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COMUNE DI CASTIGLIONE D'ADDA Provincia di Lodi VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Sessione ordinaria Seduta pubblica di prima convocazione NR. 7 DEL 26-03-2018 OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI TASI ANNO 2018 L'anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di Marzo, alle ore 21:00, presso la Sala delle adunanze consiliari, previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il Consiglio Comunale. Eseguito l appello risultano: Cognome e Nome Presenti Assenti PESATORI COSTANTINO SINDACO X PRIORI STEFANO CONSIGLIERE X SERATO MARIAGRAZIA CONSIGLIERE X CIOZZANI DONATA CATERINA CONSIGLIERE X CAVALLI SIMONE CONSIGLIERE X CIGHETTI GIUSEPPINA CONSIGLIERE X ZUCCHETTI DANIELA CONSIGLIERE X CREMONESI SILVER CONSIGLIERE X MARCHI GUIDO CONSIGLIERE X FERRARI ALFREDO CONSIGLIERE X BASSANINI FRANCESCO CONSIGLIERE X ANELLI ANTONIO CONSIGLIERE X RIBOLDI ROBERTO CONSIGLIERE X Presenti - Assenti 12 1 Numero totale PRESENTI: 12 ASSENTI: 1 Partecipa alla seduta il DOTT.SSA MARIA CATERINA DE GIROLAMO, SEGRETARIO COMUNALE. Il sig. COSTANTINO PESATORI, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. Quindi, invita il Consiglio a deliberare sull oggetto sopraindicato.

Proposta n 47 del 09-08-2017 Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI TASI ANNO 2018 Presentata dal Servizio: ECONOMICO FINANZIARIO Allegati: 0 IL CONSIGLIO COMUNALE Il Sindaco introduce l argomento all o.d.g. prima della relazione dell Assessore Ciozzani, dà la parola al Vicesindaco Priori il quale chiarisce, a nome della Giunta, come il provvedimento proposto voglia segnare una inversione di tendenza dell orientamento Amministrativo verso le realtà produttive a prescindere dall effettivo importo di riduzione: era importante, infatti, che il Comune di Castiglione d Adda si affiancasse alla scomoda posizione condivisa con Ospedaletto, di municipalità esose nei confronti delle realtà produttive che, invece, devono essere sostenute e affiancate, anche in considerazione del fatto che assicurano occupazione e in gran parte, occupazione ai cittadini di Castiglione. Interviene il Consigliere Bassanini il quale, pur convenendo, in linea di massima, con un orientamento di apertura e positivazione verso le realtà produttive, ribadisce quanto già espresso dal Consigliere Ferrari in tema di priorità delle esigenze dei cittadini più disagiati cui andava sgravatala addizionale IRPEF, almeno in I^ fascia. A questo punto il Sindaco interrompe il dibattito e chiede all Assessore Donata Caterina Ciozzani di illustrare, anche nel merito, la proposta di revisione dei livelli impositivi TASI. A conclusione della complessa esposizione resa dall Assessore Ciozzani la quale, tuttavia, ha privilegiato l aspetto tecnico del provvedimento e delle misure proposte, rimettendo al Consiglio Comunale le valutazioni nel merito che, in ogni caso, è stato frutto di un attento e convinto lavoro di condivisione; Riprende quindi il dibattito nel quale interviene il Consigliere Ferrari che richiamando alcuni aspetti già enunciati in precedenti interventi, esprime il dissenso proprio e del proprio gruppo, in ordine al provvedimento proposto di cui non condivide né il merito né il contenuto, dal quale rileva una certa inefficacia di sistema: il metodo per sostenere, se questo è l intento, le realtà produttive, non può essere ridotto ad una classe di pochi idonei gli importi oltretutto ininfluenti su un piano industriale: occorre che l Amministrazione coordini e informi l accesso a bandi europei e comunque a forme anche provinciali: vedasi il recente Bando della Camera di Commercio, operando come soggetto di riferimento e coordinamento sul territorio della utilizzazione di questi fondi, in cui impiego, sonante, richiede anche un impegno di aggiornamento e miglioramento della struttura produttiva. Il Sindaco prende atto delle osservazioni effettuate dal Consiglieri Ferrari, incidentalmente replica come sul provvedimento di revisione della TASI si debba leggere un segnale di modifica radicale delle forme di interlocuzione e collaborazione con le realtà produttive e che non è assolutamente escluso che l Amministrazione nei limiti della propria competenza organizzativa, organizzi incontri di informazione con le imprese e gli altri soggetti del territorio, come la Camera di Commercio. In sede di dichiarazione di voto il Consigliere Riboldi richiama le considerazioni già svolte in tema di concessione di fiducia all Amministrazione e di spazio alla stessa per la realizzazione del programma elettorale; AVENDO acquisito la proposta di deliberazione depositata e come illustrata retro; RICHIAMATO l art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell approvazione del bilancio di previsione»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all inizio dell esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»; VISTO