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Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art.27/bis della Tabella allegata al D.P.R. 26/10/1972 n.642 introdotto dal D.L.VO 4/12/1997 n.460. REP. N. 27375 DEL 23 MAR. 2012 PROVINCIA DI FORLI - CESENA SCRITTURA PRIVATA per l affidamento del servizio di pulizia dei seguenti immobili sedi di uffici provinciali: - Circondario di Cesena, Corso Sozzi n. 26, Cesena; - Centro per l impiego, Via Rasi Spinelli n. 186, Cesena; - Centro per l impiego, Via Squero, Cesenatico; - Uffici magazzino Ex Istituto Agrario; - Sede decentrata Servizio Agricoltura Sobb. Comandini, 87 Cesena. Periodo 01/01/2012 al 31/12/2013 Codice Identificativo Gara 36036978D5 TRA - Dott. MAURO MAREDI, nato a Forlimpopoli il 31 luglio 1967, domiciliato per la carica in Forlì, P.zza Morgagni n. 9, il quale dichiara di intervenire nel presente atto in rappresentanza e per conto della Provincia di Forlì-Cesena, con sede in Forlì, P.zza Morgagni n. 9, codice fiscale n. 8000150401, nella sua qualità di Dirigente del Servizio Bilancio, Finanze e Provveditorato, in base alla legittimazione conferitagli dall art.107, comma 3, lett. c) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali -, dall'art. 42, comma 3, dello Statuto dell Ente e dall art. 65, comma 1, del vigente regolamento per la disciplina dei contratti;

E - Sig. GIULIANO GALASSI, nato a Cesena (FC) l 11 novembre 1946, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Legale Rappresentante della C.I.L.S. Cooperativa Sociale per l inserimento lavorativo e sociale Onlus (in sigla CILS COOP. SOCIALE ONLUS), con sede legale in Cesena, P.le Sanguinetti n. 42, codice fiscale e partita Iva 00364230409, la quale è iscritta all Albo regionale delle cooperative sociali, sezioni A/B, con provvedimento n. 1509 del 07.03.1997; PREMESSO - che la C.I.L.S. Cooperativa Sociale per l inserimento lavorativo e sociale Onlus ha tra le proprie finalità statutarie, quello dello svolgimento delle seguenti attività, ed è a tal fine dotata d idonea organizzazione tecnologica aziendale: manutenzione servizi cimiteriali, - pulizia uffici e edifici pubblici e privati; manutenzione ordinaria e straordinaria del verde; - che, tra le finalità statutarie della suddetta Cooperativa Sociale è previsto anche lo svolgimento d attività ritenute opportune per il raggiungimento degli scopi sociali; - che tali attività sono finalizzate all inserimento lavorativo di persone svantaggiate e particolarmente di invalidi civili fisici e psichici; - che le predette persone svantaggiate costituiscono il 43% del numero complessivo dei lavoratori normodotati; - che sono stati effettuati corsi di formazione e informazione ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e sono state poste in essere le seguenti iniziative

organizzative e formative di sostegno ai predetti inserimenti lavorativi: corsi di formazione ed informazione ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008; corsi di formazione professionale; - che, pertanto, la Provincia di Forlì-Cesena può, in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione concedere direttamente, ai sensi dell art. 5 della Legge 381/91, (così come modificato dall art. 20 della Legge n. 52/96) e dell art. 52 del D.Lgs. n. 163/2006 recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, alla Cooperativa Sociale la fornitura del servizo di pulizia nei seguenti locali: 1) Uffici Provinciali Corso Sozzi n. 26, Cesena; 2) Sede decentrata Centro Impiego di Cesena, Via Rasi Spinelli n. 186; 3) Sede decentrata Centro Impiego di Cesenatico, Via Squero; 4) Uffici magazzino Ex Istituto Agrario; 5) sede decentrata Servizio Agricoltura Sobborgo Comandini, 87 Cesena; - che con determinazione del Dirigente del Servizio Bilancio Finanze e Provveditorato n. 2530 del 24/11/2011, prot. n. 113783/11 si disponeva, per le ragioni ivi esposte, l affidamento alla C.I.L.S. Cooperativa Sociale per l inserimento lavorativo e sociale Onlus del servizio di pulizia degli immobili in oggetto sede di uffici provinciali, per il periodo dall 1/1/2012 al 31/12/2013, alle condizioni tutte di cui al

