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Disegno di legge n. 5194-A CAMERA DEI DEPUTATI Conversione in legge del decretolegge 12 maggio 2012, n. 57, recante disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese. N. 2. ORDINI DEL GIORNO Seduta del 7 giugno 2012 La Camera, premesso che: secondo l Osservatorio indipendente di Bologna sulle morti per infortuni sul lavoro dal primo gennaio al 4 giugno sono morti sui luoghi di lavoro 244 lavoratori e oltre 460 se si aggiungono i lavoratori deceduti in itinere o sulle strade. Si aggiungono a questi numeri i lavoratori in nero che perdono la vita; nel 2011 ci sono stati più di 1170 morti, di cui 663 sui luoghi di lavoro, con un incremento dell 11,6 per cento rispetto al 2010; sempre secondo l Osservatorio sono già 71 dall inizio dell anno i suicidi legati alla crisi economica, imprenditori che non riescono a pagare le tasse, lavoratori dipendenti che hanno perso il lavoro o di aziende in crisi; l Osservatorio sicurezza sul lavoro Vega Engineering di Mestre, con un rapporto pubblicato lo scorso febbraio sui primi due mesi del 2012, evidenzia come

2 l agricoltura sia il settore più a rischio per i lavoratori, seguito dal settore delle costruzioni. Seguono i settori dei trasporti, magazzinaggi e comunicazioni, servizi, commercio e attività artigianali, infine il settore della produzione e distribuzione/ manutenzione di energia elettrica, gas e acqua. l Italia è stata messa sotto accusa dall Unione Europea per non aver rispettato in modo adeguato le disposizioni europee in materia di sicurezza sul lavoro; il progetto di costituzione in mora è stato approvato dalla Commissione il 29 settembre scorso e la comunicazione alla Repubblica italiana è stata inviata il 30 settembre; nella comunicazione ufficiale la Commissione si sofferma su una serie di punti su cui l Italia deve dar conto entro due mesi dalla ricezione: la deresponsabilizzazione del datore di lavoro in caso di delega e subdelega; la violazione dell obbligo di disporre di una valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro per i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori; la proroga dei termini impartiti per la redazione del documento di valutazione dei rischi per le nuove imprese o per modifiche sostanziali apportate ad imprese esistenti; la posticipazione dell obbligo di valutazione del rischio di stress legato al lavoro; la posticipazione dell applicazione della legislazione in materia di protezione della salute e sicurezza sul luogo di lavoro per le persone appartenenti a delle cooperative sociali e a delle organizzazioni di volontariato della protezione civile; la proroga del termine per completare l adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto esistenti in data del 9 aprile 1994; in data 8 dicembre 2011 l Italia ha notificato alla Commissione la sua risposta alla lettera di costituzione in mora relativa all infrazione 2010/4227. Tale risposta è stata immediatamente inviata al servizio incaricato della traduzione. In seguito al

ricevimento della traduzione alla fine del mese di febbraio 2012 la Commissione ha avviato l analisi giuridica della risposta italiana; la Commissione Europea doveva esaminare tali osservazioni, e nel caso si fossero dimostrate insufficienti, emettere un parere motivato, in cui si chiedeva all Italia di adeguarsi alle disposizioni della messa in mora e in caso contrario potrebbe adire alla Corte di Giustizia Europea, la cui sentenza è vincolante per l Italia; il provvedimento in esame modifica in più parti il decreto legislativo n.81 del 2008, che reca una organica disciplina in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, impegna il Governo: a rendere noti la risposta alla lettera di costituzione in mora relativa all infrazione 2010/4227 e i relativi pareri della Commissione Europea; ad avviare maggiori interventi a tutela della salute dei lavoratori in tutti i luoghi di lavoro al fine di arginare l escalation delle cosiddette morti bianche tenendo conto delle analisi e dei rapporti dei vari osservatori e dell Associazione Nazionale familiari morti sul lavoro; ad avviare maggiori e più incisive campagne di informazione e di sensibilizzazione al fine di istruire ulteriormente lavoratori e datori di lavoro. 9/5194/1. Di Stanislao. 3 La Camera, premesso che: l articolo 71 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni, anche noto come «testo unico di salute e sicurezza sul lavoro», nell individuare gli obblighi del datore di lavoro in relazione all utilizzo «in sicurezza» di attrezzature di lavoro in azienda, impone (articolo 71, comma 11) al medesimo di sottoporre talune attrez-

