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PROCEDURE FAQ (Frequently Asked Questions) ATTENZIONE: dal 1 gennaio 218, per i progetti presentati in forma cartacea che sono stati oggetto di variazione del DL, Collaudatore ecc già comunicata con PEC o in forma cartacea, per la presentazione della fine lavori, Relazione a strutture Ultimate, Collaudo ecc. potrebbero esserci dei problemi in quanto il sistema non riconosce le nuove figure professionali variate. IN TALE CASISTICA siete pregati di CONTATTARE IL SERVIZIO DI ASSISTENZA all'indirizzo email: umbriasis@regione.umbria.it segnalando il problema affinchè si possa procedere alla soluzione inserendo manualmente la variazione del soggetto. Per le variazioni comunicate utilizzando il portale Umbria-SIs il problema non sussiste. PRESENTAZIONE INIZIO LAVORI E VARIANTE NON SOSTANZIALE D- Nel trasmettere la comunicazione di inizio lavori e la variante non sostanziale il sistema mi dice che manca una firma digitale. Preciso che nell anagrafica ho inserito anche il nominativo del collaudatore, lo stesso non firma però il documento pdf creato dal portale in quanto, per legge, non tenuto alla firma di tale documento. R- Si precisa che, come detto anche nel manuale, nella trasmissione della comunicazione di inizio lavori e della variante non sostanziale NON DEVE ESSERE INSERITO IN ANAGRAFICA IL NOMINATIVO DEL COLLAUDATORE. Il nominativo del collaudatore non verrà riportato nel modulo di trasmissione ma questo è ininfluente. Se il nominativo del collaudatore viene inserito in anagrafica il sistema si aspetta che il collaudatore firmi il documento prodotto, cosa che invece, per legge, non è dovuta agg 5 febbraio 218 PRESENTAZIONE COMUNICAZIONI RELATIVE A PRATICHE DELLA PROVINCIA DI TERNI ANTECEDENTI AL 1 FEBBRAIO 216 ( E PERUGIA ANTECEDENTI AL 1988) D- Nel trasmettere le comunicazione relative a vecchie pratiche di Terni il portale non trova la pratica di riferimento. Come posso procedere?

R- Si precisa che, al momento, le pratiche relative alla Provincia di Terni antecedenti al 1 febbraio 216 (e alla Provincia di Perugia antecedenti al 1988) non sono registrate nel database. Per la presentazione di comunicazioni relative a tali pratiche è neessario selezionare la voce COMUNICAZIONE GENERICA e quindi scegleire l apposita voce relative alle pratiche antecedenti febbraio 216 TR. I dati relativi al protocollo della pratica di riferimento andranno indicati nel campo note agg 5 febbraio 218 CERTIFICATO DI RISPONDENZA E COLLAUDO D- Con la modifica all art. 67 del D.P.R. 38 introdotta con il dlgs n. 222/216 e in vigore dal 11 dicembre 216 quali sono le nuove regole per la presentazione del certificato di rispondenza e del collaudo? R- a seguito delle modifiche introdotte dal dlgs 222/216 all'art. 67, comma 8bis, del dpr 38/1, con DGR 113 del 15/2/217, sono state approvate linee di indirizzo per le nuove procedure operative per il deposito del certificato di rispondenza art. 62 e 67 d.p.r. 38/1 e art 26 L.R. 21/1/215 n. 1 e smi e relativa modulistica. Le norme approvate entreranno in vigore alla data di pubblicazione del provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria prevista per il 1 marzo 217. Da tale data il certificato di rispondenza non andrà piu' redatto per tutti gli interventi oggetto di collaudo e pertanto, al momento della presentazione del collaudo statico, non andrà allegato nessun certificato di rispondenza. La Dichiarazione di Regolare esecuzione e certificato di Rispondenza andrà redatta solo nei casi in cui non si procede a collaudo (interventi locali e interventi di riparazione edifici danneggiati dal sisma 1997) con il modello approvato con DGR 113 del 15/2/217 e presentata in doppio originale in bollo. In caso di interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità di cui all'art. 25, coma 1, lett. a) della L.R. 1/215 e smi,salvo diverse disposizioni normative, il certificato di rispondenza, redatto in carta semplice dal Direttore dei lavori, è conservato a cura del committente, insieme alla documentazione progettuale ed all'eventuale collaudo (non andrà pertanto più presentato alla Regione Umbria) e andrà redatto utilizzando l'allegato 3 alla DGR n. 1378/215 (con allegata la documentazione ex art. 65, c. 6, del d.p.r.38/1 o ex

