PIANO REGOLATORE DELLE ACQUE

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COMUNE DI SALZANO Provincia di Venezia PIANO REGOLATORE DELLE ACQUE REGOLAMENTO PER LA MANUTENZIONE DELLA RETE IDROGRAFICA DEL TERRITORIO COMUNALE. Approvato con delibera di C.C. n. 25 del 01/03/2007

ART 1 Finalità Il presente Regolamento definisce gli obblighi a cui sono soggetti i privati in materia di manutenzione, esercizio e pulizia dei fossati privati non in manutenzione ad enti pubblici, al fine di assicurare il soddisfacente e regolare deflusso delle acque ed evitare danni all'ambiente e alle proprietà pubbliche e private. Indirizza inoltre l Amministrazione Comunale nei rapporti istituzionali con gli enti pubblici gestori della acque pubbliche (Consorzi di bonifica, Genio Civile Regionale, Magistrato alle acque, ecc) o comunque con gli enti tenuti per legge alla manutenzione, esercizio e pulizia di fossati stradali (Province, Anas, Ferrovie ecc) insistenti nel territorio comunale. Per fossati si intendono i cavi dove può scorrere acqua meteorica o comunque di scolo, anche se per parte dell'anno sono asciutti, che circondano o dividono i terreni e le proprietà e che, per la loro indispensabile funzione idraulica di scolo e di invaso, fanno parte integrante della rete secondaria di bonifica e di irrigazione. ART. 2 Distanze delle piante dai fossi Al fine di non favorire il restringimento o comunque il possibile ostacolo al normale deflusso delle acque, sono vietate le piantagioni di qualsiasi genere sulle sponde ed all'interno dell'alveo dei fossati privati di scolo. Per la messa a dimora degli alberi a ridosso dei fossati poderali, come indicati nel art. 892 c.c., si devono rispettare le seguenti distanze dal ciglio degli stessi: alberi (d alto fusto e non) m.1,00 con interasse tra albero sufficiente a garantire la manutenzione con mezzi meccanici (non inferiore a m. 3,00) siepi e alberi non d alto fusto coltivati a ceppaia massimo m. 2 di altezza * m. 0,50 Per ciglio si intende il punto di intersezione tra il piano inclinato della sponda del fosso/canale e il piano campagna. Il presente articolo si configura come regolamento applicativo di quanto previsto dall'art. 893 c.c. e dall art.140 del R.D. n. 368/1904 in relazione agli alberi presso canali di proprietà privata. Per i canali demaniali e/o di bonifica deve essere mantenuta una fascia di servitù idraulica di almeno m 4 dal ciglio, libera da ogni ingombro fisso per consentire le normali operazioni di ripulitura e manutenzione degli alvei. ART. 3 Divieti assoluti e permessi. Nei fossati privati indicati al precedente art. 1 è assolutamente vietato: - realizzare opere di qualsiasi genere che impediscano il regolare deflusso delle acque; - ingombrare con terra, legno, pietre, erbe, rami, rifiuti di qualsiasi specie, l alveo dei fondi; - immettere scarichi di acque diverse da quelle piovane, se non regolarmente autorizzate. Le acque reflue depurate potranno essere immesse solo se verranno rispettate tutte le norme previste dalle leggi vigenti. * così come integrato con atto C.C. n. 25 del 01/03/2007

E' vietato ridurre il volume di invaso originario dei fossi poderali facenti parte della rete scolante di bacino; sono tollerate opere edili strettamente necessari a realizzare passaggi interpoderali e ponticelli, purché dette opere non riducano la sezione utile di scolo e secondo quanto disposto dall art. 2 comma 1.15 del Regolamento Edilizio Comunale Appendice n. 2. Per tale verifica i progetti, che necessitano di permessi di costruire, verranno esaminati dall Ufficio Tecnico Comunale che si esprimerà sulla compatibilità idraulica secondo le norme previste dal Piano Regolatore delle Acque. Eventuali lavori di chiusura o interrimento dei fossi poderali, legati a sistemazioni agrarie o a un cambio d uso del territorio, dovranno ottenere specifico nulla-osta del competente Consorzio di Bonifica. Nell esecuzione di lavori di aratura di fondi confinanti con fossi, canali, e/o strade (pubbliche o private serventi più abitazioni), gli interessati devono eseguire le necessarie operazioni mantenendo una distanza minima di m. 2 dal ciglio dei fossi o dal ciglio stradale, in modo da evitare l ostruzione parziale o totale dei fossi, la rovina delle rive dei fossi e canali, il danneggiamento delle strade. Nel caso che, durante i lavori di aratura dei campi, dovesse essere ostruito un fosso o canale posto al confine della proprietà o danneggiata una strada, deve essere immediatamente ripristinato il regolare assetto degli stessi a cura e spese del soggetto proprietario o utilizzatore del fondo. ART. 4 Manutenzione ed esercizio I fossati privati sono in manutenzione ed esercizio ai proprietari frontisti ognuno per il suo tratto di competenza o riuniti in gruppo-consorzio (da art 914 ad art 921 cc). Il Comune riterrà obbligato solidalmente il proprietario e/o l utilizzatore dei terreni (affittuario, comodatario, detentore di fatto, ecc). Ad essi spetta l obbligo della pulizia, espurgo e manutenzione ordinaria di detti fossati e quanto previsto dall art. 140 del R.D. n. 368/1904: In particolare essi dovranno: a) estirpare e tagliare le erbe sulle sponde e sul ciglio di fossi e canali nel lato del fondo privato almeno due volte all'anno (aprile - settembre); b) tenere pulite le luci dei ponti ed i tombinamenti per la lunghezza delle proprietà almeno una volta all'anno; c) aprire i nuovi fossi che fossero necessari per il regolare deflusso delle acque del proprio fondo o dei fondi superiori e allargare, risezionandoli, quelli esistenti e con invasi palesemente insufficienti; d) mantenere espurgate le chiaviche e le paratoie; e) rimuovere prontamente alberi, tronchi e rami di proprietà che per qualsiasi causa cadano nel fosso/canale; f) tagliare i rami delle piante e delle siepi poste nei propri fondi e limitrofe ai fossi/canali; g) mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere d arte d uso particolare e privato di uno o più fondi.

