CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI TIROCINIO

Documenti analoghi
AVVISO DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE DI LAUREATI IN GIURISPRUDENZA AD UNO STAGE

TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE DOCUMENTO INFORMATIVO SULLE PROPOSTE DI TIROCINIO IN AFFIANCAMENTO A MAGISTRATI PRESSO IL TRIBUNALE DI PORDENONE

P R O C U R A G E N E R A L E

della Corte di cassazione IL PROCURATORE GENERALE Bando di selezione per 24 tirocini formativi presso la Procura generale della Corte di cassazione

DOCUMENTO INFORMATIVO SULLE PROPOSTE DI TIROCINIO IN AFFIANCAMENTO PRESSO LA CORTE D APPELLO DI TRIESTE

TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE DOCUMENTO INFORMATIVO SULLE PROPOSTE DI TIROCINIO IN AFFIANCAMENTO A MAGISTRATI PRESSO IL TRIBUNALE DI PORDENONE

'M. ~~llljìllol6 2iD 'S ~C,S\,()i;;' (,01 6

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione staccata di Brescia

Art. 73 Formazione presso gli uffici giudiziari 1. I laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale, in possesso dei

TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE DOCUMENTO INFORMATIVO SULLE PROPOSTE DI TIROCINIO IN AFFIANCAMENTO A MAGISTRATI PRESSO IL TRIBUNALE DI TRIESTE

CONVENZIONE PER I TIROCINI FORMATIVI PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI TRA

della Corte di cassazione

Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

Decreto legge 14 giugno 2014 n. 90. Art. 50. Ufficio per il processo. 1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con

Praticanti avvocati: il regolamento del praticantato presso gli uffici giudiziari

PRESIDENZA DEL TRIBUNALE DI CATANIA

TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA PRESIDENZA

Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria Sezione staccata di Reggio Calabria

TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA presidenza

Il Presidente. Ai sensi dell'art. 73 del decreto legge n. 69/2013, convertito nella legge n. 98/2013 e successive

Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria Catanzaro Il Presidente

Tribunale Amministrativo Regionale per l Abruzzo Sezione staccata di Pescara

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

?Jt.".,H ti> \ Il.>\ \ l.oif

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI LECCE Viale De Pietro s.n Lecce Italia- Fax 0832/334976;

TRIBUNALE DI TREVISO DOCUMENTO INFORMATIVO SULLE PROPOSTE DI TIROCINIO IN AFFIANCAMENTO PRESSO IL TRIBUNALE DI TREVISO

Art. 73 (Formazione presso gli uffici giudiziari)

G ~ . - l PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SAVONA

Tribunale di Barcellona P.G.

Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

ilp:~um h.1 Tribunale di Barcellona P.G. (GiO\'~'COu.. "\ Al Sig. Presidente del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Messina

Procura della Repubblica presso il Tribunale di

AZ46. Tribunale di Barcellona P.G. Al Sig. Presidente del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Messina

DOCUMENTO INFORMATIVO SULLE PROPOSTE DI TIROCINIO E STAGE IN AFFIANCAMENTO A MAGISTRATI PRESSO L UFFICIO GIUDIZIARIO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE per il FRIULI VENEZIA GIULIA Piazza Unità d Italia, Trieste IL PRESIDENTE

Selezione tirocini anno 2016 Corte di Appello di Bologna

CONVENZIONE TRA DI BOLOGNA E TRIBUNALE DI BOLOGNA. Premesso

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "ENRICO REDENTI" CONVENZIONE TRA

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA Il Presidente

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA FORMAZIONE TEORICO-PRATICA PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI

é c Ì o- er~,~1%& Bando di selezione per 30 tirocini formativi presso il Consiglio di Stato

Tribunale di Barcellona P.G.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

TRIBUNALE DI TREVISO. Domanda di ammissione allo stage formativo. a sensi dell art. 73 del D.L.69/13 conv. in L.98/13. Nato/a il: a prov.

