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Transcript:

COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 10.11.2015 COM(2015) 558 final 2015/0258 (NLE) Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Repubblica di Lituania a prorogare l'applicazione di una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto IT IT

RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Motivazione e obiettivi della proposta A norma dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto 1 (di seguito la "direttiva sull'iva"), il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure speciali di deroga a tale direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare determinati tipi di evasione o elusione fiscali. Con lettera protocollata dalla Commissione il 1 aprile 2015, la Repubblica di Lituania (in appresso la "Lituania") ha chiesto l'autorizzazione a continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva sull'iva. A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, di detta direttiva, la Commissione, con lettera del 18 maggio 2015, ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Lituania. Con lettera datata 20 maggio 2015, la Commissione ha comunicato alla Lituania che disponeva di tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare la richiesta. Il governo lituano chiede di estendere la validità dell'attuale applicazione del meccanismo di inversione contabile alle cessioni di legname e a forniture effettuate da soggetti passivi sottoposti a procedure concorsuali o a procedure di risanamento. Per quanto riguarda le cessioni di legname, la Lituania deve far fronte al fenomeno di un notevole numero di operatori che non rispettano i loro obblighi. Le imprese del settore sono per la maggior parte piccoli rivenditori e intermediari, che spesso scompaiono senza versare alle autorità fiscali l'imposta che grava sulle cessioni, rilasciando tuttavia agli acquirenti una fattura valida ai fini della detrazione dell'iva. Spesso i soggetti passivi sottoposti a procedure concorsuali o a procedure di risanamento non hanno versato alle autorità fiscali l'iva incassata dagli acquirenti. L'acquirente, tuttavia, essendo di norma un operatore che rispetta gli obblighi cui è tenuto, può detrarre l'iva assolta. In base al meccanismo di inversione contabile, in deroga a una norma generale stabilita dall'articolo 193 della direttiva sull'iva, l'acquirente è tenuto al versamento dell'iva sulle operazioni nazionali. Tale misura di deroga era stata da principio concessa mediante decisione 2006/388/CE del Consiglio, del 15 maggio 2006, 2 e comprendeva anche la cessione di materiali di scarto e di rottami ferrosi e la fornitura di lavori di costruzione. L'applicazione della misura di deroga per le cessioni di legname e le forniture effettuate da soggetti passivi sottoposti a procedura concorsuale o a procedura di risanamento era poi stata prorogata mediante decisione di esecuzione 2010/99/UE del Consiglio del 16 febbraio 2010 3. Un'ultima proroga della misura di deroga è stata concessa con la decisione di esecuzione 2012/704/UE del Consiglio del 13 novembre 2012 4. 1 2 3 4 GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1. GU L 150 del 3.6.2006, pag. 13. GU L 45 del 20.2.2010, pag. 10. GU L 319 del 16.11.2012, pag. 7. IT 2 IT

Dalla relazione che le autorità fiscali lituane hanno presentato unitamente alla richiesta di continuare ad applicare la misura di deroga, la Commissione deduce che la situazione che ha motivato la deroga iniziale persiste tuttora. La Lituania sostiene che in base ai risultati delle indagini fiscali, la deroga si è rivelata efficace sia per le cessioni di legname che per le forniture effettuate da soggetti passivi sottoposti a procedura concorsuale o a procedura di risanamento. In questi casi particolari, il meccanismo di inversione contabile sposta l'obbligo di pagamento dell'iva, e tutti gli altri obblighi che ne derivano, dai fornitori più piccoli e meno affidabili a soggetti passivi più grandi e più affidabili. Ciò semplifica il lavoro delle autorità fiscali che incontrano difficoltà di riscossione dell'iva nei settori in questione. È pertanto opportuno concedere la deroga per un ulteriore periodo limitato. Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore Deroghe analoghe all'articolo 193 della direttiva sull'iva sono state concesse ad altri Stati membri. Coerenza con le altre politiche dell'unione Non applicabile. 2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ Base giuridica Articolo 395 della direttiva IVA. Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva) Considerando la disposizione della direttiva IVA su cui si basa, la proposta rientra nell'ambito di competenza esclusiva dell'unione. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica. Proporzionalità La proposta rispetta il principio di proporzionalità per i motivi che si illustrano di seguito. La presente decisione riguarda un'autorizzazione concessa a uno Stato membro su sua richiesta e non costituisce un obbligo. Inoltre, la misura è mirata e limitata a un numero ristretto di soggetti passivi-fornitori in relazione ai quali la riscossione dell'iva si è rivelata problematica. Tenuto conto dell'ambito di applicazione limitato della deroga, la misura particolare è commisurata all'obiettivo perseguito. Scelta dello strumento A norma dell'articolo 395 della direttiva IVA, la concessione di una deroga alle disposizioni comuni sull'iva è possibile soltanto su autorizzazione del Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione. Una decisione di esecuzione del Consiglio è inoltre lo strumento più idoneo perché può essere indirizzata ai singoli Stati membri. 3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO Consultazione delle parti interessate Non pertinente. IT 3 IT

