COMUNE DI MONTEVERDI MARITTIMO PROVINCIA DI PISA VIA IV NOVEMBRE, MONTEVERDI MARITTIMO P.I TEL 0565/78511 FAX 0565/784410

Documenti analoghi
REPUBBLICA ITALIANA PROVINCIA DI PISA COMUNE DI MONTEVERDI SCRITTURA PRIVATA PER LA CONCESSIONE DI TAGLIO ED ALIENA-

S E R V I Z I O M A N U T E N Z I O N E FOGLIO PATTI E E CONDIZIONI

CONVENZIONE PER LA VENDITA DI LEGNATICO ATTRAVERSO TAGLI E POTATURE ALBERI

Comune di Tula (Provincia di Sassari)

COMUNE di VESSALICO CAPITOLATO. Nelle condizioni sotto le quali viene posto in vendita il taglio del bosco BOTTASSO. F. 11 m. 45 (parte ha 0,5250) +

DISCIPLINARE PER LA VENDITA A CORPO DI MATERIALE LEGNOSO LOTTO

L'anno duemiladiciassette, il giorno del mese di nella residenza. Signora, nata a e domiciliata ai

ASSESSORADU DE SA DIFESA DE S AMBIENTE ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL AMBIENTE CAPITOLATO D ONERI

Bosco di proprietà di nato/a a Il e residente a Provincia ( ) in Via n. CAP tel. n mail

COMUNE DI PIMONTE CITTA METROPOLITANA. Capitolato d affitto dei boschi di proprietà del Comune

CAPITOLATO GENERALE DI ONERI

COMUNITA MONTANA "Orvietano - Narnese - Amerino - Tuderte" (ONAT)

COMUNE DI SEGNI (Provincia di Roma)

Comune di Bormida (SV) CAPITOLATO SPECIALE

COMUNE DI BREIA DISCIPLINARE VENDITA DI LOTTO BOSCHIVO COMUNALE LOC. S. BERNARDO

COMUNE DI TAIBON AGORDINO (Prov. di BELLUNO)

SCHEMA DI CONTRATTO VENDITA LEGNA. L'anno duemilaquindici, il giorno del mese di nella residenza Municipale, fra i signori.

SERVIZIO TERRITORIALE DI CAGLIARI

PATRIMONIO AGRICOLO FORESTALE REGIONALE

CAPITOLATO SPECIALE DI ONERI

COMUNE DI NAVE UNITA ORGANIZZATIVA TECNICA URBANISTICA. Via Paolo VI, n. 17 Nave telefono 030/ telefax 030/

CONSORZIO DEL PARCO BRUGHIERA BRIANTEA. Regolamento per l assegnazione di lotti boschivi - stagione 2014/2015 -

giunta regionale Bosco di proprietà di residente in Via Comune CAP Prov.( ) Località tel. n.

Comune di Aliano Provincia di Matera

COMUNE DI VIU BANDO DI ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI LEGNAME IN PIEDI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI VIU LOTTO UNICO

CAPITOLATO GENERALE DI ONERI

COMUNE DI ACERNO. (Provincia di Salerno) Contratto di vendita del materiale legnoso in piedi ritraibile dalla Particella Forestale

PROGETTO DI TAGLIO DEL LOTTO BOSCHIVO FOGLIO 1 MAPP 1

COMUNE DI VIGOLO. AVVISO D ASTA VENDITA DEI LOTTI BOSCHIVI N.1 e N. 2 PARTICELLA ASSESTAMENTALE 24b Località Melcampo SI RENDE NOTO

REGOLAMENTO PER L ASSEGNAZIONE DI LOTTI BOSCHIVI - STAGIONE

C O M U N E D I A B R I O L A

Allegato C) CAPITOLATO D ONERI PARTICOLARE PER LA VENDITA DI PRODOTTI LEGNOSI DEL LOTTO n. 01 Colonia Serrada

CAPITOLATO D ONERI PARTICOLARE PER L AFFIDO DELLE OPERAZIONI DI UTILIZZAZIONE DEL LEGNAME DI CUI al lotto. Articolo 1 OGGETTO DELL APPALTO

COMUNE DI DAONE ART.1 DETERMINAZIONE DEGLI AVENTI DIRITTO. I capo famiglia residenti nel comune di Daone hanno diritto al legnatico da ardere nei

REGOLAMENTO PER L ASSEGNAZIONE DI LOTTI BOSCHIVI - STAGIONE 2015/2016 -

AZIENDA FORESTALE DELLA REGIONE CALABRIA. SERVIZIO PROVINCIALE DI CROTONE Via A. Capitini N Crotone Tel./Fax CAPITOLATO D ONERI

