CAPITOLO 7 REGOLAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE RELATIVE AL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO E AL SERVIZIO DI TRASMISSIONE INDICE

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CAPITOLO 7 REGOLAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE RELATIVE AL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO E AL SERVIZIO DI TRASMISSIONE INDICE CAPITOLO 7 - REGOLAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE RELATIVE AL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO E AL SERVIZIO DI TRASMISSIONE... 2 7.1 OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE... 2 7.2 REGOLAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE... 2 7.2.1 Servizio di trasmissione per le imprese distributrici... 2 7.2.2 Servizio di trasmissione per gli impianti di produzione... 3 7.3 REGOLAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE DEL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO... 4 7.3.1 Dettagli per la determinazione delle partite economiche per il servizio di dispacciamento... 4 Cap. 7 pag. 1

CAPITOLO 7 - REGOLAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE RELATIVE AL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO E AL SERVIZIO DI TRASMISSIONE 7.1 OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE 7.1.1 Oggetto del presente capitolo è la regolazione delle partite economiche relative al servizio di dispacciamento e al servizio di trasmissione dell energia elettrica. 7.1.2 Le disposizioni contenute nel presente capitolo si applicano: agli Utenti del dispacciamento per la regolazione delle partite economiche relative al servizio di dispacciamento; alle Imprese distributrici direttamente connesse alla RTN e ai titolari di impianti di produzione per la regolazione delle partite economiche relative al servizio di trasmissione. 7.2 REGOLAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE 7.2.1 Servizio di trasmissione per le imprese distributrici Fermi restando gli obblighi previsti nella presente sezione il Gestore stipula con le imprese distributrici direttamente connesse alla RTN convenzioni per disciplinare il servizio di trasmissione. Tali convenzioni definiscono modalità e tempistiche per lo scambio dei dati, la fatturazione ed il Cap. 7 pag. 2

pagamento del corrispettivo di trasmissione da parte delle Imprese distributrici. Le imprese distributrici direttamente connesse alla RTN sono tenute a comunicare con cadenza mensile, sulla base dei formati e strumenti indicati dal Gestore, nonché con il dettaglio da questo fissato, la misura: dell energia elettrica netta prelevata dall impresa distributrice dalla RTN; dove per energia netta si intende il saldo mensile per fascia tra energia prelevata ed immessa in tutti i punti di connessione. Si precisa, inoltre che, i prelievi effettuati da clienti finali direttamente collegati alla RTN si intendono come effettuati dall impresa distributrice competente per territorio con la quale hanno stipulato il contratto per il servizio di trasmissione e distribuzione. Alla misura dell energia elettrica si applicano i coefficienti di perdita appositamente definiti dall Autorità; dell energia elettrica prodotta da impianti di produzione connessi alla rete AT del Distributore, aumentata di un fattore percentuale definito dall Autorità per tenere conto delle perdite. Il Gestore si riserva il diritto di effettuare autonomamente la telelettura dei contatori e ogni altro controllo tecnico sugli stessi (anche a campione) allo scopo di verificare i dati autocertificati. 7.2.2 Servizio di trasmissione per gli impianti di produzione Gli utenti del dispacciamento titolari di impianti di produzione connessi ad una rete con obbligo di connessione di terzi sono tenuti a versare al Gestore per il servizio di trasmissione dell energia elettrica, un corrispettivo determinato applicando all energia prodotta e immessa in rete, anche per il tramite di linee dirette e di reti interne d utenza, e rilevata con le modalità Cap. 7 pag. 3

indicate al Capitolo 5, sezione 5.8, la componente tariffaria determinata dall Autorità. Le modalità e tempistiche per la fatturazione e il pagamento del corrispettivo di trasmissione sono regolate nel contratto per il servizio di dispacciamento per punti di immissione. 7.3 REGOLAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE DEL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO La regolazione delle partite economiche relative al servizio di dispacciamento per punti di immissione e per prelievo nei confronti degli utenti del dispacciamento è effettuata dal Gestore con le modalità previste dalle vigenti delibere dell Autorità e dai contratti tipo di dispacciamento, sulla base dell energia elettrica immessa e prelevata determinata come descritto nel Capitolo 6. 7.3.1 Dettagli per la determinazione delle partite economiche per il servizio di dispacciamento Si riportano di seguito alcuni dettagli per la determinazione delle partite economiche relative al servizio di dispacciamento. 7.3.1.1 Determinazione delle partite economiche relative al servizio di dispacciamento Le partite economiche ed i corrispettivi relativamente alle attività di dispacciamento sono determinati ai sensi della delibera 111/06 come successivamente modificata ed integrata. Cap. 7 pag. 4

