Proposta di. modifica della proposta della Commissione COM(2012) 496 REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

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COMMISSIONE EUROPEA Strasburgo, 12.3.2013 COM(2013) 146 final 2011/0276 (COD) Proposta di modifica della proposta della Commissione COM(2012) 496 REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio IT IT

2011/0276 (COD) Proposta di modifica della proposta della Commissione COM(2012) 496 REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio La proposta COM(2012) 496 della Commissione è così modificata: (1) è aggiunto il considerando 57bis seguente: "(57 bis) Dato che al problema della disoccupazione giovanile nelle regioni più colpite dell'unione va accordata la massima priorità, è opportuno creare un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e finanziarla con fondi specifici e investimenti mirati del Fondo sociale europeo. Tale iniziativa dovrebbe mirare a sostenere giovani disoccupati, che non frequentano corsi di istruzione o di formazione, residenti nelle regioni ammissibili. Essa va attuata nel quadro degli investimenti a favore della crescita e dell'occupazione." ' (2) L'articolo 18 è sostituito dal seguente: "Articolo 18 Riserva di efficacia ed efficienza Il 5% delle risorse destinate a ciascun Fondo del QSC e a ogni Stato membro, fatta eccezione per le risorse assegnate all'obiettivo 'Coesione territoriale europea', all'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e al titolo V del regolamento FEAMP, costituisce una riserva di efficacia ed efficienza da ripartire conformemente all'articolo 20." (3) all'articolo 44, paragrafo 5, la prima frase è sostituita dalla seguente: "I rapporti annuali di esecuzione di cui ai paragrafi da 1 a 4 si considerano ricevibili se contengono tutte le informazioni indicate negli stessi paragrafi e nelle norme specifiche di ciascun Fondo." (4) L'articolo 83 è sostituito dal seguente: "Articolo 83 Risorse per la coesione economica, sociale e territoriale 1. Le risorse per la coesione economica, sociale e territoriale disponibili per gli impegni di bilancio per il periodo compreso fra il 2014 e il 2020 sono fissati in [x] EUR ai prezzi del IT 2 IT

2011, conformemente alla ripartizione annuale che figura nell'allegato III, di cui [x] EUR rappresentano le risorse complessive assegnate al FESR, al FSE e al FC e [3 000 000 000] di EUR costituiscono una dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile. Ai fini della programmazione e della successiva imputazione al bilancio generale dell'unione, l'importo delle risorse per la coesione economica, sociale e territoriale è indicizzato in ragione del 2% annuo. 2. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, una decisione che fissa la ripartizione annuale delle risorse globali a titolo dei fondi per Stato membro conformemente ai criteri e alla metodologia di cui all'allegato III bis e alla ripartizione annuale delle risorse della dotazione specifica a titolo dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per ogni Stato membro con l'elenco delle regioni ammissibili, conformemente ai criteri e alla metodologia di cui all'allegato III ter fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo e all'articolo 84, paragrafo 7. 3. Lo 0,35% delle risorse globali è destinato all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione. (5) all'articolo 84 è inserito il seguente paragrafo: "3 bis. Le risorse destinate all'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile ammontano a [3 000 000 000] di EUR della dotazione specifica per tale iniziativa e ad almeno [3 000 000 000] di EUR degli investimenti mirati dell'fse." (6) all'articolo 93, paragrafo 2, è aggiunto un secondo comma: "Il primo comma non si applica all'iniziativa per l'occupazione giovanile." IT 3 IT

(7) è aggiunto il seguente allegato III ter: "ALLEGATO III ter Metodologia applicata alla dotazione specifica per l'iniziativa per l'occupazione giovanile di cui all'articolo 83 I. La ripartizione annuale della dotazione specifica per l'iniziativa per l'occupazione giovanile è determinata come segue: 1. Il numero di giovani disoccupati di età compresa tra i 15 e i 24 anni è identificato nelle regioni di livello NUTS 2 che registrano tassi di disoccupazione giovanile superiori al 25% nel 2012 (in seguito 'regioni ammissibili'). 2. La dotazione corrispondente a ciascuna regione ammissibile è calcolata sulla base del rapporto tra il numero di giovani disoccupati nella regione ammissibile e il numero totale dei giovani disoccupati di cui al punto 1 in tutte le regioni ammissibili. 3. La dotazione per ciascuno Stato membro è la somma delle dotazioni per ciascuna delle sue regioni ammissibili. II. La dotazione specifica per l'iniziativa per l'occupazione giovanile non viene presa in considerazione ai fini dell'applicazione delle norme di livellamento stabilite nell'allegato III bis in materia di assegnazione delle risorse globali." IT 4 IT

(10) nell'allegato V, nella tabella concernente le condizionalità tematiche ex ante, è inserita la seguente riga: '8.6. "L integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani tra i 15 e i 24 anni disoccupati e che non frequentano corsi di istruzione o di formazione: L'esistenza di un quadro globale d'azione strategica per conseguire gli obiettivi del pacchetto sull'occupazione giovanile e in particolare per definire un sistema di garanzia per i giovani conformemente alla raccomandazione del [xxx] del Consiglio L'esistenza di un quadro globale d'azione strategica per conseguire gli obiettivi del pacchetto sull'occupazione giovanile e in particolare per definire un sistema di garanzia per i giovani conformemente alla raccomandazione del [xxx] del Consiglio: si basa su dati di fatto che misurano i risultati per i giovani tra i 15 e i 24 anni disoccupati e che non frequentano corsi di istruzione o di formazione: - prevede un sistema di raccolta e analisi di dati e informazioni sul sistema di garanzia per i giovani a vari livelli che fornisca un supporto di dati di fatto sufficiente per elaborare politiche mirate e vigilare sugli sviluppi, con valutazioni controfattuali ove possibile, identifica l'autorità pubblica incaricata di istituire e gestire il sistema di garanzia per i giovani e di coordinare le partnership a tutti i livelli e in tutti i settori; coinvolge tutte le parti interessate competenti in materia di disoccupazione giovanile; si basa su intervento tempestivo e pronta attivazione; comprende provvedimenti a favore dell'integrazione nel mercato del lavoro, comprese misure per migliorare le competenze e misure legate al mercato del lavoro." IT 5 IT