 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Maroni, Ministro dell'interno Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa Romani, Ministro dello sviluppo economico Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Palma Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2011 Ministeri istituzionali, registro n. 17, foglio n. 237

2. Le amministrazioni pubbliche interessate svolgono le attività previste dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1 agosto 2011 NAPOLITANO B ERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri B RUNETTA, Ministro per la pubblica amministrazione e l innovazione M ARONI, Ministro dell interno C ALDEROLI, Ministro per la semplificazione normativa R OMANI, Ministro dello sviluppo economico TREMONTI, Ministro dell economia e delle finanze Vi s t o, il Guardasigilli: PALMA Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2011 Ministeri istituzionali, registro n. 17, foglio n. 237 ALLEGATO I (di cui all articolo 2, comma 2) ELENCO DELLE ATTIVITA SOGGETTE ALLE VISITE E AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI N. ATTIVITA CATEGORIA A B C 1 2 Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili e/o comburenti con quantità globali in ciclo superiori a 25 Nm 3 /h. Impianti di compressione o di decompressione dei gas infiammabili e/o comburenti con potenzialità superiore a 50 Nm 3 /h, con esclusione dei sistemi di riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di distribuzione con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili: Cabine di decompressione del gas naturale fino a 2,4 MPa Tutti gli altri casi 3 a) compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m 3 : rivendite, depositi fino a 10 m 3 Impianti di riempimento, depositi oltre 10 m 3 5

b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg: Depositi di GPL fino a 300 kg rivendite, depositi di GPL oltre 300 kg e fino a 1.000 kg, depositi di gas infiammabili diversi dal GPL fino a 1.000 kg Impianti di riempimento, depositi oltre 1.000 kg Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi: a) compressi per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0, 75 m 3 : fino a 2 m 3 oltre i 2 m 3 4 b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m 3 - Depositi di GPL fino a 5 m 3 - Depositi di gas diversi dal GPL fino a 5 m 3 - Depositi di GPL da 5 m 3 fino a 13 m 3 - Depositi di gas diversi dal GPL oltre i 5 m 3 - Depositi di GPL oltre i 13 m 3 5 Depositi di gas comburenti compressi e/o liquefatti in serbatoi fissi e/o recipienti mobili per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 3 m 3 : fino a 10 m 3 oltre i 10 m 3 6

6 Reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa fino a 2,4 MPa limitatament e alle opere e gli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8. oltre 2,4 MPa Centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili, di 7 perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 ed al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 8 Oleodotti con diametro superiore a 100 mm Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli fino a 10 addetti utilizzanti gas infiammabili e/o comburenti, con oltre alla mansione 9 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o specifica di taglio. saldatura o taglio. Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o 10 impiegano, liquidi infiammabili e/o combustibili con 3 fino a 50 m punto di infiammabilità fino a 125 C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 1 m 3 Stabilimenti ed impianti per la preparazione di oli lubrificanti, oli diatermici e simili, con punto di 11 infiammabilità superiore a 125 C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 5 m 3. Tutti oltre 10 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio. oltre 50 m 3 fino a 100 m 3 oltre 100 m 3 7

12 Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica liquidi con complessiva superiore a 1 m 3 punto di infiammabilità superiore a 65 C per capacità geometrica complessiva compresa da 1 m 3 a 9 m 3 Impianti fissi di distribuzione carburanti per l autotrazione, la nautica e l aeronautica; contenitori distributori rimovibili di carburanti liquidi. liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per capacità geometrica complessiva compresa da 1 m 3 a 50 m 3, ad eccezione di quelli indicati nella colonna A) liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per capacità geometrica complessiva superiore a 50 m 3 13 a) Impianti di distribuzione carburanti liquidi Contenitori distributori rimovibili e non di carburanti liquidi fino a 9 mc con punto di infiammabilità superiore a 65 C Solo liquidi combustibili gli altri 8

b) Impianti fissi di distribuzione carburanti gassosi e di tipo misto (liquidi e gassosi) 14 15 Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti. fino a 25 addetti oltre 25 addetti Depositi e/o rivendite di alcoli con concentrazione superiore al 60% in volume di capacità geometrica superiore a 1 m 3 fino a 10 m 3 oltre 10 m 3 e fino a 50 m 3 oltre 50 m 3 16 17 18 Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di oli e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 m 3 Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni. Esercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in libera vendita Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti classificate come tali dal 9

integrazioni. Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in libera vendita con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg, comprensivi degli imballaggi. regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni. 19 20 21 22 23 24 Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori ivi compresi i perossidi organici Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcolino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l acqua sviluppano gas infiammabili. Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo; depositi di zolfo con potenzialità superiore a 10.000 10

