FIERAGRICOLA NORME SANITARIE

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FIERAGRICOLA VERONA: 31 Gennaio 03 Febbraio 2018 NORME SANITARIE Premessa La vigilanza sanitaria e la profilassi delle malattie infettive, nell ambito dei Mercati Internazionali Zootecnici indetti dall Ente Fiere di Verona, vengono svolte a cura del Servizio Veterinario dell A.ULSS n 9 Scaligera e gli Espositori dovranno scrupolosamente attenersi alle disposizioni che di volta in volta verranno emanate dallo stesso Servizio. Nel quartiere fieristico saranno a disposizione permanente degli Espositori, Medici Veterinari per il rilascio di certificazioni sanitarie ed eventuali prestazioni di assistenza. E fatto divieto a chiunque, nel modo più assoluto, di porre qualsiasi ostacolo all esercizio della suddetta vigilanza, per assicurare la quale si chiede di dare la massima e disinteressata collaborazione ai Sanitari durante l espletamento delle loro funzioni. Gli animali, qualunque ne sia la specie, non potranno essere ammessi nel quartiere fieristico se non in possesso dei seguenti requisiti sanitari. N.B. Si avanza riserva circa la piena osservanza delle norme sanitarie che da oggi fino allo svolgimento della Fieragricola 2018 dovessero essere emanate dal Ministero della Salute o dalla Regione Veneto, a seguito di mutate condizioni epizootologiche. INDICAZIONI GENERALI Tutti gli animali dovranno essere scortati dalle certificazioni sanitarie previste dalla normativa vigente per ogni singola specie. Il codice identificativo dell Ente Fiera da indicare sul modello IV è : IT091VR77M Tali certificazioni saranno controllate dai Veterinari Ufficiali dell A.ULSS n 9 Scaligera prima della sistemazione degli animali nei posteggi loro assegnati, ed eventuali partite di animali sprovviste delle certificazioni richieste non potranno accedere al quartiere fieristico. Nei casi di accertamento, da parte del Servizio Veterinario, di malattie infettive contagiose, o comunque sospette, l Ente declina fin d ora ogni eventuale responsabilità per la diffusione delle stesse ad altri animali, ferme restando le procedure di legge in conformità alle vigenti norme sanitarie.

BOVINI BUFALINI Gli animali partecipanti alle rassegne zootecniche devono: essere conformi a quanto previsto dalla nota 9384 del 10/04/2015 del Ministero della Salute in materia di identificazione e registrazione degli animali. Essere scortati da Dichiarazione di provenienza (Mod. 4 integrato conforme a quanto previsto dal Decreto del Ministero della Salute 28 giugno 2016)opportunamente validato o con attestazione dell esito favorevole della visita sanitaria e delle prove effettuate sui capi, con la dichiarazione inoltre che provengono da allevamenti non sottoposti a misure di polizia veterinaria. Provenire da allevamenti; Ufficialmente indenni da TBC. Ufficialmente indenni da Brucellosi. Ufficialmente indenni da Leucosi Bovina Enzootica. I bovini inviati alla rassegna, se provenienti da aziende ufficialmente indenni ma non da province, regioni o stati riconosciuti ufficialmente indenni a livello comunitario, devono aver subito: Da non più di 30 gg.: Prova intradermica della tubercolina con esito negativo. Da non oltre 30 gg.: Esame sierologico negativo per BRUC e LBE sugli animali di età superiore a 12 mesi IBR : Tutti gli animali per accedere agli spazi fieristici dovranno soddisfare i seguenti requisiti: Da non oltre 30 giorni essere sottoposti a esame sierologico favorevole per IBR su bovini/bufalini di qualsiasi età. Il relativo esito dovrà essere riportato nell allegato al nuovo modello IV (Decr.del 28 giugno 2016). Pertanto gli animali ammessi dovranno essere Sieronegativi o IgE negativi, Se provenienti da allevamento non indenne il prelievo dovrà essere conforme alla Dec. 2004/558/CE e successive modifiche e integrazioni Oppure provenienti da allevamenti vaccinati con vaccino deleto come da protocollo della ditta produttrice e gli animali dovranno essere sottoposti a controllo sierologico con esito favorevole nei 15 gg precedenti la partenza.

