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CIRCOLARE N. 11/2018 SCADENZE FISCALI NOVEMBRE 2018 Lunedì 12 novembre MOD. 730/2018 INTEGRATIVO Consegna, da parte del CAF / professionista abilitato al dipendente/pensionato/collaboratore, della copia del mod. 730/2018 integrativo e del relativo prospetto di liquidazione 730-3 integrativo; Invio telematico all Agenzia delle Entrate da parte del CAF /professionista abilitato dei modd. 730/2018 integrativi e dei relativi modd. 730-4 integrativi. Giovedì 15 novembre IVA CORRISPETTIVI GRANDE DISTRIBUZIONE Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di ottobre da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi. Venerdì 16 novembre IVA LIQUIDAZIONE MENSILE E TRIMESTRALE Liquidazione IVA riferita al mese di ottobre e versamento dell imposta dovuta; Liquidazione IVA riferita al terzo trimestre e versamento dell imposta dovuta maggiorata degli interessi dell 1% (da non applicare ai soggetti trimestrali speciali). IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI Versamento delle ritenute operate a ottobre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi codice tributo 1001). IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO Versamento delle ritenute operate ad ottobre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040). RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI Versamento delle ritenute (4%) operate ad ottobre da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d appalto / d opera effettuate nell esercizio d impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES). RITENUTE ALLA FONTE LOCAZIONI BREVI Versamento delle ritenute (21%) operate a ottobre da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919 Informativa SEAC 14.7.2017, n. 214).

IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE Versamento delle ritenute operate a ottobre relative a: rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040); utilizzazione di marchi e opere dell ingegno (codice tributo 1040); contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l ammontare dell apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell associante risultante dall ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto. INPS DIPENDENTI Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di ottobre. INPS AGRICOLTURA Versamento della terza rata 2018 dei contributi previdenziali sul reddito convenzionale da parte dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP). INPS GESTIONE SEPARATA Versamento del contributo del 24% - 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti ad ottobre a collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali, incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a ottobre agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). La Legge n. 81/2017 ha aumentato il contributo al 34,23% per alcuni soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA (Informativa SEAC 2.2.2018, n. 37). INPS CONTRIBUTI IVS Versamento della terza rata fissa 2018 dei contributi previdenziali sul reddito minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS commercianti artigiani (Informativa SEAC 15.2.2018, n. 52). INAIL AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO Versamento quarta rata premio INAIL regolazione 2017 / anticipo 2018 per coloro che hanno scelto la rateizzazione. Martedì 20 novembre ENASARCO VERSAMENTO CONTRIBUTI Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al terzo trimestre. Lunedì 26 novembre IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a ottobre (soggetti mensili) considerando le nuove soglie (Informativa SEAC 23.2.2018, n. 62).

Con il Provvedimento 25.9.2017 l Agenzia delle Entrate ha soppresso i modd. Intra trimestrali relativi agli acquisti (sia di beni che di servizi) e mantenuto quelli mensili ai soli fini statistici. I soggetti non obbligati all invio mensile possono scegliere di inviare i modd. Intra (di beni / di servizi) con periodicità sia mensile che trimestrale. Venerdì 30 novembre ACCONTI MOD. 730/2018 Operazioni di conguaglio sulla retribuzione erogata a novembre per l importo dovuto a titolo di acconto 2018 (seconda o unica rata). ACCONTI 2018 IRPEF/IVIE/IVAFE/IRES/IRAP Versamento della seconda o unica rata dell acconto IRPEF / IVIE / IVAFE / IRES / IRAP 2018 da parte di persone fisiche, società di persone e soggetti IRES con esercizio coincidente con l anno solare. ACCONTI CEDOLARE SECCA Versamento della seconda o unica rata dell acconto dell imposta sostitutiva (cedolare secca) dovuta per il 2018. ACCONTI CONTRIBUTI IVS Versamento della seconda rata dell acconto 2018 dei contributi previdenziali sul reddito eccedente il minimale da parte dei soggetti iscritti alla Gestione INPS commercianti artigiani (Informativa SEAC 15.2.2018, n. 52). ACCONTI CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA Versamento della seconda rata dell acconto 2018 del contributo previdenziale da parte dei professionisti senza Cassa previdenziale. INPS DIPENDENTI Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di ottobre. L adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015. IVA COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE Invio telematico dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative: ai mesi di luglio, agosto, settembre (soggetti mensili); al terzo trimestre (soggetti trimestrali). La comunicazione va effettuata utilizzando il nuovo modello approvato dall Agenzia delle Entrate (Informative SEAC 2.5.2018, n. 135 e 31.8.2018, n. 247). CORRISPETTIVI DISTRIBUTORI CARBURANTE Invio telematico all Agenzia delle Dogane dei corrispettivi del mese di ottobre, relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, da parte dei gestori di impianti di distribuzione stradale ad elevata automazione in cui il rifornimento avviene unicamente in modalità self service prepagato (Informativa SEAC 10.7.2018, n. 211).

