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ALLEGATO A DGR nr. 450 del 10 aprile 2018

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la Legge 10 dicembre 2014 n. 183 prevede all art. 1, comma 3 il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive;

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ALLEGATOA alla Dgr n del 21 settembre 2016 pag. 1/8

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Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali.

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Transcript:

PROVINCIA DI VICENZA Contrà Gazzolle n. 1 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA N 8 DEL 24/01/2018 U. C. LAVORO OGGETTO: APPROVAZIONE DI DUE CONVENZIONI FRA LA REGIONE VENETO E LA CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA E LE PROVINCIE DI BELLUNO, PADOVA, ROVIGO, VERONA E VICENZA RELATIVE AL PERIODO TRANSITORIO DI GESTIONE DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO A SEGUITO DEL PASSAGGIO OPE LEGIS DI DIPENDENTI E DIRIGENTI ALLA REGIONE VENETO O ALL'ENTE DALLA STESSA INDIVIDUATO. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Premesso che: la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, identifica le funzioni fondamentali delle province; la medesima legge, all articolo 1, comma 89, dispone che lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85. In tale ultima categoria, ricadono le funzioni e i compiti in materia di servizi per l impiego; Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (Disegno di legge di bilancio statale 2018 n. 2960), ai sensi del quale, con effetto dalla sua entrata in vigore: il personale dei Servizi per il lavoro con rapporto a tempo indeterminato impiegato presso la Città Metropolitana di Venezia (di seguito denominata anche Città Metropolitana) e presso le province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona e Vicenza, è trasferito ope legis direttamente alle dipendenze della Regione; le province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona e Vicenza e la Città Metropolitana di Venezia, contestualmente, perdono la titolarità delle funzioni connesse al mercato del lavoro; Considerato che, tuttavia, sono necessari tempi tecnici ed operativi, che si protrarranno ragionevolmente oltre l'inizio del 2018, per mettere a regime, sul piano funzionale, l'acquisizione del personale e delle risorse tecnologiche necessarie per lo svolgimento dei servizi; Vista la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, che disciplina la riallocazione presso la Regione del Veneto di una serie di funzioni provinciali non fondamentali, e la legge regionale 29 dicembre

2017, n. 45 Collegato alla legge di stabilità regionale 2018 ( Bur n. 128 del 29/12/2017) che all'art. 54 Norme in materia di servizi per il lavoro regola il trasferimento del personale addetto ai centri per l'impiego e l'esercizio delle funzioni in ambito regionale in materia di servizi per il lavoro; Dato atto che l'art. 54 sopracitato prevede che il personale dipendente dalle province e dalla Città Metropolitana di Venezia addetto ai centri per l'impiego del Veneto, sia collocato nei ruoli dell'ente regionale Veneto Lavoro e che tale trasferimento dalle province e dalla Città Metropolitana di Venezia all'ente regionale Veneto Lavoro abbia effetto dalla data fissata in apposita convenzione da stipularsi tra Regione del Veneto, Veneto Lavoro, le province del Veneto e la Città Metropolitana di Venezia e che fino a tale data sia prorogata la validità delle convenzioni stipulate tra Regione del Veneto, Province e Città Metropolitana di Venezia in attuazione dell'articolo 5,comma 4, della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali", fatta salva la possibilità della stipula di convenzioni integrative; Atteso che allo scopo di garantire la continuità dei servizi erogati ed i livelli essenziali di prestazioni previsti dal Decreto legislativo n. 150/2015, le Parti ravvisano la necessità di stipulare le due convenzioni allegate, quale parte integrante del presente provvedimento, finalizzate a regolare i relativi rapporti e i rispettivi obblighi in relazione alla gestione dei servizi per l impiego e delle politiche attive del lavoro in un periodo transitorio, nel corso del quale la Regione Veneto; attraverso il personale dei Centri per l impiego transitato alle proprie dipendenze o alle dipendenze di un ente da essa individuato per la gestione delle funzioni del mercato del lavoro, si avvalga delle risorse strumentali e degli applicativi software in dotazione alle province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona e Vicenza ed alla Città Metropolitana di Venezia, intendendosi che ogni provvedimento adottato dai servizi per il lavoro, per quanto intestato alle province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona e Vicenza ed alla Città Metropolitana di Venezia, è da considerare rientrante nella sfera giuridica delle competenze regionali allo scopo di garantire i livelli essenziali di prestazioni previsti dal decreto legislativo n. 150/2015; d intesa con le Province e la Città Metropolitana, possa assegnare ai dirigenti transitati alle proprie dipendenze o alle dipendenze di un ente da essa individuato per la gestione delle funzioni del mercato del lavoro, anche la direzione delle funzioni regionali oggetto di riallocazione presso la Regione Veneto, confermando, in tutto o in parte, il contenuto sostanziale degli incarichi che la Città Metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona e Vicenza avevano già conferito ai dirigenti relativamente al Mercato del lavoro, e concordi con la Città Metropolitana e le province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona e Vicenza una gestione condivisa delle funzioni oggetto di riallocazione, nelle more di una riorganizzazione definitiva. Rilevato che le stesse convenzioni regolano anche la questione degli oneri finanziari e che la Provincia deve conseguentemente istituire o mantenere una risorsa in entrata, correlata a connessi capitoli di spesa, ove accertare le risorse che sono trasferite dalla Regione Veneto ai sensi della convenzione, caratterizzate da vincolo di destinazione, allo scopo di permettere il controllo della connessa gestione. Visto: Il decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, recante Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali ;

