Regolamento sulla Commissione di ricorso della CDPE e della CDS

Documenti analoghi
Regolamento della Commissione di ricorso della CDPE e della CDS

Regolamento della Commissione di ricorso della CDPE e della CDS

La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE),

del 16 gennaio/15 febbraio 1995

Accordo intercantonale nel settore delle scuole universitarie svizzere (concordato sulle scuole universitarie)

Accordo intercantonale nel settore delle scuole universitarie svizzere (concordato sulle scuole universitarie)

Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali esteri

I. Disposizioni generali

Accordo intercantonale nel settore delle scuole universitarie svizzere (concordato sulle scuole universitarie)

La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE),

Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali (del 18 febbraio 1993)

Accordo intercantonale sulle scuole universitarie professionali (ASUP) a partire dal 2005

del... 1 Le scuole universitarie professionali possono offrire cicli di studio master ai sensi

Verordnung der SDK über die Anerkennung von ausländischen Ausbildungsabschlüssen

Statuto della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (Statuto della CDPE)

Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali esteri

Accordo intercantonale sulla collaborazione nel settore della pedagogia speciale

Sezione 1: Disposizioni generali. del 2 febbraio 2011

Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi cantonali delle scuole universitarie professionali

Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali

D e c i s i o n e d i s t r a l c i o d e l 1 o s e t t e m b r e

Ordinanza concernente la commissione di conciliazione secondo la legge sulla parità dei sessi

del 3 settembre 2003 (Stato 23 settembre 2003)

Accordo intercantonale sull armonizzazione della scuola obbligatoria (concordato HarmoS)

emanate dal Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente il 21 maggio 2013

Regolamento del Tribunale penale federale concernente l archiviazione

La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE),

Accordo intercantonale sull'armonizzazione dei criteri per la concessione delle borse di studio

Regolamento di organizzazione della Conferenza svizzera delle scuole universitarie

STATUTI dell'associazione Svizzera delle Guardapesca e dei Guardapesca (ASGP)

La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE),

Regolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento

Ordinanza sull organizzazione del Politecnico federale di Zurigo

Regolamento interno della Commissione delle professioni mediche (MEBEKO)

R E G O L A M E N T O. concernente. la formazione delle persone impiegate nel settore dello stato civile (Regolamento sulla formazione ASUSC)

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (

Regolamento di gestione del Fondo per la promozione della ricerca forestale e del legno

Sezione I: Disposizioni generali

Legge federale sulla libera circolazione del personale medico 1

Accordo intercantonale sull armonizzazione dei criteri per la concessione delle borse di studio (del 18 giugno 2009)

Vista d insieme sul probabile contenuto del nuovo concordato sul settore delle scuole universitarie

Regolamento del Tribunale penale federale

Regolamento interno della Commissione dell energia elettrica

Regolamento sulle limitazioni d ammissione allo studio di medicina all Università della Svizzera italiana 1

Decreto federale. Disegno

Legge sulla formazione professionale LFPr. Ordinanza sulla formazione professionale (OFPr) 2

Sezione I: Disposizioni generali

II. Organizzazione. 1. Conferenza specializzata

Progetto del 25 gennaio

Ordinanza sul personale del Tribunale federale delle assicurazioni (OPersTFA)

(Ordinanza sulle agenzie per l accreditamento di scuole universitarie professionali) del

Ordinanza sulla scuola media di diploma (OSMD)

Regolamento concernente il riconoscimento degli attestati liceali di maturità (RRM) (del 16 gennaio 1995)

Profilo della formazione in campo sanitario nel quadro delle scuole universitarie professionali del 13 maggio 2004 (SUP-sanità)

del 16 gennaio 2008 (Stato 1 febbraio 2008)

Ordinanza sul personale del Tribunale federale delle assicurazioni

Legge concernente le scuole medie del Cantone dei Grigioni (Legge sulle scuole medie)

shab.ch fosc.ch fusc.ch

Regolamento. per. istruttori e ispettori degli arbitri (RIIA)

aprile 2016 DSS / DECS

del 13 dicembre 2002 (Stato 31 ottobre 2006) Sezione 2: Costituzione e risoluzione del rapporto di lavoro Costituzione del rapporto di lavoro

