Revisione della legge federale sull aiuto monetario internazionale (Legge sull aiuto monetario, LAMO)

Documenti analoghi
Rapporto sui risultati della consultazione

\ COO

Ordinanza sul contratto normale di lavoro per il personale domestico (CNL personale domestico) Proroga e modifica

18.xxx. Rapporto esplicativo. Revisione della legge federale sull aiuto monetario internazionale (legge sull aiuto monetario, LAMO) del

Rapporto sui resultati della consultazione relativa alla modifica dell ordinanza sui fondi propri

Avamprogetto di modifica della legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia (RS 861)

Ordinanza sul contratto normale di lavoro per il personale domestico Proroga e modifica

Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera Riferimento/Numero d'incarto: R

Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nel Foglio federale.

Legge federale sulle finanze della Confederazione

Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nel Foglio federale.

Decreto federale Ia concernente il preventivo per il 2017

Rapporto dell Ufficio di revisione alle Commissioni federali delle finanze delle Camere federali

Revisione totale della legislazione postale: legge sull organizzazione della Posta. Consultazione Sintesi dei risultati

Sintesi dei risultati della procedura di consultazione svoltasi dal 2 luglio al

Messaggio concernente la modifica della legge sull imposizione del tabacco

Legge federale sulla formazione continua (Legge sulla formazione continua LFCo)

Legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Ordinanza sulla promozione del settore alberghiero: avvio della procedura di consultazione

Ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale

Messaggio concernente la concessione di un credito quadro per la continuazione dell aiuto monetario internazionale.

Rapporto sull esito dell indagine conoscitiva. Berna, 10 giugno 2010

Rapporto esplicativo concernente la modifica dell ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI)

Legge federale sulla promozione del settore alberghiero

3 aprile Dipartimento federale dell economia, della formazione e della ricerca DEFR

Ordinanza sul computo globale dell imposta

Iniziativa parlamentare La formazione di apprendisti come criterio per l aggiudicazione di appalti pubblici

sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale

sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale

Vista d insieme sul probabile contenuto del nuovo concordato sul settore delle scuole universitarie

Ordinanza sul computo globale dell imposta

Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici

Ordinanza concernente le agevolazioni fiscali in favore delle imprese nelle zone di rilancio economico

Legge federale sul programma di stabilizzazione

Iniziativa parlamentare Aumento dei contributi ai gruppi parlamentari per la copertura dei costi delle loro segreterie

Regolamento sulla formazione continua dei docenti (del 9 giugno 2015)

Iniziativa cantonale Legge sulla protezione delle acque. Modifica

Dipartimento federale dell economia, della formazione e della ricerca DEFR

Ordinanza concernente l aiuto alle vittime di reati

Ordinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo

Ordinanza concernente la vigilanza sulle attività informative

Legge federale sulla promozione del settore alberghiero

Legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Ordinanza del DFF concernente i mutui ipotecari agevolati

Legge federale sulla promozione del credito al settore alberghiero

Ordinanza sul Fondo sociale per la difesa e la protezione della popolazione

Ordinanza sull aiuto in favore delle zone di rilancio economico

Legge federale sulla ricerca

Consultazione. Legge federale sul programma di stabilizzazione Legge del 24 marzo sul personale federale.

2. Definizione ed effetti di un ruling fiscale / delimitazioni

Rapporto sui risultati concernente la consultazione relativa alla modifica dell ordinanza sui fondi propri

Regolamento sulla formazione continua dei docenti (del 9 giugno 2015)

Rapporto esplicativo concernente la modifica dell ordinanza sull organizzazione del Governo e dell Amministrazione

Legge federale concernente il Fondo per le strade nazionali e il traffico d agglomerato

Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Legge federale concernente la salvaguardia della democrazia, dello Stato di diritto e della capacità di agire in situazioni straordinarie

Ordinanza sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità

Decreto federale. Art. 1 1

Legge federale in favore delle zone di rilancio economico 1

Regolamento di organizzazione della Conferenza svizzera delle scuole universitarie

Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nel Foglio federale.

Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Berna, maggio Compendio dei risultati della procedura di consultazione

Ordinanza sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi d interesse nelle regioni montane 1

Ordinanza sull organizzazione del Dipartimento federale degli affari esteri

Contratto aggiuntivo tra il Consiglio federale e la fondazione «Switzerland Innovation» sul sistema di fideiussione

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la cartella informatizzata del paziente (OFCIP)

Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Rapporto esplicativo sulla revisione istruzioni concernenti il plurilinguismo

Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale

Ordinanza sulla promozione. Settore alberghiero. del xxxx 2014

Messaggio che approva il Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e la Norvegia per evitare le doppie imposizioni

Ordinanza. Sezione 1: Oggetto e scopo. Sezione 2: Partecipazioni ai programmi sostenute e condizioni 4

