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Rep.n. 64914 COMUNE DI FIRENZE ACME SRL (capogruppo) in ATI con ITALSCAVI DI ALVARO PRATELLI SPA e con D'ERRICO COSTRUZIONI SAS DEL GEOM. D'ERRICO ANDREA & C. (mandanti) CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO DI ESECUZIONE LAVORI RELATIVI AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE DEL QUARTIERE 1 REPUBBLICA ITALIANA L'anno duemiladiciotto (2018) e questo giorno 16 (sedici) del mese di luglio, in Firenze e precisamente negli Uffici della Segreteria Generale posti in Piazza della Signoria, (Palazzo Vecchio). Avanti a me Dott. Vincenzo DEL REGNO Segretario Generale del Comune di Firenze, autorizzato a ricevere gli atti nei quali il Comune è Parte, si sono presentati e personalmente costituiti: 1) Ing. Alessandro CEOLONI, nato a Vercelli il giorno 8 luglio 1970, domiciliato per la carica in Firenze, Piazza della Signoria, il quale mi dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in rappresentanza del COMUNE DI FIRENZE, Codice Fiscale 01307110484, nella sua qualità di Dirigente della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, Servizio Mobilità, giusto il disposto dell'art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze e dell'articolo 25 del Regolamento generale per l'attività contrattuale dello stesso Comune; 2) Sig. Antonio TRIMARCHI, nato a Gioia Tauro (RC) il 20 novembre 1977, domiciliato per la carica ove appresso, il quale mi dichiara di 1

intervenire al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante dell Impresa "ACME SRL", con sede in Greve in Chianti (FI) via Donzelli da Poneta n. 4, Cap. 50022, Frazione Ferrone, Codice Fiscale e numero di iscrizione nel registro delle Imprese di Firenze n. 06032430487, conforme risulta da visura camerale del 03/05/2018. "ACME SRL" interviene al presente atto in qualità di Capogruppo dell'associazione Temporanea di Imprese (abbreviata A.T.I.) con "ITALSCAVI DI ALVARO PRATELLI SPA" (d'ora in poi ITALSCAVI) con sede in Scandicci (FI) via Caduti di Nassyria n. 55, Cap. 50018, Codice Fiscale e numero di iscrizione nel registro delle Imprese di Firenze n. 00524560489 e con "D'ERRICO COSTRUZIONI SAS DEL GEOM. D'ERRICO ANDREA & C." (d'ora in poi D'ERRICO COSTRUZIONI) con sede in Follonica (GR), via dell'artigianato n. 404, Cap. 58022, Codice Fiscale e numero di iscrizione nel registro delle Imprese della Maremma e del Tirreno, Sede di Grosseto, n. 01040640532, qualificate Mandanti, in forza di mandato speciale, gratuito ed irrevocabile con rappresentanza conferito dalla Impresa mandante con scrittura privata autenticata dalla Dottoressa Cinzia TRAPANI, Notaio in Firenze, iscritta al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, in data 3 maggio 2018, Rep. n. 2891/2464 registrata il 4 maggio 2018 al numero 13590/1T e che in copia conforme informatica a copia conforme cartacea si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (art. 22, comma 2, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 - art. 73 L. 89/1913 così sostituito dalla lett. o), comma 1, dell'art. 1 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 110). 2