L Accordo quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di politiche attive, siglato nella Conferenza permanente Stato Regioni e Province autonome del 30 luglio 2015; Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 ; l art. 5 della legge regionale 29 ottobre 2015 n. 19, recante Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali ; la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30; la legge 27 dicembre 2017, n. 205 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020; la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 Collegato alla legge di stabilità regionale 2018 gli schemi di convenzione tra la Regione del Veneto e la Città metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona, Vicenza inviati dalla Regione con nota n 10054 del 10 gennaio 2018; Visto l'art. 1, comma 55, della Legge 07.04.2014, n. 56 riguardante le prerogative e competenze del Presidente della Provincia. Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.25 del 17/07/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017-2019; Visto che con Decreto Presidenziale n. 65 del 01/08/2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/19; Preso atto del parere dal dirigente interessato in ordine alla regolarità tecnica; Preso atto del parere di regolarità contabile espresso dal dirigente del settore Bilancio; Preso atto del visto di legittimità alle leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario Generale di cui al Decreto presidenziale n. 11 del 27/10/2014; DECRETA 1. di approvare le allegate convenzioni con la Regione Veneto relative alla gestione transitoria dei Servizi per l'impiego; 2. di incaricare il dirigente del Settore Contabilità e Bilancio di dare esecuzione al presente provvedimento. 3. di attestare che, oltre a quanto indicato nei punti precedenti del dispositivo del presente decreto, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia, ai sensi dell'art. 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012. Vicenza, 24/01/2018

Sottoscritta dal Presidente della Provincia (VARIATI ACHILLE) con firma digitale Responsabile del Procedimento: Bolisani Maria Elisabetta

PROVINCIA DI VICENZA Contrà Gazzolle n. 1 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243 Proposta di Decreto Presidenziale U.C. LAVORO proposta n. 43/2018 OGGETTO: APPROVAZIONE DI DUE CONVENZIONI FRA LA REGIONE VENETO E LA CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA E LE PROVINCIE DI BELLUNO, PADOVA, ROVIGO, VERONA E VICENZA RELATIVE AL PERIODO TRANSITORIO DI GESTIONE DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO A SEGUITO DEL PASSAGGIO OPE LEGIS DI DIPENDENTI E DIRIGENTI ALLA REGIONE VENETO O ALL'ENTE DALLA STESSA INDIVIDUATO. PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA TECNICA SULLA PROPOSTA DI DECRETO PRESIDENZIALE (X) Favorevole ( ) Contrario... Vicenza, 22/01/2018 Sottoscritto dal Dirigente (MACCHIA ANGELO) con firma digitale