Ordinanza sull adeguamento di disposizioni di legge a seguito della riorganizzazione dei dipartimenti

Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

del... Art. 1 Approvazione e attuazione della Convenzione sull assistenza amministrativa

Regolamento di gestione del Fondo per la promozione della ricerca forestale e del legno

Protocollo della Convenzione d Atene del 1974 relativa al trasporto per mare di passeggeri e dei loro bagagli

Protocollo della Convenzione d Atene del 1974 relativa al trasporto per mare di passeggeri e dei loro bagagli

Protocollo alla Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR)

Legge federale sull Istituto svizzero di diritto comparato

Dipartimento federale delle finanze DFF. Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali SFI

sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Rapporto intermedio della Banca nazionale svizzera al 30 settembre 2016

concernente il fondo infrastrutturale per il traffico d agglomerato, la rete delle strade nazionali,

Pubblicazione del quarto rapporto di valutazione sulla Svizzera da parte del GAFI

Ordinanza del DATEC concernente il programma Traffico d agglomerato (OPTA)

Transcript:

Dipartimento federale delle finanze DFF Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali SFI. Revisione della legge federale sull aiuto monetario internazionale (Legge sull aiuto monetario, LAMO) Rapporto sui risultati della consultazione (18 dicembre 2015 11 aprile 2016) Berna, 30 settembre 2016

Indice 1 SITUAZIONE INIZIALE... 3 2 PROCEDURA DI CONSULTAZIONE... 3 3 RISULTATI DELLA PROCEDURA DI CONSULTAZIONE... 4 3.1 Adeguamento della durata dell aiuto monetario nei casi di crisi sistemica (art. 2 cpv. 3 LAMO)... 4 3.2 Aiuto monetario a favore dei Paesi più poveri conformemente alla legge federale sulle finanze della Confederazione (art. 8 cpv. 2 LAMO)... 4 3.3 Regolamentazione esplicita della partecipazione della BNS all aiuto monetario a singoli Stati (art. 6 cpv. 3 LAMO)... 5 2/5

1 Situazione iniziale Il 1 aprile 2015 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di avviare i lavori di revisione della legge del 19 marzo 2004 1 sull aiuto monetario (LAMO) e di sottoporgli un avamprogetto entro la fine del 2015. La revisione si è resa necessaria alla luce dei cambiamenti intervenuti nella prassi in materia di concessione di crediti a livello multilaterale a seguito della crisi finanziaria globale così come nella situazione del debito pubblico nell area dell euro. L obiettivo della modifica di legge è permettere alla Svizzera di continuare a partecipare in modo affidabile alle misure di stabilizzazione del sistema monetario e finanziario internazionale. Il 18 dicembre 2015 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione, che si è conclusa l 11 aprile 2016. La revisione della LAMO prevede tre modifiche sostanziali. In primo luogo deve essere estesa la durata massima dell aiuto monetario nei casi di crisi sistemica secondo l articolo 2 LAMO. Nel contesto della crisi finanziaria, il FMI ha convenuto con crescente frequenza programmi con termini di prelievo e di rimborso più lunghi. Di conseguenza, nel procurarsi mezzi supplementari per i casi di crisi, il FMI ha chiesto agli Stati membri di estenderne la durata. L adeguamento della durata secondo l articolo 2 LAMO garantisce che l aiuto monetario svizzero rimanga, come finora, relativamente fedele alla corrente prassi del FMI in materia di concessione di crediti. In secondo luogo, la disposizione sul finanziamento dell aiuto monetario a favore dei Paesi più poveri ai sensi dell articolo 3 LAMO deve essere formulata in modo più generale. Un rimando alla legge del 7 ottobre 2005 2 sulle finanze della Confederazione (LFC) sostituisce la formulazione attuale. La legge vigente prevede in ogni caso la richiesta di un credito d impegno. Tuttavia, l esperienza degli ultimi anni ha evidenziato che sono stati accordati ripetutamente contributi pagati nello stesso anno in cui è stato approvato lo stanziamento. È quindi previsto che vengano chiesti crediti d impegno solo se la durata degli impegni finanziari contratti supera l anno di preventivo. Per gli impegni contratti e onorati durante lo stesso anno, i mezzi finanziari secondo l articolo 21 LFC devono essere sottoposti per approvazione al Parlamento nel quadro del messaggio sul Preventivo o delle aggiunte. In terzo luogo, deve essere esplicitamente prevista la partecipazione della Banca nazionale svizzera (BNS) all aiuto monetario a singoli Stati ai sensi dell articolo 4 LAMO. In questi casi il Consiglio federale deve poter chiedere alla BNS di procedere alla concessione di mutui o di garanzie. 2 Procedura di consultazione Sono stati invitati a partecipare alla procedura di consultazione i Governi dei 26 Cantoni, la Conferenza dei Governi cantonali, 13 partiti rappresentati nell Assemblea federale, tre associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, 1 RS 941.13 2 RS 611.0 3/5

