DETERMINAZIONE N. 14961/Det/ /Det/571 DEL 25.7.2012 Oggetto: Zone classificate ai fini della produzione di molluschi bivalvi vivi ai sensi del Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e della Delibera della Giunta regionale n. 26/9 del 3.6.2009. Sospensione della classificazione della zona denominata Golfo di Cugnana (Ditta Degortes). lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione. in particolare il DPR 24 novembre 1965, n. 1627, che ha trasferito alla Regione le funzioni esercitate dall autorità marittima statale in materia di pesca e saline sul Demanio marittimo e nel mare territoriale. la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1, art. 14, sull organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali. la L.R. 13 novembre 1998, n. 31, concernente la disciplina del personale regionale e dell organizzazione degli uffici della Regione. VISTE le disposizioni di cui al comma 18 dell art. 15 della L.R. 29-5-2007 n. 2 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007). Pubblicata nel B.U. Sardegna 31 maggio 2007, n. 18, suppl. ord. n. 2, in base alle quali sono state attribuite all'assessorato regionale dell'agricoltura e Riforma Agro-Pastorale le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e molluschicoltura, ivi compresa la ricerca, la tutela, la valorizzazione, la qualità dei prodotti ittici e l'educazione alimentare, di cui all'articolo 14, comma primo, lettera d), della legge regionale n. 1 del 1977 e le competenze relative agli interventi di valorizzazione produttiva delle lagune, stagni e laghi salsi della Sardegna. il decreto del Presidente della Regione n. 109 del 19 ottobre 2007 con il quale è stata disposta l approvazione del nuovo assetto organizzativo della direzione generale dell Assessorato dell Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale. 1/5
il decreto dell Assessore degli Affari Generali n. 2937/19/I del 25 gennaio 2008 con il quale al Dott. Roberto Doneddu sono state conferite le funzioni di direttore del Servizio Pesca presso la Direzione Generale dell Assessorato dell Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale. il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull igiene dei prodotti alimentari; il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale; il Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano; la Determinazione del Direttore Generale n. 456 del 10 marzo 2000 con la quale è stata classificata la zona di stabulazione sita all interno del Golfo di Cugnana, gestita dalla ditta Degortes; la Determinazione del Direttore del, acquacoltura e stagni n. 1093 del 3 agosto 2007 dell Assessorato della Difesa dell Ambiente Zone di produzione e di stabulazione di molluschi bivalvi vivi ubicate in acque di mare e di transizione della Sardegna - Conferma requisiti di classificazione - Revisione coordinate ; la Delibera della Giunta regionale n. 26/9 del 3.6.2009 Classificazione delle zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi e delle zone di produzione degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini vivi Criteri per la classificazione - Approvazione linee guida regionali ; VISTE le Linee Guida Nazionali approvate in Conferenza Stato Regioni con prot. N. 79/CSR del 8 luglio 2010 e aventi per titolo linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi ; 2/5
la nota prot. n. PG/2012/35542 del 13.07.2012 con la quale il Dipartimento di Prevenzione della ASL di Olbia, ha comunicato che a seguito della richiesta del Servizio Prevenzione dell Assessorato dell Igiene e Sanità e dell Assistenza Sociale, prot. n. 17737 del 10.07.2012, ha provveduto all emanazione di due provvedimenti assunti ai sensi dell art. 54 del Regolamento (CE) 882/2004 e ha chiesto ai Servizi regionali in indirizzo (Servizio prevenzione dell Assessorato dell Igiene e Sanità e dell Assistenza Sociale e dell Assessorato dell Agricoltura e riforma agro-pastorale) di dare seguito agli adempimenti di competenza; il documento Provvedimento ai sensi dell articolo 54, paragrafo 1 e 2 del Reg. 882/2004/2004 nei confronti dell OSA Degortes Massimo Franco, titolare dell area di stabulazione denominata Golfo di Cugnana sita nel comune di Olbia Golfo di Cugnana. Responsabile legale Degortes Massimo Franco, prot. n. PG/35282 del 12.07.2012 con il quale il Dipartimento di Prevenzione della ASL di Olbia ha comunicato quanto segue. Premesso che in seguito all Audit, nell ambito dei controlli ufficiali, effettuato in data 04.07.2012 da personale del Servizio Prevenzione dell Assessorato dell Igiene e Sanità e dell Assistenza Sociale della Regione Sardegna, presso il Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale, dall analisi dei dati e della comunicazione in possesso dello stesso Servizio sono stati