Ordinanza concernente la ricerca agronomica

Documenti analoghi
Ordinanza concernente la ricerca agronomica

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole

Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale

Ordinanza sui provvedimenti per la protezione dei fanciulli e dei giovani e il rafforzamento dei diritti del fanciullo

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole

Ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di tratta di esseri umani

Ordinanza concernente le tasse dell Ufficio federale dell agricoltura

Ordinanza concernente le tasse dell Ufficio federale dell agricoltura

Ordinanza sulle misure volte a prevenire e combattere la radicalizzazione e l estremismo violento

Ordinanza concernente le tasse dell Ufficio federale dell agricoltura

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole

Ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di prostituzione

Ordinanza concernente il sostegno della promozione dello smercio di prodotti agricoli

Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale

Ordinanza del DFE sull agricoltura biologica

Ordinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero

Ordinanza concernente il sostegno alla promozione dello smercio di prodotti agricoli

Ordinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero

Ordinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero

Ordinanza sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente

Legge federale sulla ricerca

Ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di prostituzione

Ordinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero

Ordinanza concernente le tasse dell Ufficio federale dell agricoltura

Ordinanza concernente l eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA)

Sezione 1: Compiti del servizio sanitario coordinato. Sezione 2: Organizzazione del servizio sanitario coordinato

Ordinanza del Consiglio dei PF sugli istituti di ricerca del settore dei PF

Ordinanza sull aiuto al Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti

Ordinanza sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente

Atti legislativi. Atti legislativi. Ufficio federale dell agricoltura UFAG

ordinanza. sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti vegetali e delle derrate alimentari biologici

Ordinanza concernente le tasse dell Ufficio federale dell agricoltura

Ordinanza concernente l impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute

Ordinanza sulla promozione della qualità e della sostenibilità nell agricoltura e nella filiera alimentare

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole

Agricoltura Biologica e Agroecologia Un agenda per l agricoltura sostenibile. Stefano Bocchi Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali

Legge federale sull ingegneria genetica nel settore non umano

Ordinanza concernente le esigenze minime per il riconoscimento delle scuole universitarie professionali d economia domestica

Ordinanza sul sostegno ai servizi di sanità animale

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Regolamento sulla formazione agricola e sugli esami di fine apprendistato per agricoltore (del 14 gennaio 1998)

Regolamento sulla formazione agricola e sugli esami di fine apprendistato per agricoltore (del 14 gennaio 1998)

Ordinanza sull organizzazione della statistica federale

Legge federale sulla formazione continua (Legge sulla formazione continua LFCo)

Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova

del 23 novembre 2011 (Stato 1 gennaio 2013)

Ordinanza concernente l impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute

Legge federale sull Istituto svizzero di diritto comparato

Ordinanza concernente i contributi all esportazione di prodotti agricoli trasformati

Ordinanza concernente l adeguamento di ordinanze all ulteriore sviluppo degli accordi programmatici nel settore ambientale

446.1 Legge federale sulla promozione delle attività extrascolastiche

Scienze e Tecnologie Agrarie

L ITALIA SOSTENIBILE IDEE E AZIONI PER IL FUTURO

Decisione istitutiva della Commissione federale per l alimentazione (COFA)

Ordinanza relativa alla legge federale sulla promozione della ricerca e dell innovazione

Legge federale sull agricoltura

Disegno sulla promozione delle attività extrascolastiche

Ordinanza concernente l Accademia militare presso il Politecnico federale di Zurigo e la formazione degli ufficiali di professione

Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova

Ordinanza del DATEC concernente la prova del bilancio ecologico globale positivo dei carburanti ottenuti da materie prime rinnovabili

del... Avamprogetto del

Il Regolamento attuativo sul Prodotto di Montagna elaborazione, finalità, contenuti, studio europeo d impatto sulle aree montane

Ordinanza sull allevamento di animali

Ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici

Ordinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo

Legge federale sull Istituto svizzero di diritto comparato

Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell agricoltura

Ordinanza sui servizi linguistici dell Amministrazione federale

Ordinanza sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche

premesso che Coldiretti Lipu Coldiretti Lipu

La condizionalità. criteri di gestione obbligatori (CGO); mantenere la terra in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA).

