I. Oggetto ed effetto II. Condizioni per la certificazione III. Competenza e procedura... 4

Documenti analoghi
Direttive concernenti i corsi «Primi soccorsi d'urgenza per allievi conducenti» (corsi di pronto soccorso)

Sommario. II. Competenze professionali Competenze professionali III. Entrata in vigore Entrata in vigore... 5

Uffcio federate delle strade USTRA

Regolamento mediatore FSA / mediatrice FSA

Ordinanza del DFE concernente le esigenze minime per il riconoscimento delle scuole specializzate superiori di economia

Disposizioni concernenti gli esami e il rilascio delle certificazioni dei moduli nell'ambito della formazione alla conduzione SVF-ASFC

del 22 giugno 2010 (Stato 1 gennaio 2013)

Formatori/trici di lingua nell ambito dell integrazione Guida alla certificazione

del 18 giugno 2010 (Stato 1 gennaio 2017)

(Regolamento degli studi IUFFP) Sezione 1: Date dei semestri e offerta di formazione. del 22 settembre 2006 (Stato 7 novembre 2006)

Indice FAQ. attualizzata /ci

Regolamento degli studi

Ordinanza sull assicurazione malattie

Ordinanza sull assicurazione malattie

Regolamento relativo alla Procedura di Equivalenza Certificato Settoriale Oml TC. Comitato Oml TC,

Regolamento Equivalenza Certificato settoriale Oml TC. Comitato Oml TC,

Ordinanza concernente l accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada

Regolamento sulle limitazioni d ammissione allo studio di medicina all Università della Svizzera italiana 1

Ordinanza sull ammissione alla circolazione di persone e veicoli

Regolamento d esame per il conseguimento della qualifica professionale d intermediario assicurativo del 23 novembre 2012

[Signature] Sezione 2: Riconoscimento dei titoli di studio esteri

Ordinanza sull energia

Ordinanza concernente la convenzione germano-svizzera di doppia imposizione

Diploma per formatori di apprendisti in azienda

Soccorritore specialista elicottero (SSE)

Ordinanza relativa ai brevetti d invenzione

Regolamento d ammissione dei membri della SGfB

Ordinanza sugli interventi di pubblica utilità della protezione civile

Guida Vigilanza e rimedi giuridici nelle scuole specializzate superiori

1. Il comitato ordinatore costituito nell ambito dell Università e nominato con Decreto Rettorale svolge i seguenti compiti:

VADEMECUM ATTIVITA FORMATIVA OBBLIGATORIA (in riferimento alle Linee guida)

REGISTRO NAZIONALE ERBORISTI PROFESSIONISTI REGOLAMENTO

Ordinanza sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori

REGOLAMENTO CANTONALE COLLABORATRICE SANITARIA CRS Settore Corsi Croce Rossa Ticino

Ordinanza concernente il progetto pilota «Budget di assistenza»

Formazione degli autisti

del 3 settembre 2003 (Stato 23 settembre 2003)

Ordinanza sull ammissione alla circolazione di persone e veicoli

ART. 1: ISTITUZIONE, ATTIVAZIONE E FINALITÀ

Ordinanza concernente la sperimentazione di un modulo speciale di insegnamento e di esame presso la Facoltà di medicina dell Università di Berna

Ordinanza sulla comunicazione per via elettronica nell ambito di procedimenti amministrativi

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Addetta del pneumatico/addetto del pneumatico

Proposta per un. REGOLAMENTO (CE) n../ DELLA COMMISSIONE

Informazioni dal segretariato FFA

Ordinanza sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori

Legge concernente le scuole medie del Cantone dei Grigioni (Legge sulle scuole medie)

ART. 1: ISTITUZIONE, ATTIVAZIONE E FINALITÀ

RACCOMANDAZIONI. (Testo rilevante ai fini del SEE) (2011/766/UE)

Modifica del (avamprogetto del 10 dicembre 2009) Il Dipartimento federale dell economia ordina:

Ordinanza sulle tasse e le indennità per l esame svizzero di maturità e gli esami complementari

REGOLAMENTO PER L ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PREMESSA

Direttiva in materia di fideiussioni

Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali (del 18 febbraio 1993)

D. R. n 146 Teramo, 1 marzo 2019 IL RETTORE. lo Statuto dell Università degli Studi di Teramo, ed in particolare gli artt.

