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REGOLAMENTO PER INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 24 Aprile 2004 ART. 1. OGGETTO E FINALITA DELL INTEGRAZIONE 1. Il contributo economico denominato Integrazione per rette in strutture residenziali è un intervento finalizzato a coprire il pagamento della retta di frequenza o permanenza presso strutture di accoglienza (centri diurni, Case di riposo, strutture per disabili ) qualora la situazione reddituale e patrimoniale dell interessato non consenta di farsi carico totalmente della retta stessa. 2. Le rette relative al ricovero sono da considerarsi a carico dei parenti tenuti agli alimenti, in ottemperanza all art.433 del Codice Civile e in base alla normativa regionale, in rapporto alla loro condizione socio-economica, reddituale e patrimoniale. 3. L integrazione, prevista dalla legge 328/2000 e dalla Legge Regionale 1/86 da parte dell Amministrazione Comunale, in assenza dei soggetti tenuti all obbligo degli alimenti, è finalizzata a garantire all utente l assistenza di cui necessita. La misura dell integrazione è determinata dall Ente nell ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della propria capacità di spesa. Il Comune, qualora tenuto all integrazione della retta, può richiedere il ricovero in strutture ritenute economicamente più vantaggiose. 1

ART.2 DOMANDA E ISTRUTTORIA 1. Per poter beneficiare dell integrazione della retta, è necessario inoltrare richiesta di contributo su apposito modulo da presentare all Ufficio Servizi Sociali del Comune di Terno d Isola, ai sensi dell art. 6 comma 4 della legge 328/2000: Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all eventuale integrazione economica. Il firmatario della domanda può essere: 2. L interessato; 3. I parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell art. 433 del Codice Civile; 4. La struttura d accoglienza in caso di mancanza di parenti; 5. I parenti non tenuti agli alimenti; 6. Il tutore o il curatore laddove nominato; 7. I servizi sociali competenti per territorio. Alla domanda dovrà essere allegata la dichiarazione sulla Situazione Economica Equivalente (ISEE) dell intero nucleo familiare del richiedente (come specificato dal Regolamento Comunale per l erogazione di prestazioni sociali agevolate). La dichiarazione ISEE ha valore di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000: Per sostituire i certificati basta una semplice dichiarazione firmata dall interessato, senza autentica della firma e bollo. Per agevolare i cittadini le amministrazioni devono mettere a disposizione i moduli. 8. Per avere diritto all integrazione occorre essere residenti anagraficamente nel Comune di Terno d Isola o, in base all art. 61 della legge Regionale 1/86, qualora l avente diritto sia ospitato in strutture residenziali situate in un Comune diverso, gli oneri gravano comunque sul Comune di residenza, restando a tal fine irrilevante il cambiamento della residenza stessa connesso esclusivamente a tale ospitalità. 9. L Ufficio Servizi Sociali del Comune istruirà la relativa pratica calcolando: 10. la quota della retta di ricovero, che può essere pagata dall utente direttamente con il proprio reddito e/o con eventuali beni mobili posseduti e/o con beni immobili spendibili; 11. L eventuale quota da integrare da parte di tutti i parenti tenuti agli alimenti; 12. L eventuale quota integrativa a carico del Comune. 13. L integrazione della retta è stabilita dal Servizio Sociale in base ai principi di cui al presente regolamento, al termine dell istruttoria. 2

ART.3 SOGGETTI OBBLIGATI 14. L art. 63 della Legge Regionale 7.01.1986 n. 1, comma 3, riconosce al Comune su cui grava l onere delle prestazioni socio-assistenziali l azione di rivalsa nei confronti dei soggetti obbligati. 15. Le richieste di contribuzione al pagamento di rette di frequenza o di permanenza presso strutture di accoglienza non comunali, prendono in esame, previa formale autorizzazione dell utente, la Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare e dei parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell art. 433 del Codice Civile: 16. Il coniuge; 17. I figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali; 18. I genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti; 19. I generi e le nuore; 20. Il suocero e la suocera; 21. I fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali. 1. I tenuti agli alimenti sopra elencati vengono interpellati nell ordine sopra citato fino alla copertura dell intero costo dell integrazione, secondo il calcolo sotto riportato. In particolare, in base all art. 441 del Codice Civile le persone obbligate nello stesso grado devono concorrere alla prestazione stessa, ciascuna in proporzione delle proprie condizioni economiche. Se le persone chiamate in grado anteriore non sono nella condizione di supportare l onere in tutto o in parte, l obbligazione stessa è posta in tutto o in parte a carico delle persone chiamate in grado posteriore. 2. Il concetto di compartecipazione da parte dei tenuti agli alimenti è ribadito anche dal decreto legislativo 130/2000 all art. 2 comma 6: le disposizioni del decreto non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti ai sensi dell art. 433 del Codice Civile e non possono essere interpretate nel senso dell attribuzione agli enti erogatori della facoltà di cui all art. 438, primo comma del Codice Civile nei confronti dei componenti il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata (1 comma art. 438: Gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in istato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento ). 3. Le procedure per l ammissione della domanda e la valutazione della situazione economica dei soggetti coinvolti riprendono i contenuti disciplinati dal Regolamento Comunale sull ISEE. 3