Ordinanza del DFF sulle aliquote dei contributi all esportazione dei prodotti agricoli di base

Università degli Studi di Perugia Valutazione della Didattica A.A Facoltà di Agraria

Legge federale sulle scuole universitarie professionali

Ordinanza concernente il prezzo d obiettivo, i supplementi e gli aiuti nel settore lattiero

Ordinanza concernente gli elementi di protezione industriale e gli elementi mobili applicabili all importazione di prodotti agricoli trasformati

Ordinanza concernente il Sistema d informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria

Ordinanza sulla geologia nazionale (OGeolN)

Ordinanza concernente il sostegno alla promozione dello smercio di prodotti agricoli

Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT)

Ordinanza sull assicurazione malattie

Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Ordinanza concernente l Accademia militare presso il Politecnico federale di Zurigo

Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 58 capoverso 2 della legge del 22 giugno sulla vigilanza dei mercati finanziari, ordina:

Facoltà di Agraria TOTALI DEL TRIENNIO

Ordinanza sui sistemi d informazione nel campo dell agricoltura

Ordinanza sugli interventi di pubblica utilità della protezione civile

Transcript:

Ordinanza concernente la ricerca agronomica (ORAgr) del 27 ottobre 2010 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 177 della legge del 29 aprile 1998 1 sull agricoltura, ordina: Sezione 1: Scopo e orientamento Art. 1 1 La Confederazione svolge una ricerca agronomica che elabora le conoscenze scientifiche e le basi tecniche necessarie per un agricoltura e una filiera alimentare sostenibili, per le decisioni di politica agricola e per l esecuzione di compiti stabiliti dalla legge. 2 La ricerca agronomica della Confederazione tiene conto del contesto nazionale e internazionale e persegue gli obiettivi seguenti: a. promuovere un agricoltura e una filiera alimentare multifunzionali e competitive; b. contribuire all alimentazione e alla salute umana e animale; c. favorire uno sfruttamento parsimonioso delle risorse naturali quali il suolo, l acqua, l aria, la flora, la fauna e contribuire al mantenimento e alla promozione della biodiversità come pure a sviluppare e curare paesaggi rurali diversificati. 3 La ricerca agronomica della Confederazione è orientata alle esigenze dei beneficiari delle prestazioni, segnatamente: a. le persone attive nell agricoltura e nella filiera alimentare (i produttori, inclusi i livelli a monte e a valle, le persone attive nella formazione e nella consulenza); b. i consumatori; c. l Amministrazione. RS 915.7 1 RS 910.1 2010-1846 5871

Sezione 2: Organizzazione Art. 2 Ufficio federale dell agricoltura 1 L Ufficio federale dell agricoltura (UFAG) elabora la concezione di ricerca per l agricoltura e la filiera alimentare, la quale comprende la strategia di ricerca e d innovazione di Agroscope. 2 Nell elaborazione della concezione di ricerca, l UFAG coinvolge il Consiglio della ricerca agronomica, Agroscope e altri ambienti interessati. Art. 3 Consiglio della ricerca agronomica 1 Il Dipartimento federale dell economia (DFE) istituisce un Consiglio permanente della ricerca agronomica quale organo consultivo. Ne nomina il presidente e gli altri membri per un mandato di quattro anni. 2 Fanno parte del Consiglio della ricerca: a. almeno un rappresentante dell UFAG, del settore dei Politecnici federali, della produzione, della trasformazione e dei consumatori; b. specialisti attivi nella ricerca rilevante per l agricoltura e la filiera alimentare; c. persone che si occupano di questioni relative alla politica della ricerca, dell economia, dell ambiente e della società rilevanti per l agricoltura e la filiera alimentare. 3 Il Consiglio della ricerca tiene conto degli obiettivi politici del Consiglio federale in materia di agricoltura, alimentazione, ricerca, economia, ambiente e società. 4 Il Consiglio della ricerca esamina periodicamente la qualità e l attualità della ricerca agronomica della Confederazione. A tale scopo può fare svolgere valutazioni della ricerca, di taluni settori della stessa o di singole stazioni di ricerca d intesa con l UFAG. 5 L UFAG accorda al Consiglio della ricerca il necessario sostegno. Art. 4 Agroscope 1 La Confederazione gestisce sotto il nome di Agroscope le tre stazioni di ricerca agronomica seguenti: a. Agroscope Changins-Wädenswil (ACW); b. Agroscope Liebefeld-Posieux (ALP-Haras); c. Agroscope Reckenholz-Tänikon (ART). 2 Il Consiglio federale conferisce ad Agroscope un mandato di prestazioni per l adempimento dei compiti. 3 L organo direttivo di Agroscope è la sua direzione. Quest ultima emana un regolamento interno per Agroscope. 5872