TIROCINI FORMATIVI EX ART. 73 L. 98/2013 COME MODIFICATA DALLA L. 114/2014 DOCUMENTO INFORMATIVO

Selezione tirocini Corte di Appello di Bologna. TIROCINI FORMATIVI ex art. 73 DL 69/13

PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Tivoli

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FERRARA

Alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d Appello di Trieste Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA SEZIONE STACCATA DI SALERNO

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO Ufficio del Procuratore

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO

TIROCINIO FORMATIVO PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO PER LAUREATI IN GIURISPRUDENZA

Al Tribunale di GROSSETO

CONVENZIONE PER L ANTICIPAZIONE DI UN SEMESTRE DI TIROCINIO PER L ACCESSO ALLA PROFESSIONE FORENSE. tra

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI CONVENZIONE PER TIROCINI FORMATIVI PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA Il Presidente

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI FERRARA

TRIBUNALE ORDINARIO loi VELLETRI

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SAVONA

CONVENZIONE AI SENSI DELL ART. 40, COMMA 1, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE TRA. IL CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CATANIA, con sede legale in

~/P~~~A~.' h ) Tribunale di Barcellona P.G. Al Sig. Presidente del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Messina

TRIBUNALE DI TRAPANI. Presidenza. Oggetto: Selezione tirocini ex art.73 D.L. 69/13

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA (School of Law) ORDINE degli AVVOCATI di VERBANIA Piazza dell Ateneo Nuovo 1

PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di FERRARA. (tel.n fax n )

(tel.n fax n )

PER LA FORMAZIONE E L ORIENTAMENTO DEI PRATICANTI AVVOCATI. CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PESCARA in persona del suo

convengono quanto segue:

Tribunale di Ferrara

Air Università degli Studi di PADOVA. PROCURA DELLA REPUBBLICA presso IL TRIBUNALE DI FERRARA (tei. 0532/ fax 0532/232748)

CONVENZIONE PER LA FORMAZIONE

SCUOLA BIENNALE DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI STATUTO

CONVENZIONE. sulla anticipazione di un semestre di tirocinio per l accesso alla professione forense in

L UFFICIO PER IL PROCESSO DELLA REGIONE MARCHE

TIROCINIO E FORMAZIONE PRESSO GLI UFFICI DELLA G.A.

CONVENZIONE. Il Dipartimento di Scienze Giuridiche DSG e la Scuola di Giurisprudenza dell AlmaMater Studiorum Università di Bologna

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE

Articolo 50 D.L. n. 90/2014 UFFICIO DEL PROCESSO

CONVENZIONE. per la disciplina del TIROCINIO dei Praticanti. presso il TRIBUNALE di SASSARI

TRIBUNALE DI TRAPANI. Presidenza. Oggetto: Selezione tirocini ex art.73 D.L. 69/13

FACOLTA DI GIURISPRUDENZA

Convenzione. tra VISTO

Transcript:

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI TIROCINIO E DIDATTICO-PRATICHE INTEGRATIVE ai sensi dell art. 73 del d.l. 21 giugno 2013 n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013 n. 98 e succ. mod. TRA IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI CAMPOBASSO (in seguito TRIBUNALE) in persona del Presidente dott. Giuseppe Mastropasqua (nato a Minervino Murge -BT- il 16 giugno 1963); E L UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE (in seguito UNIVERSITA ), con sede in Campobasso alla Via De Santis s.n.c. C.F. 92008370709, rappresentata dal Prof. Giovanni Maddalena autorizzato alla stipula della presente Convenzione in virtù di delega del Rettore pro tempore prof. Gianmaria PALMIERI (nato a Napoli in data 8 gennaio 1965) con Decreto Rettorale n. 578 del 12 giugno 2014; E Il Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Campobasso (in seguito CONSIGLIO DELL ORDINE) rappresentato dal Presidente pro tempore avv. Demetrio RIVELLINO (nato a Campobasso il 21 marzo 1960); PREMESSO - che nell art. 73, comma 1 del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013 n. 98 e succ. mod., si prevede: I laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale, in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di età, possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso gli Uffici e i Tribunale di Sorveglianza della durata complessiva di diciotto mesi; - che nell art. 73, comma 5-bis del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013 n. 98 e succ. mod., si stabilisce: L attività di formazione degli ammessi allo stage è condotta in collaborazione con i Consigli dell Ordine degli Avvocati., nonché con le Scuole di Specializzazione per le professioni legali, secondo le modalità individuate dal Capo dell Ufficio, qualora gli stagisti ammessi risultino essere iscritti alla pratica forense o ad una Scuola di specializzazione per le professioni legali ; - che ai sensi dell art. 73, commi 8-bis e 8-ter del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013 n. 98 e succ. mod., Agli ammessi allo stage è attribuita una borsa di studio determinata in misura non superiore ad euro 400,00 mensili e, comunque, nei limiti previsti dalla normativa ivi richiamata ad hoc, nonché sulla base delle risorse annualmente determinate dal Ministro della giustizia con apposito decreto di natura non regolamentare; - che nell art. 73, comma 10 del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013 n. 98 e succ. mod., si sancisce: Lo stage può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l accesso alla professione di avvocato o di 1

notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un adeguata formazione. Il contestuale svolgimento del tirocinio per l accesso alla professione forense non impedisce all avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l attività professionale innanzi al magistrato formatore ; - che nell art. 73, comma 13 del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013 n. 98 e succ. mod., si dispone che Per l accesso alla professione di avvocato e di notaio l esito positivo dello stage di cui al presente articolo è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale ed è valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d esame di cui all art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 ; - che il Consiglio Superiore della Magistratura con la Risoluzione approvata con delibera del 29 aprile 2014, dopo aver richiamato la precedente regolamentazione secondaria in materia (proprie delibere del 19/3/2001, del 19/7/2011, del 23/2/2012), ha indicato ambiti e limiti per la stipula di convenzioni con le Scuole di Specializzazione per le professioni legali e con i Consigli dell Ordine degli avvocati, fornendo altresì direttive e criteri operativi sui tirocini formativi che si svolgono presso gli uffici giudiziari ai sensi e per gli effetti dell art. 73 legge n. 98/2013; tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue: Art. l (Accesso a tirocini formativi presso il Tribunale) l. Gli iscritti alla Scuola di Specializzazione delle professioni legali di Campobasso ed i praticanti avvocati, iscritti presso l Ordine degli Avvocati di Campobasso, possono essere ammessi a svolgere, presso il Tribunale, tirocini formativi ai sensi dell art. 73 del d.l. 21 giugno 2013 n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013 n. 98 e succ. mod.. 2. All inizio di ogni anno accademico, il Consiglio direttivo della Scuola di Specializzazione per le professioni legali di Campobasso ed il Consiglio dell Ordine pubblicano sui rispettivi siti un avviso, con il quale in via non esclusiva rendono noto -conformemente alle indicazioni contenute nell apposito bando previamente emesso dal Presidente del Tribunale- il numero massimo dei posti disponibili per il tirocinio formativo ed il termine di presentazione della relativa domanda di ammissione. 3. La domanda di ammissione al tirocinio va presentata al Presidente del Tribunale, allegandovi la documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti ed esprimendo una preferenza ai fini dell assegnazione (cfr. art. 73, comma 3 della legge n. 98/2013 e succ. mod.). Art. 2 (Requisiti di ammissione ai tirocini formativi) 1. Ai tirocini possono essere ammessi -nel limite numerico stabilito con apposito bando previamente emesso dal Presidente del Tribunale- i laureati in giurisprudenza all esito di un corso di durata almeno quadriennale, gli studenti iscritti alla Scuola di Specializzazione per le professioni legali di Campobasso, i praticanti avvocati iscritti all Ordine degli Avvocati di Campobasso, purché detti laureati, specializzandi e praticanti siano in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge, abbiano riportato una media di 2

almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo ovvero conseguito un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 e non abbiano ancora compiuto i trenta anni di età. Art. 3 (Avvio al periodo di formazione) 1. Il Presidente del Tribunale con apposito decreto dispone l avvio al tirocinio di tutti gli aspiranti in possesso dei requisiti previsti dalla legge; qualora non sia possibile avviare tutti gli aspiranti, riconosce preferenza -nell ordine- alla media degli esami indicati all art. 2, al punteggio di laurea e alla minore età anagrafica. 2. A parità dei requisiti, previsti dal comma precedente, il Presidente del Tribunale attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea. 3. Il Presidente verifica in ogni caso il possesso, da parte degli aspiranti, dei requisiti di onorabilità di cui all art. 42-ter, comma 2 lett. g) del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12. Art. 4 (Nomina dei magistrati affidatari) 1. Gli aspiranti ammessi sono affidati ai magistrati di sorveglianza individuati dal Presidente del Tribunale all esito di previo interpello; a ciascun magistrato affidatario possono essere assegnati non più di due tirocinanti. Art. 5 (Nomina del magistrato coordinatore) 1. Tra i magistrati di sorveglianza, in servizio presso il Tribunale, viene individuato un Coordinatore, previo apposito interpello. 2. Il Coordinatore svolge attività di supporto al Presidente del Tribunale sia per le singole assegnazioni che per delineare il modulo organizzativo dei tirocini e valutarne i risultati; svolge autonomamente tutte le attività richieste, relazionandosi direttamente con i magistrati affidatari e con il Presidente del Tribunale. 3. Lo svolgimento dell attività di Coordinatore non comporta alcun esonero -totale o parziale- dall attività giurisdizionale. Art. 6 (Contenuti dell'attività formativa presso il Tribunale) 1. Il tirocinante, collaborando con il magistrato affidatario, può svolgere le seguenti attività: a)conoscenza del funzionamento delle cancellerie del Tribunale e dell Ufficio di Sorveglianza; b)esame e studio dei fascicoli, relativi a procedimenti del Tribunale e dell Ufficio di Sorveglianza, da individuarsi d accordo con il magistrato affidatario e con il Presidente; c) partecipazione -unitamente al magistrato affidatario- a visite, incontri o ispezioni presso Istituti penitenziari e assistenza all ascolto delle persone ivi detenute; d)partecipazione alle udienze monocratiche del magistrato affidatario, nonché alle relative camere di consiglio; 3

e) partecipazione alle udienze del Tribunale di Sorveglianza ed alle relative camere di consiglio, tranne quelle che il Presidente del Collegio ritiene di riservare soltanto ai componenti del collegio giudicante; f) ricerca e studio di dottrina e giurisprudenza finalizzati alla risoluzione di casi giudiziari, nonché esame e discussione -con il magistrato affidatario- circa possibili risoluzioni di casi concreti; g)esame di modelli di provvedimenti giudiziari e di precedenti specifici del Tribunale e dell Ufficio di Sorveglianza, collazione di provvedimenti già redatti, predisposizione di bozze di provvedimenti nei casi concordati con il magistrato affidatario; h) riordino e sistemazione dei fascicoli relativi a procedimenti definiti. 2. Dette attività possono essere svolte da un tirocinante unitamente ad altro tirocinante, qualora presso il magistrato affidatario due stagisti stiano contemporaneamente svolgendo il tirocinio; in tale evenienza il magistrato affidatario deve coordinarne le attività e può assegnare loro compiti differenziati. 3. Lo svolgimento di tutte o di parte delle suddette attività può essere liberamente assegnato dal magistrato affidatario in considerazione anche delle capacità manifestate dal tirocinante e delle diverse fasi, in cui il tirocinio stesso si articola e si sviluppa. Art. 7 (Obblighi del tirocinante) l. Chi è ammesso al tirocinio è tenuto a svolgerlo con impegno professionale e ad osservare i seguenti obblighi: a) seguire le indicazioni del magistrato coordinatore e del magistrato affidatario, facendo riferimento ai medesimi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo e/o formativo; b)rispettare gli obblighi di riservatezza e di riserbo in relazione a notizie, informazioni e dati, di cui venga a conoscenza durante lo svolgimento del tirocinio; c) rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza; d) rispettare gli orari concordati con il magistrato affidatario; e) seguire i corsi di formazione decentrata, che vengono proposti duranti il periodo di tirocinio ai sensi dell art. 73, comma 5 della legge n. 98/2013 e succ. mod.. 2. Il tirocinante non può studiare fascicoli e/o seguire udienze relativi a procedimenti curati dallo studio in cui svolge o ha svolto pratica forense, nonché a procedimenti rispetto ai quali versa in conflitto di interesse per conto proprio o di terzi. Art. 8 (Valutazione del periodo di formazione professionale) l. Il tirocinante, alla fine del periodo di formazione, redige una relazione sull attività svolta, sui casi pratici alla cui trattazione abbia assistito, sulla soluzione data alle questioni affrontate, evidenziandone in particolare quelle più complesse; a detta relazione è allegata copia delle bozze degli atti redatti, ritenuti più significativi, nel rispetto della riservatezza e della normativa sulla privacy. 2. Alla relazione del tirocinante fa seguito la relazione del magistrato affidatario, la quale è trasmessa al Presidente del Tribunale; copia conforme della relazione del magistrato affidatario viene consegnata al tirocinante. Art. 9 (Modalità e durata dell'attività formativa) 4

