DI CONCERTO CON I MINISTRI DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE E DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Documenti analoghi
Art. 1 Oggetto e obiettivi

Visto l'articolo 7, comma 3, della citata legge n. 451 del 1994 che demanda a un decreto del

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 febbraio 2017

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 2007 Autorizzazione alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 febbraio (GU n.75 del )

- il decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 che disciplina l'istituto dei Lavori Socialmente Utili;

IL MINISTRO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE

Decreto Interministeriale 23 luglio 1999, n. 184 (in GU 21 gennaio 2000, n. 16)

Burc n. 126 del 19 Dicembre 2018 REGIONE CALABRIA GIUNTA REGIONALE

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DETERMINAZIONE DEGLI ORGANICI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO TECNICO ED AUSILIARIO DEL COMPARTO SCUOLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 agosto (GU n.231 del )

REGIONE CALABRIA GIUNTA REGIONALE

Burc n. 118 del 4 Dicembre 2018 REGIONE CALABRIA GIUNTA REGIONALE

REGIONE CALABRIA GIUNTA REGIONALE

Questa è la posizione Anci dopo la conversione del DL 78/2010. Nota interpetrativa anci al dl 78 legge 122/2010 in materia di personale

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2015) Art. 1. Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni

PUBBLICATO IL D.P.C.M. PER L ASSUNZIONE DEI PRECARI

Burc n. 126 del 19 Dicembre 2018 REGIONE CALABRIA GIUNTA REGIONALE

Burc n. 27 del 20 Febbraio 2019 REGIONE CALABRIA GIUNTA REGIONALE

LEGGE 9 dicembre 1998, n. 431 Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo. Art. 8. Agevolazioni fiscali

Burc n. 40 del 11 Aprile 2019 REGIONE CALABRIA GIUNTA REGIONALE

Ministero della Pubblica Istruzione

A) Cassa integrazione guadagni e costo del lavoro D.L. 20 maggio 1993, n.148 (1).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 settembre 2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Criteri per autorizzare la prosecuzione dei trattamenti di. integrazione salariale straordinaria, oltre i limiti di cui agli

DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (DECRETO DEL FARE)

SEGRETERIE REGIONALI SICILIA

Burc n. 35 del 15 Marzo 2019 REGIONE CALABRIA GIUNTA REGIONALE

DISEGNO DI LEGGE. Disposizioni in materia di personale precario. Art. 1

5. Regime per il trasferimento dei beni immobili non necessari per l'esercizio delle funzioni di competenza statale.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

SCHEMA DI ACCORDO. tra

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Decreto del Ministero del Lavoro 20 agosto 2002 n

Legge 23 dicembre 2000, n "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)"

Burc n. 126 del 19 Dicembre 2018 REGIONE CALABRIA GIUNTA REGIONALE

ACCORDO. tra. COMUNE/ENTE, rappresentato, dal Sindaco/ Responsabile, domiciliato per la carica presso il Comune di/ente, VISTO

Burc n. 40 del 11 Aprile 2019 REGIONE CALABRIA GIUNTA REGIONALE

Legge finanziaria per il 2010.

2. Le disposizioni di cui alla presente legge sono, in particolare, dirette a:

Burc n. 118 del 4 Dicembre 2018 REGIONE CALABRIA GIUNTA REGIONALE

Azioni positive per l'imprenditoria femminile

Legge finanziaria 2008 sulle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale nella pubblica amministrazione.

COMUNE DI MONTEROSSO CALABRO COMUNE DI MONTEROSSO CALABRO

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA

JuAc xje chll u>ieqità e awicr 'e

IL COMMISSARIO DELEGATO AI SENSI DEL DPCM DEL 25/8/2014

Disposizioni normative assunzioni personale cesil e csl

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 2011, n. 173

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Presidenza del Consiglio dei Ministri. Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 novembre 2007

SCHEMA DI ACCORDO. tra

Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 25 del 03/03/2004

REGIONE LAZIO GIUNTA REGIONALE STRUTTURA PROPONENTE. OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: ASSESSORATO PROPONENTE DI CONCERTO

Dette assunzioni dovranno avvenire nel corso dell'anno 2007 e nel limite massimo complessivo di n unita'.

la Legge 10 dicembre 2014 n. 183 prevede all art. 1, comma 3 il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive;

Il Ministro dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

IL DIRETTORE GENERALE del mercato del lavoro

DIPARTIMENTO LAVORO, FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI (LFPS). SETTORE 04 - POLITICHE ATTIVE, SUPERAMENTO DEL PRECARIATO E VIGILANZA ENTI

MINISTERO DELLA SALUTE

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Decreto 20 ottobre 2016; in G.U. del 16 novembre 2016, n. 268

Programma Operativo PON Governance e Azioni di Sistema (FSE) Obiettivo 1 Convergenza

Oggetto Sgravi contributivi alle imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari. Sospensione dell applicazione.