Cap. 11 delle NTC8). Vedi Delibera Giunta Regionale n. 113 del 15/2/217 nella sezione "Presentazione progetti normativa" 1 marzo 217 CERTIFICAZIONI SUI MATERIALI PER EDIFICI IN MURATURA D- Per opere in muratura soggette a collaudo (quindi opere diverse da ex art.65), il Direttore dei Lavori dove allega i certificati dei materiali? R- Il Punto 4 comma b) DGR 133/217 prevede che il Direttore dei Lavori per le opere in materiali diversi (non rientranti nelle fattispecie di cui all art. 65, c.6, d.p.r.38/1), deve presentare il deposito del certificato di fine lavori, con allegata la documentazione ex art. 65, c. 6, del d.p.r. 38/1 o ex Cap. 11 delle NTC8. In direttore dei lavori potrà pertanto aggiungere alla comunicazione di fine lavori l elenco dei certificati sui materiali allegati. 1 marzo 217 RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE SISMICA DA PARTE DI UN PRIVATO SENZA INDICARE L'IMPRESA COSTRUTTRICE D- Al momento della presentazione della richiesta di autorizzazione, non avendo ancora individuato un impresa, per accellerare i tempi, posso omettere il nominativo dell'impresa e comunicarla successivamente? R- Quanto richiesto non è possibile. L'indicazione dell'impresa al momento della presentazione della richiesta di autorizzazione è obbligatoria e prevista dall'art. 93 del DPR 38/21. L'unica deroga a tale obbligo è prevista dall'art. 21 comma 5 LR 1/215 solo per per gli appalti di lavori pubblici, il privato cittadino pertanto non può avvalersi di tale facoltà. Al momento della richiesta di autorizzazione, se le altre normative vigenti in materia lo permettono, potrà indicare di voler effettuare i lavori in economia diretta da parte del committente, in questo caso, però, per poter effettuare la nomina del collaudatore, comunque necessaria, dovrà preventivamente richiedere all'ordine professionale degli Ingegneri o Architetti una terna di professionisti tra i quale scegliere il suo collaudatore come previsto dall'art 67 comma 4 DPR

38/21. Potrà poi comunicare successivamente la variazione dell'impresa costruttrice utilizzando la relativa modulistica. 8 marzo 217 RIMBORSO SPESE ISTRUTTORIA IMPORTO RIMBORSO FORFETTARIO PER PRESENZAZIONE DI DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' E CERTIFICATO DI RISPONDENZA E COLLAUDO D- A seguito dell'entrata in vigore della DGR 113/217 relativa alle nuove norme per il deposito della Dichiarazione di confortità e Certificato di rispondenza e Collaudo quali sono gli importi da versare per i nuovi progetti e per la conclusione dei vecchi progetti? R- La casistica è complessa, pertanto è necessario riepilogare in una tabella le varie possibilità: IMPORTO VERSAMENTI PER CERTIFICATO DI RISPONDENZA E COLLAUDO DA PRESENTARE DOPO IL 1 marzo 217 Progetti presentati prima del 7 marzo 212 DOCUMENTO PRIVATO PUBBLICO SISMA 1997 SISMA 29-216 Certificato di rispondenza Dichiarazione di conformità e certificato di rispondenza - - - - (interventi da non collaudare (interventi da non collaudare (interventi locali ord 61- miglioramento DGR 518) (DM 96) Collaudo 8 4 (adeguamento - ricostruzione edificio ) (DM 96) interventi locali (NTC28) (interventi di miglioramento adeguamentoricostruzione edificio) (NTC28) Progetti presentati dopo il 7 marzo 212