4 La direzione si compone dei direttori delle stazioni di ricerca e del membro responsabile della direzione dell UFAG. Il membro della direzione dell UFAG assume la presidenza. 5 Ogni stazione di ricerca è diretta da un direttore. Il direttore conclude con l UFAG una convenzione sulle prestazioni. 6 Per le stazioni di ricerca agronomica l UFAG istituisce gruppi di esperti con funzione consultiva. Disciplina i compiti e le competenze di tali gruppi in un regolamento interno. Sezione 3: Compiti e competenze di Agroscope Art. 5 Agroscope Agroscope ha i seguenti compiti: a. ricerca e sviluppo a favore del settore agroalimentare; b. consulenza ai politici, perizie, valutazioni e monitoraggio ai sensi della ricerca settoriale della Confederazione; c. compiti esecutivi nell ambito della legislazione sull agricoltura e di convenzioni con altri uffici federali. Art. 6 Agroscope Changins-Wädenswil ACW è responsabile dei settori seguenti: a. per quanto concerne la ricerca e lo sviluppo: 1. produzione vegetale (coltivazione delle piante e risorse genetiche, campicoltura, sistemi pastorali, viticoltura e enologia, frutticoltura, orticoltura, coltivazione di bacche, di piante medicinali e di piante aromatiche, colture protette e altre colture speciali), 2. basi della protezione fitosanitaria, 3. qualità e sicurezza dei prodotti vegetali, nonché del loro valore per l alimentazione e la salute umana (inclusa la conservazione e la trasformazione); b. per quanto concerne la consulenza ai politici, le perizie, la valutazione e il monitoraggio: 1. produzione vegetale e risorse genetiche, 2. protezione fitosanitaria, concimazione per le colture campicole e speciali, 3. qualità e sicurezza dei prodotti vegetali nonché dei prodotti trasformati; c. per quanto concerne i compiti in materia di esecuzione: 1. esame delle varietà nella campicoltura, riconoscimento di materiale vegetale, banca genetica e misure fitosanitarie, 5873

2. esame di prodotti fitosanitari e norme di concimazione per le colture campicole e speciali, 3. controllo dei vini destinati all esportazione. Art. 7 Agroscope Liebefeld-Posieux ALP-Haras è responsabile dei settori seguenti: a. per quanto concerne la ricerca e lo sviluppo: 1. produzione e trasformazione del latte e della carne (in particolare foraggiamento nonché produzione di formaggio e preparazione delle colture), 2. apicoltura, salute e allevamento di api, nonché detenzione e allevamento di cavalli nell agricoltura, 3. qualità e sicurezza dei prodotti lattieri, carnei e apistici nonché del loro valore per l alimentazione e la salute umana; b. per quanto concerne la consulenza ai politici, le perizie, la valutazione e il monitoraggio: 1. produzione e trasformazione del latte e della carne, 2. allevamento, detenzione, foraggiamento e aspetti fisiologico-nutrizionali di animali da reddito, comprese le api, 3. alimenti per animali e mercato degli alimenti per animali; c. per quanto concerne i compiti in materia di esecuzione: 1. gestione del laboratorio di riferimento nazionale in materia di economia lattiera, 2. autorizzazione e controllo degli alimenti per animali, 3. notifica, ammissione e registrazione dei produttori di alimenti per animali e delle persone che li mettono in commercio. Art. 8 Agroscope Reckenholz-Tänikon ART è responsabile dei settori seguenti: a. per quanto concerne la ricerca e lo sviluppo: 1. produzione agricola e risorse naturali (suolo, acqua, aria, biodiversità, paesaggio), mutamenti climatici e agricoltura, 2. coltivazione di piante foraggere, sistemi di gestione di erbai e campi incentrati sull agricoltura biologica, 3. economia agraria e sociale nonché tecnologia agraria (comprese le costruzioni rurali e la tecnica dei processi nella detenzione di animali da reddito); b. per quanto concerne la consulenza ai politici, le perizie, la valutazione e il monitoraggio: 1. bilanci delle sostanze nutritive ed ecobilanci, protezione delle acque e del suolo nonché emissioni della detenzione di animali da reddito, 5874