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

Contratto integrativo annuale

COMUNE DI MONTEROSSO CALABRO COMUNE DI MONTEROSSO CALABRO

Burc n. 96 del 26 Settembre 2018 REGIONE CALABRIA GIUNTA REGIONALE

Il Ministro dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

LEGGE 27 dicembre 2017, n Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e

FORMAZIONE LAVORO CULTURA E SPORT

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE Giovanni Mariti - FAUGLIA (Pi)

DECRETO-LEGGE 10 novembre 2008, n. 180

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GIOVANNI MARITI C.so della Repubblica Fauglia (PI) C.M. PIIC C.F Codice Univoco UFM2VQ

Decreto Interministeriale 21 maggio 1998

Gazzetta Ufficiale N. 148 del 28 Giugno 2006

236. MINISTERO DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D ISTITUTO 2012/2013 RELAZIONE ILLUSTRATIVA GIURIDICA PREMESSO

COMUNE DI GHILARZA Provincia di Oristano

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

RAPPORTO INFORMATIVO SULLE TIPOLOGIE DI LAVORO FLESSIBILE UTILIZZATE (Art. 36, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2001, n.

RAPPORTO INFORMATIVO SULLE TIPOLOGIE DI LAVORO FLESSIBILE UTILIZZATE (Art. 36, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2001, n.

2. Agli stessi effetti rientra, fra le funzioni inerenti la materia, la vigilanza sull'attivita' privata di formazione professionale.

Legge Finanziaria 2007 (legge n. 296)

Transcript:

DI CONCERTO CON I MINISTRI DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE E DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA VISTA la Legge 23 dicembre 2000, n.388 ed in particolare l'art. 78, comma 31, che prevede, ai fini della stabilizzazione dell'occupazione dei soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili presso gli istituti scolastici, la definizione, ai sensi del citato articolo 10, comma 2, del Decreto Legislativo 28 febbraio 2000, n.81, mediante provvedimento emanato, di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale e il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, di procedure di terziarizzazione, ai sensi della normativa vigente, secondo criteri e modalità che assicurino la trasparenza e la competitività degli affidamenti, e che prevede, altresì, l'autorizzazione della spesa di lire 287 miliardi per l'anno 2001 e di lire 575 miliardi per l'anno 2002 al cui onere si provvede, quanto a lire 249 miliardi per l'anno 2002, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 66, comma 1, della Legge 17 maggio 1999, n.144; VISTA la Legge 3 maggio 1999, n.124 ed in particolare l'articolo 8; VISTO il Decreto Ministeriale emesso, di concerto con i Ministri dell'interno, del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica e della Funzione Pubblica, il 23 luglio 1999, n.184, riguardante "Trasferimento del personale amministrativo, tecnico e ausiliario dagli enti locali allo Stato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n.124"; VISTO l'articolo 9, del citato Decreto Ministeriale, che dispone che lo Stato subentri nei contratti stipulati dagli enti locali alla data del 24 maggio 1999, ed eventualmente rinnovati in data successiva, per la parte con la quale sono state assicurate le funzioni proprie del personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole statali, in luogo dell'assunzione di personale dipendente; VISTO, inoltre, che lo stesso Decreto Ministeriale, relativamente alla stabilizzazione dei Lavoratori utilizzati in attività Socialmente Utili, prevede espressamente che, fermo restando la prosecuzione delle attività da parte dei soggetti esterni impegnati in progetti LSU e LPU in corso ai sensi delle leggi vigenti, lo Stato subentrerà nelle convenzioni stipulate dagli enti locali con i soggetti imprenditoriali, comprese le cooperative, per la stabilizzazione di quei progetti per lavori socialmente utili e/o di pubblica utilità che erano in atto nelle istituzioni scolastiche statali prima del 25 maggio 1999, anche se rinnovati successivamente, per lo svolgimento di funzioni demandate per legge all'ente locale in sostituzione dello Stato; VISTO l'articolo 10, comma 2, del Decreto Legislativo 28 febbraio 2000, n.81 che prevede appositi decreti interministeriali, con l'individuazione di misure, nell'ambito di quelle previste dall'articolo 6, per l'utilizzo di risorse, ove previste dalla normativa vigente, delle amministrazioni statali di volta in volta interessate, finalizzate alla stabilizzazione occupazionale esterna dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto, i quali abbiano svolto attività in lavori socialmente utili sulla base di apposite convenzioni stipulate dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale con le amministrazioni pubbliche aventi competenze interregionali, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del Decreto Legislativo 1^dicembre 1997, n.468; VISTO l'articolo 1, comma 7, della Legge 19 luglio 1993, n.236, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 20 maggio 1993, n.148, che istituisce presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale il Fondo per l'occupazione; VISTE le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del Decreto Legislativo 28 febbraio 2000, n.81 ed all'articolo 10, commi 1, 2 e 3, e all'articolo 12, comma 6, del Decreto