DOCUMENTO PRIVATO PUBBLICO SISMA 1997 SISMA 29-216 Certificato di rispondenza - - - - Dichiarazione di conformità e certificato di rispondenza al momento dela presentazione 7 gia pagati al momento del deposito (interventi da non collaudare al momento dela presentazione 35 gia pagati al momento del deposito (interventi da non collaudare (interventi locali ord 61- miglioramento DGR 518) (DM 96) ( (NTC28) Collaudo al momento dela presentazione 15 gia pagati al momento del deposito al momento dela presentazione 75 gia pagati al momento del deposito (adeguamento - ricostruzione edificio ) (DM 96) (interventi di miglioramento adeguamentoricostruzione)(ntc 28) Relazione a strutture ultimate art. 65 DPR 38/21 Non è dovuto alcun importo, per qualsiasi casistica di progetto Certificato di rispondenza per opere prive di rilevanza Viene consrvato dal committente e non più depositato alla RU (DGR 113/217 punto 5) La Dichiarazione di conformità e certificato di rispondenza, il Collaudo e la Relazione a struture ultimate vanno presentati in doppio originale in bollo IMPORTO MARCHE DA BOLLO 16, Euro ogni 4 pagine (massimo 1 righe) ESENZIONE BOLLO PER I PROCEDIMENTI RELATIVI AL SISMA 216 fino al 31 dicembre 217 solo nei casi previsti dalla norma (da dichiarare al momento della presentazione) -art. 14 comma 4 decreto Legge 244-216 (milleproroghe) NOTE: -il certificato di rispondenza non esiste più e pertanto non va allegato al collaudo -Rimane il certificato di rispondenza per interventi privi di rilevanza che va consegnato solo al committente e non depositato alla RU -La Dichiarazione di conformità e certificato di rispondenza va redatta solo per opere da non collaudare (, sisma 97 (Ord 61/97 e DGR 518 escluso adeguamenti e ricostruzioni totali) sisma 29 e 216 (solo per 6 marzo 217 RICHIESTA DI RIMBORSO PER MANCATA PRESENTAZIONE DEL

CERTIFICATO DI RISPONDENZA D- Per i depositi e le autorizzazioni già in essere in cui il committente ha versato 15 euro (7 per la rispondenza ed 8 per il collaudo), ora che il certificato di rispondenza non è più un documento richiesto, è possibile chiedere il rimborso relativo alla parte della rispondenza? R- Si ricorda che le tariffe per il rimborso spese di istruttoria sono state approvate con DGR 1375 del 23/11/215, nella tabella allegata a tale Delibera è chiaramente indicato che per la presentazione del Collaudo statico è previsto il versamento di euro 15, (75, euro per gli enti pubblici). Non è specificato che la tariffa di 15 euro è costituita dalle due voci : certificato di rispondenza 7 euro + collaudo 8 euro. Pertanto la tariffa indicata di 15, indicata per la presentazione del collaudo non è influenzata dal fatto che venga o non venga presentato il certificato di rispondenza. 1 marzo 217 NORME TECNICHE GRADO DI APPROFONDIMENTO DELLE INDAGINI GEOFISICHE D- Avrei necessità di un chiarimento inerente il grado di pprofondimento richiesto dalla vostra normativa regionale per le indagini geo-fisiche: in particolare il dubbio è se la normativa prevede l'obbligo di condurre indagini di III livello per la determinazione dell'amplificazione sismica dei terreni nel caso in cui si progetti un nuovo edificio in classe d'uso III. il dubbio sull'eventuale necessità di un approfondimento di III livello nasce proprio dalla classe d'uso del fabbricato R- Relativamente alla progettazione esecutiva, utile al rilascio dell autorizzazione sismica ai sensi del D.P.R. 38/1 artt. 61,65,93,94, la Regione Umbria ha definito le modalità di presentazione della documentazione e dell istanza per il rilascio dei provvedimenti con L.R. Umbria n. 1 del 21/1/215. Per questo ambito, relativamente al grado di approfondimento delle indagini geofisiche, non è stata emanata normativa specifica, pertanto si può fare riferimento agli specifici paragrafi del D.M. 14 gennaio 28 e Circolare esplicativa n. 617 del 2 febbraio 29. Relativamente a studi di microzonazione sismica, essi sono invece regolati dalla D.G.R. Umbria n. 377 dell 8 marzo 21 Criteri per l esecuzione di studi di microzonazione sismica. La norma si riferisce a studi applicati a strumenti di pianificazione; PRG parte strutturale e operativa e strumenti Attuativi. La D.G.R. in esame fornisce specifiche

