Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

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DG VICO - VICO 1 - Vigilanza - Prot. Interno N.0015410 del 16/10/2017 Autorizzazione all organismo denominato 3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell Umbria Soc. cons. a r.l. ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta Umbria, registrata in ambito Unione europea. IL DIRETTORE GENERALE Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il Regolamento (CE) n. 2325 della Commissione del 7 marzo 2014, con il quale l Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta Umbria ; Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli; Vista la legge 21 dicembre 1999 n. 526, recante disposizioni per l adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell Italia alle Comunità europee Legge comunitaria 1999 ed in particolare l art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 2012, recante Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate, che, d intesa con le Regioni e Province autonome, istituisce la Banca dati vigilanza; Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015 n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole, concernente la Banca dati vigilanza; Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013 n. 105, Regolamento recante l organizzazione del Ministero delle politiche agricole a norma dell art. 2, comma 10-ter, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 ; Visto il decreto ministeriale del 13 febbraio 2014 n. 1622 con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf; Visto il D.P.C.M. 7 agosto 2017, con il quale al Dott. Roberto Tomasello è stato conferito 1

l incarico di Direttore Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore VICO di questo Ispettorato; Visto il decreto prot. n. 12607 del 24 giugno 2016, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole, con il quale CSQA Certificazioni Srl è stato autorizzato ad effettuare i controlli per la Denominazione di Origine Protetta Umbria ; Vista la sentenza del TAR del Lazio n. 09244/2017 di annullamento del Decreto, emesso in data 3 maggio 2016 dal Direttore Generale della Direzione per la promozione della qualità agroalimentare e dell ippica, con il quale era stato confermato per un triennio l incarico concesso con il decreto 10 settembre 21012 al Consorzio di tutela dell olio extra vergine di oliva DOP Umbria con sede legale in via Arco di Druso, 27-06049 Spoleto a svolgere le funzioni di cui all art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP Umbria; Vista la Deliberazione della Giunta della Regione Umbria n. 1004 del 6 settembre 2017, con la quale è stato individuata la società in house providing 3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell Umbria soc. consortile a r.l. come soggetto da indicare al Ministero delle politiche agricole quale autorità di controllo sulle produzioni DOP e IGP regionali già riconosciute e per quelle di futuro riconoscimento, per le quali non sia presente un consorzio di tutela riconosciuto ai sensi dell art. 14, paragrafo 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, legittimato ad esercitare il diritto di scelta di un organismo di controllo ; Vista la nota n. 188240 dell 11 settembre 2017, con la quale la Regione Umbria, tenuto conto della succitata sentenza del TAR del Lazio ed in applicazione dell art. 14, comma 9, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ha comunicato di aver individuato 3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell Umbria soc. consortile a r.l., quale struttura di controllo della Denominazione di Origine Protetta Umbria ; Considerato che con comunicazione del 9 ottobre 2017 3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell Umbria soc. consortile a r.l. ha trasmesso il piano dei controlli e il relativo tariffario per la denominazione Umbria ; Considerato che il medesimo piano dei controlli e relativo tariffario, ritenuti conformi, sono stati trasmessi alla Regione Umbria, con nota prot. n. 15135 del 9 ottobre 2017, al fine di un parere di competenza; Vista la comunicazione trasmessa dalla Regione Umbria, a mezzo PEC n. 214945-2017 dell 11 ottobre 2017, con la quale la medesima comunica di non avere osservazioni a riguardo; 2

Considerato che al momento non è stato ancora emanato un nuovo decreto di riconoscimento del Consorzio di tutela dell olio extra vergine di oliva DOP Umbria sostitutivo di quello annullato dal TAR del Lazio con sentenza n. 09244/2017; Considerato che sussistono i requisiti di legge per autorizzare 3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell Umbria soc. consortile a r.l. ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n. 1151/2012, per la denominazione di origine protetta Umbria, nelle more della rivalutazione della rappresentatività del Consorzio di tutela dell olio extra vergine di oliva DOP Umbria da parte della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell ippica di questo Ministero; D E C R E T A Articolo 1 (Autorizzazione) 1. L organismo denominato 3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell Umbria Soc. cons. a r.l. con sede in Fraz. Pantalla Todi (PG), è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la Denominazione di Origine Protetta Umbria, registrata in ambito Unione europea con Regolamento (UE) n. 2325 della Commissione del 7 marzo 2014, in sostituzione di CSQA Certificazioni Srl, che contestualmente cessa dalle funzioni di controllo e certificazione per la medesima denominazione. 2. CSQA Certificazioni Srl dovrà rendere disponibile a 3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell Umbria Soc. cons. a r.l. tutta la documentazione inerente il controllo della denominazione Umbria. 3. A ciascuno dei due suindicati organismi spetta la parte dei proventi delle tariffe approvate relativa al servizio effettivamente svolto fino al momento del subentro nelle funzioni di cui al comma 1. Articolo 2 (Approvazione del piano dei controlli e tariffario) Il piano dei controlli ed il tariffario relativi alla denominazione Umbria, presentati da 3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell Umbria Soc. cons. a r.l., trasmessi con la comunicazione citata in premessa, sono approvati. 3

Articolo 3 (Modifiche strutturali e organizzazione) 1. 3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell Umbria Soc. cons. a r.l. non può modificare la propria denominazione, la compagine sociale e lo statuto, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole, senza il preventivo assenso di detta autorità. 2. 3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell Umbria Soc. cons. a r.l. sottopone ad approvazione le variazioni concernenti il piano di controllo e il sistema tariffario, la documentazione di sistema, il personale ispettivo e la composizione degli organi collegiali, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole. 3. Le variazioni indicate al comma precedente sono approvate dall Amministrazione con apposita nota senza modifica del presente decreto. Articolo 4 (Durata del provvedimento) 1. L autorizzazione di cui all art. 1 ha validità triennale dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito del Ministero. 2. Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell articolo 14, comma 8, della legge 21 dicembre 1999 n. 526, dovrà comunicare all Autorità nazionale competente, l intenzione di confermare 3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell Umbria Soc. cons. a r.l. o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell elenco di cui all art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999 n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente a tale facoltà di scelta. 3. Nell ambito del periodo di validità dell autorizzazione 3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell Umbria Soc. cons. a r.l. è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire. 4. Nel periodo di vigenza dell autorizzazione 3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell Umbria Soc. cons. a r.l. resterà iscritto nell elenco degli organismi privati di controllo di cui all articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999 n. 526, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco. 4

Articolo 5 (Obblighi di comunicazione) 1. 3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell Umbria Soc. cons. a r.l. comunica semestralmente in forma telematica, al Dipartimento dell Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari ICQRF del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e alla Regione Umbria, le quantità di prodotto certificate. 2. 3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell Umbria Soc. cons. a r.l. trasmetterà i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformità all utilizzo della denominazione di origine protetta Umbria a richiesta del Consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell art. 14 della Legge 526/99 e comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale. 3. 3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell Umbria Soc. cons. a r.l. è tenuto ad adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015 n. 271. Articolo 6 (Vigilanza) 3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell Umbria Soc. cons. a r.l. è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e dalla Regione Umbria, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999 n. 526. Articolo 7 (Misure in caso di inosservanza delle disposizioni) L inosservanza, da parte di 3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell Umbria Soc. cons. a r.l., delle disposizioni del presente decreto può comportare la sospensione o la revoca dell autorizzazione di cui all articolo 1, ai sensi dell articolo 14, comma 4, della Legge 526/99. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Direttore Generale Dott. Roberto Tomasello (Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD) 5