(RI)AMMISSIONE DEFINIZIONE AGEVOLATA RUOLI 2000 2016 Versamento seconda rata di quanto dovuto relativamente alla (ri)ammissione alla definizione agevolata delle somme iscritte nei carichi affidati all Agente della riscossione dal 2000 al 2016, da parte di coloro che (Informativa SEAC 28.3.2018, n. 99): avevano una rateizzazione in essere al 24.10.2016 e non erano in regola con il versamento delle rate scadute al 31.12.2016 e hanno presentato la domanda di definizione entro il 15.5.2018; non hanno presentato la domanda di definizione entro il 21.4.2017, ma l hanno presentata entro il 15.5.2018. DEFINIZIONE AGEVOLATA RUOLI 2017 Versamento quarta rata di quanto dovuto per la definizione agevolata delle somme iscritte nei carichi affidati all Agente della riscossione dall 1.1 al 30.9.2017. NOTIZIE FISCALIL COSE DA SAPERE PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA Come noto dall 1.1.2019 tutti gli operatori, ad eccezione dei contribuenti minimi / forfetari / agricoltori esonerati, sono obbligati all emissione della fattura elettronica. Da tale obbligo sono escluse le operazioni con soggetti non stabiliti in Italia (è comunque possibile l emissione della fattura elettronica riportando nel campo Codice destinatario il codice convenzionale XXXXXXX ). Recentemente l Agenzia delle Entrate, nell ambito di un incontro con la stampa specializzata, ha fornito alcuni interessanti chiarimenti riguardanti tra l altro: la gestione delle deleghe per i servizi di fatturazione elettronica, le modalità di fatturazione nei confronti dei soggetti non titolari di partita IVA (persone fisiche, condomini), contribuenti minimi / forfetari ed enti non commerciali; le conseguenze, nei confronti dell acquirente con riguardo alla detrazione dell IVA, dell emissione di una fattura cartacea in luogo della fattura elettronica; l emissione della fattura elettronica nei confronti di esportatori abituali; l emissione della fattura elettronica per operazioni in reverse charge. I RECENTI CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE Fatture minimi / forfetari e abrogazione spesometro La Finanziaria 2018 ha abrogato l art. 21, DL n. 78/2010 relativo alle cessioni di beni / prestazione di servizi poste in essere a partire dall 1.1.2019. Da tale data è prevista soltanto la comunicazione di cui all art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. n. 127/2015 (c.d. spesometro estero ) per le fatture emesse / ricevute a / da operatori non residenti. Pertanto, dall 1.1.2019, le fatture emesse da soggetti minimi / forfetari ricevute da un soggetto passivo non sono oggetto di alcuna comunicazione all Agenzia delle Entrate. Autofattura omaggi A partire dall 1.1.2019 le autofatture per omaggi vanno emesse in formato elettronico ed inviate allo SdI. Fattura per passaggi interni Le fatture relative a passaggi interni, ex art. 36, DPR n. 633/72, devono essere emesse in formato elettronico ed inviate allo SdI.