Legislativo 1^dicembre 1997, n.468, che prevedono l'affidamento a terzi anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, fino al 31 dicembre 2001, allo scopo di favorire la creazione di stabili opportunità occupazionali per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del Decreto Legislativo 28 febbraio 2000, n.81, mediante la stipula di convenzioni di durata non superiore a 60 mesi, con le Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n.29. Visto il Decreto 21 maggio 1998 del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica che definisce, all'articolo 6, gli obiettivi di Italia Lavoro S.p.A. nella ricollocazione dei soggetti impegnati nei progetti di lavori socialmente utili; VISTA la direttiva del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale del 20 luglio 2000 che assegna a Italia Lavoro S.p.A. l'obiettivo prioritario per il biennio 2000-2001 di individuare, promuovere e sostenere le forme di intervento che rendano possibile la stabilizzazione occupazionale delle persone impegnate nei lavori socialmente utili secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/2000 e dalle altre normative e, in particolare, la promozione da parte degli Enti locali e della P.A. di misure di esternalizzazione di opere e servizi; DECRETA Art.1 (Soggetti beneficiari) 1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del Decreto Legislativo 28 febbraio 2000, n.81 impegnati nelle attività socialmente utili, riconducibili a funzioni ausiliarie nell'ambito degli ATA, nelle istituzioni scolastiche statali, con risorse a carico del Fondo per l'occupazione, di cui alla Legge 19 luglio 1993, n.236 o proprie dei vari Enti utilizzatori e attualmente in regime di prosecuzione sulla base della normativa vigente, sono i beneficiari delle iniziative di stabilizzazione mediante le procedure di terziarizzazione, oggetto del presente decreto. Art.2 (Attività da affidare) 1.A decorrere dal 1^luglio 2001, i Dirigenti delle istituzioni scolastiche che attualmente utilizzano soggetti impegnati in progetti per Lavori Socialmente Utili in qualità di collaboratori scolastici, come da profilo A2 della tabella A prevista dall'articolo 32 del CCNL 26 maggio 1999 comparto Scuola, affideranno a Imprese, Consorzi di Imprese e di Società Cooperative, sulla base delle indicazioni contenute nel successivo art.3 e con il coordinamento dei competenti Uffici Scolastici Regionali, i servizi di pulizia degli spazi e locali scolastici e delle loro pertinenze, ivi comprese palestre e impianti sportivi. Art.3 (Procedure di terziarizzazione dei servizi di pulizia, criteri di trasparenza e di competitività) 1. Il Ministero della Pubblica Istruzione, d'intesa con il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, sulla base delle procedure di terziarizzazione previste dagli articoli 10,