ART.4 CALCOLO DELLE QUOTE CALCOLO DELLA QUOTA A CARICO DELL UTENTE Il reddito (al netto) e il patrimonio spendibile dell utente, in caso di ricovero in strutture residenziali, viene inglobato totalmente, fatta salva una quota per le spese personali, determinata nel rispetto delle indicazioni del Piano Socio Assistenziale Regionale (quota minima prevista). L esistenza di beni mobili (risparmi, investimenti, arretrati pensionistici, ecc.), diversi dal reddito mensile dell utente, o di beni immobili (abitazione di proprietà, abitazione in usufrutto, ecc.), spendibili per il pagamento dei costi dei servizi, esonera l Amministrazione Comunale dall intervenire fino all esaurimento delle suddette risorse economiche prevedendo di lasciare L. 10.000.000= ( 5.164,56) (per spese impreviste). In caso di eventuale decesso dell assistito, il Comune provvederà, dove possibile, al recupero a valere sul patrimonio immobiliare dell assistito stesso e fino alla concorrenza del valore di detto patrimonio, della spesa sostenuta per integrare la retta. CALCOLO DELLA QUOTA A CARICO DEI PARENTI TENUTI AGLI ALIMENTI Per ogni soggetto tenuto agli alimenti deve essere determinato: 1. L indicatore della Situazione Economica Equivalente che è dato dalla somma della Situazione Economica Equivalente di ciascun membro del suo nucleo familiare, esclusi i soggetti non tenuti agli alimenti. 2. il numero dei componenti del suo nucleo familiare costituito dai soli soggetti tenuti agli alimenti e gli eventuali individui a carico privi di proprio reddito ai sensi dell art. 433 e seguenti del Codice Civile. 3. L utente per il quale si chiede l integrazione non viene più conteggiato nel nucleo in quanto la sua situazione reddituale patrimoniale viene considerata nella prima fase di calcolo. 4. Qualora non esistano parenti tenuti agli alimenti il Comune integra la differenza dopo aver proceduto al calcolo della quota a carico dell utente. 5. La quota viene individuata attraverso un metodo che tiene conto della Situazione Economica Equivalente delle persone tenute agli alimenti affinché, nell intento di procedere all azione di rivalsa, non si creino altre situazioni di disagio. Infatti è prevista una percentuale di contribuzione che cresce progressivamente con la Situazione Economica Equivalente, che salvaguarda in tal modo le situazioni economicamente svantaggiate I dati raccolti consentiranno, attraverso l applicazione del metodo di seguito illustrato, di individuare per ciascun soggetto la quota annuale massima di partecipazione economica. 4

Fascia I Fascia II Fascia III Fascia IV Fascia V Fascia VI Fascia VII Fascia VIII Fascia IX Fascia X ISEE (fino a) 7.200,00 10000,0 15000,0 18000,00 20000,00 25000,00 23000,00 25000,00 30000,00 40000,00 Quota massima 0 A B C D E F G H I % 5% 10% 15% 30% 40% 60% 70% 80% 100% La percentuale è riferita alla quota di retta risultante dalla differenza fra la retta dovuta e la sommatoria dei redditi e del patrimonio dell interessato. Qualora ci fossero più obbligati agli alimenti di pari grado e la loro quota sommata dovesse superare, la quota dovuta, l assistente sociale o il responsabile del Servizio, provvederà a calcolare la percentuale a cui ognuno è tenuto. Le fasce della situazione economica equivalente e le ipotesi di percentuale sono individuate dalla Giunta Comunale. Il Responsabile del servizio applicherà al singolo caso le fasce così determinate, tenendo presenti le indicazioni contenute nel Piano Socio- Assistenziale e la normativa nazionale vigente. CALCOLO DELLA QUOTA INTEGRATIVA A CARICO DEL COMUNE L eventuale intervento economico dell Amministrazione Comunale sarà calcolato nel seguente modo: COSTO EFFETTIVO DELLA RETTA ANNUA (REDDITO NETTO ANNUO - SPESE PERSONALI) + PATRIMONIO SPENDIBILE UTENTE COMPARTECIPAZIONE DEI PARENTI TENUTI AGLI ALIMENTI = QUOTA INTEGRATIVA A CARICO DEL COMUNE ART.5 DISPOSIZIONI FINALI Nel calcolo della retta annuale della struttura verranno conteggiate eventuali spese extra solo quando siano ritenute indispensabili e comunque valutate dall Assistente Sociale o dal Responsabile dell ufficio Servizi alla Persona Comunale. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all Albo Pretorio, pubblicazione che segue all avvenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di adozione e verrà applicato anche alle situazioni attualmente in carico all Ufficio Servizi Sociali. 5