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Transcript:

REGOLAMENTO SULLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO, AI SENSI DEL D.L. 193/2016 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN L. 225/2016 Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 30/01/2017 1

INDICE Articolo 1 - Oggetto della definizione agevolata 3 Articolo 2 Somme da versare con la definizione agevolata... 3 Articolo 3 Istanza di adesione alla definizione agevolata...3 Articolo 4 - Comunicazione dell esito dell istanza di adesione alla definizione agevolata... 4 Articolo 5 Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione... 5 Articolo 6- Mancato, insufficiente o tardivo pagamento... 5 Articolo 7 Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore... 5 Articolo 8 Procedure cautelative ed esecutive in corso... 5 Articolo 9 Effetti della definizione... 6 Articolo 10 Entrata in vigore e norme di rinvio... 6 2

Articolo 1 Oggetto della definizione agevolata 1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell articolo 6-ter del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. 2. Rientrano nella definizione agevolata del presente regolamento le entrate tributarie comunali non riscosse a seguito di ingiunzioni di pagamento notificate negli anni dal 2000 al 2015 dai seguenti concessionari della riscossione: Sat srl e Asm Spa. 3. La definizione agevolata può riguardare l intero carico compreso nell ingiunzione o un singolo debito compreso nell ingiunzione. Articolo 2 Somme da versare con la definizione agevolata 1. Relativamente alle entrate comunali di cui all articolo 1 non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, avvenuta negli anni dal 2000 al 2015 da parte del concessionario di cui all art. 1, comma 2, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando: a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi; b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a); c) le spese relative alla notifica dell ingiunzione di pagamento; d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute. Articolo 3 Istanza di adesione alla definizione agevolata 1. Ai fini della definizione di cui all articolo 2, il debitore presenta al Comune apposita istanza entro il termine del 30 aprile 2017, a pena di decadenza. 2. L istanza deve contenere: a. la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata; b. tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale); c. i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell istanza; d. l eventuale richiesta di rateizzazione dell importo dovuto di cui all articolo 4; e. il numero di rate nel quale il contribuente intende effettuare il pagamento, entro il numero massimo di quattro rate, di cui l ultima in scadenza non oltre il limite massimo del 30 settembre 2018; 3

f. l eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l istanza, per i quali il contribuente assume l impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite. 3. Il Comune mette a disposizione sul proprio sito istituzionale apposita modulistica nel termine di 15 giorni dall approvazione del presente regolamento. 4. L istanza deve essere presentata con le seguenti modalità: a. Presentazione diretta all Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Settimo Torinese, piazza della Libertà 4; b. Invio a mezzo di posta elettronica certificata, all indirizzo: settimo@cert.comune.settimo-torinese.to.it; Articolo 4 Comunicazione dell esito dell istanza di adesione alla definizione agevolata 1. Il Comune comunica l accoglimento o il rigetto dell istanza entro il 30 giugno 2017, motivando l eventuale provvedimento di rigetto dell istanza di adesione. Qualora l istanza venga accolta, con la comunicazione di accoglimento dell istanza il Comune rende note ai debitori l ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri: 2) versamento unico: entro il 30 settembre 2017; 3) versamento in due rate di pari importo: a) prima rata: entro il 30 settembre 2017 b) seconda rata: entro il 30 aprile 2018; 4) versamento in tre rate di pari importo: a) prima rata: entro il 30 settembre 2017 b) seconda rata: entro il 30 novembre 2017 c) terza rata: entro il 30 aprile 2018; 5) versamento in quattro rate di pari importo: a) prima rata: entro il 30 settembre 2017 b) seconda rata: entro il 30 novembre 2017 c) terza rata: entro il 30 aprile 2018 d) quarta rata: entro il 30 settembre 2018. Per i versamenti rateali si applicano gli interessi previsti nel regolamento generale delle entrate, con decorrenza dal 1 ottobre 2017. 3. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata. 4. Il versamento degli importi dovuti dovrà essere effettuato tramite conto corrente postale, che verrà comunicato al debitore con la comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo. 4

Articolo 5 Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione 1. L adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all articolo 2, comma 1, purché rispetto ai piani rateali in essere risultino adempiuti i versamenti con scadenza dal 1 dicembre 2016 al 31 gennaio 2017. In tal caso, ai fini della determinazione dell ammontare delle somme da versare ai sensi dell articolo 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili. 2. A seguito della presentazione dell istanza di cui all articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 gennaio 2017. Articolo 6 Mancato, insufficiente o tardivo pagamento 1. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto. Articolo 7 Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore 1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3. In tal caso, gli importi dovuti possono essere corrisposti nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell accordo o del piano del consumatore. Articolo 8 Procedure cautelative ed esecutive in corso 1. A seguito della presentazione dell istanza di cui all articolo 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione. 2. Il Comune, relativamente ai debiti definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche 5

già iscritti alla data di presentazione dell istanza di cui all articolo 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati. Art. 9 - Effetti della definizione 1. Il versamento integrale delle somme oggetto di definizione agevolata: a) estingue il debito; b) determina la cessazione e revoca delle misure cautelari od esecutive già avviate; c) determina l'eventuale cessazione della materia del contendere in caso di avvenuta rinuncia al giudizio pendente all'atto di presentazione dell'istanza. Per le ingiunzioni oggetto di definizione con giudizio pendente promosso dal contribuente il Comune procederà alla formale accettazione della rinuncia e della richiesta di riconoscimento della cessazione della materia del contendere. 2. Il versamento integrale delle somme oggetto di definizione agevolata determina la rinuncia da parte del Comune al diritto di riscossione degli importi residui non dovuti per effetto della definizione stessa ovvero l'automatico discarico del concessionario della riscossione dal relativo obbligo. 3. A far data dalla presentazione dell'istanza e sino all'estinzione del debito oggetto di definizione sono sospesi i termini prescrizionali e decadenziali per il recupero dei carichi oggetto dell'istanza. Art. 10 - Entrata in vigore e norma di rinvio 1. Il presente provvedimento entra in vigore alla data di approvazione della relativa delibera. 2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni e principi degli artt. 6 e 6-ter del D.L. n. 193/2016 convertito, con modificazioni, in L. n.225/2016. 6