Ordinanza sul catasto delle condotte (OCCon)

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7.40 Ordinanza sul catasto delle condotte (OCCon) del 7 maggio 06 (stato giugno 06) emanata dal Governo il 7 maggio 06 visto l'art. 45 cpv. della Costituzione cantonale ) nonché l'art. 9 della legge cantonale sulla geoinformazione ). In generale Art. Oggetto La presente ordinanza disciplina la gestione del catasto delle condotte comunale e del relativo piano corografico cantonale, nonché l'utilizzo dei dati corrispondenti. Art. Campo d'applicazione Il catasto delle condotte comprende tutte le condotte sotterranee e fuori terra e i relativi impianti sul territorio del Cantone. Ne sono esclusi: a) drenaggi agricoli; b) condotte e impianti di importanza secondaria. Le condotte che si trovano in tracciati ferroviari, nonché i sistemi di condotte chiusi che si trovano esclusivamente all'interno di una determinata area (ad esempio area artigianale, industriale o sportiva) non devono essere inserite nel catasto delle condotte. Le condotte che attraversano il tracciato o l'area devono tuttavia essere inserite in ogni caso nel catasto delle condotte. ) CSC 0.00 ) CSC 7.00 * Tabelle con le modifiche in fondo all'atto normativo

7.40. Organizzazione e competenze Art. Ufficio All'Ufficio per l'agricoltura e la geoinformazione (Ufficio) compete la vigilanza sui catasti delle condotte comunali. L'Ufficio a) è competente per l'emanazione di istruzioni; b) se le condotte e le installazioni si trovano in più di un comune, riceve i geodati aggiornati degli impianti per il catasto delle condotte e li mette a disposizione dei rispettivi servizi di gestione dati, suddivisi per comune; c) mette a disposizione un check service e può predisporre ulteriori strumenti per la garanzia della qualità e dei dati, per lo scambio di dati nonché per l'archiviazione; e d) provvede a un'adeguata pubblicazione dei servizi di gestione dati designati dai comuni. Art. 4 Comuni I comuni designano un servizio di gestione dati idoneo e lo comunicano all'ufficio. Nel quadro di licenze edilizie e approvazioni di progetti, i comuni devono incaricare i committenti di notificare ai proprietari degli impianti la messa allo scoperto, la realizzazione o la trasformazione di condotte e installazioni sotterranee. Art. 5 Servizio di gestione dati Il servizio di gestione dati ha i seguenti compiti: a) la ricezione, la verifica della qualità e l'accorpamento dei geodati attuali degli impianti per il catasto delle condotte; b) la gestione, la salvaguardia e l'archiviazione dei geodati di base del catasto delle condotte; c) la consegna dei geodati di base dal catasto delle condotte e di prodotti da esso derivati; d) l'inoltro all'ufficio, tramite il check service, dei geodati di base del catasto delle condotte dopo ogni aggiornamento. Esso può rendere accessibile il catasto delle condotte agli aventi diritto tramite servizi di ricerca, di rappresentazione e di download basati sul web, conformemente alle istruzioni dell'ufficio. Nel quadro della consegna di dati, il servizio di gestione dati fornisce informazioni riguardo all'origine e all'attualità dei dati e rende note le condizioni di utilizzo e l'esclusione della responsabilità.

7.40 Art. 6 Proprietari degli impianti Fatte salve le disposizioni seguenti, i proprietari degli impianti sono liberi nel rilevamento, nella tenuta a giorno e nella gestione delle loro informazioni relative all'impianto. Essi trasmettono ai servizi di gestione dati i geodati attuali dell'impianto per il catasto delle condotte. Se le loro condotte e installazioni si trovano in più di un comune, i dati possono essere trasmessi all'ufficio. La trasmissione dei geodati degli impianti deve avvenire almeno annualmente tramite il check service dell'ufficio. 4 I proprietari degli impianti sono tenuti a misurare o a far misurare nella fossa aperta le condotte messe allo scoperto e non ancora misurate o realizzate ex novo. Art. 7 Istruzioni Le istruzioni si orientano alle norme e alle direttive vigenti delle associazioni di categoria. Prima di emanare istruzioni vanno sentiti i servizi specializzati cantonali, i comuni e gli impianti sovracomunali.. Requisiti tecnici Art. 8 Basi del catasto delle condotte I dati attuali della misurazione ufficiale costituiscono i geodati di riferimento del catasto delle condotte. Per la gestione del catasto delle condotte valgono di principio la norma SIA 405 e i relativi promemoria. Art. 9 Forma del catasto delle condotte Nella versione vigente del catalogo degli oggetti per il catasto delle condotte sono fissati in modo vincolante contenuto e struttura dei geodati di base del catasto delle condotte quale sottoinsieme delle informazioni relative all'impianto. Nella versione vigente, il modello di geodati per il catasto delle condotte descrive il contenuto conformemente al catalogo degli oggetti e la struttura dei dati nel linguaggio normato di descrizione dei dati INTERLIS. Nella versione vigente, il modello di rappresentazione per il catasto delle condotte stabilisce la rappresentazione grafica del catasto delle condotte. Art. 0 Contenuto del catasto delle condotte Il catasto delle condotte fornisce informazioni in merito alle condotte e alle installazioni con i loro oggetti e attributi. Sono fatte salve le informazioni esatte fornite dal relativo proprietario dell'impianto.