Ordinanza sull organizzazione relativa alla legge sulla ricerca umana

Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi delle scuole universitarie per i docenti e le docenti del livello secondario I

Ordinanza d'esecuzione della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento (OE della LEF)

Ordinanza sulla scuola specializzata (OSS)

Regolamento interno della Commissione dell energia elettrica

Modifiche. Commento. nel livello secondario I. del... del 26 agosto 1999

[Signature] Sezione 2: Riconoscimento dei titoli di studio esteri

Regolamento sull organizzazione del Tribunale penale federale

del 31 ottobre 2000 (Stato 12 dicembre 2000)

del 13 dicembre 2002 (Stato 1 aprile 2010)

del 6 ottobre 1995 (Stato 20 giugno 2006)

del 6 ottobre 1995 (Stato 1 gennaio 2007)

Ordinanza concernente l Accademia militare presso il Politecnico federale di Zurigo

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale forestale

I. DISPOSIZIONI GENERALI. Oggetto e scopo

Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale

Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale

Impostazione grafica dei diplomi SSS Raccomandazioni e prescrizioni della SEFRI in collaborazione con la Conferenza SSS

Accordo intercantonale sulle università

Regolamento del Tribunale federale dei brevetti

Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 58 capoverso 2 della legge del 22 giugno sulla vigilanza dei mercati finanziari, ordina:

Rekurskommission EDK/GDK Commission de recours CDIP/CDS Commissione di ricorso CDPE/CDS

Ordinanza sul finanziamento del disavanzo delle istituzioni della formazione professionale e delle offerte di formazione continua

Ordinanza sul finanziamento del disavanzo delle istituzioni della formazione professionale e delle offerte di formazione continua

Ordinanza del DFI

Ordinanza sull esame svizzero di maturità

Ordinanza dell UFFT sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base

Legge federale concernente la nuova disciplina del condono dell imposta

del 20 novembre 2014 Art. 2 l innovazione.

Ordinanza concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione

La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE),

Legge federale concernente l organizzazione dell Autorità della concorrenza

Transcript:

4.1.1.2. Regolamento sulla Commissione di ricorso della CDPE e della CDS del 6 settembre 2007 Il Comitato della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) e Il Comitato della Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS), visto l'articolo 10, capoverso 3, dell'accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali del 18 febbraio 1993 (Accordo sul riconoscimento dei diplomi) 1 decreta: I. Campo d'applicazione Art. 1 1 Il presente regolamento statuisce sulla composizione e l'organizzazione della Commissione di ricorso della CDPE e della CDS, conformemente all'articolo 10, capoverso 3, dell'accordo sul riconoscimento dei diplomi. 2 La Commissione di ricorso decide, in particolare, su ricorsi contro le decisioni della CDPE e della CDS in merito al riconoscimento di diplomi scolastici e professionali esteri, nonché su ricorsi contro le decisioni delle Commissioni intercantonali d'esami di osteopatia in merito all'ammissione e agli esami. Ha la competenza di decidere su ricorsi contro altre decisioni ai 1 Raccolta delle basi giuridiche della CDPE, cifra 4.1.1. 1

sensi dell'accordo sul riconoscimento dei diplomi, nella misura in cui quest'ultime possono essere contestate con ricorso 2. 3 La sede della Commissione di ricorso è Berna. II. Generalità Art. 2 Composizione e nomina 3 1 La Commissione di ricorso comprende al minimo 15 membri. È composta da a. una presidente o un presidente, b. una vice-presidente o un vice-presidente, e c. due esperti al minimo per ciascuno dei seguenti campi professionali: osteopatia, formazione delle insegnanti e degli insegnanti (livello prescolastico/elementare, secondario I, scuole di maturità), insegnamento speciale / educazione speciale precoce, logopedia e terapia psicomotoria. Tutti i membri della Commissione di ricorso sono nominati congiuntamente dal Comitato della CDPE e dal Comitato della CDS. 2 Il presidente/la presidente e la/il vice-presidente dispongono di una formazione giuridica. 3 La nomina vale per un periodo di quattro anni ed è rinnovabile. Art. 3 Indipendenza 1 I membri della Commissione di ricorso sono indipendenti nell'esercizio della loro funzione. 2 Modifica del 10 settembre 2009 entrata immediatamente in vigore 3 Modifica del 29 aprile 2015 (CDPE)/28 maggio 2015 (CDS); entrata in vigore il 1 luglio 2015 2