2. ripercussioni economiche, ecologiche e sociali delle misure politiche nel settore agricolo, 3. indicatori ambientali nel settore agricolo; c. per quanto concerne i compiti in materia di esecuzione: 1. basi per la concimazione, concimi aziendali e concimi ottenuti dal riciclaggio, norme di concimazione per la foraggicoltura e metodi di riferimento e riconoscimento dei laboratori autorizzati all analisi dei concimi e del suolo, 2. valutazione della fertilità e del deterioramento del suolo nell ambito dell osservatorio nazionale dei suoli, 3. riconoscimento delle sementi di tutti i tipi di colture, esame delle varietà nella foraggicoltura, 4. esame dei dispositivi tecnici e dei veicoli agricoli nonché autorizzazione di attrezzature per le stalle, 5. esame della situazione economica dell agricoltura. Art. 9 Competenze in dettaglio La direzione di Agroscope definisce in dettaglio le competenze delle stazioni di ricerca. Art. 10 Informazione, comunicazione e scambio di conoscenze Agroscope rende accessibili ai beneficiari delle prestazioni e al pubblico i risultati della propria attività mediante la consulenza, l insegnamento, pubblicazioni pratiche e scientifiche, perizie, manifestazioni e offerte di perfezionamento professionale, in quanto non vi si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti. Art. 11 Collaborazione 1 Le stazioni di ricerca si completano a vicenda, in particolare negli ambiti che, in ragione delle tematiche settoriali o delle specificità regionali (p. es. caratteristiche climatiche, topografiche o del suolo), richiedono lo svolgimento di ricerche in luoghi diversi. 2 Le stazioni di ricerca collaborano vicendevolmente e con altre istituzioni, segnatamente con le amministrazioni pubbliche, le autorità, le scuole universitarie professionali, le università, i politecnici federali, altri istituti di formazione, le organizzazioni professionali o specializzate e le centrali di consulenza nonché con i produttori agricoli, l artigianato e l economia. 3 Le stazioni di ricerca collaborano inoltre con la comunità scientifica nazionale e internazionale, in particolare nel quadro di progetti di ricerca e di sviluppo comuni. A tale scopo si prefiggono di ottenere i mezzi finanziari necessari presso organi riconosciuti di promozione della ricerca a livello nazionale e internazionale. 5875

Art. 12 Diritti su beni immateriali 1 Appartengono alla Confederazione tutti i diritti sui beni immateriali prodotti nell esercizio della loro attività di servizio da persone legate da un rapporto di lavoro con Agroscope, fatta eccezione per i diritti d autore. 2 La stazione di ricerca interessata decide in merito all esercizio dei diritti sui beni immateriali che appartengono alla Confederazione. 3 In caso di collaborazione con terzi la proprietà e l esercizio dei diritti sui beni immateriali devono essere disciplinati contrattualmente. Art. 13 Immobili, edifici e locali di Agroscope Agroscope pianifica in collaborazione con l UFAG il proprio sviluppo in materia di edifici e di locali. Sezione 4: Mandati di ricerca e contributi per la ricerca Art. 14 Mandati di ricerca 1 Entro i limiti del credito stanziato, l UFAG può affidare a istituti di ricerca pubblici o privati mandati che servono a realizzare lo scopo e l orientamento della ricerca agronomica della Confederazione ai sensi dell articolo 1. 2 L UFAG conclude un contratto con gli istituti di ricerca ai quali decide di affidare i mandati di ricerca. 3 La questione della proprietà e dell esercizio dei diritti sui beni immateriali dev essere disciplinata contrattualmente. Art. 15 Contributi per la ricerca 1 Su domanda ed entro i limiti del credito stanziato, l UFAG può concedere a istituti di ricerca pubblici o privati contributi destinati all esecuzione di progetti di ricerca che servono a realizzare lo scopo e l orientamento della ricerca agronomica della Confederazione ai sensi dell articolo 1. 2 I contributi ammontano al massimo al 75 per cento dei costi comprovati e riconosciuti dall UFAG. 3 Se decide di assegnare un contributo per la ricerca, l UFAG stipula un contratto con il richiedente. Può subordinare il versamento dei contributi a determinate condizioni. 4 La questione della proprietà e dell esercizio dei diritti sui beni immateriali dev essere disciplinata contrattualmente. 5876

Sezione 5: Disposizioni finali Art. 16 Esecuzione L UFAG è incaricato dell esecuzione della presente ordinanza, sempreché tale compito non incomba al DFE. Art. 17 Diritto previgente: abrogazione L ordinanza del 9 giugno 2006 2 concernente la ricerca agronomica è abrogata. Art. 18 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1 gennaio 2011. 27 ottobre 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova 2 RU 2006 2499 5877

5878