disciplinare ivi allegato e dietro corrispettivo della somma complessiva annuale di Euro 43.488,00 (Euro quarantatremilaquattrocentottantotto/00) oltre IVA 21% e pertanto Euro 86.976,00 (Euro ottantaseimilanovecentosettantasei/00) oltre IVA 21% per il biennio compresiva degli oneri relativi all attuazione delle misure di sicurezza di cui al successivo art. 13, ammontanti ad Euro 1.500,00 (Euro millecinquecento/00); - che la C.I.L.S. Cooperativa Sociale per l inserimento lavorativo e sociale Onlus ha presentato, ai sensi dell art. 10 della L.R. n. 7/1994, così come modificata dall art. 2 della L.R. n. 6/97, il proprio progetto di inserimento nel lavoro di soggetti svantaggiati, riferito all oggetto della convenzione, riportante sia il numero dei soggetti svantaggiati, la tipologia dello svantaggio in relazione alla capacità lavorativa residua, il ruolo e profilo professionale di riferimento, che la presenza di piani individualizzati contenenti obiettivi a medio e lungo termine, numero e qualifica delle eventuali figure di sostegno; - che la C.I.L.S. Cooperativa Sociale per l inserimento lavorativo e sociale Onlus ha depositato tutti i documenti richiesti per l iscrizione ai sensi dell art. 2 della L.R. 7/94 ed è iscritta all Albo regionale delle cooperative sociali, sezioni A/B, con provvedimento n. 1509 del 07.03.1997, come da autocertificazione rilasciata dal suo legale rappresentante; - che è stata verificata, da parte del competente Servizio Bilancio, Finanze e Provveditorato, l idoneità tecnico professionale della summenzionata Cooperativa Sociale ai sensi dell art. 26, commma 1,

lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008; - che a norma dell art. 1 comma 2 del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252 non è più richiesta alcuna documentazione circa la sussistenza di una delle cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all art. 4 del D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490 per i provvedimenti, gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera Euro 154.937,07; - che la C.I.L.S. Cooperativa Sociale per l inserimento lavorativo e sociale Onlus con nota in data 10 febbraio 2012 ha dichiarato che in relazione alla propria situazione occupazionale non è assoggettata all applicazione delle norme di cui alla Legge n. 68/1999 Norme per il diritto al lavoro dei disabili ; - che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) emesso dallo Sportello Unico Previdenziale della sede I.N.A.I.L. di Cesena in data 20 febbraio 2012 attestante la regolarità della C.I.L.S. Cooperativa Sociale per l inserimento lavorativo e sociale Onlus in relazione ai versamenti INPS e INAIL; - che la Provincia di Forlì-Cesena ha provveduto ad acquisire in relazione al presente affidamento il seguente Codice Identificativo di Gara 36036978D5; - che in ragione dell importo di affidamento maggiore a Euro 40.000,00 e inferiore a Euro 150.000,00 è richiesto un versamento di 30,00 a titolo di contributo a favore dell Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture in capo alla Provincia mentre ne è