25 26 27 28 kg Fabbriche di fiammiferi; depositi di fiammiferi con quantitativi in massa superiori a 500 kg Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 20.000 kg; depositi di cereali e di altre macinazioni con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg Impianti per l'essiccazione di cereali e di vegetali in genere con depositi di prodotto essiccato con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg Depositi di cereali e di altre macinazioni fino a 100.000 kg Mulini per cereali ed altre macinazioni; depositi oltre 100.000 kg 29 Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè 30 Zuccherifici e raffinerie dello zucchero 31 32 33 34 Pastifici e/o riserie con produzione giornaliera superiore a 50.000 kg Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti o con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 50.000 kg Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti o con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 50.000 kg Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg. fino a 50.000 kg oltre 50.000 kg 11

35 36 Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg con esclusione dei depositi all aperto con distanze di sicurezza esterne superiori a 100 m depositi fino a 20.000 kg fino a 500.000 kg oltre 500.000 kg 37 Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg fino a 50.000 kg oltre 50.000 kg 38 Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e/o detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg fino a 10.000 kg oltre 10.000 kg 39 Stabilimenti per la produzione di arredi, di abbigliamento, della lavorazione della pelle e calzaturifici, con oltre 25 addetti. 40 Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in massa in lavorazione o in deposito superiori a 5.000 kg 12

41 42 Teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive fino a 25 persone presenti oltre 25 e fino a 100 persone presenti oltre 100 persone presenti Laboratori per la realizzazione di attrezzerie e scenografie, compresi i relativi depositi, di superficie complessiva superiore a 200 m 2 fino a 2.000 m 2 oltre 2.000 m 2 43 Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg; depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg depositi fino a 50.000 kg Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione e/o laboratori; depositi oltre 50.000 kg 44 45 46 Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg depositi fino a 50.000 kg fino a 25 addetti fino a 100.000 kg Stabilimenti ed impianti; depositi oltre 50.000 kg oltre 25 addetti oltre 100.000 kg 13

47 Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati, con quantitativi in massa in lavorazione e/o in deposito superiori a 10.000 kg; depositi e/o rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg. fino a 100.000 kg oltre 100.000 kg 48 Centrali termoelettriche, macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m 3 Macchine elettriche Centrali termoelettriche. 49 50 Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kw. Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche e simili, pile ed accumulatori elettrici e simili, con oltre 5 addetti Stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre 5 addetti; fino a 350 kw oltre 350 kw e fino a 700 kw fino a 25 addetti fino a 25 addetti. oltre 700 kw oltre 25 addetti oltre 25 addetti. 51 attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli, con oltre 5 addetti, ad esclusione dei laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 25 addetti. Laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 50 addetti Laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria oltre 50 addetti 52 Stabilimenti, con oltre 5 addetti, per la costruzione di aeromobili, veicoli a motore, materiale rotabile ferroviario e tramviario, carrozzerie e rimorchi per autoveicoli; cantieri navali con oltre 5 addetti fino a 25 addetti oltre 25 addetti 14

53 54 55 56 Officine per la riparazione di: a) officine per - veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e a) officine per veicoli a carrozzerie, di superficie coperta superiore a veicoli a motore, 300 m 2 ; motore, rimorchi per - materiale rotabile ferroviario, tramviario e di rimorchi per autoveicoli e aeromobili, di superficie coperta superiore a autoveicoli e carrozzerie, 1.000 m 2 ; carrozzerie, di di superficie superficie fino superiore a a 1.000 m 2 b) officine per 1.000 m 2 b) officine per materiale rotabile materiale rotabile ferroviario, tramviario e ferroviario, tramviario e di aeromobili, di di superficie aeromobili, fino a 2.000 di superficie m 2 superiore a 2.000 m 2 Officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti. fino a 50 addetti oltre 50 addetti Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 m 2 fino a 5.000 m 2 oltre 5.000 m 2 Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre 25 addetti fino a 50 addetti oltre 50 addetti 57 Cementifici con oltre 25 addetti 15