Contraenti della cui identità personale e veste rappresentativa, io Segretario Generale del Comune di Firenze sono certo. P R E M E S S O CHE - con deliberazione di Giunta Municipale n. 2017/G/00285 del 27 giugno 2017, venivano approvati gli elaborati dell Accordo Quadro relativi a Interventi di manutenzione strade e piazze del Q.1 - Accordo Quadro Codice Opera 170084 - CUP: H17H16001920004, ed il finanziamento di tutte le opere, provviste e prestazioni occorrenti per tali lavori; - con determinazione dirigenziale della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità - Servizio Viabilità n. 2017/DD/07379 del 4 dicembre 2017 è stato disposto il ricorso a procedura aperta per l affidamento dell accordo quadro per gli Interventi di manutenzione strade e piazze del Quartiere 1, Codice Opera 170084, CUP. H17H16001920004, CIG 7250330995 secondo il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa, nonchè è stata disposto, a seguito di nota del RUP, Ing. Marco Gardenti, l aggiornamento e l integrazione degli elaborati del suddetto Accordo Quadro senza apportare modifiche sostanziali alle scelte progettuali ed al quadro economico dell intervento; - a seguito di quanto disposto nella citata determinazione dirigenziale della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità - Servizio Viabilità n. 2017/DD/07379 del 4 dicembre 2017 e della successiva determinazione di precisazione, n. 2017/DD/9341 del 18 dicembre 2017 della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità Servizio Viabilità sono stati approvati gli atti di gara; - in data 18 aprile 2018, con determinazione dirigenziale della Direzione 3

Nuove Infrastrutture e Mobilità - Servizio Viabilità n.2018/dd/02609, venivano approvati i verbali di gara e l'affidamento in oggetto veniva definitivamente aggiudicato alla costituenda ATI tra le Imprese ACME SRL, ITALSCAVI e D'ERRICO COSTRUZIONI, che aveva presentato l offerta risultata con punteggio più alto ritenuta congrua e, quindi, economicamente più vantaggiosa, e che aveva offerto un ribasso del 31,75% (trentuno virgola settantacinque per cento) sui prezzi a base di gara; - sono state effettuate le verifiche sui requisiti di ordine generale e speciale previste dal Codice dei Contratti Pubblici; - con nota PR_FIUTG_ingresso_0061242_20180516,é stata richiesta nei confronti del Impresa ACME SRL, l'informativa antimafia di cui all art. 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 in forza del Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici, approvato con Deliberazione della Giunta n. 2015/G/00082 e sottoscritto in data 16 marzo dal Comune di Firenze insieme con altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze, e la Prefettura di Firenze; - con determinazione dirigenziale della Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità - Servizio Viabilità n. 2018/DD/3188 del 7 maggio 2018 sono stati assunti i relativi impegni di spesa; - sono decorsi più di trenta giorni dalla richiesta suindicata e, pertanto la stipula del presente contratto avviene ai sensi dell art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011 e dell art. 2 del citato Protocollo di legalità, salvo il recesso dal contratto da parte dell'amministrazione, secondo quanto 4

previsto dalle medesime disposizioni; - le imprese ITALSCAVI e D'ERRICO COSTRUZIONI risultano iscritte nelle WHITE LIST costituite rispettivamente presso le Prefetture di Firenze e Grosseto; TUTTO CIO PREMESSO per il presente atto, previa approvazione e ratifica ad ogni effetto della suesposta narrativa, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto appresso: ART. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO Il Comune di Firenze, rappresentato dal Dirigente del Servizio Mobilità della DIREZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA', nella persona di Alessandro CEOLONI, ed in esecuzione degli atti in premessa citati, conclude con l'impresa ACME SRL in ATI con ITALSCAVI e D'ERRICO COSTRUZIONI, in persona del Sig. Antonio TRIMARCHI, che accetta e si obbliga, l accordo quadro con un solo operatore economico di cui all art. 54 co. 3 D.Lgs 50/16 di esecuzione lavori relativi agli interventi di manutenzione strade e piazze del Q.1 - Codice Opera 170084 - CUP: H17H16001920004, CIG 7250330995 alle condizioni tutte di cui: - al presente contratto; - all offerta tecnica ed all offerta economica presentate in sede di gara e conservate agli atti del Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici presso l Area di Coordinamento Tecnica; ai seguenti elaborati che, sottoscritti digitalmente dalle Parti, ne costituiscono parte integrante e sostanziale: - capitolato speciale di appalto Parte I^ Norme Amministrative; 5

