Accordo. Traduzione 1. Preambolo

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Transcript:

Traduzione 1 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Sudafrica sull esenzione dall obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico o di servizio valido Concluso il 3 giugno 2010 Entrato in vigore il 1 settembre 2010 Preambolo Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Sudafrica (in seguito «Parti» o al singolare «Parte»), considerato che il rafforzamento delle relazioni amichevoli è nell interesse di entrambi i Paesi, animati dal desiderio di agevolare l entrata nel rispettivo Paese ai cittadini della Repubblica del Sudafrica e ai cittadini della Confederazione Svizzera che sono titolari di un passaporto diplomatico o di servizio valido senza che debbano procurarsi un visto, hanno convenuto quanto segue: Art. 1 Autorità competenti Le autorità competenti per l applicazione dell Accordo sono: a) per il Governo della Repubblica del Sudafrica, il Dipartimento dell interno; e b) per il Consiglio federale svizzero, il Dipartimento federale di giustizia e polizia. Art. 2 Personale diplomatico e consolare accreditato (1) I cittadini del Paese di una Parte, che sono titolari di un passaporto diplomatico o di servizio valido e sono membri del personale di una missione diplomatica o di un posto consolare del proprio Paese oppure si recano nel Paese dell altra Parte in qualità di collaboratori di un organizzazione internazionale, possono entrare nel territorio dell altra Parte e soggiornarvi senza visto per la durata delle loro funzioni. La Parte accreditante notifica previamente per via diplomatica alla Parte accreditataria il titolo e la funzione delle persone summenzionate. RS 0.142.111.182 1 Dal testo originale tedesco (AS 2010 3519). 2009-3007 3519

(2) La Parte accreditataria rilascia alle persone di cui al paragrafo (1) una carta di legittimazione o di identificazione. (3) Le condizioni di cui ai paragrafi (1) e (2) si estendono anche ai familiari che vivono nella stessa economia domestica, a condizione che siano riconosciuti dall altra Parte come familiari autorizzati a vivere con le persone di cui al paragrafo (1) e che siano titolari di un passaporto diplomatico o di servizio valido. Art. 3 Partecipazione a incontri, conferenze o visite ufficiali (1) I cittadini della Confederazione Svizzera, titolari di un passaporto diplomatico o di servizio, che non sono membri di una missione diplomatica o di un posto consolare né rappresentanti del proprio Paese presso un organizzazione internazionale, sono esentati dall obbligo del visto per entrare nel territorio della Repubblica del Sudafrica, transitarvi e soggiornarvi per un periodo massimo di novanta (90) giorni dalla data d entrata, purché non vi esercitino un attività lucrativa indipendente o d altro tipo. (2) I cittadini della Repubblica del Sudafrica, titolari di un passaporto diplomatico o di servizio valido, che non sono membri di una missione diplomatica o di un posto consolare né rappresentanti del proprio Paese presso un organizzazione internazionale, sono esentati dall obbligo del visto per entrare nel territorio della Confederazione Svizzera, transitarvi e soggiornarvi per un periodo massimo di novanta (90) giorni in un periodo di centottanta (180) giorni a partire dalla data d entrata. (3) I cittadini dei Paesi di una delle Parti di cui al paragrafo (1) e (2) che intendono soggiornare nel territorio del Paese dell altra Parte per un periodo superiore a novanta (90) giorni devono dapprima ottenere un visto. La missione diplomatica o il posto consolare del Paese in questione rilascia il visto gratuitamente. (4) Per le persone che entrano nel territorio svizzero dopo essere transitate attraverso il territorio di uno o più Paesi cui si applicano integralmente le disposizioni sull esenzione dai controlli alle frontiere interne e dalle restrizioni alla circolazione delle persone conformemente all acquis di Schengen, il termine di novanta (90) giorni inizia a decorrere dalla data in cui attraversano la frontiera esterna dello spazio di libera circolazione costituito dai Paesi summenzionati. Art. 4 Rifiuto d entrata e rilascio di un nuovo passaporto (1) Le autorità competenti di ciascuna Parte si riservano il diritto, nell ambito del loro potere discrezionale, di rifiutare l entrata o di abbreviare il soggiorno nel territorio del proprio Paese ai cittadini dell altra Parte che sono titolari di un passaporto diplomatico o di servizio valido e che le autorità competenti considerano indesiderate. (2) I cittadini dei Paesi parte che perdono il proprio passaporto nel territorio del dell altra Parte informano le competenti autorità nel Paese ospite e sollecitano un intervento appropriato. La missione diplomatica interessata o il posto consolare interessato rilascia un nuovo passaporto o documento di viaggio al proprio cittadino e ne informa le competenti autorità del Paese ospite. 3520