PROVINCIA DI VICENZA Contrà Gazzolle n. 1 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243 Proposta di Decreto Presidenziale U.C. LAVORO proposta n. 43/2018 OGGETTO: APPROVAZIONE DI DUE CONVENZIONI FRA LA REGIONE VENETO E LA CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA E LE PROVINCIE DI BELLUNO, PADOVA, ROVIGO, VERONA E VICENZA RELATIVE AL PERIODO TRANSITORIO DI GESTIONE DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO A SEGUITO DEL PASSAGGIO OPE LEGIS DI DIPENDENTI E DIRIGENTI ALLA REGIONE VENETO O ALL'ENTE DALLA STESSA INDIVIDUATO. VISTO DI CONFORMITA ALLE LEGGI, STATUTO E REGOLAMENTI SULLA PROPOSTA DI DECRETO PRESIDENZIALE (ai sensi del Decreto del Presidente n. 11 del 27/10/2014) (X) Favorevole ( ) Contrario... Vicenza, 24/01/2018 Sottoscritto dal Segretario (MACCHIA ANGELO) con firma digitale

PROVINCIA DI VICENZA Contrà Gazzolle n. 1 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243 Proposta di Decreto Presidenziale U.C. LAVORO proposta n. 43/2018 OGGETTO: APPROVAZIONE DI DUE CONVENZIONI FRA LA REGIONE VENETO E LA CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA E LE PROVINCIE DI BELLUNO, PADOVA, ROVIGO, VERONA E VICENZA RELATIVE AL PERIODO TRANSITORIO DI GESTIONE DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO A SEGUITO DEL PASSAGGIO OPE LEGIS DI DIPENDENTI E DIRIGENTI ALLA REGIONE VENETO O ALL'ENTE DALLA STESSA INDIVIDUATO. PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA CONTABILE SULLA PROPOSTA DI DECRETO PRESIDENZIALE (X) Favorevole ( ) Contrario... Vicenza, 23/01/2018 Sottoscritto dal Dirigente (BAZZAN CATERINA) con firma digitale

CONVENZIONE tra REGIONE DEL VENETO e Città metropolitana di Venezia e Province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona, Vicenza (di seguito, denominate anche PARTI) Visto il Disegno di legge di bilancio statale 2018 (DDL n. 2960), ai sensi del quale, con effetto dalla sua entrata in vigore: il personale dei Servizi per il lavoro con rapporto a tempo indeterminato impiegato presso la Città Metropolitana di Venezia (di seguito denominata anche Città Metropolitana) e presso le province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona e Vicenza, sarà trasferito ope legis direttamente alle dipendenze della Regione; le province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona e Vicenza e la Città Metropolitana di Venezia, contestualmente, perderanno la titolarità delle funzioni connesse al mercato del lavoro; Considerato che, tuttavia, sono necessari tempi tecnici ed operativi, che si protrarranno ragionevolmente oltre l'inizio del 2018, per mettere a regime, sul piano funzionale, l'acquisizione del personale e delle risorse tecnologiche necessarie per lo svolgimento dei servizi; Vista la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, che disciplina la riallocazione presso la Regione del Veneto Regione di una serie di funzioni provinciali non fondamentali; CONSIDERATO CHE i dirigenti posti a dirigere i servizi per il lavoro, che a decorrere dall'entrata in vigore della legge di bilancio 2018 passano ope legis alle dipendenze della Regione Veneto, hanno incarichi di direzione delle strutture provinciali/metropolitane, in vario modo e con diversa estensione, attribuiti loro dalla Città Metropolitana e dalle province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona e Vicenza, che possono essere trasversali e prevedere anche le altre materie oggetto della Legge regionale n. 30/2016, come sopra elencato; il passaggio ope legis dei suddetti dirigenti alle dipendenze della Regione Veneto li priva della legittimazione a continuare a gestire le funzioni regionali delegate alle province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona e Vicenza ed alla Città Metropolitana di Venezia nella fase di riordino prevista dalla Legge regionale n. 30/2016;