58 59 60 61 62 Pratiche di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. soggette a provvedimenti autorizzativi (art. 27 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 ed art. 13 legge 31 dicembre 1962, n. 1860). Autorimesse adibite al ricovero di mezzi utilizzati per il trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704; art. 21 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230) Impianti di deposito delle materie nucleari ed attività assoggettate agli articoli 33 e 52 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i, con esclusione dei depositi in corso di spedizione. Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o residui radioattivi [art. 1, lettera b) della legge 31 dicembre 1962, n. 1860] Impianti relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego: - impianti nucleari; - reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto; - impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari; - impianti per la separazione degli isotopi; - impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti; - attività di cui agli articoli 36 e 51 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. Assoggettate a nulla osta di categoria B di cui all art. 29 del d.lgs. 230/95 s.m.i Assoggettate a nulla osta di categoria A di cui all art. 28 del d.lgs. 230/95 s.m.i e art. 13 della legge n. 1860/62 16

63 64 65 66 Stabilimenti per la produzione, depositi di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini, con oltre 500 kg di prodotto in lavorazione e/o deposito. Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m 2. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico. Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto; Strutture turistico-ricettive nell aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone. fino a 50 posti letto fino a 5.000 kg fino a 50 addetti fino a 200 persone oltre 50 posti letto fino a 100 posti letto; Strutture turisticoricettive nell aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) oltre 5.000 kg oltre 50 addetti oltre 200 persone oltre 100 posti letto 67 Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; Asili nido con oltre 30 persone presenti. fino a 150 persone oltre 150 e fino a 300 persone; asili nido oltre 300 persone 17

68 Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto; Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m 2 fino a 50 posti letto Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio fino a 1.000 m 2 Strutture fino a 100 posti letto; Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio oltre 1.000 m 2 oltre 100 posti letto 69 70 Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m 2 comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico. Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 m 2 con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg fino a 600 m 2 oltre 600 e fino a 1.500 m 2 oltre 1.500 m 2 fino a 3.000 m 2 oltre 3.000 m 2 71 Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti fino a 500 persone oltre 500 e fino a 800 persone oltre 800 persone 72 Edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, 18

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 73 Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 m 2, indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità. fino a 500 unità ovvero fino a 6.000 m 2 oltre 500 unità ovvero oltre 6.000 m 2 74 Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kw fino a 350 kw oltre 350 kw e fino a 700 kw oltre 700 kw 75 76 Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m2; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m2. Autorimesse fino a 1.000 m 2 Autorimesse oltre 1.000 m 2 e fino a 3.000 m 2 ; ricovero di natanti ed aeromobili oltre 500 m 2 e fino a 1000 m 2 Autorimesse oltre 3000 m 2 ; ricovero di natanti ed aeromobili di superficie oltre i 1000 m 2 ; depositi di mezzi rotabili Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti. fino a 50 addetti oltre 50 addetti 77 78 Edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 m Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m 2 ; metropolitane in tutto o in parte fino a 32 m oltre 32 m e fino a 54 m oltre 54 m 19

79 80 sotterranee. Interporti con superficie superiore a 20.000 m 2 Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e ferroviarie superiori a 2000 m tutte 20

ALLEGATO II (di cui all articolo 11, comma 3) TABELLA DI EQUIPARAZIONE RELATIVA ALLA DURATA DEL SERVIZIO DELLE ATTIVITA SOGGETTE ALLE VISITE E AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI N. Attività del DM 16/02/1982 a cui la durata del servizio è correlata ATTIVITA di cui al presente regolamento NOTE 1 2 3 1 - Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas combustibili, gas comburenti (compressi, disciolti, liquefatti) con quantità globali in ciclo o in deposito superiori a 50 Nmc/h 9 - Impianti per il trattamento di prodotti ortofrutticoli e cereali utilizzanti gas combustibili 10 Impianti per l'idrogenazione di oli e grassi. 11 - Aziende per la seconda lavorazione del vetro con l'impiego di oltre 15 becchi a gas 2 - Impianti di compressione o di decompressione dei gas combustibili e comburenti con potenzialità superiore a 50 Nmc/h 3 - Depositi e rivendite di gas combustibili in bombole: a) compressi: - per capacità complessiva da 0,75 a 2 mc - per capacità complessiva superiore a 2 mc b) disciolti o liquefatti (in bombole o bidoni): - per quantitativi complessivi da 75 a 500 kg - per quantitativi complessivi superiori a 500 kg Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili e/o comburenti con quantità globali in ciclo superiori a 25 Nm 3 /h. Impianti di compressione o di decompressione dei gas infiammabili e/o comburenti con potenzialità superiore a 50 Nm 3 /h, con esclusione dei sistemi di riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di distribuzione con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili: a) compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m 3 : b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg: 21