- capitolato speciale di appalto Parte II^ Norme Tecniche; nonchè ai seguenti elaborati che, sottoscritti digitalmente dalle parti, ne costituiscono parte integrante e sostanziale e si conservano agli atti del Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici presso l Area di Coordinamento Tecnica pur se non materialmente allegati al presente atto: a) l elenco prezzi unitari; b) il piano di sicurezza quadro; c) schema di contratto applicativo. Le Parti danno, altresì, atto che costituisce parte integrante del presente contratto, pur se non materialmente allegato, il capitolato generale di cui al DM 145/2000 per le parti ancora vigenti. Il Sig. Antonio TRIMARCHI, nei nomi, accetta l'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto di accordo quadro, nonchè tutte le condizioni cui viene subordinato, che si obbliga ad osservare e fare osservare scrupolosamente. Dichiara inoltre, di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Delibera di Giunta Comunale n. 2013/G/00471 del 30/12/2013 e si impegna, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, sia con riferimento al presente contratto sia con riferimento ad ogni contratto applicativo, pena la risoluzione del contratto di accordo quadro. Il Sig. Antonio TRIMARCHI, nei nomi, si obbliga ad eseguire le prestazioni di lavori che di volta in volta gli verranno richieste con appositi contratti applicativi secondo la tipologia elencata nell Elenco Prezzi, parte integrante del presente contratto, e che verranno di volta in volta 6

individuate dall Amministrazione e che saranno disciplinate con specifici contratti di appalto, il cui importo sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste nei contratti applicativi stessi e, pertanto, dà atto che la sottoscrizione del contratto di accordo quadro non è fonte della corresponsione di alcun corrispettivo, costituendo l accordo quadro unicamente il documento base per la regolamentazione dei contratti applicativi, e si impegna conseguentemente ad assumere i lavori che successivamente e progressivamente saranno richiesti dal Comune di Firenze, ai sensi del presente accordo quadro entro il periodo di validità ed il tetto di spesa previsti. ART. 2 CORRISPETTIVO DELL ACCORDO QUADRO Le Parti concordano che con la conclusione dell Accordo Quadro l affidatario si obbliga ad assumere i lavori che successivamente saranno richiesti ai sensi dell Accordo Quadro stesso entro il limite massimo di importo previsto di Euro 1.430.000,00 (unmilionequattrocentotrentamila) comprensivi degli oneri per la sicurezza, ed entro il periodo di validità dell accordo stesso indicato all articolo che segue. Il costo degli oneri relativi alla sicurezza, calcolati presuntivamente in Euro 55.000,00 (cinquantacinquemila), è da intendersi come indicativo ed in nessuna maniera vincolante per la Stazione appaltante: il reale ammontare di tali costi sarà infatti definito in corrispondenza dei singoli contratti applicativi. ART. 3 DURATA ACCORDO QUADRO L accordo quadro ha una durata massima di 24 mesi, pari a 730 giorni, e decorre dal momento della sottoscrizione del presente contratto e potrà terminare anche prima del termine suindicato in caso di raggiungimento 7

del limite massimo di importo indicato all art. 2 che precede. Le parti danno atto che il Comune di Firenze ha facoltà, in caso di mancato raggiungimento del limite economico di cui all art. 2 che precede, al termine dei 24 mesi, di estendere la durata dell Accordo Quadro di ulteriori 365 giorni naturali e consecutivi, ciò senza pretese da parte dell affidatario. Ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso l esecuzione o il completamento di lavori richiesti con contratti applicativi emessi dalla Stazione Appaltante, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dai contratti applicativi per l ultimazione dei lavori nel rispetto, in ogni caso, del limite massimo previsto dall art. 54 co. 1 D.Lgs 50/16. Le parti danno atto che detta protrazione dei termini non darà all affidatario alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere. Non potranno essere emessi contratti applicativi dopo la scadenza del termine di validità contrattuale del presente Accordo Quadro come sopraindicato. La durata dei contratti applicativi che verranno eventualmente stipulati sarà singolarmente specificata negli stessi. Ciascun intervento dovrà essere eseguito entro il periodo di termine utile specificatamente previsto nel rispettivo contratto applicativo. ART. 4 GARANZIE Si dà atto che la garanzia definitiva, prestata con riferimento all accordo quadro ed ai relativi contratti applicativi a garanzia dell adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, oltre che a ristoro della maggiore spesa di cui al co. 2 e per le ulteriori garanzie del co. 2 8