BLUE TONGUE : L accettazione degli animali avverrà nel rispetto del regolamento comunitario 2007/1266/CE e successive modifiche. La suddetta norma sarà applicata anche per l uscita degli animali. OVINI CAPRINI Essere scortati da Dichiarazione di provenienza (Mod. 4 integrato conforme a quanto previsto dal Decreto del Ministero della Salute 28 giugno 2016) che certifichi che provengono da allevamenti Ufficialmente Indenni da Brucellosi ed esenti da malattie infettive ed infestive della specie, e che provengano da allevamenti non sottoposti a vincoli di polizia veterinaria. L introduzione degli animali provenienti da Paesi comunitari è subordinata alle condizioni previste dal D. Lgs.19-8-2005 n. 193. BLUE TONGUE : L accettazione degli animali avverrà nel rispetto del regolamento comunitario 2007/1266/CE e successive modifiche. La suddetta norma sarà applicata anche per l uscita degli animali. Gli animali dovranno essere vaccinati nei confronti dei sierotipi virali circolanti nella zona di partenza non presenti nel territorio di destinazione. EQUIDI (Cavalli Asini Muli - Bardotti) Tutti gli equidi di età superiore ai dodici mesi, saranno ammessi al quartiere fieristico a condizione che abbiano subito i controlli previsti dal Decreto 02 febbraio 2016 Piano nazionale per la sorveglianza ed il controllo dell anemia infettiva degli equidi (GU Serie Generale n.96 del 26-4-2016), ovvero dovranno essere controllati per l anemia infettiva equina secondo la periodicità/validità indicata nel succitato decreto e gli esiti dovranno essere trascritti sui documenti di accompagnamento. Gli animali di origine nazionale dovranno essere scortati da: Passaporto che attesti l iscrizione all anagrafe equina nazionale, conformemente a quanto previsto dal Decreto 29.12.2009 e relative procedure di attuazione (Manuale Operativo Prot. 0017791 del 09/10/2007 e D.Lgs.16 febbraio 2011, n. 29, Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento

(CE) n. 504/2008 recante attuazione della direttiva 90/426/CEE e 90/427/CEE sui metodi di identificazione degli equidi, nonché gestione dell'anagrafe da parte dell'unire ). Dichiarazione di provenienza (Mod. 4 integrato conforme a quanto previsto dal Decreto del Ministero della Salute 28 giugno 2016). Gli equidi provenienti dagli Stati membri dell unione Europea devono essere scortati: da documento di identificazione conforme al Regolamento (CE) n. 504/2008 della Commissione del 6 giugno 2008 recante attuazione delle direttive 90/426/CEE e 90/427/CEE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi essere conformi alla Direttiva 156/2009/CE. Gli equidi provenienti da paesi terzi dovranno transitare attraverso un Posto di Ispezione Frontaliero (PIF) ed essere accompagnati dal Documento veterinario comunitario di entrata (DVCE animali) emesso dal PIF. SUINI Dovranno essere scortati dalla dichiarazione di provenienza (Mod. 4 integrato conforme a quanto previsto dal Decreto del Ministero della Salute 28 giugno 2016) da cui risultino le qualifiche previste dall O.M. 12 aprile 2008 (MVS) e per la Malattia di Aujeszky essere conformi alla decisione 2008/185/CE, quindi se gli animali non arrivano da territori accreditati, devono provenire da aziende ufficialmente indenni, essere stati isolati nei 30 gg precedenti la movimentazione e devono essere stati sottoposti nei 15 gg precedenti la movimentazione ad un controllo sierologico per la ricerca di anticorpi nei confronti del virus A norma dell art. 1 del D.M. 5 agosto 1999, è vietata l introduzione nell ambito fieristico di suini provenienti dalla Sardegna. L introduzione di suini provenienti dai Paesi Comunitari è regolata dal D.L.vo 196/99 (Mod. 2 dell allegato f), mentre per quelli provenienti da Paesi terzi è subordinata alle condizioni previste dal D.Lgs31-1-2007 n 47 e successive modificazioni ed integrazioni. AVICOLI E STRUZZI Gli animali delle specie avicole ammessi al quartiere fieristico devono provenire da allevamenti di svezzamento accreditati ai sensi del D.M. 25 giugno 2010 Misure di prevenzione, controllo e sorveglianza del settore avicolo rurale, essere scortati dalla Dichiarazione di provenienza (Mod. 4 integrato conforme a quanto previsto dal Decreto del Ministero della Salute 28 giugno 2016) LAGOMORFI :

CONIGLI Dovranno essere scortati dalla Dichiarazione di provenienza (Mod. 4 integrato conforme a quanto previsto dal Decreto del Ministero della Salute 28 giugno 2016) nel quale dovrà risultare che nell allevamento da cui provengono, non si sono verificati casi di mixomatosi e malattia emorragica virale da almeno 6 mesi e che gli animali, di età superiore a 30 giorni, sono stati sottoposti a vaccinazione contro la mixomatosi e la malattia emorragica virale. LEPRI Dovranno essere scortati dalla Dichiarazione di provenienza (Mod. 4 integrato conforme a quanto previsto dal Decreto del Ministero della Salute 28 giugno 2016). DISCIPLINA DEI TRASPORTI Gli animali dovranno essere trasportati alle condizioni previste dal Reg. 1/2005/CE e successive modificazioni ed integrazioni e gli autotrasportatori dovranno esibire all ingresso in Fiera l attestazione dell avvenuta disinfezione (art. 64 del Regolamento di Polizia Veterinaria). Ultimato lo scarico, gli automezzi non potranno lasciare l area fieristica, se non dopo essere stati sottoposti a lavaggio e disinfezione presso l apposita stazione esistente nell ambito della Fiera. Per chiarimenti ed informazioni sanitarie rivolgersi al Servizio Veterinario dell A. ULSS n 9 Scaligera tel. 045-8075056 045/8075929 tutti i giorni lavorativi dalle ore 8.00 alle ore 13.00.