4 4 - Depositi di gas combustibili in serbatoi fissi: a) compressi: - per capacità complessiva da 0,75 a 2 mc - per capacità complessiva superiore a 2 mc b) disciolti o liquefatti: - per capacità complessiva da 0,3 a 2 mc - per capacità complessiva superiore a 2 mc Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi: a) compressi per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0, 75 m 3 : b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m 3 5 6 7 8 9 10 5 - Depositi di gas comburenti in serbatoi fissi: a) compressi per capacità complessiva superiore a 3 mc b) liquefatti per capacità complessiva superiore a 2 mc 6 - Reti di trasporto e distribuzione di gas combustibili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione cittadina e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 5 bar 96 - Piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 97 - Oleodotti con diametro superiore a 100 mm. 8 - Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas combustibili e/o comburenti, con oltre 5 addetti 12 - Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi infiammabili (punto di infiammabilità fino a 65 C) con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito Depositi di gas comburenti compressi e/o liquefatti in serbatoi fissi e/o recipienti mobili per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 3 m 3 : Reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa Centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili, di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 ed al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 Oleodotti con diametro superiore a 100 mm Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio. Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano, liquidi infiammabili e/o combustibili con punto di infiammabilità fino a 125 C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 1 m 3 22

11 12 13 superiori a 0,5 mc 13 - Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi combustibili con punto di infiammabilità da 65 C a 125 C, per quantitativi globali in ciclo o in deposito superiori a 0,5 mc 14 - Stabilimenti ed impianti per la preparazione di olii lubrificanti olii diatermici e simili 15 - Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso industriale, agricolo, artigianale e privato: - per capacità geometrica complessiva da 0,5 a 25 mc. - per capacità geometrica complessiva superiore a 25 mc 16 - Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso commerciale: - per capacità geometrica complessiva da 0,2 a 10 mc - per capacità geometrica complessiva superiore a 10 mc 17 - Depositi e/o rivendite di oli lubrificanti, di oli diatermici e simili per capacità superiore ad 1 mc 7 - Impianti di distribuzione di gas combustibili per autotrazione 18 - Impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio e miscele per autotrazione ad uso pubblico e privato con o senza stazione di servizio Stabilimenti ed impianti per la preparazione di oli lubrificanti, oli diatermici e simili, con punto di infiammabilità superiore a 125 C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 5 m 3. Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 m 3 Impianti fissi di distribuzione carburanti per l autotrazione, la nautica e l aeronautica; contenitori distributori rimovibili di carburanti liquidi. a) Impianti di distribuzione carburanti liquidi b) Impianti fissi di distribuzione carburanti gassosi e di tipo misto 23

14 15 16 17 18 19 21 - Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti 22 - Depositi e/o rivendite di alcoli a concentrazione superiore al 60% in volume: - con capacità da 0,2 a 10 mc - con capacità superiore a 10 mc. 23 - Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di olii e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 mc 24 - Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché perossidi organici 25 - Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti di cui ai decreti ministeriali 18 ottobre 1973 e 18 settembre 1975, e successive modificazioni ed integrazioni 26 - Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di (liquidi e gassosi) Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti. Depositi e/o rivendite di alcoli con concentrazione superiore al 60% in volume di capacità geometrica superiore a 1 m 3 Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di oli e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 m 3 Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni. Esercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni. Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in libera vendita con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg, comprensivi degli imballaggi. Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori ivi compresi i perossidi organici 24

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 catalizzatori 27 - Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcalinoterrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici 28 - Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all'accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili 29 - Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno 31 - Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo 32 - Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo 33 - Depositi di zolfo con potenzialità superiore a 100 q.li 30 - Fabbriche e depositi di fiammiferi 34 - Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio 35 - Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 200 q.li e relativi depositi 36 - Impianti per l essiccazione dei cereali e di vegetali in genere con depositi di capacità superiore a 500 q.li di prodotto essiccato 37 - Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè 38 - Zuccherifici e raffinerie dello zucchero Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcolinoterrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l acqua sviluppano gas infiammabili. Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo; depositi di zolfo con potenzialità superiore a 10.000 kg Fabbriche di fiammiferi; depositi di fiammiferi con quantitativi in massa superiori a 500 kg Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 20.000 kg; depositi di cereali e di altre macinazioni con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg Impianti per l'essiccazione di cereali e di vegetali in genere con depositi di prodotto essiccato con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè Zuccherifici e raffinerie dello zucchero 25

31 32 33 34 35 36 39 - Pastifici con produzione giornaliera superiore a 500q.li 40 - Riserie con potenzialità giornaliera superiore a 100 q.li 41 - Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 500 q.li 42 - Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti e/o con materiale in deposito o lavorazione superiore a 500 q.li 43 - Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici nonché depositi per la cernita della carta usata, di stracci, di cascami e di fibre tessili per l industria della carta con quantitativi superiori a 50 q.li 44 - Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche di sicurezza con materiale in deposito superiore a 100 q.li 45 - Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e detengono pellicole cinematografiche e fotografiche con supporto infiammabile per quantitativi superiori a 5 kg 46 - Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero ed altri prodotti affini; esclusi i Pastifici e/o riserie con produzione giornaliera superiore a 50.000 kg Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti o con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 50.000 kg Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti o con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 50.000 kg Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg. Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg con esclusione dei depositi all aperto con distanze di sicurezza esterne superiori a 100 m 26

37 38 39 40 41 42 depositi all aperto con distanze di sicurezza esterne non inferiori a 100 m misurate secondo le disposizioni di cui al punto 2.1 del decreto ministeriale 30 novembre 1983: da 500 a 1.000 q.li; superiori a 1.000 q.li. (Testo modificato con D.M. 30.10.1986) 47 - Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito: da 50 a 1.000 q.li..................... superiori a 1.000 q.li.................. 48 - Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum ed altri prodotti affini con quantitativi: da 50 a 1.000 q.li. superiori a 1.000 q.li. 49 - Industrie dell arredamento, dell abbigliamento e della lavorazione della pelle; calzaturifici: da 25 a 75 addetti..................... oltre 75 addetti....................... 50 - Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in lavorazione o in deposito pari o superiori a 50 q.li 51 - Teatri di posa per le riprese cinematografiche e televisive 53 - Laboratori di attrezzerie e scenografie teatrali Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e/o detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg Stabilimenti per la produzione di arredi, di abbigliamento, della lavorazione della pelle e calzaturifici, con oltre 25 addetti. Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in massa in lavorazione o in deposito superiori a 5.000 kg Teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive Laboratori per la realizzazione di attrezzerie e scenografie, compresi i relativi depositi, di superficie complessiva superiore a 200 m 2 27

43 54 - Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma con quantitativi superiori a 50 q.li 55 - Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili con oltre 100 q.li 56 - Laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma con più di 50 q.li in lavorazione o in deposito Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg; depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg 44 45 46 47 57 - Stabilimenti ed impianti per la produzione e lavorazione di materie plastiche con quantitativi superiori a 50 q.li 58 - Depositi di manufatti in plastica con oltre 50 q.li 59 - Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti, organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili 60 - Depositi di concimi chimici a base di nitrati e fosfati e di fitofarmaci, con potenzialità globale superiore a 500 q.li 61 - Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati 62 - Depositi e rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi superiori a 100 q.li Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati, con quantitativi in massa in lavorazione e/o in deposito superiori a 10.000 kg; depositi e/o rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg. 48 49 63 - Centrali termoelettriche. 64 - Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici di potenza complessiva Centrali termoelettriche, macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m 3 Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kw. 28

superiore a 25 kw 50 51 65 - Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche, lampade a tubi luminescenti, pile ed accumulatori elettrici, valvole elettriche, ecc. 66 - Stabilimenti siderurgici e stabilimenti per la produzione di altri metalli 67 - Stabilimenti e impianti per la zincatura, ramatura e lavorazioni similari comportanti la fusione di metalli o altre sostanze Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche e simili, pile ed accumulatori elettrici e simili, con oltre 5 addetti Stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre 5 addetti; attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli, con oltre 5 addetti, ad esclusione dei laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 25 addetti. 52 53 68 - Stabilimenti per la costruzione di aeromobili, automobili e motocicli 69 - Cantieri navali con oltre cinque addetti 70 - Stabilimenti per la costruzione e riparazione di materiale rotabile ferroviario e tramviario con oltre cinque addetti 71 - Stabilimenti per la costruzione di carrozzerie e rimorchi per autoveicoli con oltre cinque addetti 72 - Officine per la riparazione di autoveicoli con capienza superiore a 9 autoveicoli; officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre venticinque addetti (solo la prima parte) Stabilimenti, con oltre 5 addetti, per la costruzione di aeromobili, veicoli a motore, materiale rotabile ferroviario e tramviario, carrozzerie e rimorchi per autoveicoli; cantieri navali con oltre 5 addetti Officine per la riparazione di: - veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 m 2 ; - materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie coperta superiore a 1.000 m 2 ; 54 72 - Officine per la riparazione di autoveicoli con capienza superiore a 9 autoveicoli; officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre venticinque addetti (solo la seconda parte) 55 -------- Officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti. Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 m 2 Attività di nuova istituzione viene equiparata all attività n. 55 del DM 16/02/82 : Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili con oltre 100 q.li 29