2 Attraverso l'esercizio della loro professione o l'esercizio d'eventuali attività accessorie lucrative o di volontariato i membri della Commissione non devono compromettere l'indipendenza e la fidabilità della Commissione di ricorso. Art. 4 Segreto d'ufficio I membri della Commissione di ricorso devono rispettare il segreto d'ufficio. Art. 5 Rimunerazione I membri della Commissione di ricorso sono retribuiti conformemente alla regolamentazione concernente le indennità e il rimborso spese della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione 4. III. Organizzazione Art. 6 Organizzazione 5 1 La Commissione di ricorso comporta due sezioni: a. sezione professioni dell'insegnamento e della pedagogia specializzata, b. sezione professioni della sanità. 2 La presidente/il presidente e la/il vice-presidente sono responsabili ciascuno di una sezione. Si sostituiscono vicendevolmente. 3 La Commissione di ricorso si costituisce da sola. Adotta un regolamento interno. 4 Raccolta delle basi giuridiche della CDPE, cifra 2.2.2. 5 Modifica del 29 aprile 2015 (CDPE)/28 maggio 2015 (CDS); entrata in vigore il 1 luglio 2015 3

Art. 7 Sezioni Le sezioni giudicano e decidono sui ricorsi concernenti il loro campo di competenza. Art. 8 Presidenza Oltre alla direzione di una sezione, il presidente o la presidente assume: a. la gestione generale delle attività, b. la ripartizione degli incarti in funzione delle diverse sezioni, e c. la rappresentanza della Commissione di ricorso verso l'esterno. IV. Procedura Art. 9 Diritto procedurale Nella misura in cui il presente regolamento non disponga altrimenti, la procedura di ricorso è retta dalla Legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) 6. Art. 10 Istruzione L'istruzione delle decisioni di ricorso è svolta da un membro della sezione competente per il caso in questione. L'istruzione comprende, in particolare, i seguenti compiti: a. fornire informazioni e documentazione ai membri della Commissione di ricorso, e b. redigere ordinanze e decisioni. 6 RS 173.32 4

Art. 11 Decisioni 7 1 Le decisioni sono pronunciate da tre giudici della sezione competente. Questo principio si applica anche a domande di ricusazione controverse. I capoversi 2 e 3 restano riservati. 2 La presidente/il presidente, la/il responsabile della sezione o la giudice istruttrice / il giudice istruttore decidono come giudice unico su a. la non entrata in materia su un ricorso manifestamente inammissibile, b. la non entrata in materia su un ricorso per mancato pagamento dell'anticipo spese, e c. lo stralcio dal ruolo della procedura divenuta priva d'oggetto. 3 La/il giudici unico decide pure su un'eventuale richiesta di patrocinio gratuito nei casi secondo il capoverso 2 lettera a e c. In tutti gli altri casi, la decisione su una richiesta di patrocinio è presa in un collegio di tre giudici. 4 Le decisioni possono essere prese per via circolare. 5 La comunicazione ufficiale della decisione spetta alla sezione che ha deciso. Art. 12 Spese di procedura Le spese di procedura sono fissate in conformità del Regolamento sulle tasse e gli indennizzi della CDPE 8 e dell'ordinanza sulle tasse della CDS 9. 7 Modifica del 29 aprile 2015 (CDPE)/28 maggio 2015 (CDS); entrata in vigore il 1 luglio 2015 8 Raccolta delle basi giuridiche della CDPE, cifra 4.1.1.1. 9 Ordinanza del 6 luglio 2006 5

V. Disposizioni finali Art. 13 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore contemporaneamente alla versione riveduta dell'accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali. Berna, 6 settembre 2007 In nome del Comitato della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione La presidente: Isabelle Chassot Il segretario generale: Hans Ambühl Berna, 6 settembre 2007 In nome del Comitato della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità Il presidente: Dr. Markus Dürr Il segretario centrale: Franz Wyss 6