In particolare, ai fini della determinazione dei corrispettivi di sbilanciamento di cui all articolo 40 della delibera n. 111/06 ai fini del bilanciamento in tempo reale: è considerata offerta di vendita accettata il solo saldo, ove positivo, tra la quantità accettata in vendita per il servizio di bilanciamento e la quantità accettata in acquisto nella fase di programmazione nel periodo rilevante valorizzato al prezzo offerta di vendita; è considerata offerta di acquisto accettata il solo saldo, ove positivo, tra la quantità accettata in acquisto per il servizio di bilanciamento e la quantità accettata in vendita nella fase di programmazione nel periodo rilevante valorizzato al prezzo offerto di acquisto. 7.3.1.2 Mancato rispetto dei vincoli di offerta In caso di mancato rispetto da parte degli UdD dei vincoli di offerta, applicati alle unità rilevanti nella loro titolarità, comunicati secondo le modalità e i tempi di cui al Capitolo 4, paragrafo 4.7.2, il Gestore può apportare modifiche contestualmente allo svolgimento del MSD al programma di immissione dell unità per renderlo compatibile con il vincolo comunicato, anche con riferimento ad unità non abilitate. Per ciascun periodo rilevante la quantità di energia di violazione dei vincoli di offerta dell unità di produzione è valorizzata: al prezzo marginale delle offerte accettate in verso opposto nella fase di programmazione nella zona di localizzazione dell unità, determinato ai sensi dell articolo 40 della delibera n. 111/06, qualora la modifica avvenga nella fase di programmazione; al prezzo di sbilanciamento della zona di localizzazione dell unità, determinato ai sensi dell articolo 40 della delibera n. 111/06, qualora la modifica avvenga nel Mercato di bilanciamento, considerando come Cap. 7 pag. 5

segno dello sbilanciamento la differenza tra il programma aggiornato cumulato e il vincolo di offerta, in segno opposto. La valorizzazione prevista per il mancato rispetto dei vincoli di offerta sarà oggetto di saldo finale, qualora penalizzante, con la remunerazione prevista per: - le quantità accettate sul MSD da unità abilitate, di cui al Capitolo 4, paragrafi 4.9.5 e 4.10.8, ovvero - le modifiche ai programmi aggiornati cumulati richiesti alle unità non abilitate in MSD, di cui al successivo paragrafo 7.3.1.3. 7.3.1.3 Remunerazione delle modifiche ai programmi aggiornati cumulati di UP non abilitate richieste in tempo reale Qualora il Gestore modifichi in tempo reale i programmi di immissione o prelievo di UP non abilitate, rispetto ai programmi aggiornati cumulati, le corrispondenti variazioni sono valorizzate al prezzo di vendita del mercato del giorno prima, per la zona in cui è localizzata l unità ed il periodo orario d interesse. 7.3.1.4 Oneri di Sbilanciamento Mancata fornitura del servizio di telescatto Qualora una unità di produzione abilitata al servizio di telescatto comunichi la sopraggiunta indisponibilità del servizio successivamente ai termini temporali previsti al Capitolo 4, sezione 4.9.4 del presente Codice di rete, le conseguenti riduzioni di immissione dell UP richieste dal Gestore sul MSD, nella fase di programmazione o in tempo reale, al fine di eliminare le conseguenti congestioni di rete, anche potenziali, rappresentano delle offerte selezionate in acquisto valorizzate: Cap. 7 pag. 6

al prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita dell'energia elettrica accettate nel Mercato del Giorno Prima nel periodo orario e nella zona in cui è localizzata l unità, qualora l indisponibilità non sia attribuibile all UdD; al prezzo di sbilanciamento di cui all articolo 40 della delibera n. 111/06, come successivamente modificata e integrata, qualora l indisponibilità sia attribuibile all UdD. Unità in collaudo Per le UP in collaudo, per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di primo parallelo alla rete per ciascun assetto di funzionamento previsto, e comunque per un periodo complessivo non superiore a un anno, si applica quanto segue: per un periodo iniziale, sino a tre mesi per ciascun assetto, l energia prodotta in eccesso (in difetto) rispetto al programma finale cumulato di immissione e prelievo è valorizzata al prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita dell'energia elettrica accettate nel Mercato del Giorno Prima nel periodo rilevante e nella zona in cui è localizzata l unità; per il successivo periodo, sino a tre mesi per ciascun assetto, l energia prodotta in eccesso (in difetto) rispetto al programma finale cumulato di immissione e prelievo è valorizzata al prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita dell'energia elettrica accettate nel Mercato del Giorno Prima nel periodo rilevante e nella zona in cui è localizzata l unità, ridotta (incrementata) di una quota percentuale stabilita dall Autorità. Prove previste da Codice di Rete Cap. 7 pag. 7

Con riferimento all esecuzione di prove prescritte dal Codice di Rete e concordate con il Gestore, alle unità di produzione coinvolte e ai periodi rilevanti di esecuzione delle prove, il Gestore può sospendere l applicazione degli oneri di sbilanciamento, valorizzando l energia elettrica immessa in rete al prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita dell'energia elettrica accettate nel Mercato del Giorno Prima nel periodo rilevante e nella zona in cui è localizzata l unità. Condizioni di emergenza Nei periodi rilevanti in cui le condizioni di funzionamento del sistema elettrico non consentano, con riferimento ad un insieme di punti di immissione o punti di prelievo, per effetto di disservizi di rete, il rispetto dei programmi vincolanti di immissione e di prelievo, il Gestore può sospendere la validità delle modalità per la determinazione degli oneri di sbilanciamento che sono definiti, con riferimento a tali periodi rilevanti ed ai medesimi punti, in via amministrativa. La remunerazione dell energia fornita dalle unità di produzione durante la fase di dispacciamento in condizioni di emergenza viene stabilita dall Autorità. Cap. 7 pag. 8