dell art. 103 D.Lgs 50/16, calcolata sul limite massimo di importo previsto di 1.430.000,00 (unmilionequattrocentotrentamila), viene ridotta ai sensi del combinato disposto degli artt. 93 co. 7 e 103 co. 1 D.Lgs 50/16 essendo ACME SRL in ATI con ITALSCAVI e D'ERRICO COSTRUZIONI in possesso delle certificazioni richieste. Detta cauzione, pari ad euro 311.025,00 (trecentoundicimilaventicinque), viene costituita mediante polizza fideiussoria n. M12770014, emessa in Genova in data 10 luglio 2018 da Itas Mutua - Agenzia Scandicci. Il Sig. Antonio TRIMARCHI, nei nomi, si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante tutte le polizze previste nel capitolato speciale d'appalto, all'art.14 nei termini ivi previsti. ART. 5 ADEMPIMENTI AI SENSI DELL'ART.3 DELLA L.136 DEL 13/08/2010 E MODALITA DI RISCOSSIONE DEI CORRISPETTIVI DELL APPALTO Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. n.136 del 13/08/2010, l'impresa ACME SRL in ATI con ITALSCAVI e D'ERRICO COSTRUZIONI si obbliga ad ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata per ciascun contratto applicativo del presente accordo quadro. In particolare, le suddette Imprese, con nota di trasmissione prot. n. 197959 del 18 giugno 2018, che si conserva agli atti dell'ufficio Contratti Pubblici, hanno provveduto a comunicare al Comune di Firenze gli estremi dei propri conti correnti dedicati alle commesse pubbliche e più precisamente: per ACME SRL: ISTITUTO BANCARIO INTESA SAN PAOLO, sede di Macrolotto Primo, 9

Prato, Codice IBAN IT67F0306921524100000001115; MONTE DEI PASCHI DI SIENA, sede di Strada in Chianti (FI), Codice IBAN IT98I0103037891000000477551; UNICREDIT, filiale di Firenze, via del Sansovino, Codice IBAN IT95N0200802845000105191290, individuando nel Sig. Antonio TRIMARCHI C.F. TRMNTN77S20E041H la persona delegata ad operare su di essi; per ITALSCAVI: ISTITUTO BANCARIO CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE, sede di Badia a Settimo, Scandicci (FI), Codice IBAN IT35V0616038082100000000616, individuando nei Sig.ri Alvaro PRATELLI, C.F. PRTLVR42A26E466F e Dario PRATELLI C.F. PRTDRA80A26D612C le persone delegate ad operare su di esso; per D'ERRICO COSTRUZIONI: ISTITUTO BANCARIO MONTE DEI PASCHI DI SIENA, Agenzia di Follonica (GR) Codice IBAN IT62R0103072240000001646468, individuando nei Sig.ri Andrea D'ERRICO, C.F. DRRNDR37H24G364J e Stefano D'ERRICO, C.F. DRRSFN69A12G687X le persone delegate ad operare su di esso. Nel caso in cui le suddette Imprese effettuino, in conseguenza del presente atto, transazioni senza avvalersi dei suddetti conti correnti dedicati, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L.136/2010. ART. 6 CONTRATTI APPLICATIVI Ciascun contratto applicativo, con il quale sarà richiesto all affidatario del 10