allo scopo di garantire la continuità dei servizi erogati, le Parti ravvisano la necessità di convenire un periodo transitorio, nel corso del quale la Regione Veneto, d intesa con le Province e la Città Metropolitana, possa assegnare ai dirigenti transitati alle proprie dipendenze o alle dipendenze di un ente da essa individuato per la gestione delle funzioni del mercato del lavoro, anche la direzione delle funzioni regionali oggetto di riallocazione presso la Regione Veneto, confermando, in tutto o in parte, il contenuto sostanziale degli incarichi che la Città Metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona e Vicenza avevano già conferito ai dirigenti relativamente al Mercato del lavoro, e concordi con la Città Metropolitana e le province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona e Vicenza una gestione condivisa delle funzioni oggetto di riallocazione ai sensi della presente convenzione, nelle more di una riorganizzazione definitiva. Posto tutto quanto sopra premesso e considerato, quale parte integrante della presente convenzione, SI CONVIENE Art. 1 Consenso 1. La premessa, accettata, fa parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce il primo patto. Art. 2 Periodo transitorio e rapporti finanziari 1. Per il periodo che andrà dall'entrata in vigore della Legge di bilancio 2018 e fino al 30 giugno 2018, la Regione Veneto, d intesa con le Province e la Città Metropolitana, può confermare, in tutto o in parte, l'assetto delle funzioni dirigenziali conferite dalla Città Metropolitana di Venezia e dalle province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona e Vicenza ai dirigenti preposti alla direzione dei servizi per il lavoro. 2. La presente previsione non comporta oneri aggiuntivi per alcuna delle Parti. Art. 3 Gestione convenzionata 1. Le Parti concordano che i dirigenti, posti a dirigere i Servizi per il lavoro, svolgano le funzioni direttive ed organizzative nelle strutture provinciali ove operi personale regionale addetto alle funzioni da

riallocare, distaccato dalla Regione Veneto, assicurando la continuità dell'azione amministrativa nel reciproco interesse delle Parti. 2. Le Parti concordano che tali dirigenti, per la durata del periodo di validità della presente convenzione, adottino atti intestati alla Città Metropolitana o alle province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona e Vicenza, impegnando tali enti, nel rispetto delle previsioni programmatiche da essi stabilite e condivise dalla Regione e delle regole operative interne di ciascuna delle Parti. Art. 4 Aspetti finanziari 1. Qualora la Regione non riesca ad assorbire i dipendenti dal 1 gennaio 2018, le risorse trasferite dallo Stato per la copertura finanziaria dei Servizi per l impiego saranno trasferite dalla Regione alla Città Metropolitana o alle province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona e Vicenza, incaricando tali enti ad assicurare la continuità nel pagamento degli stipendi. 2. E fatto salvo il subentro della Regione o di un ente da essa individuato nei contratti a tempo determinato in scadenza al 31 dicembre 2017 del personale addetto ai Servizi per l Impiego, per assicurarne la continuità in conformità a quanto previsto dal DDL statale n. 2960. Art. 5 Durata ed eventuale proroga 1. La presente convenzione ha validità a decorrere dall'entrata in vigore della legge di stabilità per il 2018 fino al 30 giugno 2018. 2. Laddove si ravvisasse la necessità di estendere la validità della presente convenzione, in conseguenza di problematiche operative connesse alla messa a regime della piena operatività della logistica necessaria per lo svolgimento dei servizi connessi alla funzione del Mercato del lavoro, le Parti prorogheranno la convenzione stessa mediante scambio di lettere con le quali potranno esprimere il reciproco consenso alla proroga della validità ad una diversa data, da concordare.

Art. 6 Condizionalità 1. La validità della presente convenzione è condizionata all approvazione della Legge di Bilancio nel testo riportante le previsioni indicate in premessa. Data La presente convenzione, a pena di nullità, è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell articolo 1, comma 1, lettera qbis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata. Regione Veneto Città metropolitana di Venezia Provincia di Belluno Provincia di Padova Provincia di Rovigo Provincia di Treviso Provincia di Verona Provincia di Vicenza