Art. 5 Rispetto del diritto interno Le disposizioni del presente Accordo non dispensano i cittadini di entrambi i Paesi che sono titolari di un passaporto diplomatico o di servizio valido dall obbligo di rispettare, durante il loro soggiorno, il diritto interno vigente nel territorio dell altra Parte. Art. 6 Notifica dei documenti pertinenti (1) Entro trenta (30) giorni dalla firma del presente Accordo le Parti si scambiano per via diplomatica gli specimen dei loro passaporti diplomatici e di servizio e le informazioni sulle norme che ne reggono l utilizzo. (2) Ciascuna Parte trasmette inoltre all altra Parte per via diplomatica gli specimen dei suoi passaporti diplomatici e di servizio nuovi o modificati, al più tardi trenta (30) giorni prima della loro introduzione. (3) Le Parti s informano altresì per scritto e per via diplomatica su qualsiasi cambiamento relativo alle regole che reggono l utilizzo dei passaporti diplomatici e di servizio. Art. 7 Protezione dei dati I dati personali trasmessi in applicazione del presente Accordo sono raccolti, trattati e protetti conformemente al diritto interno. In particolare si applicano i seguenti principi: a) la Parte che riceve i dati personali li utilizza unicamente ai fini previsti dalla Parte che li ha trasmessi e alle condizioni poste da quest ultima; b) su richiesta, la Parte che riceve i dati informa la Parte che ha trasmesso i dati in merito al loro utilizzo; c) i dati personali possono essere trasmessi unicamente dalle autorità competenti per l esecuzione dell Accordo ed essere utilizzati unicamente da queste ultime. I dati possono essere trasmessi a terzi soltanto previa autorizzazione scritta della Parte che li ha trasmessi; d) la Parte che trasmette i dati personali accerta l esattezza dei dati da trasmettere nonché la necessità e la proporzionalità rispetto allo scopo perseguito con la comunicazione. A tal fine rispetta le restrizioni relative alla trasmissione previsti dal diritto interno. Se risulta che sono stati trasmessi dati inesatti o che la trasmissione era indebita, la Parte che riceve i dati personali ne è avvertita immediatamente e procede alla necessaria rettifica o distruzione; e) ogni persona interessata che ne faccia richiesta è informata in merito ai dati personali esistenti al suo riguardo e alle finalità perseguite con la loro utilizzazione, secondo le condizioni stabilite dal diritto della Parte da essa interpellata; 3521

f) i dati personali trasmessi sono conservati soltanto fino a quando lo esige lo scopo per il quale sono stati trasmessi. Il controllo del trattamento e dell utilizzo dei dati è garantito conformemente al diritto interno di ciascuna Parte; g) le due Parti sono tenute a proteggere in modo efficace i dati personali trasmessi dall accesso non autorizzato, dalle modifiche abusive e dalla comunicazione non autorizzata. Art. 8 Composizione delle controversie Le controversie tra le Parti relative all interpretazione, all applicazione o all attuazione del presente Accordo sono risolte in via amichevole mediante consultazioni reciproche e negoziati tra le autorità competenti delle Parti. Art. 9 Emendamenti Di comune intesa fra le Parti, il presente Accordo può essere emendato per via diplomatica mediante scambio di note fra le Parti. Le modifiche entrano in vigore il giorno della ricezione della seconda notifica con la quale le Parti si comunicano vicendevolmente di aver espletato le necessarie formalità interne. Art. 10 Obblighi derivanti dal diritto internazionale Il presente Accordo non pregiudica altri obblighi delle Parti derivanti dalle convenzioni internazionali, segnatamente gli obblighi sanciti dalla Convenzione di Vienna del 1961 2 sulle relazioni diplomatiche e dalla Convenzione di Vienna del 1963 3 sulle relazioni consolari. Art. 11 Sospensione (1) Ciascuna Parte si riserva il diritto di sospendere integralmente o parzialmente il presente Accordo per motivi di ordine pubblico e per tutelare la sanità pubblica e interessi in materia di sicurezza. (2) La sospensione, unitamente ai motivi, è notificata all altra Parte per scritto per via diplomatica ed entra in vigore non appena l altra Parte riceve la notifica scritta. (3) La Parte che ha sospeso l Accordo revoca quanto prima la sospensione per via diplomatica mediante notifica scritta all altra Parte. Art. 12 Entrata in vigore, durata e denuncia (1) Il presente Accordo entra in vigore il novantesimo (90 ) giorno dalla data della firma e resta in vigore per una durata indeterminata, salvo se è denunciato conformemente al paragrafo (2). 2 RS 0.191.01 3 RS 0.191.02 3522

(2) Ciascuna Parte può denunciare il presente accordo per via diplomatica mediante notifica scritta con preavviso di novanta (90) giorni. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo in duplice copia nelle lingue tedesca e inglese, ciascun testo facente parimenti fede. Fatto a Città del Capo il 3 giugno 2010. Per il Consiglio federale svizzero: Irene Flückiger Per il Governo della Repubblica del Sudafrica: Nkosazana Dlamini Zuma 3523

3524