esente la C.I.L.S. Cooperativa Sociale per l inserimento lavorativo e sociale Onlus; TUTTO CIO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: Art. 1 - OGGETTO La Provincia di Forlì-Cesena, di seguito denominata Provincia, affida alla C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS (in sigla CILS COOP. SOCIALE ONLUS), con sede legale in Cesena, P.le Sanguinetti n. 42, Codice Fiscale e Partita Iva 00364230409, di seguito denominata Cooperativa Sociale, il servizio di pulizia dei locali indicati in premessa, per il periodo di anni 2 (due) dall 1/1/2012 al 31/12/2013, alle condizioni di cui al disciplinare allegato al presente contratto alla lettera A). Art. 2 - SPECIFICHE TECNICHE DEL SERVIZIO Costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto l allegato A contenente la descrizione delle prestazioni da eseguire. Art. 3 - IMPEGNI DELLA COOPERATIVA La Cooperativa Sociale si impegna a rendere le prestazioni di cui all art. 1 nel rispetto delle modalità e dei tempi indicati nel presente contratto, tramite la propria organizzazione aziendale idonea alla realizzazione dell esatto espletamento del servizio ed al raggiungimento delle finalità di inserimento lavorative previste. In particolare si impegna ad eseguire i relativi servizi a regola d arte, con la massima puntualità e tempestività ed in conformità alle

prescrizioni del presente contratto e di quelle che il Servizio Bilancio, Finanze e Provveditorato sarà in piena facoltà di dare, in ragione delle esigenze della Provincia. Art. 4 - NATURA DEL RAPPORTO Le prestazioni oggetto del presente contratto dovranno essere rese dall assuntore del servizio con organizzazione di impresa e quindi, con capitali, mezzi e personale proprio ed a suo esclusivo rischio. Art. 5 - APPLICAZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO La Cooperativa Sociale dichiara che la condizione dei lavoratori svantaggiati impegnati nell attività oggetto del presente contratto è già documentata agli atti della Regione. Dichiara altresì che a tutti i lavoratori è applicato integralmente il contratto di lavoro di settore: Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori delle Cooperative Sociali, nonché gli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore nella zona in cui si svolgono le prestazioni e si obbliga ad attuare tutte le assistenze assicurative e previdenziali secondo le norme di legge. Alla Provincia è riconosciuto il diritto di contestare eventuali infrazioni lesive dei diritti dei lavoratori; in proposito la Cooperativa Sociale si impegna a fornire, nel più breve tempo possibile e comunque entro due giorni, a richiesta della Provincia, tutta la documentazione attestante l osservanza di tutti gli obblighi medesimi. Alla Provincia resta comunque la facoltà di richiedere in merito opportuni accertamenti al competente Ispettorato Provinciale del Lavoro. Art. 6 - LAVORATORI SVANTAGGIATI

Per l adempimento del servizio di cui al presente contratto, la Cooperativa Sociale si impegna in ogni caso ad utilizzare n. 2 lavoratori svantaggiati, con le caratteristiche di seguito indicate:- - B. V. Operaio invalido civile al 67% - B. N. Operaia - invalida civile all 80% La Cooperativa Sociale s impegna altresì: a) a mantenere la percentuale minima di lavoratori svantaggiati di cui al secondo comma dell art. 4 della Legge 381/1991 e s.m. per tutto il periodo del contratto; b) a nominare responsabile dello svolgimento dell attività in oggetto il Sig. Kobau Achille, dipendente della Cooperativa Sociale con funzioni di Coordinatore. Art. 7 - VERIFICHE La Provincia si riserva la facoltà di eseguire delle verifiche periodiche sulle attività in oggetto del rapporto convenzionato e sui risultati raggiunti nell attività di inserimento lavorativo. Questi ultimi avverranno anche attraverso contatti diretti con la struttura della Cooperativa Sociali ed i lavoratori svantaggiati; tali verifiche sono effettuate con i responsabili della Cooperativa sociale e le relative valutazioni conclusive sono espresse per iscritto e comunicate alla cooperativa stessa. La Cooperativa Sociale redige e trasmette alla Provincia una relazione finale circa i risultati raggiunti nell attività di inserimento lavorativo. Art. 8 - CORRISPETTIVI Per l espletamento del servizio del presente contratto la Provincia