ART. 5 Fossati insufficienti L Ufficio Tecnico Comunale verifica l'eventuale insufficienza idraulica dei fossati privati o a seguito di eventi meteorici che evidenziano possibili stress idrici o su segnalazione di almeno un cittadino interessato. Se l'insufficienza è dovuta alla mancata osservanza di quanto previsto ai precedenti artt. 2, 3 o 4, con ordinanza del Responsabile dell Ufficio competente l inadempiente verrà obbligato ad effettuare l'intervento di sua spettanza, pena l esecuzione d ufficio con addebito degli oneri. Nel caso si determini che l insufficienza è dovuta a modificazioni antropiche che vanno a gravare nel fossato stesso, quali le sistemazioni agrarie e la realizzazione di opere urbane, l adeguamento necessario verrà considerato opera di urbanizzazione primaria e resterà in carico al Comune o ai lottizzanti o agli esecutori dell opera urbana in argomento, e cioè ai diretti beneficiari dell intervento. Al proprietario del fondo inferiore aggravato da una maggiore servitù di scolo, è dovuta una indennità proporzionale al pregiudizio arrecato. Qualora l pera idraulica ricada tra quelle previste al precedente art.1 comma 2, (fossati in gestione ad enti pubblici), il Comune attiverà le più idonee forme di collaborazione al fine di risolvere l nconveniente idraulico evidenziato, ripartendo gli oneri secondo quanto indicato nei due commi precedenti. In particolare, per i fossi ad esclusivo servizio delle strade comunali o vicinali in uso pubblico, il Comune provvede ad individuare gli interventi atti a garantire il normale deflusso delle acque (espurgo, risezionamento, ecc) ed alla programmazione degli stessi. Procederà inoltre all esecuzione dell opera d intesa con i proprietari frontisti con i quali stipulerà apposita convenzione ove saranno disciplinate le modalità di intervento e la ripartizione degli oneri economici. Qualora taluno dei proprietari non dia il proprio assenso, il Comune provvederà comunque all esecuzione dei lavori imputando all interessato le rispettive quote di spesa. In tal caso il Comune con lettera formalmente notificata o a mezzo di raccomandata con R.R. assegnerà un termine entro il quale il frontista deve dichiarare l adesione all iniziativa informandolo che, in caso negativo, provvederà attribuendogli comunque la quota di competenza della spesa sostenuta. Quest'ultima verrà quantificata sul preventivo di spesa fatto salvo comunque la definizione dell esatto importo a conclusione dei lavori. ART. 6 Sbarramenti irrigui provvisori. In deroga a quanto previsto al precedente art. 3 comma 1, nelle affossature private sono tollerati gli sbarramenti necessari ai fini irrigui di soccorso purché preventivamente comunicati per iscritto al competente ufficio comunale, nel rispetto delle seguenti condizioni: - sia evitato di bloccare completamente l alveo e siano tali da permettere all acqua irrigua di stramazzare verso valle, garantendo un minimo deflusso; - vengano mantenuti solo per il tempo strettamente necessario ad effettuare l'irrigazione; - alla fine del singolo intervento irriguo devono essere rimossi da chi li ha posizionati; - venga presentata l autorizzazione all attingimento del Consorzio di Bonifica o del Genio Civile e/o il benestare del titolare dell autorizzazione, nel caso che il servizio interessi più ditte. La comunicazione ha validità stagionale. Lo sbarramento dovrà essere tempestivamente rimosso in caso di avversità atmosferiche.

ART. 7 Violazioni ed ammende. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dall Ufficio Tecnico Comunale e dagli agenti di Polizia Locale, nonché dagli Ufficiali di Polizia Giudiziaria. Le violazioni al presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia punito da disposizioni speciali, sono punite ai sensi dell art. 7 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 con una sanzione da Euro 25,00 a Euro 500,00. ART. 8 Esecuzione forzosa. Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Responsabile dell Ufficio competente può ordinare l esecuzione dei lavori non eseguiti, la rimessa in pristino e l esecuzione d ufficio degli stessi. L esecuzione d ufficio è sempre attuata a spese degli interessati e dei beneficiari. ART. 9 Entrata in vigore. Le norme contenute nel presente Regolamento (a completamento del Piano Regolatore delle Acque approvato con il provvedimento consiliare n. 3 del 07.02.2007) entrano in vigore con l esecutività della delibera di approvazione. ART. 10 Rinvio ad altre norme. Per tutto ciò che non è previsto si rinvia alle leggi esistenti, in particolare alle disposizioni legislative per la conservazione e la pulizia delle opere di bonifica (R.D. 8 maggio 1904, n.368; L. n. 215/1933; L.R. n. 3/1976 e successive modificazioni e le norme relative alla difesa del suolo e alla tutela delle acque vigenti ed ai Regolamenti Comunali. \\server-generale\o\archivi\adriano\regolamento pulizia fossi.doc AC/af