Ordinanza sugli emolumenti relativi ai compiti dell Ufficio federale dei trasporti

Ordinanza sulla comunicazione per via elettronica nell ambito di procedimenti amministrativi

Modifica del 20 settembre Il Dipartimento federale dell economia (DFE) ordina:

Direttive relative per l esame per il conseguimento

Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici

REGOLAMENTO DELLA SDM-FSM SUL RICONOSCIMENTO DELLE FORMAZIONI E DEI MEDIATORI

Procedura di notifica per dividendi svizzeri da partecipazioni ragguardevoli detenute da società estere.

SCHEMA ACAE PER LA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

Direttive inerenti al regolamento d esame di formatrice / formatore

Ordinanza del DATEC sulle licenze di determinate categorie di personale dei servizi di navigazione aerea

Ordinanza del DFI. Sezione 1: Disposizioni generali. Sezione 2: Programmi di studio. del 20 settembre 2002

Regolamento per la procedura di ammissione e l immatricolazione al Bachelor della SUPSI (Laurea di primo livello)

Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici

Ordinanza sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie

Programma di certificazione per persone specializzate in protezione antincendio

Regolamento sulla formazione continua dei docenti (del 9 giugno 2015)

1 Foglio ufficiale 11/2014 Venerdì 7 febbraio 1107

Ordinanza relativa ai brevetti d invenzione

Ordinanza sulle certificazioni in materia di protezione dei dati

Regolamento del Tribunale penale federale sui principi dell informazione

Ordinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio militare e dell idoneità a prestare servizio militare

Ordinanza sull assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni

Bando per l erogazione borse di studio. Art.1 Premesse

Legge Minniti. Principali novità

Regolamento prove di certificazione linguistica (testo deliberato CP/Direttivo giugno 2016 in vigore da )

Ordinanza che disciplina l esercizio della professione di maestro conducente

La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE),

Art. 1 I termini usati nel presente Accordo amministrativo hanno lo stesso senso di quelli usati nella Convenzione.

Allegato menzionato La presente circolare è inviata anche alle associazioni e alle organizzazioni interessate.

(Ordinanza sulle agenzie per l accreditamento di scuole universitarie professionali) del

Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri

1.12 COMUNE DI MORCOTE REGOLAMENTO COMUNALE. per la concessione dell assegno educativo. (Lascito della Fondazione Gabriele Chiattone)

Ordinanza sul registro dell autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro

Regolamento di prodotto del sistema di qualità MINERGIE esercizio (SQM esercizio) Versione

PROMEMORIA PROCEDURA D AMMISSIONE PER PEZZI PIROTECNICI

Riconoscimento delle qualifiche professionali PROFESSIONE DOCENTE

Transcript:

REGOLAMENTO DELL ASSOCIAZIONE RESQ relativo alla procedura di certificazione delle competenze delle formatrici e dei formatori dei corsi di primi soccorsi per allievi conducenti Regolamento sulla certificazione delle competenze, primi soccorsi

Sommario I. Oggetto ed effetto... 3 Oggetto... 3 Effetto... 3 II. Condizioni per la certificazione... 3 Competenze tecniche... 3 Competenze pedagogiche... 3 Obbligo di aggiornare la propria formazione... 4 Attestazione della formazione e della formazione continua... 4 III. Competenza e procedura... 4 Principio... 4 Competenza... 4 Richiesta di certificazione... 4 Prima certificazione... 5 Rinnovo della certificazione... 5 Verifica... 5 Documentazione incompleta... 5 Certificazione... 5 Durata della certificazione... 5 Registro... 6 Protezione giuridica... 6 Diritto di essere sentito... 6 Revoca... 6 Emolumenti... 6 IV. Disposizioni finali... 6 Formatori riconosciuti dall USTRA... 7 Entrata in vigore... 7 Allegato... 8