corrisponde alla Cooperativa Sociale la somma complessiva annuale di Euro 43.488,00 (Euro quarantatremilaquattrocentottantotto/00) oltre IVA 21% e pertanto Euro 86.976,00 (Euro Ottantaseimilanovecentosettantasei/00) oltre IVA 21% per il biennio, da rendicontare mensilmente al Servizio Bilancio, Finanze e Provveditorato della Provincia di Forlì-Cesena, comprensiva degli oneri relativi all attuazione delle misure di sicurezza di cui al successivo art. 13, ammontanti ad Euro 1.500,00 (Euro millecinquecento/00). Oltre a quanto previsto all art. 1 del disciplinare allegato al presente contratto, l'entità delle prestazioni indicate nel disciplinare medesimo potrà variare, in relazione alle esigenze di servizio, nella misura di 1/560 in più o in meno senza che la Cooperativa Sociale possa pretendere indennizzi o risarcimenti di sorta. In ogni caso i corrispettivi pagati dovranno sempre corrispondere ai servizi effettivamente resi. Art. 9 - PAGAMENTI Il pagamento dei corrispettivi avverrà, entro 60 giorni dalla presentazione di regolare fattura, ai sensi dell art. 14 della L.R. n. 7/1994. Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato previo accertamento da parte del direttore dell esecuzione del contratto, Dr. Mauro Maredi della prestazione effettuata nel periodo di riferimento e della regolarità contributiva. La Cooperativa Sociale assume espressamente l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. Ai fini del

rispetto delle disposizioni ivi contenute i pagamenti delle prestazioni oggetto del presente contratto avverranno a mezzo bonifico bancario/postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria sul conto corrente espressamente indicato con apposita comunicazione come conto corrente dedicato alla commessa di cui al presente appalto. Art. 10 -AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE La Provincia favorisce e concorda con la cooperativa sociale iniziative di riqualificazione e aggiornamento delle materie connesse all oggetto del presente contatto. Art. 11 - PERSONALE La Cooperativa Sociale si impegna ad eseguire il servizio impiegandovi personale valido, qualificato ed esperto, integrato da soggetti svantaggiati, in misura non inferiore alla percentuale di legge, che dovrà essere opportunamente seguito ed assistito da una persona responsabile a ciò espressamente delegata. Le unità lavorative in parola dovranno essere opportunamente integrate onde consentire la regolare turnazione dei rispettivi riposi settimanali, ferie od altro, ed assicurare inoltre il tempestivo cambio del personale assente per malattia. La Cooperativa Sociale dovrà presentare alla Provincia, prima dell inizio della relativa attività, l elenco nominativo del personale che intende impiegare nell espletamento del servizio stesso, ivi comprese le sostituzioni previste per ferie o malattie e dovrà comunicare tempestivamente tutte le variazioni che dovessero verificarsi in corso di

esecuzione del contratto. Al fine di garantire uniformità e continuità nelle prestazioni, l assuntore si impegna altresì a ridurre al minimo la rotazione e le sostituzioni. Eventuali rotazioni dovranno essere per iscritto comunicate, motivando le cause alla Provincia che si riserva la facoltà di non accettarle. Resta espressamente escluso a qualsivoglia titolo, ogni rapporto di dipendenza fra la Provincia e gli operatori che l assuntore impiegherà nell espletamento dei servizi a lui affidati. Il rapporto giuridico di servizio, di dipendenza o immedesimazione organica degli operatori stessi, resta, a tutti gli effetti, nessuno escluso, in capo alla Cooperativa Sociale che assume nei confronti dell Ente contraente l esclusiva veste di affidataria nell espletamento dei servizi. Gli operatori impiegati risponderanno del loro operato alla Cooperativa Sociale, la quale è ritenuta l unica responsabile delle obbligazioni assunte con il contratto. Art. 12 - COMPORTAMENTO DEL PERSONALE Durante l espletamento del servizio il personale dovrà rispettare le norme di cui all art. 2 del disciplinare allegato al presente contratto sub A) ed inoltre deve: - consegnare immediatamente le cose, qualunque ne sia il valore o lo stato, rinvenute nell ambito delle strutture; - evitare di prendere ordini da estranei nell esecuzione del servizio; - evitare di chiedere e/o accettare compensi o regalie. Art. 13 - SICUREZZA ED IGIENE SUL LAVORO La Cooperativa Sociale è tenuta all osservanza di tutte le norme in tema