indicazioni per i diversi gradi di approfondimento (Livello I, Livello II e Livello III) in funzione di aree destinate ad ospitare edifici o infrastrutture di interesse strategico o rilevante, come definiti dalla D.G.R. Umbria n. 17/3 Allegati A e B ed in funzione della complessità geologica. Ancora in merito a questo ambito, per maggiori approfondimenti e indirizzi, l Ordine dei Geologi della Regione Umbria ha approvato con Delibera O.G.R.U. n. 23/212 lo Standard minimo per la relazione geologica per il Piano Attuativo, pubblicato sul sito dello stesso Ordine Regionale, in cui vengono specificati i diversi gradi di approfondimento di indagini. 1 marzo 217 CHIUSURE NICCHIE E SPOSTAMENTO APERTURE D- La chiusura delle nicchie, con spostamento dell'apertura in pianta, può essere inquadrato come intervento privo di rilevanza ai fini sismici? R- La chiusura delle nicchie, con spostamento dell'apertura in pianta, non può essere inquadrato come intervento privo di rilevanza ai fini sismici; il motivo è legato alla variazione di rigidezza che l'intervento, seppur probabilmente migliorativo nel comportamento d'insieme dell'edificio (le nicchie sono poste in prossimità di un incrocio murario), determina dal punto di vista dell'irrigidimento del pannello murario. Va quindi valutata la variazione di rigidezza ante-operam e postoperam del setto, oggetto di tali interventi, al fine di comprendere se la stessa possa comportare nella risposta globale modifiche significative in termini, soprattutto, di eccentricità di piano (effetti torcenti). L'inquadramento normativo, qualora tali modifiche non determinassero quanto esposto al capoverso precedente, potrebbe essere ancora ricompreso nell'ambito del par. 8.4.3 del D.M. 14/1/28 (intervento locale), alternativamente occorrerebbe procedere ad una valutazione globale della struttura così come previsto al punto 8.4.2 del D.M 14/1/28 e al punto C.8.4.2 della relativa circ. C.S.LL.PP. n 617 del2/2/29 (intervento di miglioramento sismico 29 marzo 217 CERTIFICATI SUI MATERIALI IN CASO DI CERCHIATURA APERTURE D- Per una cerchiatura di un vano da aprire in corrispondenza di un altro muro portante è necessario svolgere i controlli di accettazione in cantiere di cui al paragrafo 11.3.4.11.3 "Controlli di accettazione in cantiere" oppure è sufficiente il certificato di idoneità del produttore.

R- La norma non dà chiare indicazioni in merito, tuttavia partendo dal presupposto che si tratta di un intervento locale su edificio a struttura muraria (preavviso scritto e deposito ai sensi dell'art. 93 del DPR 38/1), non essendo il sistema costruttivo tra quelli previsti all'art. 65 del DPR 38/1, non essendo l'opera soggetta a Collaudo, (art.67 DPR 38/1), né tantomeno al deposito della Relazione a Strutture Ultimate di cui, sempre, all'art. 65 dello stesso Decreto, è condivisibile la presentazione dei "soli" certificati di "provenienza " degli acciai (Marcatura CE o attestato di qualificazione come Centro di Produzione, attestato di qualificazione come Centro di Trasformazione), allegandoli al Certificato di Rispondenza. 29 marzo 217