56 73 - Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre venticinque addetti 57 74 - Cementifici. 58 59 60 61 62 75 - Istituti, laboratori, stabilimenti e reparti in cui si effettuano, anche saltuariamente, ricerche scientifiche o attività industriali per le quali si impiegano isotopi radioattivi, apparecchi contenenti dette sostanze ed apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti (art. 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185) 76 - Esercizi commerciali con detenzione di sostanze radioattive (capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185) 77 - Autorimesse di ditte in possesso di autorizzazione permanente al trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704) 78 - Impianti di deposito delle materie nucleari, escluso il deposito in corso di spedizione 79 - Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti residui radioattivi (art. 1, lettera b) della legge 31 dicembre 1962, n. 1860) 80 - Impianti relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego: Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre 25 addetti Cementifici con oltre 25 addetti Pratiche di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. soggette a provvedimenti autorizzativi (art. 27 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 ed art. 13 legge 31 dicembre 1962, n. 1860). Autorimesse adibite al ricovero di mezzi utilizzati per il trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704; art. 21 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230) Impianti di deposito delle materie nucleari ed attività assoggettate agli articoli 33 e 52 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i, con esclusione dei depositi in corso di spedizione. Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o residui radioattivi [art. 1, lettera b) della legge 31 dicembre 1962, n. 1860] Impianti relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego: - impianti nucleari; - reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di 30

63 64 65 66 67 impianti nucleari; reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto; impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari; impianti per la separazione degli isotopi; impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti 81 - Stabilimenti per la produzione di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini 82 - Centrali elettroniche per l'archiviazione e l'elaborazione di dati con oltre venticinque addetti 83 - Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti 84 - Alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili con oltre 25 posti-letto 85 - Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti trasporto; - impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari; - impianti per la separazione degli isotopi; - impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti; - attività di cui agli articoli 36 e 51 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. Stabilimenti per la produzione, depositi di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini, con oltre 500 kg di prodotto in lavorazione e/o deposito. Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m 2. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico. Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto; Strutture turistico-ricettive nell aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone. Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; Asili nido con oltre 30 persone presenti. 31

68 86 - Ospedali, case di cura e simili con oltre 25 postiletto. Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto; Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m 2 69 70 71 72 87 - Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi 88 - Locali adibiti a depositi di merci e materiali vari con superficie lorda superiore a 1.000 mq 89 - Aziende ed uffici nei quali siano occupati oltre 500 addetti 90 - Edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui al regio decreto 7 novembre 1942, n. 1664 Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m 2 comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico. Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 m 2 con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti Edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato. 32

73 ---------- Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 m 2, indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità. Attività di nuova istituzione viene equiparata all attività n. 89 del DM 16/02/82 : Aziende ed uffici nei quali siano occupati oltre 500 addetti 74 75 76 77 91 - Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h 92 - Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, ricovero natanti, ricovero aeromobili 93 - Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti 94 - Edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 metri 78 -------- 79 --------- Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kw Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m2; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m2. Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti. Edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 m Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m 2 ; metropolitane in tutto o in parte sotterranee. Attività di nuova istituzione viene equiparata all attività n. 87 del DM 16/02/82 : Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e deposi Interporti con superficie superiore a 20.000 m 2 Attività di nuova istituzione viene equiparata all attività n. 55 del DM 16/02/82 : Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili con oltre 100 q.li 33

80 --------- Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e ferroviarie superiori a 2000 m Attività di nuova istituzione viene equiparata all attività n. 87 del DM 16/02/82 : Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: L art. 87 della Costituzione conferisce, tra l altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. Si riporta il testo del n. 14 dell Allegato 1 alla legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, S.O. «Allegato 1 - n. 14. Procedimento di prevenzione degli incendi: legge 26 luglio 1965, n. 966; regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; legge 7 dicembre 1984, n. 818.». Si riporta il testo vigente dell art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «Art. 17 (Regolamenti). 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari; b) l attuazione e l integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Uffi ciale. 4 -bis. L organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; 34