di sicurezza ed igiene sul lavoro; si obbliga pertanto a rispettare tutte le prescrizioni in materia di sicurezza e salute contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare si obbliga a rispettare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi per l eliminazione delle interferenze (D.U.V.R.I.) redatto dalla Provincia ai sensi dell art. 26 comma 3 del citato D.Lgs. 81/2008 relativo ai servizi di pulizia degli immobili sedi degli uffici provinciali ubicati in Cesena, Corso Sozzi n. 26, ed allegato al presente contratto alla lettera B1. Essendo il D.U.V.R.I. un documento dinamico, la valutazione dei rischi effettuata prima dell affidamento del servizio dovrà essere necessariamente aggiornata da parte della Provincia committente, anche su proposta dell esecutore del contratto, che in tal senso ha il dovere di collaborare con il Dirigente del Servizio Bilancio, Finanze e Provveditorato, in caso di situazioni mutate, quali l eventuale intervento di subappalti o di forniture e posa in opera o nel caso di affidamenti a lavoratori autonomi. L aggiornamento della valutazione dei rischi deve essere inoltre effettuato in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo che si rendessero necessarie nel corso dell esecuzione dell appalto o allorché, in fase di esecuzione del contratto, emerga la necessità di un aggiornamento del documento. Le parti danno atto che la cooperativa affidataria non ha presentato proposte integrative al D.U.V.R.I. allegato al presente contratto alla lettera B1). Gli oneri per l attuazione delle misure di sicurezza (allegato B3) di cui al D.U.V.R.I. allegato al presente contratto alla lettera B1) ammontano

ad Euro 1.500,00 (Euro millecinquecento/00). Anche nell ipotesi di subappalto gli oneri relativi alla sicurezza non devono essere soggetti a riduzione e vanno evidenziati separatamente da quelli soggetti a ribasso d asta nel relativo contratto tra aggiudicataria e subappaltatore. In tal caso, inoltre, il Dirigente del Servizio Bilancio, Finanze e Provveditorato, verificherà che l appaltatore committente corrisponda i costi della sicurezza anche all impresa subappaltatrice. Per il servizio di pulizia degli immobili sedi di uffici provinciali: Centro per l Impiego sedi distaccate di Cesena, Via Rasi Spinelli n. 186, Cesenatico, Via Squero, gli Uffici magazzino Ex Istituto Agrario di Cesena e la sede decentrata del Servizio Agricoltura Sobborgo Comandini, 87 Cesena, la Provincia non ha predisposto il D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi per l eliminazione di interferenze) di cui all art. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008 in quanto, a seguito di accurata ricognizione eseguita dal Servizio Bilancio, Finanze e Provveditorato, è emerso che l attività oggetto di contratto non è caratterizzata da rischi da interferenza. Infatti il servizio di pulizia viene svolto durante l orario di chiusura degli uffici e in assenza di personale dipendente o altro, come specificato nel documento allegato al presente atto (Allegato B2). Art. 14 - CONTROLLI ED ULTERIORI ONERI DELL ASSUNTORE La Provincia si riserva la facoltà di accertare, tramite il direttore dell esecuzione, il puntuale e regolare adempimento del servizio di cui al presente contratto.