comma 3 e 12, comma 6, del D. Lgs. n.468 del 1997 e dell'articolo 6, comma 1, del D. Lgs. n.81 del 2000, sottoscriverà una convenzione "quadro", con Imprese, Consorzi di Imprese e di Società Cooperative, indicati da Associazioni nazionali di rappresentanza, aderenti alle associazioni nazionali di categoria firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro del settore Imprese di pulimento, al fine di : - garantire criteri di trasparenza e competitività degli affidamenti ai contraenti terzi; - regolare in modo uniforme le modalità di esecuzione dei servizi nelle istituzioni scolastiche pubbliche di ogni ordine e grado, presso le quali sono presenti soggetti impegnati in Attività Socialmente Utili, di cui al precedente articolo 1; - garantire costo complessivo indifferenziato per addetto; - assicurare standard qualitativi omogenei dei servizi, unitarietà gestionale e univocità delle responsabilità contrattuali. 2.Tali Imprese, Consorzi di Imprese e di Società Cooperative dovranno attenersi ai seguenti criteri: a) - struttura societaria e organizzativa a carattere nazionale, consolidata da almeno cinque anni, con presenza, diretta o associata, in almeno quattro Regioni, di cui almeno una nel Mezzogiorno; b) - certificazione di qualità secondo norme UNI EN ISO 9002; c) - specifica esperienza, da almeno cinque anni, nell'esecuzione dei servizi, come indicati nel precedente articolo 2, certificata da analoghi contratti di appalto sottoscritti con la pubblica amministrazione, con enti pubblici economici, con enti locali o con società a prevalente partecipazione pubblica; d) - esperienze realizzative di interventi di stabilizzazione occupazionale di soggetti, a seguito di progetti LPU/LSU, di cui ai Decreti Legislativi n.81/2000, n.468/97; e) - fatturato annuo complessivo, degli ultimi tre anni, non inferiore a lire 50 miliardi; f) - numero di addetti, inclusi i soci lavoratori, non inferiore a 1000, come dato medio del triennio; g) - applicazione di costi per addetto indifferenziati su tutto il territorio nazionale, a prescindere dalla consistenza numerica dei soggetti presenti nei plessi scolastici; tali costi dovranno essere così composti: 1) - costo del lavoro annuo per addetto, in applicazione della vigente normativa ed in particolare della Legge 7/11/200 n. 327, del CCNL e dei contratti collettivi integrativi del Settore Imprese di pulimento, con inquadramento al 5 livello e con orario di lavoro non inferiore alle 30 ore settimanali, dedotti gli incentivi di cui all'articolo 7, comma 12, del D. Lgs. n.81/2000, tenuto conto delle agevolazioni contributive di cui all'articolo 8, comma 9, della Legge n.407/90 e all'articolo 25, comma 9, della Legge n.223/93; 2) - spese generali e utile di impresa, definiti per analogia, nei limiti delle percentuali stabilite dall'art. 34, comma 2, lettere c) e d) del D.P.R. 554/99 e tenuto anche conto delle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, in ordine alla percentuale di incidenza del costo della manodopera rispetto al totale dei costi di servizio, con circolare n. 87 del 10/9/93. h) - rinuncia espressa all'incentivo di cui all'art. 7 comma 1 del Decreto Legislativo n. 81/2000. 3. La convenzione "quadro" di affidamento dei servizi, che impegnerà tutte le istituzioni scolastiche interessate. dovrà prevedere: a) - l'assunzione, da parte delle imprese interessate, a decorrere dal 1 luglio 2001, previa stipula del contratto di affidamento dei servizi, di tutti i soggetti di cui all'articolo 1 del presente Decreto con contratto a tempo indeterminato per un totale di ore/settimana non inferiore a 30 e con applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del settore imprese di pulimento; b) - la programmazione degli obiettivi da conseguire;

