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AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA MEYER

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E PREMESSO INOLTRE CHE:

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UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CAGLIARI

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IL DIRETTORE GENERALE

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PREMESSO CHE: E PREMESSO INOLTRE CHE:

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ALLEGATO DI LETTERA B alla Determina n. del..2019

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITÀ EXTRA RETE FORMATIVA PER MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA

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ALLEGATO DI LETTERA B alla Determina n. del CONVENZIONE INDIVIDUALE FRA L'UNIVERSITA' DI PISA DIPARTIMENTO DI

ALLEGATO DI LETTERA B alla Determina del Direttore SOC Gestione Risorse Umane n. del..2019

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Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto AZIENDA ULSS N. 8 BERICA Viale F. Rodolfi n VICENZA DELIBERAZIONE. n del

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Via dei Lotti, n Bassano del Grappa (VI) Codice fiscale e partita IVA N /Reg. D.G. Bassano del Grappa, 17/07/2019

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CONVENZIONE INDIVIDUALE FRA L UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA - SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ANESTESIA RIANIMAZIONE TERAPIA INTENSIVA E DEL

IL DIRETTORE GENERALE

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CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA FORMATIVA PROFESSIONALIZZANTE PRESSO STRUTTURE SANITARIE ITALIANE NON INCLUSE NELLA RETE FORMATIVA.

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Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto AZIENDA ULSS N. 8 BERICA Viale F. Rodolfi n. 37 36100 VICENZA DELIBERAZIONE n. 186 del 2-3-2017 O G G E T T O Convenzione con l'università Campus Bio-Medico di Roma per lo svolgimento di attività integrative ai fini della formazione specialistica di area sanitaria presso strutture assistenziali al di fuori della rete formativa. Proponente: VI - Servizio Risorse Umane e Relazioni Sindacali Anno Proposta: 2017 Numero Proposta: 241 VI - Servizio Risorse Umane e Relazioni Sindacali/2017/241 1

Il Direttore del Servizio Risorse umane e Relazioni Sindacali riferisce: La formazione medico-specialistica è disciplinata dal D.Lgs 17 agosto 1999, n. 368 di attuazione della direttiva 93/16/CEE, in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE. In materia è inoltre intervenuto il D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e s.m.i., il quale all art. 6 prevede la stipula di specifici accordi fra Università e strutture Ospedaliere, in attuazione del protocollo d intesa Regione- Università, per la regolamentazione dei rapporti connessi alla formazione medico specialistica. La disciplina sopra richiamata prevede che ai Rettori delle Università sia consentito la stipula di convenzioni con Enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale. A fronte di quanto esposto, l Università Campus Bio-Medico di Roma ha chiesto la stipula della convenzione per lo svolgimento di uno stage a favore del dr. Antonio Giovanni Cammardella, medico specializzando della Scuola di Specializzazione in Cardiochirurgia presso l unità operativa di Cardiochirurgia dell Ospedale di Vicenza. Preso atto del parere favorevole espresso in merito dal Direttore dell UO di Cardiochirurgia, Dr. Loris Salvador, si propone l approvazione della convenzione per lo svolgimento di stage ai fini della formazione specialistica di area sanitaria presso strutture assistenziali al di fuori della rete formativa della Scuola di Specializzazione in Cardiochirurgia, nel testo allegato quale parte integrante della presente deliberazione. Il medesimo Direttore ha attestato l avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia. I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza. Sulla base di quanto sopra IL DIRETTORE GENERALE DELIBERA 1. di approvare la convenzione con l Università Campus Bio-Medico di Roma per lo svolgimento di stage ai fini della formazione specialistica di area sanitaria presso strutture assistenziali al di fuori della rete formativa della Scuola di Specializzazione in Cardiochirurgia, nel testo allegato quale parte integrante della presente deliberazione; VI - Servizio Risorse Umane e Relazioni Sindacali/2017/241 2

2. di incaricare il Servizio Risorse Umane e Relazioni Sindacali - Ufficio per le Convenzioni con gli Enti formativi - di predisporre gli atti necessari per l attuazione della presente deliberazione; 3. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio dell Azienda; 4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all Albo on-line dell Azienda. ***** VI - Servizio Risorse Umane e Relazioni Sindacali/2017/241 3