In particolare, si riserva di verificare e valutare la congruità e la puntualità delle prestazioni degli operatori della Cooperativa Sociale rispetto agli obiettivi e finalità del servizio ed agli impegni assunti. Nel caso si verificassero inadempienze da parte dei singoli operatori, la Provincia informerà la Cooperativa Sociale, perché adotti i provvedimenti necessari. Gli operatori che ad insindacabile giudizio della Provincia risultassero non idonei allo svolgimento del servizio dovranno essere immediatamente allontanati e sostituiti previa motivata comunicazione scritta. La Provincia, al verificarsi di episodio di interruzione del servizio potrà avvalersi anche della facoltà dell art. 1456 c.c., avendo la presente clausola valore di clausola risolutiva espressa. In tal caso, a suo insindacabile giudizio, si procederà alla risoluzione ex art. 1453 c.c. ed alla richiesta di risarcimento dei danni. Art. 15 - RESPONSABILITA La Provincia è sollevata da qualsiasi onere o responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale della Cooperativa Sociale nell esercizio del contratto, convenendosi, a tale riguardo, che qualsiasi eventuale onere è già compreso nel corrispettivo del contratto stesso. La Cooperativa Sociale è responsabile dei danni che dovessero subire operatori e/o terzi o cose nel corso dello svolgimento dell attività oggetto del presente contratto ed imputabile a colpa dei propri operatori, ai sensi dell art. 2049 c.c. ritenendosi la Provincia sollevato ed indenne

da ogni pretesa. La Cooperativa Sociale è tenuta ad accendere polizze con massimali adeguati presso una primaria compagnia di assicurazioni contro il rischio di infortunio subito dagli operatori e per la responsabilità civile verso terzi per i danni causati dagli operatori stessi nell espletamento delle attività convenzionate (tale polizza dovrà anche garantire eventuali danni causati ad impianti, attrezzature, oggetti in genere di proprietà della Provincia, ma in uso alla Cooperativa Sociale, salvo il naturale deperimento dipendente dall uso accorto e diligente). Art. 16 - INADEMPIENZE E CAUSE DI RISOLUZIONE Eventuali inadempienze al presente contratto devono essere contestate per iscritto, con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione. In particolare qualora il servizio prestato dagli operatori della Cooperativa Sociale non fosse ritenuto soddisfacente dal responsabile della Provincia, ne sarà data preventiva comunicazione scritta dal direttore dell esecuzione - contenente la obiettivazione delle problematiche e dei disservizi lamentati - al legale rappresentante della Cooperativa Sociale con l invito ad attivarsi al fine di ovviare alle evidenziate carenze entro un ragionevole lasso di tempo, fatto sempre salvo il diritto della Cooperativa Sociale di controdedurre con idonee giustificazioni. E fatta salva per la Provincia la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto mediante formale contestazione, da inviarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., con il solo onere relativo alla liquidazione delle prestazioni erogate fino al momento della cessazione definitiva del

rapporto, restando impregiudicata per la Provincia la facoltà di chiedere il risarcimento degli eventuali danni, in caso di eventuale persistenza degli evidenziati disservizi e/o della loro particolare gravità, (lesione dei diritti degli utenti, del prestigio della Provincia, della regolarità del servizio). Art. 17 - PENALI In caso di inosservanza totale o parziale di quanto previsto all art. 3, la Cooperativa Sociale sarà soggetta a contestazione da parte della Provincia. La contestazione determina l interruzione dei termini di pagamento del canone relativo alla parte di immobile oggetto della contestazione stessa. Per ogni giorno di mancata prestazione del servizio ed anche in ipotesi di effettuazione dello stesso in forma parziale, la Provincia applicherà una decurtazione del canone mensile pari a. 50,00 (cinquanta/oo) per ogni giorno di disservizio. Si conviene che unica formalità preliminare è la contestazione degli addebiti. La Provincia si riserva di far eseguire ad altri il mancato o incompleto o trascurato servizio e di acquistare il materiale occorrente a spese dell appaltatore. Art. 18 - MODIFICHE DEL RAPPORTO Ogni eventuale variazione al presente contratto che intervenga successivamente alla sua stipula in corso di validità della stessa, deve essere concordata fra le parti e formare oggetto di un apposito atto aggiuntivo. Art. 19 - DURATA