7.40 Il catasto delle condotte contiene in particolare le condotte con le loro installazioni edilizie fuori terra e sotterranee dei seguenti supporti: a) acque di scarico; b) elettricità; c) teleriscaldamento; d) gas; e) comunicazione; f) acqua; g) altri supporti. Le condotte sono oggetto del catasto delle condotte fino all'allacciamento domestico o fino al punto di immissione. Art. Procedure semplificate In caso di condotte e impianti esistenti, l'ufficio può fissare procedure semplificate per il rilevamento dei geodati di base per il catasto delle condotte. 4. Accesso e utilizzo Art. Autorizzazione I geodati di base del catasto delle condotte sono pubblicamente accessibili solo in misura limitata (livello di autorizzazione all'accesso B conformemente all'ordinanza sulla geoinformazione ) ). L'accesso è concesso: a) ai proprietari degli impianti che partecipano al catasto delle condotte all'interno di un comune; b) alle unità dell'amministrazione cantonale, comunale e federale, se i dati del catasto delle condotte sono necessari per l'adempimento dei compiti prescritti dalla legge; c) a terzi, se agiscono su incarico del Cantone o del comune oppure se sono in grado di dimostrare un interesse legittimo. Art. Consegna dei dati I dati vengono consegnati dai servizi di gestione dati. I dati devono essere disponibili almeno in INTERLIS e nel formato DXF. All'atto della consegna di geodati di base dal catasto delle condotte e di prodotti da esso derivati, al destinatario va trasmesso il protocollo relativo allo scambio di dati. ) RS 50.60 4

7.40 Art. 4 Piano corografico cantonale Dai geodati di base del catasto delle condotte l'ufficio genera un piano corografico digitale per scopi interni all'amministrazione e per proprietari di impianti sovracomunali le cui installazioni sono state anch'esse inserite nel catasto delle condotte del Cantone dei Grigioni. 5. Emolumenti e costi Art. 5 Emolumenti Per l'accesso al catasto delle condotte, i servizi di gestione dati possono riscuotere emolumenti secondo l'ordinanza sugli emolumenti relativa alla legge cantonale sulla geoinformazione ). Art. 6 Assunzione dei costi I costi causati dall'adempimento dei compiti del servizio di gestione dati conformemente all'articolo 5 sono a carico dei comuni. I costi per il rilevamento, l'aggiornamento, la gestione e la trasmissione dei geodati dell'impianto per il catasto delle condotte sono a carico del rispettivo proprietario dell'impianto. L'acquisizione dei dati di riferimento della misurazione ufficiale avviene tramite il centro di geodati cantonale ed è gratuita. Art. 7 Partecipazione di cerchie interessate Le istruzioni vengono modificate sotto la responsabilità del Cantone. I costi per un'eventuale partecipazione di cerchie interessate sono a carico di queste ultime. Art. 8 Scambio di dati Lo scambio di dati tra i proprietari degli impianti, il servizio di gestione dati e l'ufficio è gratuito. Vi rientrano anche l'utilizzo degli strumenti di verifica per il controllo automatico della qualità e l'utilizzo dei geoservizi. I proprietari degli impianti hanno accesso gratuitamente ai dati del catasto delle condotte per quanto riguarda i rimanenti impianti nei comuni nei quali essi stessi possiedono installazioni e condotte inserite nel catasto delle condotte. ) CSC 7.0 5

7.40 6. Disposizioni finali Art. 9 Introduzione del catasto delle condotte Entro il dicembre 08 i comuni notificano all'ufficio il servizio di gestione dati da essi designato. Entro il gennaio 05, i proprietari degli impianti devono trasmettere al servizio di gestione dati o all'ufficio i dati necessari per la tenuta del catasto delle condotte conformemente alla presente ordinanza. I servizi di gestione dati devono tenere il catasto delle condotte conformemente alla presente ordinanza al più tardi a partire dal gennaio 05. 6

7.40 Tabella modifiche - Secondo decisione Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS 7.05.06 0.06.06 atto normativo prima versione 06-008 7

7.40 Tabella modifiche - Secondo articolo Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS atto normativo 7.05.06 0.06.06 prima versione 06-008 8