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- pag. 2 - anche Fornitore), rappresentata da: - dott. MARCO MERLER, nato a Trento (TN) il 23 giugno 1965, che interviene ed agisce in rappresentanza della stessa, nella sua qualità di Amministratore delegato e legale rappresentante (nel seguito per brevità anche Fornitore); ---------------------- Premesso che: a) la Provincia, a seguito di procedura aperta svolta nell anno 2015 (duemilaquindici), ha stipulato con la Società "TRENTA S.P.A. la convenzione quadro n. di racc. 43953 di data 3 marzo 2016, contenente le norme e le condizioni per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi, per le strutture della Provincia Autonoma di Trento e/o gli Enti Strumentali della medesima, per le Amministrazioni della Provincia di Trento (tra cui Comuni e Comunità) e/o per gli altri Enti e società legittimate ai sensi dell art. 39 bis, commi 3 e 3 bis, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (anno 2015 2016); b) l art. 5 (cinque) della medesima convenzione quadro prevede la durata di un anno a decorrere dal 4 marzo 2016;------------------------------------------------------------- c) con determinazione del Dirigente del Servizio Contratti e centrale acquisti dell Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti della Provincia Autonoma di Trento n. 11 di data 2 marzo 2017, modificata con determinazione n. 13 di data 3 marzo 2017, si è preso atto della modifica di denominazione di TRENTA S.P.A. in DOLOMITI ENERGIA S.P.A. e si è autorizzata la proroga di 6 (sei) mesi della convenzione quadro n. di racc. 43953 di data 3 marzo 2016, pertanto la nuova scadenza della medesima convenzione quadro è il 03.09.2017 (tre settembre duemiladiciassette); ----------------------------------------------------------------- - vista la nota prot. n. S165/2017/3.5-2012-882/GB/mc di data 3 marzo 2017 del Dirigente del Servizio Gestioni patrimoniali e logistica della Provincia autonoma

- pag. 3 - di Trento, attestante la necessità della stipulazione del presente contratto; ----------- - considerata l urgenza della stipulazione del presente atto aggiuntivo, in quanto il Fornitore sta eseguendo la prestazione a far data dal 4 marzo 2017;--------------------- - vista la richiesta di informazione antimafia prot. n. PR_TNUTG_Ingresso_ 0011108_20170505 di data 5 maggio 2017 dell Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti, Servizio Contratti e centrale acquisti, relativa alla Società DOLOMITI ENERGIA S.P.A. inviata tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), ai sensi dell art. 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, tuttora inevasa; ------------------------------------------------------------------------------------- - in conformità all art. 92, comma 3, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ai sensi del quale le Amministrazioni, nei casi di urgenza, procedono anche in assenza delle informazioni della competente Prefettura, sotto condizione risolutiva;------------------ - verificati i requisiti previsti dalla legge per la stipulazione del presente atto aggiuntivo; ------------------------------------------------------------------------------------------- si stipula il seguente A T T O A G G I U N T I V O ALLA CONVENZIONE QUADRO N. DI RACC. 43953 DI DATA 3 MARZO 2016. ------------------------------------------------------------------------------------------------- ART. 1 (Oggetto dell atto aggiuntivo) 1. La PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E CONTRATTI SERVIZIO CONTRATTI E CENTRALE ACQUISTI, di seguito denominata anche Provincia o APAC, e l Impresa DOLOMITI ENERGIA S.P.A., di seguito denominata anche Fornitore, che accetta, concordano di prorogare la durata della convenzione quadro n. di

- pag. 4 - racc. 43953 di data 3 marzo 2016. ------------------------------------------------------------ ART. 2 (Durata della convenzione) 1. La Provincia e il Fornitore concordano di prorogare la durata della convenzione n. di racc. 43953 di data 3 marzo 2016 a decorrere dal giorno 4.3.2017 (quattro marzo duemiladiciassette) di un semestre, e pertanto fino al 3.9.2017 (tre settembre duemiladiciassette). ----------------------------------------------- ART. 3 (Clausola di risoluzione espressa) 1. Le Parti concordano che in caso di attivazione della fornitura da parte del nuovo aggiudicatario della convenzione quadro la cui gara, approvata con determinazione dell Agenzia provinciale per gli appalti e contratti - Servizio Contratti e centrale acquisti n. 9 di data 20 febbraio 2017 è tuttora in corso, si provvederà alla risoluzione anticipata del presente contratto, senza oneri a carico dell'amministrazione e con un preavviso di almeno 45 (quarantacinque) giorni. ------------------------------------------------------------------------------------------------ ART. 4 (Cauzione definitiva) 1. Ad integrazione del deposito cauzionale costituito ai fini della stipulazione della convenzione quadro n. di racc. 43953 di data 3 marzo 2016, con riferimento alla proroga della fornitura di cui al precedente art. 2 (due), il Fornitore ha costituito la cauzione di Euro 225.000,00 (duecentoventicinquemila/00), prescritta a garanzia dell esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, mediante appendice di riduzione n. 12808/8200/00646643 di data 21 aprile 2017 alla fidejussione bancaria n. 08393/8200/646643 di data 18 dicembre 2015