otto associazioni mantello dell economia, come pure altri ambienti interessati, Amministrazione inclusa. Complessivamente sono stati inoltrati 11 pareri, di cui cinque (BE, FR, PS, Unione sindacale svizzera e Unione delle Città svizzere) non contengono considerazioni contrarie, mentre gli altri sei (VD, UDC, PLR, PPD, Centre Patronal e Unione svizzera delle arti e mestieri formulano riserve in merito a due delle tre modifiche previste. 3 Risultati della procedura di consultazione La revisione richiesta è stata sostenuta dalla maggioranza dei partecipanti. Nei pareri è stato sottolineato che la Svizzera, in quanto economia aperta dotata di una piazza finanziaria importante e una valuta propria, dipende in modo particolare dalla stabilità del sistema finanziario e monetario internazionale. La revisione deve garantire che la Svizzera possa continuare a partecipare in modo affidabile alle misure di stabilizzazione del sistema monetario e finanziario internazionale. In alcuni pareri è stato inoltre fatto presente che l affidabilità dell aiuto monetario è importante per il posizionamento della Svizzera nel sistema finanziario internazionale e negli organismi finanziari internazionali. 3.1 Adeguamento della durata dell aiuto monetario nei casi di crisi sistemica (art. 2 cpv. 3 LAMO) L adeguamento della durata costituisce la modifica di legge principale, poiché deve garantire che la Svizzera possa continuare a partecipare in modo affidabile alle misure di stabilizzazione del sistema monetario e finanziario internazionale. La durata massima dei mutui e degli impegni di garanzia viene estesa in conformità alla prassi in materia di concessione di crediti del FMI. Soltanto il PPD si è pronunciato per una durata massima senza eccezioni, chiedendo lo stralcio dal testo di legge del termine «generalmente». 3.2 Aiuto monetario a favore dei Paesi più poveri conformemente alla legge federale sulle finanze della Confederazione (art. 8 cpv. 2 LAMO) Anche la seconda modifica scaturisce da esperienze concrete di applicazione della legge. La vigente formulazione dell articolo 8 LAMO prevede che per ogni partecipazione a favore di Stati a basso reddito venga richiesto un credito d impegno. Ai sensi dell articolo 21 LFC un credito d impegno dev essere chiesto qualora la durata degli impegni finanziari contratti superi l anno di preventivo. Nella prassi in materia di aiuto monetario si è riscontrato tuttavia più volte il caso di piccoli pagamenti effettuati una tantum durante un unico anno di preventivo. Per questa ragione la revisione di legge prevede un rimando alla LFC. Le domande di credito continueranno ad essere sottoposte al Parlamento nel quadro del preventivo o delle aggiunte. Impegni più grandi o politicamente importanti continueranno ad essere presentati al Parlamento con un messaggio speciale. L UDC e l Unione svizzera delle arti e mestieri si sono espresse contro la modifica dell articolo sul finanziamento per le partecipazioni a favore dei Paesi più poveri. Entrambe temono che vengano concessi crediti senza l approvazione del Parlamento. 4/5

3.3 Regolamentazione esplicita della partecipazione della BNS all aiuto monetario a singoli Stati (art. 6 cpv. 3 LAMO) Per poter prevedere esplicitamente una partecipazione della BNS all aiuto monetario a singoli Paesi (come quelli del gruppo di voto all interno del FMI) è stato inserito un nuovo capoverso 3 nell articolo 6 LAMO. In futuro il Consiglio federale può quindi chiedere alla BNS di concedere mutui o garanzie per l aiuto monetario a singoli Stati secondo l articolo 4 LAMO. La Confederazione garantisce alla BNS l esecuzione tempestiva degli accordi conclusi da quest ultima. Il Cantone di Vaud, l UDC, il PLR, il PPD e l USAM hanno espresso preoccupazione in merito a un possibile pregiudizio dell indipendenza della BNS. Chiedono, alternativamente, lo stralcio del capoverso oppure di specificare nella legge che la richiesta alla BNS non è vincolante. Essi sottolineano la necessità di dare alla BNS la possibilità di rifiutare, per motivi sufficienti, tale richiesta, in particolare se dovesse pregiudicare il suo mandato legale e i suoi interessi in ambito di politica monetaria. 3.4 Altro L Unione svizzera delle arti e mestieri ha accolto positivamente l abolizione del divieto di vincolare le prestazioni finanziarie all acquisto di beni o servizi svizzeri e quindi lo stralcio dell articolo 2 capoverso 2 LAMO. L Unione svizzera delle arti e mestieri chiede, ancor più, che nell ambito della concessione di mutui o impegni di garanzia si faccia sempre esplicito riferimento all acquisto di beni e servizi svizzeri oppure siano definite altre condizioni a favore della Svizzera. 5/5