Ricorso al parere di esperti Non è stato necessario consultare esperti esterni. Valutazione d'impatto La proposta di decisione del Consiglio mira a semplificare la riscossione dell'imposta e a evitare possibili evasioni o elusioni dell'iva e ha pertanto un potenziale impatto economico positivo. Dato il campo d'applicazione circoscritto della deroga, l'impatto sarà comunque ridotto. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO Nessuna. 5. ALTRI ELEMENTI Piani di attuazione e disposizioni in materia di monitoraggio, valutazione e rendicontazione La proposta contiene una disposizione che prevede la cessazione dell'efficacia dell'atto legislativo e un termine automatico fissato al 31 dicembre 2018. Qualora la Lituania ritenga opportuna un'ulteriore proroga della misura di deroga oltre il 2018, una relazione di valutazione deve essere presentata alla Commissione congiuntamente alla domanda di proroga entro il 1 aprile 2018. IT 4 IT

2015/0258 (NLE) Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Repubblica di Lituania a prorogare l'applicazione di una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare l'articolo 291, paragrafo 2, vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto 5, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Con lettera protocollata dalla Commissione il 1 aprile 2015 la Repubblica di Lituania (di seguito la "Lituania") ha chiesto l'autorizzazione a continuare ad applicare una misura di deroga alle disposizioni della direttiva 2006/112/CE riguardanti il soggetto tenuto al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) alle autorità fiscali. (2) A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione, con lettera del 18 maggio 2015, ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Lituania. Con lettera del 20 maggio 2015 la Commissione ha comunicato alla Lituania di disporre di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta. (3) La decisione 2006/388/CE del Consiglio 6 autorizzava tra l'altro la Lituania a designare il destinatario quale debitore dell'iva dovuta sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi in caso di procedure concorsuali o di procedure di risanamento soggette a controllo giudiziario e cessioni di legname. (4) Il termine per l'applicazione della misura di deroga è stato prorogato due volte, rispettivamente dalla decisione di esecuzione 2010/99/UE del Consiglio del 16 febbraio 2010 7 e dalla decisione 2012/704/UE del Consiglio del 13 novembre 2012 8. 5 6 7 8 GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1. Decisione 2006/388/CE del Consiglio, del 15 maggio 2006, che autorizza la Repubblica di Lituania ad applicare una misura di deroga all'articolo 21 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari (GU L 150 del 3.6.2006, pagg. 13-14). Decisione di esecuzione 2010/99/UE del Consiglio, del 16 febbraio 2010, che autorizza la Repubblica di Lituania a prorogare l'applicazione di una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 45 del 20.2.2010, pagg. 10-11). Decisione di esecuzione 2012/704/UE del Consiglio, del 13 novembre 2012, che modifica la decisione di esecuzione 2010/99/UE che autorizza la Repubblica di Lituania a prorogare l'applicazione di una IT 5 IT

(5) Le indagini fiscali e un'analisi appropriata dell'applicazione del meccanismo effettuata dalle autorità fiscali lituane hanno rivelato l'efficacia della misura di deroga. (6) La Commissione riconosce che la situazione di diritto e di fatto che ha giustificato l'applicazione della misura di deroga non è cambiata e persiste tuttora. È opportuno pertanto autorizzare la Lituania ad applicare la misura per un ulteriore periodo limitato. (7) Qualora la Lituania dovesse chiedere un'ulteriore proroga della misura di deroga oltre il 2018, la richiesta di proroga dovrebbe essere presentata alla Commissione entro il 31 marzo 2018 unitamente a una relazione di valutazione. (8) La misura di deroga non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'unione provenienti dall'iva, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 All'articolo 2 della decisione di esecuzione 2010/99/UE il secondo comma è sostituito dal seguente: "Essa si applica fino al 31 dicembre 2018. Un'eventuale richiesta di proroga della misura disposta dalla presente decisione è presentata alla Commissione entro il 31 marzo 2018, corredata di una relazione comprensiva di un riesame dell'applicazione della misura in questione." Articolo 2 La Repubblica di Lituania è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il presidente misura di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 319 del 16.11.2012, pag. 7). IT 6 IT