Comune di Bormida (SV) CAPITOLATO SPECIALE

Regione Calabria Dipartimento Infrastrutture Lavori Pubblici Mobilità Settore: U.O.T. Funzioni Territoriale Ufficio Demanio Idrico - Sede di CROTONE

SCHEMA DI CONTRATTO VENDITA LEGNA. Signora Debora Sartori, nata a Riva del Garda il 11 settembre 1976 e domiciliato ai fini del presente

REGOLAMENTO CONCESSIONE LOTTI LEGNA DA ARDERE

COMUNE DI FORENZA. Provincia di Potenza

CAPITOLATO GENERALE DI ONERI

CAPITOLATO GENERALE DI ONERI

CAPITOLATO D'ONERI af 0,45 A Fusto ,67 A Fusto ,77 Ceduo 1 44 af 1,33 A Fusto 1 44 cc 3,13 Ceduo

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI LEGNAME APPARTENENTE AL PATRIMONIO DEL COMUNE DI RIVAMONTE AGORDINO

REGIONE CALABRIA COMUNE di PLATANIA (PROVINCIA di CATANZARO)

REGIONE CALABRIA COMUNE DI FALERNA (PROVINCIA DI CATANZARO)

CAPITOLATO D ONERI PARTICOLARE PER LA VENDITA IN PIEDI DEI PRODOTTI LEGNOSI DEL LOTTO CROS DA BINIO. Articolo 1 OGGETTO DELLA VENDITA

Magnifica Regola di Selva e Pescul di Cadore Selva di Cadore ( BL )

COMUNE DI FILACCIANO. Provincia di Roma CAPITOLATO D ONERI PROGETTO DI UTILIZZAZIONE FORESTALE TAGLIO COLTURALE DI FINE TURNO BOSCO CEDUO QUERCINO

AVVISO ASTA PUBBLICA PER VENDITA DI LOTTI BOSCHIVI NEL PARCO NATURALE DEL MARGUAREIS

COMUNE DI SEGNI. (Provincia di Roma) CAPITOLATO D ONERI

COMUNE DI ROCCAGORGA PROVINCIA DI LATINA 0773/ FAX 0773/ C.A.P

CAPITOLATO GENERALE DI ONERI

COMUNE DI PIETRAPERTOSA Provincia di Potenza

REGIONE CALABRIA COMUNE di CERVA (Provincia di Catanzaro)

Prot /4.1 Pietraporzio,

CAPITOLATO D ONERI PARTICOLARE PER LA VENDITA IN PIEDI DEI PRODOTTI LEGNOSI DEL LOTTO BRUSA. Articolo 1 OGGETTO DELLA VENDITA

REGIONE BASILICATA COMUNE DI ALIANO PROVINCIA DI MATERA

Magnifica Regola di Selva e Pescul di Cadore Selva di Cadore ( BL )

COMUNE DI BEDOLLO C A P I T O L A T O D' O N E R I SPECIALE. Articolo 1 Oggetto

Il/la sottoscritto/a Nato a. il.. Residente a. Via/piazza... n. Possessore ad altro titolo Proprietario

COMUNE DI FRABOSA SOPRANA Capitolato d'oneri

Capitolato d'oneri A) CONDIZIONI GENERALI E DISCIPLINARE SPECIALE DI UTILIZZAZIONE FORESTALE

CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DEI SEGUENTI LOTTI DI LEGNAME DA COMMERCIO PROVENIENTI UTILIZZAZIONI ANNO 2015

Capitolato tecnico per le utilizzazioni dei lotti boschivi ad uso focatico Parco delle Groane stagione

DICHIARAZIONE DI TAGLIO BOSCHIVO L.R , n.39 art. 47 c. 5 e Regolamento di attuazione D.P.G.R , n.48

PROGETTO RELATIVO AGLI INTERVENTI SELVICOLTURALI NEL COMUNALE DENOMINATO STALLA ROSSA COMUNE DI FRABOSA SOPRANA. Capitolato d'oneri

CAPITOLATO GENERALE DI ONERI

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE DI TAGLIO BOSCHIVO L.R , n.39 art. 47 c. 2 e Regolamento di attuazione D.P.G.R , n.