Il presente contratto ha validità di anni 2 (due) dall 1/1/2012 al 31/12/2013 salvo i casi di risoluzione. Essa si intende prorogata per un massimo di tre mesi alle medesime modalità e corrispettivi nell esclusivo caso di attesa dell espletamento delle procedure per il nuovo affidamento. Alla scadenza del periodo di validità del contratto le parti sottopongono a verifica i risultati conseguiti. Art. 20 - DIVIETI E vietato cedere in tutto od in parte il servizio assunto, sotto pena dell immediata rescissione del contratto. E pure vietata qualunque cessione di credito o qualunque procura all incasso a meno che non venga prima espressamente autorizzata dalla Provincia. Art. 21 - CAUZIONE A garanzia del regolare e puntuale adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto la Cooperativa Sociale, come sopra rappresentata, presenta la garanzia fideiussoria n. 00/01768 a titolo di cauzione definitiva dell importo di 8.697,60 ( ottomilaseicentonovantasette/60), pari al 10% dell importo contrattuale, rilasciata dalla Banca Romagna Cooperativa in data 9/2/2012, ai sensi dell art. 113 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163; tale polizza fidejussoria prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all art. 1944 c.c., volendo ed intendendo il fideiussore restare obbligato in solido con l Impresa e l impegno del fideiussore a versare l importo della cauzione alla Provincia, dietro semplice richiesta,

senza riserve, entro 15 giorni dalla richiesta medesima e la rinuncia all eccezione di cui all art. 1957, comma 2, c.c. Sulla cauzione la Provincia potrà rivalersi per danni relativi ad inadempienze contrattuali. La cauzione dovrà essere integrata ogni qualvolta la Provincia ne abbia fatto uso, in tutto o in parte durante l esecuzione del contratto. Nel caso la reintegrazione non fosse fatta dalla Cooperativa Sociale questa potrà avvenire d ufficio prelevando gli occorrenti importi dal corrispettivo. Art. 22 CONTROVERSIE Per ogni controversia che dovesse insorgere fra le parti a causa dell interpretazione e/o esecuzione di quanto stabilito nel presente contratto sarà competente esclusivamente il Foro di Forlì. Art. 23 - CONDIZIONI DI RINVIO Per quanto non previsto dal presente contratto si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia, alla prassi di consuetudini locali ed agli accordi che, in spirito di reciproca collaborazione, potranno essere raggiunti di volta in volta dalle parti. Art. 24 - SPESE CONTRATTUALI Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.P.R. n.131/1986, essendo le prestazioni in esso contenute soggette ad I.V.A.; lo stesso è esente dall imposta di bollo ai sensi dell art. 27 bis della tabella allegata al D.P.R. n. 642/1972 introdotto dall art. 17 del D.Lgs. n. 460/1997. Ad ogni effetto fiscale si dichiara che l importo netto del presente

contratto è di Euro 86.976,00. Si allega al presente contratto alla lettera A il Disciplinare di Incarico, alla lettera B1 il Documento Unico di Valutazione dei Rischi per l eliminazione delle interferenze (D.U.V.R.I.) relativo ai servizi di pulizia degli immobili sedi degli uffici provinciale di Cesena Corso Sozzi n. 26, alla lettera B2 il documento di valutazione sul servizio di pulizia degli immobili sedi di uffici provinciali: Centro Impiego sedi distaccate di Cesena, Via Rasi Spinelli n. 186, Cesenatico, Via Squero, gli Uffici magazzino Ex Istituto Agrario di Cesena e la sede distaccata del Servizio Agricoltura Sobborgo Comandini, 87 Cesena per i quali la Provincia non ha predisposto il D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi per l eliminazione di interferenze) di cui all art. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008, e alla lettera B3) la stima dei costi relativi alla sicurezza con particolare riferimento a quelli connessi all appalto. Forlì, _23 MAR. 2012_ Il DIRIGENTE DELLA PROVINCIA DI FORLI -CESENA (Dott. Mauro Maredi) F.to Mauro Maredi IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA C.I.L.S. COOPERATIVA SOCIALE PER L INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE ONLUS (Sig. Giuliano Galassi) F.to Giuliano Galassi