presente accordo quadro lo svolgimento di interventi oggetto dell accordo, così come definiti nel singolo progetto esecutivo, sarà concluso mediante scrittura privata con mezzo elettronico e sarà conforme allo schema di contratto applicativo allegato al presente contratto. I singoli contratti applicativi saranno stipulati a misura, alle condizioni offerte dall affidatario con prezzi invariabili per l unità di misura ai sensi dell art. 59 co. 5 bis del D.Lgs 50/16 e pertanto i corrispettivi dovranno intendersi fissi e invariabili. ART. 7 NORME DI RIFERIMENTO Oltre quanto specificatamente stabilito, si fa espresso riferimento alla disciplina del capitolato speciale di appalto, con particolare riguardo agli articoli relativi a: - termini essenziali di esecuzione e penali, programma di esecuzione dei lavori, sospensioni o riprese dei lavori, oneri a carico dell'appaltatore, contabilizzazione dei lavori, liquidazione dei corrispettivi, controlli, specifiche modalità e termini di collaudo, modalità di soluzione delle controversie. Si fa altresì rinvio al Regolamento per l'attività contrattuale del Comune di Firenze, ed in generale alle vigenti disposizioni in materia di appalti di opere pubbliche, compreso il D.M. n. 145/2000; in particolare, per quanto riguarda il modo ed il contenuto delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, si fa espresso riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e al DPR. 207/2010 per le parti ancora in vigore a seguito delle abrogazioni disposte dall art. 217 lett. u) del D.Lgs. n.50/2016. ART. 8 - DICHIARAZIONI RELATIVE AL PROTOCOLLO DI LEGALITA' 11

1) ACME SRL in ATI con ITALSCAVI e D'ERRICO COSTRUZIONI dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità approvato dal Comune di Firenze con deliberazione n. 2015/G/00082 del 13/03/2015 e sottoscritto il 16 marzo 2015 dai comuni della Città Metropolitana di Firenze con la Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Firenze e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. 2) ACME SRL in ATI con ITALSCAVI e D'ERRICO COSTRUZIONI dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Firenze le informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell art. 94, comma 2, del D.lgs n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile. 3) ACME SRL in ATI con ITALSCAVI e D'ERRICO COSTRUZIONI dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la 12

revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale. A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave: I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria; II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio. 4) ACME SRL in ATI con ITALSCAVI e D'ERRICO COSTRUZIONI si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante ed alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall art. 317 del c.p.. 5) Il Comune di Firenze, stazione appaltante, si impegna ad avvalersi 13

della clausola risolutiva espressa, di cui all art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p.. 6) L esercizio della potestà risolutoria nei casi di cui ai punti 4) e 5) che precedono da parte della stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l Autorità Nazionale Anticorruzione. ART. 9 SPESE DEL CONTRATTO Tutte le spese di questo atto (i diritti di segreteria, imposta di bollo e di registro) e conseguenziali sono a carico dell affidatario, che, a tutti gli effetti del presente atto, elegge domicilio in Firenze presso la Casa Comunale. L'imposta di bollo di cui al presente atto è assolta fin dall'origine ai sensi del D.M. Ministero Economia e Finanze del 22 febbraio 2007 mediante Modello Unico Informatico. I lavori di cui ai contratti applicativi di appalto sono soggetti al pagamento della Imposta sul Valore Aggiunto. Le parti danno atto che la stipulazione del presente contratto ha luogo sotto condizione risolutiva dell'esito positivo dei controlli antimafia. Pertanto l'esito sfavorevole degli stessi comporterà la risoluzione del contratto con ogni conseguenza di legge, ivi compreso il risarcimento dei danni subiti dall'amministrazione. E richiesto, io Segretario Generale del Comune di Firenze ho ricevuto il 14

presente contratto di accordo quadro del quale ho dato lettura alle Parti, che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e, dispensandomi dalla lettura degli allegati, lo sottoscrivono, ai sensi del D.Lgs.82/2005, a mezzo di firma digitale valida alla data odierna nel testo e negli allegati insieme a me Segretario Generale Rogante. Questo contratto è stato redatto con mezzo elettronico e occupa pagine intere quattordici e parte della seguente fino qui. 15