- pag. 5 - rilasciata da Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede legale in Torino, Piazza S. Carlo n. 156 e sede secondaria in Milano, via Monte di Pietà n. 8, cauzione costituita in misura ridotta, ai sensi dell art. 40, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m. ed in regola con l imposta di bollo. ------------------------------------------------------------------- ART. 5 (Disposizioni anticorruzione ed obblighi in materia di legalità) 1. Il Fornitore, con la sottoscrizione del presente atto aggiuntivo, attesta, ai sensi e per gli effetti dell art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Provincia autonoma di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Provincia nei confronti del medesimo fornitore nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. ----------------------------------------------- 2. Il Fornitore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente atto aggiuntivo, si impegna - ai sensi dell art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli Enti pubblici strumentali della Provincia, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014 e richiamato dal vigente Piano di prevenzione della corruzione della Provincia autonoma di Trento - ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.---------------------------------------------------------------------------- 3. Il Fornitore dichiara che l'amministrazione Contraente gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso e dichiara di averne preso completa e piena conoscenza. Il Fornitore si

- pag. 6 - impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. - 4. APAC, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento e assegna un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni. ------- 5. APAC, nel rispetto dei criteri indicati dalla Circolare del proprio Dirigente Prot. n. S171/16/384752/3.5/2016 di data 19 luglio 2016, emanata in forza di quanto disposto dall'art. 17, comma 3, del previgente Piano di Prevenzione della corruzione, ora corrispondente all art. 24, comma 2, del Piano di Prevenzione della corruzione 2017-2019, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 119 del 27 gennaio 2017, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione del presente atto aggiuntivo, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.------------------------------------------------------------------------------------------------- 6. Il Fornitore si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.-------------- 7. Fermo restando l obbligo di denuncia all Autorità giudiziaria, il Fornitore si impegna a segnalare tempestivamente all APAC ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.---------------------------------------------------------- 8. Il Fornitore inserisce nei contratti stipulati con ogni soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: Fermo

- pag. 7 - restando l obbligo di denuncia all Autorità giudiziaria, il subcontraente si impegna a riferire tempestivamente ad APAC ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente. ----------------------------------------------------------------------------- 9. In sede di stipula dell Ordinativo di Fornitura, il Fornitore si impegna, altresì, al rispetto del Codice di comportamento di ogni Amministrazione Contraente. A tale scopo APAC si impegna ad informare le singole Amministrazioni Contraenti sulla necessità di trasmettere al Fornitore i relativi Codici di comportamento unitamente all invio dell Ordinativo di Fornitura.---------------------------------------------------------- ART. 6 (Rinvio alle norme applicabili) 1. La Provincia e il Fornitore, quali Parti contraenti, confermano tutte le altre clausole contenute nella convenzione quadro n. di racc. 43953 di data 3 marzo 2016, in quanto compatibili con le condizioni stabilite nel presente atto aggiuntivo. ART. 7 (Tracciabilità dei flussi finanziari) 1. Il Fornitore, a pena di nullità del presente atto aggiuntivo, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. ---------------------------------------------------------- 2. Il Fornitore deve inserire nei contratti stipulati con privati fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche: Art. ( ) (Obblighi del subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari --------------------------------------------------------------------------------------------

- pag. 8 - I. L impresa ( ), in qualità di subcontraente dell impresa ( ) nell ambito del contratto sottoscritto con la Provincia Autonoma di Trento ( ), identificato con il CIG n. ( )/CUP n. ( ), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. ---------------------------------------------------------------------------- II. L impresa ( ), in qualità di subcontraente dell impresa ( ), si impegna a dare immediata comunicazione alla Provincia Autonoma di Trento ( ) della notizia dell inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. -------------------------------------------------------------------------- III. L impresa ( ), in qualità di subcontraente dell impresa ( ), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla Provincia Autonoma di Trento..------- 3. Il Fornitore deve comunicare all'apac i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione della convenzione, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'affidatario, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011. ------------------------------------------------------------ 4. Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione ad APAC ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. -------------------------------------------------------------------------- 5. L APAC verifica i contratti sottoscritti tra il fornitore ed i subcontraenti in ordine all apposizione della clausola sull obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all art. 3 della L. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.----------------------------------------------------------------------

- pag. 9-6. Le parti stabiliscono espressamente che la Convenzione e gli Ordinativi di fornitura siano risolti di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. Il Fornitore ed i subcontraenti comunicano all'apac gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione all' APAC deve avvenire entro sette giorni dall accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine il Fornitore ed i subcontraenti comunicano le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.------------------------------------------ 7. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG master proprio della convenzione quadro) ed il codice identificativo gara derivato (CIG derivato). ---------------------- 3. Il codice CIG della convenzione quadro e del presente atto aggiuntivo è 63225258AD. -------------------------------------------------------------------------------------- ART. 8 (Condizione risolutiva) Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi e per gli effetti di cui all art. 92, comma 3, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, essendo tutt oggi

- pag. 10 - inevasa la richiesta di informazioni inviata ai sensi dell art. 91 del citato D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. --------------------------------------------------------------------------- 2. La Provincia Autonoma di Trento, conformemente a quanto stabilito dal predetto art. 92, comma 3, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, risolverà il contratto in caso di comunicazione di una delle cause di divieto, di sospensione e di decadenza di cui all art. 67 della stessa legge, ovvero di situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all art. 84, comma 4. ---------------------------------------------------------- ART. 9 (Regime fiscale) 1. L imposta di bollo relativa alla stipulazione del presente atto aggiuntivo è a carico del Fornitore DOLOMITI ENERGIA S.P.A., mentre l I.V.A. sul corrispettivo è a carico di ciascuna Amministrazione ordinante, destinataria della fornitura.--------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Letto, accettato e sottoscritto mediante firma digitale. --------------------------------- IL FORNITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A. Il Legale Rappresentante - dott. Marco Merler - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti Servizio Contratti e centrale acquisti Il Dirigente - dott. Guido Baldessarelli Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm. DP/GSC/it