Parere favorevole, per quanto di competenza: Il Direttore Amministrativo (App.to per il Dr. Tiziano Zenere Dr.ssa Maria Zanandrea) Il Direttore Sanitario (App.to Dr.ssa Simona Aurelia Bellometti) Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari (App.to Dr. Salvatore Barra) IL DIRETTORE GENERALE (F.to digitalmente Giovanni Pavesi) Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione. Il presente atto è proposto per la pubblicazione in data 3-3-2017 all Albo on-line dell Azienda con le seguenti modalità: Oggetto e contenuto Copia del presente atto viene inviato in data 3-3-2017 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56). IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E AMMINISTRATIVI GENERALI VI - Servizio Risorse Umane e Relazioni Sindacali/2017/241 4

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ INTEGRATIVE AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CARDIOCHIRURGIA DELL UNIVERSITÀ CAMPUS BIO-MEDICO di ROMA Visto il D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368 Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE, così come modificato dalla legge 23 dicembre 2005 n. 266; Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421, e in particolare l art. 6 Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università ; Visto il DM 1 agosto 2005 concernente il Riassetto delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria e successive modifiche e integrazioni; Visto il DM 29 marzo 2006, n. 115 Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione, ed in particolare il punto 1.2 dell allegato 1 Standard generali e specifici per l accreditamento delle strutture della rete formativa ; Visto il Regolamento Didattico dei Corsi di Specializzazione dell Area Sanitaria emanato il 19 ottobre 2005 con Decreto 2973 prot. n. 34598; Vista la richiesta del Direttore di Scuola di Specializzazione in Cardiochirurgia, Prof. Elvio Covino, di attivazione di un periodo di formazione per il medico specialista in formazione Dott. Antionio Giovanni Cammardella presso l Azienda ULSS 8 Berica; Vista la delibera del Consiglio della Scuola del 19 gennaio 2017; TRA L Università Campus Bio-Medico di Roma, con sede legale in Roma, Via Alvaro del Portillo 21, 00128 Roma C.F/97087620585, rappresentata, per la stipula del presente atto convenzionale, dal Rettore Prof. Andrea Onetti Muda, domiciliato per il presente atto presso la sede legale dell Università d ora in poi denominata Università E L Azienda ULSS 8 Berica, C.F./P.IVA 02441500242 con sede legale in Viale F. Rodolfi, 37-36100 Vicenza, rappresentata, per la stipula del presente atto convenzionale, nella persona del Dott. Giovanni Pavesi, in qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica presso la sede istituzionale d ora in poi denominata Azienda TUTTO CIO PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE: Art. 1 Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione. Art. 2 L Azienda si impegna ad accogliere presso la propria U.O. di Cardiochirurgia, per lo svolgimento di attività integrative al di fuori della rete formativa regionale, il medico specialista in formazione Dott. Antonio Giovanni Cammardella, nato a Marsicovetere (PZ) il 11 dicembre 1986 e residente a Sala Consilina (SA), via Mezzacapo, 204 84036 Salerno, CF CMM NNG 86T11 E 977H. Art. 3 L attività formativa del Dott. Cammardella ha durata di 5 mesi, con inizio dalla data di perfezionamento della stipula della presente convenzione. 1 5