accertati fatti e circostanze che si configurano in alcuni casi in non conformità come di seguito specificato: l OSA che ha gestito l area classificata nel periodo successivo alla data del 21 novembre 2011 e sino alla data del 4 luglio 2012 non ha utilizzato l area di stabulazione, di conseguenza in mancanza di molluschi bivalvi vivi in tale area, il personale del Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale non ha potuto procedere al necessario campionamento al fine di assolvere a quanto prescritto dal Regolamento (CE) 854/2004, Allegato II, Capo II, Sezione B, punto 1, lettera b, che prevede il monitoraggio periodico finalizzato alla verifica dello stato di mantenimento dei requisiti previsti per le aree di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi; 3/5
il personale Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale nel periodo specificato al punto precedente ha effettuato il monitoraggio periodico finalizzato al controllo del fitoplancton tossico, mediante prelievo di campioni di acqua. Con tale provvedimento il Dipartimento di Prevenzione ha disposto il divieto di utilizzo dell area classificata per l attività di stabulazione di molluschi bivalvi e di altre specie assimilabili per norma agli stessi ed ha richiesto al Servizio Pesca la sospensione della classificazione della zona di stabulazione secondo quanto previsto dal capitolo Sospensione della Classificazione delle sensi delle linee guida regionali Classificazione delle zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi e delle zone di produzione degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini vivi, approvate con Deliberazione della Giunta regionale n. 26/9 del 3.6.2009; la relazione del responsabile del procedimento prot. n. 14791 del 23.07.2012. CONSIDERATO che il piano di monitoraggio periodico è stato interrotto per un lungo periodo di tempo, superiore a sei mesi, a causa dell impossibilità di reperire la quantità di materiale necessaria per effettuare i campionamenti; RITENUTO di dover procedere alla sospensione della classificazione della zona denominata Golfo di Cugnana (Ditta Degortes) prevedendo che la classificazione possa essere riassegnata solo dopo che sia stato condotto un apposito Piano di campionamento volto a dimostrare che persistono le condizioni per la conferma della stessa e che se tale Piano non potrà essere riavviato entro un anno dalla data della Determinazione di sospensione, si procederà alla revoca della classificazione DETERMINA ART. 1 La classificazione ai fini della stabulazione dei molluschi bivalvi vivi della zona zona denominata Golfo di Cugnana (Ditta Degortes), classificata con 4/5
Determinazione del Direttore del, acquacoltura e stagni dell Assessorato della Difesa dell Ambiente n. 1093 del 3 agosto 2007, è sospesa. ART. 2 La classificazione potrà essere riassegnata solo dopo che sia stato condotto un apposito Piano di campionamento volto a dimostrare che persistono le condizioni per la conferma della classificazione, definito dal Dipartimento di prevenzione della competente ASL. Il piano può essere riavviato a seguito di apposita richiesta dell utente, entro un anno dalla data di pubblicazione della presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S.). ART. 3 Se il Piano di campionamento volto a dimostrare che persistono le condizioni per la conferma della classificazione non è riavviato entro un anno dalla data di pubblicazione della presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS), il procederà alla revoca della classificazione. ART. 4 La presente Determinazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS) e nel sito internet della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it. ART. 5 La presente Determinazione è efficace dal momento della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna. ART. 6 La presente Determinazione è trasmessa per conoscenza all Assessore e al Direttore Generale dell Assessorato dell Agricoltura e Riforma Agro-pastorale, ai sensi dell articolo 21 della Legge regionale 13 novembre 1998 numero 31. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso gerarchico in bollo al Direttore Generale dell'assessorato regionale dell'agricoltura e Riforma Agro-pastorale entro 30 giorni o ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna nel termine di 60 giorni. Entrambi i termini decorrono dall effettiva conoscenza del contenuto della Determinazione. Il Direttore del Servizio Dott. Roberto Doneddu 5/5
(firma digitale 1 ) 1 Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione contenute nella Deliberazione della Giunta regionale n. 71/40 del 16/12/2008 ai sensi e per gli effetti dell art. 20 comma 2 del D Lgs 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell amministrazione digitale. 6/5