Autofatture in reverse charge In merito agli obblighi di fattura elettronica in presenza di operazioni soggette a reverse charge gli adempimenti previsti si distinguono a seconda della tipologia di operazione. Infatti: in presenza di acquisti intraue e acquisti di servizi extraue, il soggetto IVA residente / stabilito in Italia deve comunicare i dati delle fatture d acquisto ai sensi dell art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. n. 127/15 (c.d. spesometro estero ); in presenza di acquisti in Italia per cui il soggetto IVA riceve una fattura elettronica riportante la natura N6 (operazione in reverse charge ai sensi dell art. 17, DPR n. 633/72), lo stesso deve integrare la fattura ricevuta e annotarla ai sensi degli artt. 23 e 25, DPR n. 633/72. Va evidenziato che l Agenzia delle Entrate nella Circolare 2.7.2018, n. 13/E, ha chiarito che, è possibile predisporre un altro documento da allegare al file della fattura contenente i dati necessari per l integrazione e gli estremi della stessa. Tale documento ( autofattura ) può essere inviato allo SdI. Lo stesso sarà oggetto di conservazione elettronica da parte dell Agenzia qualora l operatore utilizzi il relativo servizio. Fatture per conto terzi In caso di fattura emessa dall acquirente / committente per contodel cedente / prestatore (ad esempio, cooperative agricole che emettono la fattura per conto dei propri soci produttori agricoli conferenti, ai sensi dell art. 34, comma 7, DPR n. 633/72) lo SdI consegna la fattura all indirizzo telematico del cedente / prestatore qualora riportato in fattura (ossia, del socio conferente), ad eccezione del caso in cui l acquirente / committente (cooperativa) abbia utilizzato il servizio di registrazione presente sul sito Internet dell Agenzia (Fatture e Corrispettivi). Fatture fuori campo IVA In presenza di operazioni fuori campo IVA (ad esempio operazioni in regime monofase ex art. 74, DPR n. 633/72), non è richiesta l emissione della fattura (anche elettronica). Merita tuttavia evidenziare che nel Provvedimento 30.4.2018 l Agenzia delle Entrate ha specificato che è consentita l emissione / ricezione tramite SdI anche di fatture elettroniche fuori campo IVA (codice natura N2 ). Fattura 2018 ricevuta nel 2019 L obbligo della modalità elettronica decorre dalle fatture emesse dall 1.1.2019. Rileva pertanto la data di emissione della fattura. Di conseguenza, le fatture emesse e trasmesse dal cedente / prestatore nel 2018 in modalità cartacea e ricevute dall acquirente / committente nel 2019 non sono interessate dal nuovo obbligo. In ogni caso, nel 2019 una nota di variazione di una fattura ricevuta nel 2018 va emessa in modalità elettronica. Fattura emessa in modalità cartacea Il mancato utilizzo della fatturazione elettronica dall 1.1.2019 da parte del cedente / prestatore determina l impossibilità, in capo all acquirente / committente, di esercitare il diritto alla detrazione dell IVA. Infatti, la fattura emessa con altre modalità è considerata fiscalmente inesistente. L acquirente / committente deve pertanto attivarsi richiedendo al fornitore l emissione della fattura elettronica tramite lo SdI e, qualora non la riceva, è tenuto a regolarizzare l operazione, ai sensi dell art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/97, con l emissione di un autofattura.

Indebita detrazione L acquirente / committente che riceve una fattura in formato cartaceo, anziché elettronico, e che detrae la relativa IVA, non è soggetto a sanzione qualora, entro il termine di liquidazione periodica: riceva la fattura in formato elettronico; provveda allo storno della registrazione precedente e all annotazione della fattura nel registro IVA degli acquisti (ad esempio, fattura emessa il 21.4.2019 in formato cartaceo con detrazione della relativa IVA da parte dell acquirente / committente nella liquidazione del mese di aprile, in scadenza il 16.5, e ricevimento della medesima fattura in formato elettronico il 13.5). Qualora la fattura elettronica sia ricevuta tramite SdI successivamente alla liquidazione periodica nella quale è stato esercitato il diritto alla detrazione, è applicabile la sanzione per indebita detrazione, collegata ad un documento irregolare. Fattura differita È confermato che l obbligo della fatturazione elettronica, non avendo modificato le disposizioni di cui all art. 21, DPR n. 633/72, non impedisce l emissione della fattura differita. Si rammenta che l IVA a debito di tali fatture deve concorrere alla liquidazione periodica del mese / trimestre di effettuazione dell operazione. Modalità di emissione della fattura ad un condominio Il condominio, in quanto non titolare di partita IVA, va considerato quale soggetto privato e pertanto il cedente / prestatore che emette una fattura elettronica nei confronti dello stesso deve: indicare il codice fiscale del condominio nel campo destinato all identificativo fiscale del cessionario / committente; riportare quale Codice destinatario il codice convenzionale 0000000 ; inviare la fattura tramite SdI; consegnare al condominio, in formato analogico o elettronico, una copia della fattura elettronica trasmessa, nella quale va evidenziato che: trattasi di copia ; il documento fiscalmente valido è (esclusivamente) quello disponibile nell area riservata dell Agenzia delle Entrate. Quanto sopra interessa anche le fatture emesse nei confronti di enti non commerciali non titolari di partita IVA. Rilascio della fattura emessa a soggetti privati / contribuenti minimi / forfetari Qualora la fattura elettronica sia emessa per cessioni / prestazioni effettuate nei confronti di soggetti non titolari di partita IVA (persone fisiche, condomini), enti non commerciali, contribuenti minimi / forfettari, il cedente / prestatore deve rilasciare una copia in formato analogico / elettronico. A tal fine il cliente può comunicare al fornitore il proprio indirizzo PEC al fine di ricevere, tramite SdI, copia della fattura elettronica. Il cliente può comunque rinunciare alla copia della fattura e consultare la fattura elettronica nell area riservata dell Agenzia delle Entrate. Il contribuente minimo / forfetario, pur non essendo obbligato alla registrazione, è comunque tenuto alla conservazione elettronica dei documenti ricevuti, ai sensi dell art. 39, DPR n. 633/72.

Fattura emessa a partita IVA inesistente / cessata Qualora la fattura elettronica sia emessa: con l indicazione della partita IVA / codice fiscale del cessionario / committente inesistente per l Anagrafe tributaria, il SdI scarta la fattura, in quanto non conforme alle disposizioni ex art. 21, DPR n. 633/72; con l indicazione di una partita IVA cessata ovvero del codice fiscale di un cessionario / committente deceduto, la fattura è considerata emessa e non è scartata dall SdI. L Agenzia delle Entrate potrà effettuare controlli successivi al fine di verificare la veridicità dell operazione. Fattura per merce non ricevuta Qualora un soggetto riceva una fattura elettronica per merce che non ha acquistato può rifiutarla / contestarla comunicando direttamente con il cedente (a mezzo mail, telefono, ecc.). Il rifiuto / contestazione non può essere effettuato tramite l SdI. Fattura emessa a esportatore abituale L indicazione, nella fattura elettronica emessa nei confronti di un esportatore abituale, del numero e della data della dichiarazione d intento, va riportata nel file XML utilizzando uno dei campi facoltativi relativi ai dati generali della fattura (ad esempio, Causale ). Indirizzo PEC per ricezione / trasmissione delle fatture È confermato che, ai fini della trasmissione / ricezione delle fatture elettroniche, è possibile utilizzare un indirizzo PEC dedicato, diverso da quello presente nell Indice INI-PEC. Il soggetto IVA può anche scegliere, senza alcun obbligo di comunicazione all Agenzia delle Entrate, di trasmettere / ricevere le fatture elettroniche tramite l indirizzo PEC di un intermediario ovvero di un soggetto terzo che presta servizi di trasmissione / ricezione delle fatture elettroniche. Il SdI recapita le fatture elettroniche all indirizzo telematico riportato nelle stesse, salvo il caso in cui l acquirente / cessionario non abbia preventivamente registrato sul sito Internet dell Agenzia (Fatture e Corrispettivi) l indirizzo telematico presso il quale intende ricevere di default tutte le fatture elettroniche trasmesse dai fornitori.nuovo REGIME FISCALE DELLE INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI ED IMPIEGATI, AL NETTO DEI CONSUMI DI TABACCHI, PER LE RIVALUTAZIONI MONETARIE Indice del mese di SETTEMBRE 2018 = 102,4 Variazione percentuale rispetto al mese precedente = - 0,5 Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell anno precedente = + 1,3 Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti = + 2,4

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