4 zature di lavoro, evidentemente in ragione della loro particolare pericolosità, a verifiche periodiche, aggiuntive rispetto ai controlli «ordinari» di cui al medesimo articolo 71, comma 8; tale disciplina appare di particolare importanza, in quanto diretta a garantire, in relazione alle attrezzature di cui all allegato VII del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, verifiche relative all effettivo stato di conservazione ed efficienza delle attrezzature in parola, tali da determinare un innalzamento dei livelli di sicurezza dei lavoratori. Allo stesso tempo, la medesima disciplina prevede (articolo 71, comma 14) che l elenco delle attrezzature da sottoporre a verifiche periodiche venga aggiornato tenendo conto dell evoluzione della tecnologia e dei dati relativi alla pericolosità delle singole attrezzature, in modo da evitare che le verifiche, come già indicato aggiuntive rispetto ai controlli obbligatori per qualunque attrezzatura di lavoro, vengano imposte anche quando non richieste da reali esigenze di sicurezza determinando un ingiustificato aggravio economico per le imprese; ad oggi le disposizioni di cui ai commi da 11 a 14 del citato articolo 71 del decreto legislativo n. 81 del 2008 hanno trovato solo una limitata attuazione, in relazione alla quale, peraltro, sussistono diverse rilevanti criticità. Infatti, all entrata in vigore del decreto ministeriale 11 aprile 2011, giunta dopo una serie di proroghe al termine del mese di maggio, non si è accompagnata l indicazione da parte della competente commissione ministeriale di un numero sufficiente di soggetti privati abilitati a svolgere le verifiche periodiche in parola (al momento sono state «abilitate» meno di 50 società), né appare sufficientemente chiara la procedura in base alla quale i datori di lavoro possano chiedere ai soggetti pubblici titolari delle funzioni di controllo (INAIL e ASL) l effettuazione delle verifiche di rispettiva competenza. Tale situazione non appare idonea ad affrontare l urgenza di procedere all effettuazione di verifiche pe-

riodiche nei riguardi di un numero elevatissimo (a quanto risulta allo scrivente ben superiore alle duecentocinquantamila unità) di attrezzature di lavoro per le quali la periodicità della verifica appare scaduta e che si trovano, quindi, in una situazione di potenziale pericolosità; a ciò si aggiunga che non è stato elaborato il decreto di cui all articolo 71, comma 14, con la conseguenza che l elenco delle attrezzature da sottoporre a verifica periodica comprende ancora categorie di attrezzature non particolarmente pericolose le quali, essendo la relativa normativa ormai in vigore, devono essere sottoposte a verifiche che non hanno alcuna significativa rilevanza ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori e che determinano unicamente una spesa per i datori di lavoro che tali attrezzature utilizzano giornalmente; infine, non risulta neppure predisposto un tariffario unitario pure previsto dal decreto ministeriale 11 aprile 2011 per lo svolgimento delle attività di verifica in parola, per cui, al momento, esistono sul territorio nazionale tariffe notevolmente differenti per lo svolgimento di attività analoghe, impegna il Governo adottare ogni misura necessaria al chiarimento e completamento del quadro normativo relativo alle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, se del caso anche attraverso interventi legislativi utili allo scopo, in particolare al fine di: chiarire le modalità in base alle quali i soggetti privati sono chiamati a svolgere attività loro affidate dalla legge relativamente alle verifiche periodiche; rivisitare l elenco delle attrezzature di cui all allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; individuare tariffe congrue e uniche per il territorio nazionale per le verifiche periodiche. 9/5194/2. Ascierto. 5

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