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REGOLAMENTO PROVINCIALE PER IL CONSEGUIMENTO DELL IDONEITA PROFESSIONALE PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITA DI CONSULENZA ALLA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO Approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 52 del 16 luglio 2003 Modificato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 64 del 13 settembre 2011

Articolo 1 (Definizioni) 1) Nei seguenti articoli del presente regolamento: a. per Provincia si intende la Provincia di Verona b. per dirigente si intende il dirigente provinciale competente in materia di trasporti; c. per attestato si intende l attestato di idoneità professionale di cui all articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 264; d. per esame si intende l esame per il conseguimento dell idoneità professionale all esercizio dell attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto oggetto del presente regolamento; e. per bando si intende l avviso di espletamento dell esame per il conseguimento dell idoneità professionale all esercizio dell attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto oggetto del presente regolamento; f. per commissione si intende la commissione esaminatrice di cui al successivo articolo 10; g. per funzionario si intende un dipendente provinciale di categoria professionale non inferiore a D ; h. per ufficio l'ufficio provinciale competente in materia di esami di abilitazione nel settore dei trasporti, di cui al successivo articolo 12. Articolo 2 (Oggetto e finalità) 1) Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento dell esame per il conseguimento dell idoneità professionale all esercizio dell attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di competenza provinciale, ai sensi dell articolo 105, comma 3, lett. g) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 2) Ai sensi dell articolo 3, comma 1, lettera f) della legge 8 agosto 1991, n. 264 il possesso dell attestato di idoneità professionale conseguito con il superamento dell esame oggetto del presente regolamento, è requisito necessario per l esercizio dell attività di consulenza alla circolazione dei mezzi di trasporto. Articolo 3 (Fonti normative) 1) Oltre che dal presente regolamento, la materia di cui all articolo 2 è disciplinata dalle seguenti norme: a. legge 8 agosto 1991, n. 264, Disciplina dell attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ; b. legge 4 gennaio 1994, n. 11, Adeguamento della disciplina dell attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto di terzi.

Articolo 4 (Requisiti personali per l ammissione all esame) 1) Per l'ammissione all esame i candidati, alla data di scadenza del bando di cui al successivo articolo 7, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a. essere cittadini italiani o cittadini di uno degli stati membri dell Unione Europea o di qualsiasi altro stato in regola con le norme sull immigrazione previste dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero ; b. avere raggiunto la maggiore età; c. non avere riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l economia pubblica, l industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648-bis del codice penale, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena di reclusione non inferiore, nel minimo a due anni e, nel massimo, a cinque anni salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione; d. non essere stati sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione; e. non trovarsi nelle condizioni che determinano cause di divieto o di decadenza previste dall articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 Disposizioni contro la mafia e successive modificazioni; f. non essere stati interdetti o inabilitati o dichiarati falliti, ovvero che non sia in corso, nei loro confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento. Articolo 5 (Titoli per l ammissione all esame) 1) Per l'ammissione all esame i candidati, alla data di scadenza del bando, devono essere in possesso di diploma di istruzione superiore di secondo grado o equiparato. 2) Sono, inoltre, ammessi all esame i soggetti che, alla data di scadenza del bando, hanno partecipato al corso di formazione professionale di cui all articolo 10 comma 3 della legge 8 agosto 1991, n. 264 e successive modificazioni, anche se sprovvisti del diploma di istruzione superiore di secondo grado, qualora appartengano alle seguenti categorie: a. eredi o aventi causa del titolare dell impresa individuale già autorizzata ai sensi dell articolo 3 della legge 8 agosto 1991, n. 264 che, in caso di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del titolare, proseguono l attività provvisoriamente per il periodo massimo di due anni, prorogabile per un altro anno in presenza di giustificati motivi; b. soci o amministratori di società già autorizzata ai sensi dell articolo 3 della legge 8 agosto 1991, n. 264 che, a seguito di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del socio o dell amministratore in possesso dell attestato di idoneità professionale, proseguono l attività provvisoriamente per il periodo massimo di due anni, prorogabile per un altro anno, in presenza di giustificati motivi; c. soci e familiari del titolare che, con atti certi e documenti probanti, dimostrano di aver coadiuvato, alla data del 5 settembre 1991, il titolare stesso nella conduzione dell impresa.

Articolo 6 (Domanda di ammissione all esame) 1) La domanda di ammissione all esame, redatta su carta legale ed utilizzando esclusivamente il modello allegato al bando, deve essere indirizzata all ufficio provinciale competente indicato nel bando medesimo. Alla domanda deve essere allegata l attestazione del versamento di 51,65 a favore del tesoriere provinciale indicato nel bando, con la precisazione della seguente causale: diritti per esame di idoneità professionale all esercizio dell attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. Nella domanda deve essere indicato l indirizzo ove il candidato intende ricevere le comunicazioni che si riferiscono all esame; in assenza di dette indicazioni le comunicazioni sono inviate alla residenza dichiarata. I cittadini stranieri possono allegare alla domanda ogni documento ritenuto idoneo a dimostrare il possesso del titolo di studio richiesto per l ammissione all esame. 2) Nella domanda il candidato deve dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto previsto dall articolo 4, nonché di essere in possesso del diploma di istruzione superiore di secondo grado o equiparato, ovvero, in mancanza del medesimo, di trovarsi in uno dei casi previsti all articolo 5, comma 2 del presente regolamento. 3) Il cittadino straniero deve dichiarare di possedere un titolo di studio equipollente a quello previsto dal precedente articolo 5. Ai fini della dimostrazione del possesso del titolo di studio richiesto il cittadino di uno stato non appartenente all'unione Europea allega idonea documentazione rilasciata dalle autorità competenti. Articolo 7 (Forme di pubblicità) 1) Delle sessioni di esame viene data notizia attraverso appositi bandi. Il bando: a. fissa le modalità ed i termini entro i quali i candidati devono presentare la domanda di ammissione all esame; b. stabilisce la data, la sede e gli orari delle prove d esame; c. indica le materie oggetto d esame; d. riporta in allegato il modello della domanda di ammissione. 2) Il bando è approvato con determinazione del dirigente. 3) Il bando viene pubblicato all albo pretorio e sul portale web della Provincia e inviato al Dipartimento trasporti terrestri di Verona e alle locali associazioni di categoria. Articolo 8 (Esame) 1) E prevista almeno una sessione d esame all anno. 2) L esame consiste in una prova scritta articolata in 50 (cinquanta) quesiti a risposta chiusa e in una domanda di approfondimento a risposta aperta su uno degli argomenti oggetto

dell esame. 3) I quesiti, predisposti dall'ufficio, sono suddivisi in 5 (cinque) gruppi di 10 (dieci) domande ognuno per ciascuna delle seguenti 5 (cinque) materie: a. circolazione stradale b. trasporto di merci c. navigazione e legislazione complementare d. pubblico registro automobilistico e. regime tributario di settore 4) Il bando riporta in dettaglio gli argomenti d esame per ciascuna materia. 5) Per essere ammessi a sostenere l esame, i candidati che non hanno ricevuto la comunicazione di esclusione di cui al successivo articolo 12, devono presentarsi nel luogo ed all ora indicata dal bando muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, a pena di non ammissione all esame. 6) A ciascun candidato sono consegnate le schede contenenti i quesiti e la domanda di approfondimento. Il tempo a disposizione dei candidati per lo svolgimento della prova è di due ore. 7) I quesiti e la domanda di approfondimento vengono corretti e valutati, salvaguardando l anonimato, dalla commissione esaminatrice al termine della seduta d esame. Per ogni risposta esatta ai quesiti a risposta chiusa, la commissione attribuisce un punto, mentre per la domanda di approfondimento a risposta aperta la commissione attribuisce un punteggio non superiore a 15 punti, adeguatamente motivato. 8) Avranno titolo a conseguire l abilitazione i candidati che abbiano: - risposto correttamente ad almeno 40 (quaranta) quesiti; - fornito almeno 5 risposte corrette in ogni materia; - ottenuto nelle due prove una votazione complessiva non inferiore a 55 (cinquantacinque) punti. 9) La commissione, al termine delle operazioni di correzione degli elaborati associa i punteggi ai candidati e forma l elenco provvisorio degli idonei, con l indicazione analitica, per ciascuno di essi, del numero delle risposte esatte fornite per ogni disciplina e della votazione ottenuta nella domanda di approfondimento. Gli atti delle procedure d esame sono trasmessi a cura del presidente della commissione al dirigente per la determinazione di approvazione dell elenco definitivo degli idonei. Articolo 9 (Attestato di idoneità) 1) Ai candidati risultati idonei la Provincia rilascia l attestato di idoneità professionale. 2) L attestato è rilasciato sulla base dell elenco definitivo degli idonei, previo assolvimento dell imposta di bollo da parte dell interessato. 3) Qualora in sede di controllo delle autodichiarazioni presentate emerga che il candidato ha partecipato all esame in difetto dei requisiti previsti dal presente regolamento, il dirigente procede all annullamento parziale della determinazione di cui al comma 8

articolo 8, mediante stralcio del relativo nominativo dall elenco definitivo degli idonei. E fatto conseguentemente obbligo al candidato di restituire l attestato illegittimamente conseguito entro 15 giorni dalla data di esecutività della suddetta determinazione. 4) I soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 10 commi 1 e 2 della legge 8 agosto 1991, n. 264 conseguono l'attestato senza sostenere l'esame, purchè al momento della richiesta stiano effettivamente esercitando l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sulla base di autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Verona. Articolo 10 (Commissione esaminatrice) 1) La commissione esaminatrice, nominata con deliberazione della Giunta Provinciale, è composta da: a. il dirigente o un funzionario da questi delegato anche solo per una singola sessione d esame, con funzioni di presidente; b. un funzionario tecnico appartenente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento trasporti terrestri di Verona (o di altra provincia), laureato in ingegneria; c. due esperti in possesso dell attestato di idoneità da almeno cinque anni designati dalle associazioni locali di categoria maggiormente rappresentative; d. un funzionario dell Automobile club d Italia - Pubblico Registro Automobilistico; e. un dipendente provinciale designato dal dirigente tra gli addetti dell ufficio provinciale competente, con funzioni di segretario e senza diritto di voto. 2) Per ciascuno dei predetti componenti, escluso il presidente, è nominato un supplente, il quale partecipa alle sedute della commissione solo in caso di assenza od impedimento del titolare. 3) La commissione dura in carica tre anni dalla data di esecutività del decreto di nomina. 4) Ai componenti e al segretario della commissione esaminatrice spetta un gettone di presenza, per giornata di lavoro, pari ad 134. Le giornate di lavoro si intendono della durata di 7 ore al netto di eventuali pause. I gettoni vengono contabilizzati sulla base dei verbali della commissione. Ove da verbale risulti che il lavoro della commissione in singole sedute, al netto di eventuali pause, ha avuto durata inferiore alle 7 ore, l importo di cui sopra viene dimezzato. Articolo 11 (Compiti della commissione esaminatrice) 1) La commissione esaminatrice: a. assicura il regolare svolgimento delle prove d esame; b. corregge e valuta gli elaborati presentati dai candidati; c. redige l elenco provvisorio dei candidati riconosciuti idonei. 2) Nel rispetto della normativa vigente, per quanto non previsto dal presente regolamento, la commissione può determinare criteri e modalità organizzative con propria decisione, assunta a seguito di votazione favorevole della maggioranza dei componenti. In caso di

parità di voti è decisivo il voto del presidente. 3) Il segretario della commissione esaminatrice: a) redige i verbali delle sedute della commissione; b) cura ogni adempimento amministrativo ed operativo, anche preventivo e conseguente, relativo alla procedura d esame operando in stretto coordinamento con l ufficio provinciale competente per materia. Articolo 12 (Compiti dell ufficio) 1) Le domande di ammissione all esame di idoneità professionale sono istruite dall ufficio competente, ai fini della verifica della loro regolarità ed in particolare del possesso dei requisiti soggettivi prescritti per i candidati. 2) In caso di documentazione insufficiente, l ufficio può disporre l integrazione della medesima attraverso apposita richiesta, determinando la data entro la quale la documentazione mancante deve essere prodotta, pena la non ammissione all esame. 3) In caso di accertata insussistenza di uno o più requisiti, il dirigente esclude il candidato dall ammissione all esame, con motivata decisione. 4) La comunicazione di non ammissione all esame viene trasmessa ad ogni candidato escluso tramite lettera raccomandata A.R. 5) La prova d'esame, che comprende i cinquanta quesiti a risposta chiusa e la domanda di approfondimento a risposta aperta, è predisposta dall'ufficio, anche con l'ausilio di software per la gestione informatizzata dell'esame. 6) Il responsabile del procedimento garantisce il mantenimento della segretezza delle prove e le mette a disposizione della commissione il giorno previsto per l'espletamento delle prove d'esame. Articolo 13 (Norme finali e transitorie) 1) Per quanto non previsto e disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alle norme di legge in quanto applicabili.