l art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1 gennaio 2014, è istituita l Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l altro collegato all erogazione e alla fruizione di servizi comunali; CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC esclude le abitazioni principali, tranne la categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e si compone dell Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell utilizzatore dell immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell utilizzatore; CONSIDERATO che, con la L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) sono state introdotte numerose modifiche in materia di IUC, tra cui in particolare - in materia di TASI è stata introdotta l esenzione dell abitazione principale, ove utilizzata sia dal possessore che dal conduttore, il quale, in quest ultimo caso, non sarà tenuto al pagamento della propria quota imposta; è stata confermata l imponibilità degli immobili merce; è stata estesa l applicazione delle agevolazioni previste ai fini IMU per i comodati e per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431; VISTO l art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stato introdotto, come già avvenuto nel quadriennio 2008 2011, il blocco dell aumento dei tributi locali, prevedendo che «al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l anno 2016 è sospesa l efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l anno 2015» e che «la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000»; VISTO l art. 1, comma 42, della Legge 11.12.2016 n. 232 che proroga il blocco degli aumenti di aliquote tributarie per l anno 2017: All articolo 1 della legge 28.12.2015 n. 208 sono apportate le seguenti modificazioni : a) al comma 26, le parole : per l anno 2016 sono sostituite dalle seguenti : per gli anni 2016 e 2017 ; VISTO, in tal senso, l art. 1, comma 28 L. 208/2015, con cui, in materia di TASI, è stato previsto che per l anno 2016 il Comune potrà mantenere, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, la maggiorazione della TASI in un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, limitatamente agli immobili non esentati dal 2016 e nella stessa misura applicata per l anno 2015, per cui nessun aumento potrà essere introdotto nel 2016 anche sotto questo profilo; VISTO ancora l art. 1, comma 42, della Legge 11.12.2016 n. 232 che proroga il blocco degli aumenti di aliquote tributarie per l anno 2017: All articolo 1 della legge 28.12.2015 n. 208 sono apportate le seguenti modificazioni : b) al comma 28, è aggiunto, in fine, il seguente periodo : Per l anno 2017, i Comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l anno 2017 ;

DATO ATTO, pertanto, di confermare per l anno 2018 l uso della maggiorazione prevista dall art. 1, comma 677, della legge 27.12.2013 n. 147 e successive modifiche, nella misura pari al 0,4 per mille determinata per l anno di imposta 2015 e confermata nell anno 2016 e 2017; VISTA la deliberazione di C.C. n. 23 del 23.07.2015 con cui sono state approvate le aliquote e le detrazioni della Tasi per l anno 2015; VISTA la deliberazione di C.C. n. 8 del 12.04.2016 con cui sono state approvate le aliquote e le detrazioni della Tasi per l anno 2016; VISTA la deliberazione di C.C. n. 5 del 27.01.2017 con cui sono state approvate le aliquote e le detrazioni della Tasi per l anno 2017; CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), l art. 1, comma 639 L.147/2013, come modificato dall art. 1, comma 14 L. 208/2015, prevede che, dal 2016, il presupposto impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di aree edificabili, come definiti ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli; CONSIDERATO che l art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l applicazione dell IMU; CONSIDERATO che, a fronte della normativa al momento vigente, il Comune potrà mantenere per l anno 2018 l applicazione della TASI sugli altri fabbricati solo nei limiti introdotti nel 2015 o diminuirne l imposizione, ferma restando la non applicabilità della quota di imposta dovuta dal conduttore sulle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dallo stesso soggetto e dal suo nucleo familiare; VALUTATO come l Amministrazione intenda porre in essere una politica di differenziazione e di agevolazione in modo tale da favorire le realtà produttive che insistono sul territorio comunale e le cui unità immobiliari siano iscritte nelle categorie catastali D1, D7 e D8, modificando l aliquota impositiva dal 2 per mille al 1,5 per mille ; VALUTATO, altresì, che con tale manovra si auspica di favorire l insediamento sul territorio comunale di nuove realtà produttive e commerciali ; RITENUTO necessario, stante l espresso rinvio adottato in sede regolamentare, individuare nella presente delibera i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi imputabili all anno 2018, che sono i seguenti: Servizi indivisibili Illuminazione pubblica 70.000,00 Cura del verde pubblico 27.000,00 Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione) 12.000,00 Biblioteca 50.000,00 Servizi cimiteriali 22.000,00 Servizio socio assistenziali 290.000,00 Costi