1. Il tirocinio ha la durata di 18 mesi e si svolge secondo modalità individuate dal magistrato affidatario. 2. Il tirocinio, qualora venga svolto con esito positivo per l intera durata prevista, sostituisce un anno di frequenza della Scuola di Specializzazione per le professioni leali di Campobasso ovvero un anno di pratica forense per l ammissione all esame di avvocato. 3. Il tirocinio è in ogni caso compatibile con la frequenza della attività didattica della Scuola di Specializzazione per le professioni legali di Campobasso ovvero di uno studio legale o notarile, secondo tempi e modalità compatibili con le esigenze del Tribunale. 4. In particolare i laureati iscritti a detta Scuola di Specializzazione, ammessi al tirocinio, sono esonerati per tutta la durata del tirocinio dagli obblighi di frequenza dei corsi impartiti dalla Scuola medesima; tuttavia possono optare per la frequenza dei corsi medesimi o di parte di essi come specificato al comma precedente, ma in nessun caso (nemmeno se abbiano optato per il tirocinio a tempo pieno) sono esonerati dalla partecipazione alle prove intermedie ed alla prova finale della Scuola di Specializzazione sopra menzionata. 5. Lo svolgimento del tirocinio non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato, né di obblighi previdenziali e assicurativi a carico della Pubblica Amministrazione. 6. Il Presidente del Tribunale, o un suo delegato, si impegna a fornire ai tirocinanti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui sono destinati ad operare, nonché sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alle attività del Tribunale in base anche al documento programmatico sulla sicurezza in uso. Art. 10 (Interruzione dell'attività formativa) 1. Il tirocinio può essere interrotto in ogni momento dal Presidente del Tribunale -anche su proposta del magistrato affidatario o del magistrato coordinatore- per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario. Art. 11 (Copertura assicurativa) 1. L'Università e il Consiglio dell Ordine provvedono a proprie spese alla copertura assicurativa dei propri iscritti, ammessi al tirocinio, contro gli infortuni sul lavoro presso l'inail e presso gli istituti assicurativi per la responsabilità civile. 2. Il tirocinante, qualora non sia iscritto alla Scuola di Specializzazione per le professioni legali di Campobasso oppure non sia iscritto -come praticante avvocato- all Ordine degli Avvocati di Campobasso, provvede a proprie spese alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile. Art. 12 (Durata della convenzione) 1. La Convenzione ha durata di tre anni -a far data dalla positiva presa d atto del Consiglio Superiore della Magistratura- e si intende rinnovata per uguale durata, qualora una delle parti non comunichi disdetta a mezzo raccomandata a.r. almeno tre mesi prima della scadenza. 5

2. Tutti gli atti relativi all esecuzione della convenzione sono assunti rispettivamente dal Presidente del Tribunale, dal Rettore dell Università e dal Presidente del Consiglio dell Ordine. Art. 13 (Responsabile della convenzione) 1. L Università indica quale referente la prof.ssa Andreina Scognamiglio, Direttore della Scuola di Specializzazione. Art. 14 (Esecutività della Convenzione) 1. L esecutività della Convenzione è subordinata al parere favorevole del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Campobasso ed alla positiva presa d atto del Consiglio Superiore della Magistratura. Fatto, letto e sottoscritto in triplice originale per accettazione delle parti. Campobasso, lì 2 marzo 2017 Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza dott. Giuseppe MASTROPASQUA Il Delegato del Rettore dell Università degli Studi del Molise prof. Giovanni MADDALENA Il Presidente del Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Campobasso Avv. Demetrio RIVELLINO 6