COMUNE DI CERRO AL LAMBRO (Città Metropolitana di Milano) V E R B A L E D I D E L I B E R A Z I O N E D E L CONSIGLIO COMUNALE

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COMUNE DI CERRO AL LAMBRO (Città Metropolitana di Milano) COPIA V E R B A L E D I D E L I B E R A Z I O N E D E L CONSIGLIO COMUNALE N 8 DEL09/04/2016 Adunanza ordinaria Prima convocazione OGGETTO: TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI ) ANNO 2016. CONFERMA ALIQUOTE L'anno duemilasedici, addì nove del mese di aprile alle ore 10:00, nella sala delle adunanze Consiliari. Previa l osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All appello risultano Cognome e Nome Qualifica P Cognome e Nome Qualifica P SASSI MARCO Sindaco SI QUARTIANI DIANA Consigliere SI PELLEGRINI ANDREA Consigliere SI MINOIA GIANFRANCO Consigliere SI ROSSIGNANI MILENA Ass. / Consigliere SI PIAZZA FRANCESCO MARIA GIUSEPPE Consigliere SI DI CESARE GIANLUCA Vice Sindaco NO PAPETTI GIOVANNI Consigliere NO PISATI MAURO Consigliere SI CORDONE LEONARDO Consigliere SI GERSANDI ANGELO Consigliere SI MINOIA ESTER GIOVANNA Consigliere SI PEDRAZZINI LEONARDO Ass. / Consigliere SI Tot. Presenti nr. 11 Tot Assenti nr 2 Risulta presente anche l Assessore Esterno, Ferrandi Maria Cristina. Assiste il il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Marco Sassi nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell oggetto sopra indicato.

OGGETTO: TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI ) ANNO 2016. CONFERMA ALIQUOTE Gli interventi e le dichiarazioni di voto in merito al presente punto dell o.d.g. sono quelli che risultano dalla registrazione della seduta su file audio nonché dalla trascrizione dei verbali della seduta, allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale. IL CONSIGLIO COMUNALE RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 15/05/2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Regolamento dell Imposta Comunale Unica; RICHIAMATI i commi 639 e 640 dello articolo 1 della legge 147/13 che così dispongono: 639. È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. 640. L'aliquota massima complessiva dell'imu e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677. VISTO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1 gennaio 2016, l esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede: All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147: a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»; b) il comma 669 e' sostituito dal seguente: «669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9» ; VISTO che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l unità immobiliare che l occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; RITENUTO di dover confermare anche per l anno 2016 le medesime aliquote TASI deliberate per l anno 2015, per le fattispecie diverse dalla abitazioni principali; CONSIDERATO il d.lgs. 23/06/2011 n. 118 che impone all'ente di partecipare al nuovo sistema contabile a partire dal 01/01/2016;

DATO ATTO che il termine per l approvazione del bilancio di previsione 2016 e stato prorogato dal Decreto Ministeriale del 28 ottobre 2015 al 31.03.2016, e ulteriormente prorogato con Decreto del Ministero dell'interno del 1.3.2016 al 30.4.2016 : RITENUTO di confermare per l anno 2016 le aliquote TASI adottate per l anno 2015 con gli atti sopraccitati, come dettagliate nei seguenti prospetti: TASI descrizione Abitazioni principali esenti IMU e pertinenze (solo una pertinenza in ciascuna cat. C2, C6, C7) Abitazioni principali cat. A1, A8 e A9 Altri fabbricati e aree fabbricabili Fabbricati rurali ad uso strumentale aliquota 1,00 per mille VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e smi; VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione, espresso dal Responsabile del Settore Servizio Finanziario, ai sensi del disposto dell art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; Con voti nr. 8 favorevoli, nr. 3 contrari (Cordone, Minoia E.G., Piazza) nr. 0 astenuti, resi per alzata di mano dai nr. 11 Consiglieri presenti e votanti; DELIBERA 1) DI DARE ATTO che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 2) DI CONFERMARE per l anno 2016 le aliquote TASI, già adottate per l anno 2015 TASI descrizione Abitazioni principali esenti IMU e pertinenze (solo una pertinenza in ciascuna cat. C2, C6, C7) Abitazioni principali cat. A1, A8 e A9 Altri fabbricati e aree fabbricabili Fabbricati rurali ad uso strumentale aliquota 1,00 per mille 3) DI FAR RINVIO per quanto non espressamente sopra determinato alle disposizioni contenute nei regolamento TASI e alle disposizioni di legge vigenti; 4) DI DARE MANDATO al Servizio Tributi di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell Economia e Finanze attraverso l apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale ai sensi dell art. 13bis e 15 D.L. 06/12/2011;