RITENUTO, quindi, di procedere alla determinazione delle aliquote TASI relative all anno 2018 per tutte le fattispecie di cui alla tassazione in essere nell anno 2017 ad eccezione dalle categorie D1, D7 e D8 oggetto di riduzione sulla base dei seguenti parametri: Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all abitazione principale Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite dall art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 Aliquota per unità immobiliari censite nella categoria D1, nella categoria D7 e nella categoria D8 Aliquota per gli immobili produttivi o destinati all esercizio di arti e professioni, utilizzati direttamente dal possessore, e relative pertinenze, diversi dalla categorie D1, D7 e D8; Aliquota per gli immobili adibiti ad istituti di credito relative pertinenze Aliquota per i fabbricati strumentali all attività agricola Aliquota per le aree edificabili Aliquota per gli immobili - merce Aliquota per immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431 Aliquota per tutti gli altri fabbricati Esclusi dalla TASI 1,5 per mille 1 per mille, da ridurre al 75 per cento VISTI il Regolamento comunale per l applicazione del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) modificato da deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 12.04.2016; VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio tributi; IL SINDACO dichiara chiuso il dibattito e dispone di procedere alla votazione: Presenti: n. 12 Votanti: n. 12 Favorevoli: n. 10 Contrari: n. 2 (Bassanini, Ferrari) DELIBERA - di procedere alla determinazione delle aliquote TASI ( Tributo per i servizi indivisibili ) relative all anno 2018 per tutte le fattispecie di cui alla tassazione in essere nell anno 2017 ad eccezione dalle categorie D1, D7 e D8 oggetto di riduzione, sulla base dei seguenti parametri con efficacia dal 1 gennaio 2018: Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all abitazione principale Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite Esclusi dalla TASI

dall art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 Aliquota per unità immobiliari censite nella categoria D1, nella categoria D7 e nella categoria D8 Aliquota per gli immobili produttivi o destinati all esercizio di arti e professioni, utilizzati direttamente dal possessore, e relative pertinenze Aliquota per gli immobili adibiti ad istituti di credito relative pertinenze Aliquota per i fabbricati strumentali all attività agricola Aliquota per le aree edificabili Aliquota per gli immobili - merce Aliquota per immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431 Aliquota per tutti gli altri fabbricati 1,5 per mille 1 per mille, da ridurre al 75 per cento - di confermare anche nel 2018 le riduzioni della TASI, nei confronti degli immobili non qualificati come abitazioni principali e relative pertinenze come disciplinati dal vigente regolamento comunale; - di confermare anche per l anno 2018 l uso della maggiorazione prevista dall art. 1, comma 677, della legge 27.12.2013 n. 147 e successive modifiche, nella misura pari al 0,4 per mille così determinata per l anno di imposta 2015 e confermata nell anno 2016 e 2017; - di stabilire, ai sensi dell art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l unità immobiliare diversa dall abitazione principale dell occupante e del suo nucleo familiare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall occupante sarà pari al 20 per cento dell ammontare complessivo della TASI dovuta. - di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1 gennaio 2018 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell art. 1, comma 169 L. 296/2006; - di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata Successivamente ************* IL CONSIGLIO COMUNALE Stante l'urgente necessità di provvedere; Visto l'art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000; con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese DELIBERA di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Deliberazione N 7 del 26-03-2018 Letto, approvato e sottoscritto: IL PRESIDENTE COSTANTINO PESATORI IL SEGRETARIO COMUNALE MARIA CATERINA DE GIROLAMO CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ Si certifica che il presente atto, avente ad oggetto CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI TASI ANNO 2018, diviene esecutivo ai sensi dell articolo 134 del D.Lgs. 267/2000. [ X ] Decorsi 10 giorni dalla fine della pubblicazione Art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000. [ X ] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000. IL SEGRETARIO COMUNALE MARIA CATERINA DE GIROLAMO Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate