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COPIA COMUNE DI CASTELLINA MARITTIMA PROVINCIA DI PISA DELIBERAZIONE N. 6 in data: 30.03.2017 Soggetta invio capigruppo VERBALE DI DELIBERAZIONE VERBALE DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2017. L anno duemiladiciassette addi trenta del mese di marzo alle ore 15.00 è presente in Castellina Marittima presso la sede Comunale, la Dott.ssa Maria Gabriella Folino, Commissario Prefettizio per la gestione del Comune di Castellina Marittima che procede alla trattazione dell oggetto sopra indicato con l assistenza del Segretario Comunale. VISTO il Decreto del Prefetto della Provincia di Pisa del 04 agosto 2016, con il quale il Consiglio Comunale di questo Ente è stato sospeso ed è stato nominato Commissario per la provvisoria amministrazione dell Ente la Dott.ssa Maria Gabriella Folino Vice Prefetto.

Delibera di Commissariale n. 6 del 30.03.2017 OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2017. IL COMMISSARIO PER LA PROVVISORIA AMMINISTRAZIONE DELL ENTE (ASSUNTA CON I POTERI SPETTANTI AL CONSIGLIO COMUNALE) Premesso che: l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27/12/2013, istituisce a decorrere dal 1 gennaio 2014 l imposta unica comunale (IUC), che si compone dell imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI); l art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 27/12/2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI; l art. 1, comma 683 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; Visto l art. 14 del Regolamento Comunale per la disciplina della TASI, approvato con delibera di Consiglio Comunale n.16 del 20.05.2014, il quale dispone che: «1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera, avente natura regolamentare, può essere deliberato l azzeramento dell aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili. 2 Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta». Considerato che la legge n. 147/ 2013, prevede: all art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento; all art. 1, comma 677, che il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'imu per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'imu al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. all art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell 1 per mille. Visto l art.1, comma 14, lett. b), della L. n. 208 del 28/12/2015 (legge di stabilità 2016) che dal 2016 dispone che il presupposto impositivo per la TASI sia il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell abitazione principale come definite ai sensi dell Imposta Municipale Propria escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e che dispone quindi l esenzione dalla TASI sull abitazione principale; Visto che il Comune dovrà reperire le risorse mancanti attraverso l applicazione della Tasi, individuando i servizi indivisibili e la parziale copertura dei costi che corrisponde al 4,55 % per un costo complessivo di 329.551,17 da sostituire, così come desunti dallo schema del bilancio di 2

previsione per l anno 2017 e riassunti nell elenco dettagliato con indicati i relativi costi complessivi, allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale; Ritenuto opportuno, confermare le tariffe nel modo seguente: applicare l aliquota del 2,00 per mille solo per le abitazioni principali di cat. A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di lusso) e relative pertinenze; applicare l aliquota del 2,5 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; applicare l aliquota del 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale, per i motivi sopra esposti; aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti; Visto il Regolamento comunale per l'applicazione della TASI approvato con deliberazione consiliare n.16 del 20/05/2014; Considerato che a decorrere dall anno d imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l approvazione del bilancio di previsione; Ricordato che il termine per l approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali è prorogato al 31 marzo 2017; Visto l art.1, comma 14, lett. b), della L. n. 208 del 28/12/2015 (legge di stabilità 2016) che dal 2016 dispone che il presupposto impositivo per la TASI sia il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell abitazione principale come definite ai sensi dell Imposta Municipale Propria escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e che dispone quindi l esenzione dalla TASI sull abitazione principale; Dato atto che l art.1, comma 42, della L. n. 232 del 11/12/2016 (legge di stabilità 2017) che dispone al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, per l anno 2017, la sospensione dell efficacia delle deliberazioni degli Enti Locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicate nell anno 2016. La sospensione di cui all art.1, comma 26, non si applica alla Tassa sui Rifiuti (TARI) di cui all art.1, comma 639 della legge 27/12/2013 n.147; Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 Statuto dei diritti del contribuente, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; Acquisito il parere favorevole dell organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012; Dato atto che, ai sensi dell art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile dell Area Finanziaria; Visto l'art. 42 del D.lgs. n.267/2000; Visto lo Statuto Comunale; 3

DELIBERA 1. Di are atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 2. Di confermare per l'anno 2017 le aliquote approvate nell anno 2016, per il tributo sui servizi indivisibili (TASI): - applicare l aliquota del 2,00 per mille solo per le abitazioni principali e assimilate per legge di cat. A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di lusso) e relative pertinenze; - applicare l aliquota del 2,5 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; - applicare l aliquota del 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale, per i motivi sopra esposti; - aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti; 3. Di aver provveduto alla quantificazione dei costi dei servizi indivisibili, come da allegato A), in conformità con quanto previsto dall art.14, comma 7, del Regolamento IUC- TASI, che si allega al presente atto; 4. Di dare atto che l invio delle delibere di approvazione delle aliquote deve essere effettuato in via telematica entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo nell apposita sezione del Portale del federalismo Fiscale, ai sensi dell art.1, comma 688, della legge n.147 del 27/12/2013; 5. Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1 gennaio 2017; 6. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina Tasi si rimanda al regolamento approvato con deliberazione consiliare n.17 del 20/05/2014; 7. Di dare atto che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti della TASI devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l Associazione nazionale dei comuni italiani. L efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. 8. Di dichiarare stante l urgenza, il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell art.134, comma 4, del D.lgs. 18/08/2000 del T.U. delle leggi sull ordinamento degli Enti Locali. 4

PARERI DI CUI ALL ART. 49 comma 1 e 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 Proposta provvedimento ad oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2017. PARERE REGOLARITÀ TECNICA Il sottoscritto responsabile del servizio esprime parere favorevole dal punto di vista della regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto. Castellina M.ma, lì 30 marzo 2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PARERE REGOLARITÀ CONTABILE Il sottoscritto responsabile del servizio esprime parere favorevole dal punto di vista della regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto. Castellina M.ma, lì 30 marzo 2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 5

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. Delibera Commissariale n. 6 del 30.03.2017 IL COMMISSARIO Dott.ssa Maria Gabriella Folino La presente copia è conforme all originale Castellina Marittima, Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d ufficio, ATTESTA Che la presente deliberazione è pubblicata in data all Albo Pretorio on line di questo Comune (art. 32. comma 1, L. 18.09.2009 L. 69) e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, come prescritto dall art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267,. Castellina Marittima, Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d ufficio, Che la presente deliberazione: ATTESTA è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267); che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il decorsi 10 giorni dall inizio della sua pubblicazione;. Castellina Marittima, 6