In virtù dell art. dei suoi statuti, l Associazione ResQ delibera: I. Oggetto ed effetto Art. 1 Oggetto Il presente regolamento disciplina le condizioni e la procedura di certificazione dei formatori 1. Art. Effetto I formatori in possesso di un certificato di competenza valido rilasciato dall Ufficio di certificazione ResQ adempiono le condizioni tecniche necessarie per impartire il corso di primi soccorsi per allievi conducenti, secondo le direttive del 3 marzo 005 emanate dall Ufficio federale delle strade (USTRA) sui corsi Primi soccorsi d urgenza per allievi conducenti (corsi di soccorritore) e i corsi di formazione per formatori. II. Condizioni per la certificazione Art. 3 Competenze tecniche 1 Adempiono le condizioni tecniche le persone che hanno assolto almeno la formazione di livello per non professionisti nel campo del salvataggio o il Modulo 1 del corso Primi soccorsi nella vita quotidiana, e che sono in possesso di un attestato di formazione BLS secondo le direttive del SRC approvate dalla SMEDREC, rilasciato nel corso degli ultimi due anni. I professionisti secondo la lista allegata (vedi p. 8), regolarmente attivi nei settori del salvataggio preospedaliero, delle cure d urgenza, delle cure intensive e dell anestesia sono riconosciuti come formatori specializzati se sono in possesso di un attestato di formazione BLS secondo le direttive del SRC approvate dalla SMEDREC, rilasciato nel corso degli ultimi due anni. Art. 4 Competenze pedagogiche 1 I presupposti pedagogici sono ottemperati se un formatore ha frequentato un corso di base della durata minima di cinque giorni nell ambito della formazione degli adulti, oppure se ha conseguito in altri ambiti le proprie competenze metodologiche e didattiche. Il programma del corso deve corrispondere come minimo alle norme dell Associazione ResQ relative alla certificazione dei formatori dei corsi di primi soccorsi per allievi conducenti e di livello 1. 1 Le denominazioni di persone e funzioni sono valide per entrambi i sessi. 3

Art. 5 Obbligo di aggiornare la propria formazione 1 Durante il periodo di certificazione, ogni formatore certificato è tenuto ad assolvere una formazione continua adeguata di almeno tre giorni ogni due anni in ambito pedagogico e medico-specialistico. Una di queste giornate di formazione continua obbligatoria può essere assolta nell ambito del servizio sanitario. Art. 6 Attestazione della formazione e della formazione continua Se la formazione pedagogica e specialistica o la formazione continua sono state assolte più di due anni prima dell inoltro della domanda di certificazione, quest ultima è esclusa. III. Competenza e procedura Art. 7 Principio 1 La certificazione delle competenze si basa sull analisi e sulla valutazione dei documenti i- noltrati. La certificazione delle competenze delle organizzazioni certificate da eduqua viene effettuata mediante procedura semplificata (p. es. prove a campione). Art. 8 Competenza L Ufficio di certificazione ResQ effettua la procedura e decide sul rilascio del certificato. Art. 9 Richiesta di certificazione 1 La procedura di certificazione richiede una domanda scritta a mezzo del modulo ufficiale. Tale formulario debitamente compilato deve essere inoltrato all Ufficio di certificazione ResQ. Sono autorizzati a richiedere una certificazione i formatori e gli organizzatori del corso. Se un organizzatore di corsi richiede la certificazione per i suoi formatori, è tenuto ad attestare che gli interessati adempiono le condizioni tecniche e pedagogiche richieste. 3 I dati devono essere inoltrati in una forma strutturata. Versione secondo decisione del comitato dell Associazione ResQ del 9 novembre 007; data dell entrata in vigore: 1 gennaio 010 Art. 5 cpv. 1: Durante il periodo di certificazione, chiunque lavori quale formatore certificato è tenuto ad assolvere una formazione continua equilibrata di almeno tre giorni ogni due anni nei settori medico e pedagogico. 4

Art. 10 Prima certificazione La pratica inoltrata con il modulo ufficiale debitamente compilato deve fornire informazioni sulle formazioni e le formazioni complementari assolte. Art. 11 Rinnovo della certificazione Il rinnovo della certificazione presuppone che i formatori abbiano assolto una formazione continua conformemente alle norme dell Associazione ResQ. Art. 1 Verifica 1 L Ufficio di certificazione ResQ verifica che i documenti siano esaustivi, tecnicamente corretti e conformi alle norme dell Associazione ResQ in materia di formazione continua. Art. 13 Documentazione incompleta 1 Se l Ufficio di certificazione ResQ constata la mancanza di uno o più documenti richiesti, ne informa la persona che ha inoltrato la domanda indicandole quali sono i documenti mancanti e assegna un congruo termine per consentirle di completare la domanda di certificazione. In ogni caso i documenti mancanti devono essere inoltrati entro un anno. Se i documenti mancanti non pervengono all Ufficio di certificazione ResQ entro il termine stabilito, la domanda non viene trattata. La procedura si basa sull art. 17 del presente regolamento. In tal caso gli emolumenti corrisposti per la procedura non vengono rimborsati. Art. 14 Certificazione 1 Il certificato viene rilasciato dall Ufficio di certificazione ResQ. Se la domanda è stata inoltrata dagli organizzatori di un corso per conto dei loro formatori, l Ufficio di certificazione ResQ rilascia un certificato nominale. L Ufficio ResQ comunica all USTRA la propria decisione, che equivale nel contempo a una domanda di riconoscimento a nome dei richiedenti. Gli emolumenti per il riconoscimento da parte dell USTRA sono a carico dei richiedenti. 3 La certificazione autorizza ad avvalersi del titolo di formatrice certificata / formatore certificato per il corso di primi soccorsi per allievi conducenti. Art. 15 Durata della certificazione 1 Il certificato viene rilasciato per un periodo di quattro anni. Può essere rinnovato, a condizione che il formatore o gli organizzatori del corso ne facciano domanda almeno tre mesi prima della scadenza di tale periodo. 3 Se questo termine non viene rispettato deve essere inoltrata una nuova domanda di certificazione. 3 Versione secondo decisione del comitato dell Associazione ResQ del 9 novembre 007; data dell entrata in vigore: 1 gennaio 008 5

Art. 16 Registro L Ufficio di certificazione ResQ tiene un registro dei certificati rilasciati e fornisce informazioni agli aventi diritto interessati. 4 Art. 17 Protezione giuridica 1 Le decisioni negative possono essere impugnate entro un termine di 30 giorni dalla notifica della decisione. Il ricorso, motivato, deve essere indirizzato per iscritto all Ufficio di certificazione all attenzione dell Associazione ResQ. A seguito del ricevimento del ricorso, l Ufficio di certificazione riesamina la propria decisione. 3 Se l Ufficio di certificazione mantiene la sua decisione, ne dà comunicazione alla/al presidente dell Associazione ResQ e le/gli trasmette la pratica. 4 Il comitato direttivo dell Associazione giudica la questione o la rimanda all Ufficio di certificazione con istruzioni vincolanti. 5 Se l Associazione ResQ mantiene la sua decisione, l USTRA viene informato in merito. Art. 18 Diritto di essere sentito 1 È garantito l accesso a tutti gli atti utili della pratica. È possibile procedere a un audizione personale quando non si può prendere una decisione sulla base della documentazione agli atti. Art. 19 Revoca 1 I certificati ottenuti in modo illecito o disonesto vengono revocati dall Ufficio di certificazione ResQ. Resta salva l istruzione di un procedimento penale. Art. 0 Emolumenti 1 Per la procedura di certificazione e il procedimento di ricorso, l Ufficio di certificazione ResQ percepisce degli emolumenti a copertura delle spese. La loro entità è stabilita da un ordinanza. Gli emolumenti relativi al disbrigo della pratica devono essere pagati in anticipo. 3 Se dopo la chiusura di una pratica viene inoltrata una nuova domanda, gli emolumenti vengono percepiti ancora una volta. 4 Le tasse di ricorso vengono restituite solo quando quest ultimo viene accolto. IV. Disposizioni finali Art. 1 4 Versione secondo decisione del comitato dell Associazione ResQ del 13 aprile 006 6

Formatori riconosciuti dall USTRA 1 I formatori riconosciuti dall USTRA che impartiscono il corso di primi soccorsi per allievi conducenti sono tenuti a inoltrare entro il 31 dicembre 005 all Ufficio di certificazione ResQ i documenti richiesti per la conferma del loro riconoscimento. Se la formazione di formatore o l ultima formazione continua risale a più di due anni dalla domanda di certificazione, la formazione continua richiesta deve essere assolta nel 006 affinché la certificazione mantenga la sua validità nel 007. Art. Entrata in vigore Il presente regolamento è stato adottato dal comitato direttivo dell Associazione ResQ in data maggio 005 ed entra in vigore il 1 luglio 005. Berna, maggio 005 Il presidente Membro del comitato direttivo Marco Jullier Kurt Sutter 7

Allegato Sono professionisti ai sensi dell art. 3, cpv. del Regolamento dell Associazione ResQ relativo alla procedura di certificazione delle competenze delle formatrici e dei formatori del corso di primi soccorsi per allievi conducenti del maggio 005: - i medici - i soccorritori diplomati - gli infermieri DL I - gli infermieri diplomati - i soccorritori ausiliari d ambulanza con attestato professionale federale. 8