c) - i costi complessivi per addetto da applicare, indistintamente, per tutte le istituzioni scolastiche pubbliche interessate; d) - gli obblighi e le responsabilità dei contraenti, compreso l'obbligo delle Imprese, Consorzi di Imprese e di società cooperative, attraverso accordi tra i soggetti sopra indicati contraenti ovvero con assegnazione diretta da parte del committente, ad assumere i soggetti di cui al precedente articolo 1, presenti nelle istituzioni scolastiche pubbliche, localizzate in regioni anche diverse da quelle indicate dagli stessi come richiesto alla lettera a) comma 1 del presente articolo, in modo da coprire l'intera dislocazione territoriale dei soggetti da stabilizzare; e) - l'individuazione delle Scuole o reti di Scuole e dei soggetti legittimati o delegati alla sottoscrizione dei contratti di affidamento dei servizi; f) - la durata dei contratti di affidamento dei servizi, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del Decreto Legislativo 1^dicembre 1997, n.468 e dell'articolo 6, comma 1, del citato Decreto Legislativo 28 febbraio 2000, n.81, compatibilmente alla disponibilità delle risorse finanziarie di cui al successivo articolo 4; g) - il modello del capitolato del contratto di affidamento dei servizi; h) - la ripartizione delle risorse tenendo conto del numero dei soggetti da stabilizzare; i) -i tempi e le modalità per l'ottimizzazione dei servizi di pulizia delle istituzioni scolastiche in ambito territoriale compatibile con le norme relative alla stabilizzazione dei soggetti in attività socialmente utile. 4. Ai fini della verifica sulla corrispondenza dei requisiti posseduti dalle Imprese, Consorzi di Imprese e di Società Cooperative ai criteri indicati al precedente comma 1, nonché dell'assistenza e consulenza tecnica nelle fasi di predisposizione, di stipula e di applicazione della convenzione "quadro", il Ministero della Pubblica Istruzione si avvarrà, ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Interministeriale 21 maggio 1998 e delle direttive del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 20 luglio 2000, di Italia Lavoro S.p.A.. Per tali attività è riconosciuto il contributo previsto dall'art. 7 comma 13 del D.L.vo n.81/2000, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo a valere sul Fondo per l'occupazione, di cui all'art. 1 comma 7 della Legge n. 236/93 e successive modificazioni, e quantificate complessivamente in. 16 miliardi. Per la definizione dell'attività suindicata sarà stipulata apposita convenzione tra il Ministero della Pubblica Istruzione e Italia Lavoro S.p.A. Art.4 (Risorse finanziarie) 1. L'esternalizzazione di cui ai precedenti articoli 2 e 3 del presente decreto è realizzata mediante utilizzazione delle risorse stanziate sui capitoli 7310, 7510 e 7610 dello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione per l'anno 2001 e sul corrispondente capitolo dell'anno successivo, per complessivi 269 miliardi di lire quanto all'esercizio 2001 e 539 miliardi di lire quanto all'esercizio 2002. 2. Le predette risorse sono assegnate, con vincolo di destinazione, alle istituzioni scolastiche interessate, sulla base del numero dei soggetti da stabilizzare ai sensi del presente decreto, per consentire alle stesse di sottoscrivere i contratti di affidamento dei servizi, previsti dai precedenti articoli 2 e 3, e far fronte a tutti gli oneri finanziari derivanti dalla sottoscrizione dei contratti medesimi. Il presente Decreto verrà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione di competenza.

IL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE DI CONCERTO CON I MINISTRI DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE E DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA VISTA la Legge 23 dicembre 2000, n.388 ed in particolare l'art. 78 comma 31, che prevede, ai fini della stabilizzazione dell'occupazione dei soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili presso gli istituti scolastici, la definizione, ai sensi del citato articolo 10, comma 2, del Decreto Legislativo 28 febbraio 2000, n.81, mediante provvedimento emanato, di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale e il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, di procedure di terziarizzazione, ai sensi della normativa vigente, e che prevede, altresì, l'autorizzazione della spesa di lire 287 miliardi per l'anno 2001 e di lire 575 miliardi per l'anno 2002 al cui onere si provvede, quanto a lire 249 miliardi per l'anno 2002, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 66, comma 1, della Legge 17 maggio 1999, n.144; VISTA la Legge 3 maggio 1999, n.124 ed in particolare l'articolo 8; VISTO il Decreto Ministeriale emesso, di concerto con i Ministri dell'interno, del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica e della Funzione Pubblica, il 23 luglio 1999, n.184, riguardante "Trasferimento del personale amministrativo, tecnico e ausiliario dagli enti locali allo Stato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n.124"; VISTO l'articolo 9, del citato Decreto Ministeriale, che dispone che lo Stato subentri nei contratti stipulati dagli enti locali alla data del 24 maggio 1999, ed eventualmente rinnovati in data successiva, per la parte con la quale sono state assicurate le funzioni proprie del personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole statali, in luogo dell'assunzione di personale dipendente; VISTO, inoltre, che lo stesso Decreto Ministeriale, relativamente alla stabilizzazione dei Lavoratori utilizzati in attività Socialmente Utili, prevede espressamente che, fermo restando la prosecuzione delle attività da parte dei soggetti esterni impegnati in progetti LSU e LPU in corso ai sensi delle leggi vigenti, lo Stato subentrerà nelle convenzioni stipulate dagli enti locali con i soggetti imprenditoriali, comprese le cooperative, per la stabilizzazione di quei progetti per lavori socialmente utili e/o di pubblica utilità che erano in atto nelle istituzioni scolastiche statali prima del 25 maggio 1999, anche se rinnovati successivamente, per lo svolgimento di funzioni demandate per legge all'ente locale in sostituzione dello Stato; VISTO l'articolo 10, comma 2, del Decreto Legislativo 28 febbraio 2000, n.81 che prevede appositi decreti interministeriali, con l'individuazione di misure, nell'ambito di quelle previste dall'articolo 6, per l'utilizzo di risorse, ove previste dalla normativa vigente, delle amministrazioni statali di volta in volta interessate, finalizzate alla stabilizzazione occupazionale esterna dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto, i quali abbiano svolto attività in lavori socialmente utili sulla base di apposite convenzioni stipulate dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale con le amministrazioni pubbliche aventi competenze interregionali, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del Decreto Legislativo 1^dicembre 1997, n.468; VISTO l'articolo 1, comma 7, della Legge 19 luglio 1993, n.236, di conversione, con