CONVENZIONE tra REGIONE DEL VENETO e Città metropolitana di Venezia e Province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona, Vicenza (di seguito, denominate anche PARTI) Visto il Disegno di legge di bilancio statale 2018 (DDL n. 2960), ai sensi del quale, con effetto dalla sua entrata in vigore: il personale dei Servizi per il lavoro con rapporto a tempo indeterminato impiegato presso la Città Metropolitana di Venezia (di seguito denominata anche Città Metropolitana) e presso le province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona e Vicenza, sarà trasferito ope legis direttamente alle dipendenze della Regione; le province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona e Vicenza e la Città Metropolitana di Venezia, contestualmente, perderanno la titolarità delle funzioni connesse al mercato del lavoro; Considerato che, tuttavia, sono necessari tempi tecnici ed operativi, che si protrarranno ragionevolmente oltre l'inizio del 2018, per mettere a regime, sul piano funzionale, l'acquisizione del personale e delle risorse tecnologiche necessarie per lo svolgimento dei servizi; Vista la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, che disciplina la riallocazione presso la Regione del Veneto Regione di una serie di funzioni provinciali non fondamentali, tra le quali turismo, agriturismo, politiche sociali; CONSIDERATO CHE - allo scopo di garantire la continuità dei servizi erogati ed i livelli essenziali di prestazioni previsti dal Decreto legislativo n. 150/2015, le Parti ravvisano la necessità di convenire un periodo transitorio, nel corso del quale la Regione Veneto, attraverso il personale dei Centri per l impiego transitato alle proprie dipendenze o alle dipendenze di un ente da essa individuato per la gestione delle funzioni del mercato del lavoro, si avvalga delle risorse strumentali e degli applicativi software in dotazione alle province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona e Vicenza ed alla Città Metropolitana di Venezia, intendendosi che ogni provvedimento adottato dai servizi per il lavoro, per quanto intestato alle province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona e Vicenza ed alla Città Metropolitana di Venezia, è da considerare rientrante nella sfera giuridica delle competenze regionali. Posto tutto quanto sopra premesso e considerato, quale parte integrante della presente convenzione,

SI CONVIENE Art. 1 Consenso 1. La premessa, accettata, fa parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce il primo patto. Art. 2 Periodo transitorio e rapporti finanziari 1. Per il periodo che andrà dall'entrata in vigore della legge di bilancio 2018 fino al 30 giugno 2018, la Regione del Veneto o l'ente da essa individuato per la gestione delle funzioni del mercato del lavoro, si avvarrà delle risorse logistiche e degli applicativi informatici già in uso presso le province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona e Vicenza e la Città Metropolitana di Venezia. 2. Successive convenzioni def iniranno i rapporti economico-finanziari tra le parti, connessi all'utilizzo di strutture e mezzi strumentali per lo svolgimento delle funzioni regionali in materia di mercato del lavoro. Art. 3 Imputazione giuridica di provvedimenti ed atti 1. Le Parti evidenziano che nel periodo transitorio di cui al precedente articolo 2 tutti gli atti e provvedimenti risultanti da applicativi software, nel rimanere formalmente intestati alle province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona e Vicenza ed alla Città Metropolitana di Venezia, nonché protocollati dalle stesse, sono giuridicamente da imputare, ad ogni effetto, alla Regione del Veneto o all'ente da essa individuato per la gestione delle funzioni del mercato del lavoro. Art. 4 Durata ed eventuale proroga 1. La presente convenzione ha validità a decorrere dall'entrata in vigore della legge di stabilità per il 2018 fino al 30 giugno 2018.

2. Laddove si ravvisasse la necessità di estendere la validità della presente convenzione, in conseguenza di problematiche operative connesse alla messa a regime della piena operatività della logistica necessaria per lo svolgimento dei servizi connessi alla funzione del mercato del lavoro, le Parti la prorogheranno mediante scambio di lettere con le quali esprimere il reciproco consenso alla proroga della validità ad una diversa data, da concordare. Art. 5 Condizionalità 1. La validità della presente convenzione è condizionata all approvazione della Legge di Bilancio nel testo riportante le previsioni indicate in premessa. Data La presente convenzione, a pena di nullità, è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell articolo 1, comma 1, lettera qbis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata. Regione Veneto Città metropolitana di Venezia Provincia di Belluno Provincia di Padova Provincia di Rovigo Provincia di Treviso Provincia di Verona Provincia di Vicenza