5) DI ALLEGARE: - Pareri di regolarità tecnica e contabile; Inoltre, al fine di attuare la decisione adottata, Convenuta l urgenza di provvedere; IL CONSIGLIO COMUNALE Visto l art. 134, comma 4, del D.Lgs, 267/2000; Con voti nr. 8 favorevoli, nr. 3 contrari (Cordone, Minoia E.G., Piazza) nr. 0 astenuti, resi per alzata di mano dai nr. 11 Consiglieri presenti e votanti; DELIBERA di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di Legge

Letto, confermato e sottoscritto. IL Sindaco F.to Marco Sassi IL SEGRETARIO GENERALE F.to Dott.ssa Anna Russo CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Si certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione presso l Albo Pretorio del Comune, per la durata di 15 giorni consecutivi, dal 23/05/2016 al 07/06/2016, a norma dell art. 124 del D. Lgs. 267/2000 Cerro al Lambro, lì 23/05/2016 L'istruttore amministrativo F.to Dott.ssa Laura Fortelli Si certifica che la presente deliberazione : SI CERTIFICA [ x ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134, 4 comma, D. Lgs 267/2000 IL Segretario Comunale F.to Dott.ssa Anna Russo Che la suestesa deliberazione : SI CERTIFICA [ ] è divenuta esecutiva il per decorrenza dei termini ai sensi di legge (10 giorni dalla data della pubblicazione art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000) È stata Cerro al Lambro, lì IL Segretario Comunale F.to Dott.ssa Anna Russo

COMUNE DI CERRO AL LAMBRO (Provincia di Milano) PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE N 12. Settore Ragioneria, Entrate Oggetto : TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI ) ANNO 2016. CONFERMA ALIQUOTE PARERE DI REGOLARITA' TECNICA Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. Cerro al Lambro, li 23/03/2016 Il Responsabile del Servizio Dott.ssa Paola Natalia Prinetti

COMUNE DI CERRO AL LAMBRO (Provincia di Milano) PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE N 12. Settore Ragioneria, Entrate Oggetto : TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI ) ANNO 2016. CONFERMA ALIQUOTE PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA Relativamente alla regolarità contabile di cui sopra; Visto l art. 19 del Regolamento di Contabilità vigente presso l Ente, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 45 del 28/06/1996, modificato con delibere CC. 67/96, 48/97, 57/08, ai sensi degli artt. 147-bis e 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267 e s.m.i., il parere è FAVOREVOLE. Cerro al Lambro, li 23/03/2016 Il Responsabile del Servizio Dott.ssa Paola Natalia Prinetti

Trascrizione discussione punto numero 7 all o.d.g. Consiglio Comunale 09/04/2016 Punto numero 7 sindaco Sassi: punto numero sette: - tassa sui servizi indivisibili TASI, anno 2016. Conferma aliquote. Assessore le tocca - Assessore Pedrazzini: sempre legato allo stesso discorso del vincolo di legge di stabilità, anche per la TASI la tassa sui servizi indivisibili rimangono praticamente azzerata sulle abitazioni principali e sulle sue pertinenze. Rimane in essere solamente il, l'abbiamo lasciato in essere solamente per la parte che riguarda i fabbricati rurali ad uso strumentale con l aliquota prefissata dell'1 1000. Questo è quanto. - sindaco Sassi: ci sono interventi?. Mettiamo allora i voti il punto numero sette: tassa sui servizi indivisibili TASI anno 2016. Conferma aliquote. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti?. Votiamo per l'immediata eseguibilità: chi è favorevole? Contrari? Astenuti?. ( 4,44-3)