modificazioni, del Decreto Legge 20 maggio 1993, n.148, che istituisce presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale il Fondo per l'occupazione; VISTE le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, del Decreto Legislativo 28 febbraio 2000, n.81 che prevedono l'affidamento ai soggetti di cui all'art.2 comma 1, del su citato decreto legislativo, attraverso incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, delle attività previste al comma 3 dell'art.10 del Decreto Legislativo n.468 del 1997, e successive modificazioni, per la stessa durata ivi prevista. CONSIDERATO che il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale supporterà con ogni possibile incentivazione, nell'ambito di quanto previsto dalle normative vigenti ed in particolare dal Decreto Legislativo n. 81/2000, le azioni tese a realizzare la stabilizzazione occupazionale dei soggetti impegnati in Lavori socialmente Utili, in qualità di Assistenti Amministrativi o Tecnici, nelle Istituzioni Scolastiche. CONSIDERATO infine che le procedure di attuazione delle precitate normative, concernenti il passaggio delle funzioni proprie del personale amministrativo, tecnico e ausiliario nelle scuole, dagli Enti Locali allo Stato, con particolare riguardo ai contratti ed alla stabilizzazione dei soggetti impegnati quali lavoratori Socialmente Utili, sono tuttora in corso di definizione. DECRETA Art.1 (Soggetti beneficiari) 1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del Decreto Legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 impegnati nelle attività socialmente utili, riconducibili in parte a funzioni di Assistente Amministrativo o Tecnico nelle istituzioni scolastiche statali, con risorse a carico del Fondo per l'occupazione, di cui alla Legge 19 luglio 1993, n.236 o proprie dei vari Enti utilizzatori e attualmente in regime di prosecuzione sulla base della normativa vigente, sono i beneficiari delle iniziative di stabilizzazione mediante le procedure, oggetto del presente decreto. Art.2 (Incarichi di collaborazione e procedure di affidamento ) 1. Al fine di creare stabile occupazione a decorrere dal 1^luglio 2001, con il coordinamento dei competenti Uffici Scolastici Regionali, i Dirigenti delle istituzioni scolastiche che attualmente utilizzano i soggetti di cui all'art. 1, affideranno agli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nell'ambito delle funzioni di Assistente Amministrativo o Tecnico, secondo le modalità indicate dall'art.6, comma 2, del Decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81 e compatibilmente con le risorse di cui al successivo art. 3 del presente decreto. Art.3 (Risorse finanziarie)

1. L'affidamento dei servizi per l'attività di collaborazione di cui ai precedenti articoli del presente decreto è realizzata mediante utilizzazione delle risorse stanziate sui capitoli 7310, 7510 e 7610, dello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione per l'anno 2001 e sui corrispondenti capitoli dell'anno successivo, per complessivi 18 miliardi di lire quanto all'esercizio 2001 e 36 miliardi di lire quanto all'esercizio 2002. 2. Le predette risorse sono assegnate, con vincolo di destinazione alle singole istituzioni scolastiche interessate sulla base del numero dei soggetti da stabilizzare ai sensi del presente decreto e per consentire alle stesse di sottoscrivere i contratti di affidamento dei servizi, per l'attività di collaborazione prevista dai precedenti articoli e far fronte a tutti gli oneri finanziari derivanti dalla sottoscrizione dei contratti medesimi. Art.4 (Tempi di attuazione dell' affidamento degli incarichi) Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi di stabilizzazione occupazionale dei soggetti impegnati nelle attività socialmente utili, riconducibili in parte a funzioni di Assistente Amministrativo o Tecnico, nei termini legislativamente previsti, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa dovranno essere sottoscritti con gli interessati, previa individuazione degli stessi, secondo le modalità di cui ai precedenti articoli, entro il 30 giugno 2001. Il presente Decreto verrà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione di competenza. Roma, 4 maggio 2001