Art. 4 L Azienda, per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente convenzione, mette a disposizione le strutture, i servizi logistici, il personale laureato, tecnico (paramedico e ausiliario) facente capo alla propria struttura. Il medico specialista in formazione frequenta la predetta struttura negli orari concordati con il Direttore della stessa e comunque nel rispetto dell art. 40 del D.Lgs. n. 368/1999 sicché sia garantita la coerenza delle attività assistenziali svolte presso la struttura con gli obiettivi didattici formativi della Scuola. Art. 5 Nel rispetto della alternanza tra attività pratica e teorica prevista dal Consiglio della Scuola di Specializzazione, in sede di programmazione, il medico specialista in formazione svolge le attività preventivamente concordate tra il Direttore della Scuola di Specializzazione e il Direttore della UO di Cardiochirurgia Dott. Loris Salvador, mediante la stesura di un piano di formazione personalizzato. Art. 6 La frequenza del medico specialista in formazione è finalizzata all addestramento previsto dall Ordinamento della Scuola di Specializzazione e ne rappresenta parte integrante; la frequenza non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro con la struttura ospitante. Art. 7 L attività integrativa si svolge sotto la guida del Direttore della UO di Cardiochirurgia, Dott. Loris Salvador, individuato come tutore della struttura ospitante. Art. 8 L accertamento della regolare frequenza del medico specialista in formazione è affidato al tutore, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di Specializzazione l avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola stessa. Art. 9 Lo svolgimento dell attività integrativa è seguito e verificato dal tutore universitario, designato dal Consiglio della Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo. Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l attività di formazione del medico specialista in formazione, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività. Art. 10 L Azienda provvederà, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile verso terzi e gli infortuni connessi all attività assistenziale svolta dal medico specialista in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale. Art. 11 Ai sensi dell art. 2 comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, il medico specialista, che svolge attività di formazione presso l Azienda ed è esposto a rischi, è equiparato ai lavoratori ai soli fini dell adozione delle misure di prevenzione e sicurezza. Il medico specialista in formazione è tenuto all osservanza delle disposizioni normative vigenti in tema di prevenzione e sicurezza nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dai Regolamenti dell Azienda, che provvederà a garantirne la conoscenza. Art. 12 Le Parti convengono che l accertamento della idoneità sanitaria del medico specialista in formazione è effettuato a cura e spese della struttura sanitaria di prima assegnazione. 2 6

L avvio della frequenza presso le strutture dell Azienda è subordinato all avvenuta validazione, da parte del medico competente dell Azienda stessa, della certificazione di idoneità sanitaria dello specializzando conseguita presso la struttura sanitaria di prima assegnazione. Art. 13 L Azienda assicura al medico specialista in formazione che svolge attività pratica nell ambito della presente convenzione l accesso alla mensa, alle stesse condizioni del proprio personale strutturato e mette altresì a loro disposizione le uniformi di servizio. Art. 14 L Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali. L Azienda si impegna a trattare i dati personali dell Università unicamente per le finalità connesse all esecuzione della presente convenzione. Il medico specialista in formazione è tenuto al rispetto e alla tutela della segretezza e riservatezza in materia di trattamento dei dati personali, cui venga a conoscenza durante il periodo della attività integrativa, presso l Azienda secondo quanto previsto dal succitato Decreto Legislativo. Art. 15 Durante lo svolgimento dell attività integrativa il medico specialista in formazione è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati negli artt. 3, 4, 11, 12 e 14. Il medico specialista in formazione deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Art. 16 La presente convenzione ha durata di 5 mesi, con decorrenza, a norma dell art. 3, dalla data di perfezionamento della stipula della presente convenzione. Le parti potranno convenire di rinnovare la convenzione con scambio di lettera. Art. 17 E fatta salva, per ciascuna delle Parti, la possibilità di recesso, dandone preventiva comunicazione alla controparte, a mezzo lettera raccomandata Posta Elettronica Certificata (PEC), con almeno 30 giorni di preavviso. In particolare, l Università riconosce all Azienda la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal presente accordo per manifesto inadempimento del medico specialista in formazione degli obblighi previsti dal contratto di formazione specialistica. Art. 18 La presente convenzione è soggetta all imposta di bollo, con oneri a carico di entrambe le parti per giusta metà; è altresì soggetta a registrazione in caso d uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR 26 aprile 1986 n. 131 con oneri a carico della parte che vi ha dato causa. Art. 19 Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente Convenzione; nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l accordo, il Foro competente sarà quello individuato secondo le vigenti norme del codice di procedura civile. Art. 20 Le Parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di reati/illeciti previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche e/o integrazioni. L Azienda dichiara di conoscere ed accettare il contenuto del Codice Etico e del Modello di 3 7

Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dall Università (consultabile sul sito internet dell Ateneo: http://www.unicampus.it/) per prevenire le fattispecie connesse alle specifiche aree di rischio. Art. 21 Norma finale Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e in particolare il regolamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria dell Università. La presente convenzione viene, redatta in unico originale, viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. UNIVERSITÀ CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA IL RETTORE (Prof. Andrea Onetti Muda) AZIENDA ULSS 8 BERICA IL DIRETTORE GENERALE (Dott. Giovanni Pavesi) 4 8