CAPITOLATO TECNICO. Proprietà REGIONE UMBRIA. Ente gestore AGENZIA FORESTALE REGIONALE ai sensi della L.R. 18/2011. Progetti di taglio 2018

Unione di Comuni montana Colline Metallifere Comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri

ALLEGATO A 6 CONTABILIZZAZIONE LAVORI E PENALITA

COMUNE DI COMMEZZADURA

COMUNE DI VICOVARO (Provincia di Roma)

SEDE: P.zza del Popolo, Faenza (RA) Convenzione amministrativa per la concessione in uso del

FOGLIO CONDIZIONI PER IL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PRESSO IL COMUNE DI CASALE MONFERRATO PERIODO ART. 1 (OGGETTO DELL'APPALTO)

CAPITOLATO D ONERI PARTICOLARE PER LA VENDITA IN PIEDI DEI PRODOTTI LEGNOSI DEL LOTTO LA RUINA. Articolo 1 OGGETTO DELLA VENDITA

Comune di Bormida (SV) CAPITOLATO SPECIALE. Lotto part.22 Rocca Alta

REGIONE CALABRIA CAPITOLATO D ONERI PER LA VENDITA DEI BOSCHI DEI COMUNI E DEGLI ENTI PUBBLICI. COMUNE Di PAOLA PROVINCIA Di COSENZA

- un secondo piatto a scelta fra almeno tre proposti. offerti dalla ditta partecipante, moltiplicato per

CAPITOLATO D ONERI PARTICOLARE PER LA VENDITA IN PIEDI DEI PRODOTTI LEGNOSI DEL LOTTO MALGA ROLA. Articolo 1 OGGETTO DELLA VENDITA

CAPITOLATO D ONERI PROGETTO DI UTILIZZAZIONE FORESTALE TAGLIO FINALE BOSCO CEDUO MATRICINATO INVECCHIATO DI CASTAGNO

CAPITOLATO D ONERI. (Approvato con legge regionale n. 13 del 28 febbraio 1987 e s.m.i.)

Intervento Forestale all interno di Formazioni miste in Località Truc Cravaria e Sant Antonio in Comune di Castellamonte (TO)

CAPITOLATO TECNICO. per le utilizzazioni del patrimonio boschivo di proprietà degli enti pubblici e delle proprietà collettive

CAPITOLATO GENERALE D ONERI

CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE BOSCO PIOGERA COMUNE AROLA (VB)

PROVINCIA DI COSENZA

CAPITOLATO D ONERI SCHEMA CAPITOLATO D ONERI PER LA VENDITA DEI BOSCHI DEI COMUNI E DEGLI ENTI PUBBLICI REGIONE CALABRIA - PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

CONTRATTO DI VENDITA IN PIEDI DI PRODOTTI LEGNOSI. L anno duemiladiciannove, il giorno del mese di,

CONTRATTO DI COMPRAVENDITA LOTTI DI LEGNAME DA COMMERCIO. Asta del 30 ottobre L'anno duemila addì del mese di in Roana nella sede municipale.

CAPITOLATO TECNICO. Proprietà REGIONE UMBRIA. Ente gestore AGENZIA FORESTALE REGIONALE ai sensi della L.R. 18/2011. Progetti di taglio 2016

DICHIARAZIONE DI ATTIVITA AGRO SILVO PASTORALI L.R , n.39 e Regolamento di attuazione D.P.G.R , n.48

COMUNE DI SEDINI Provincia di Sassari

Transcript:

COMUNE DI MONTEVERDI MARITTIMO PROVINCIA DI PISA VIA IV NOVEMBRE, 1-56040 MONTEVERDI MARITTIMO P.I. 00187490503 TEL 0565/78511 FAX 0565/784410 SCHEMA DISCIPLINARE PER LA VENDITA A CORPO Vendita a corpo di legna da ardere ricavabile da lotti boschivi ubicati in agro di Monteverdi Marittimo Località San Biagio - Foglio 52 Particelle 1, 2, 3, 4 e 5, costituiti da fustaia di latifoglie per un totale di Ha 13.01.80, messi a bando come un unico pacchetto. Oggetto della vendita: Legna da ardere ricavabile da taglio di utilizzazione di bosco ceduo di latifoglie. Modalità di vendita: A corpo. Descrizione: fustaia coetaneiforme di latifoglie con prevalenza di Cerro altri popolamenti in questione Roverella ed Ornello piano sottostante non particolarmente sviluppato piante morte in piedi condizioni vegetative discrete pendenza 15-20% esposizione ovest copertura arbustiva densa accessibilità media Comune catastale Località Monteverdi Marittimo (Pi) San Biagio Foglio Particella Superficie 52 1 00.24.80 52 2 01.97.90 52 3 00.58.00 52 4 00.52.00 52 5 09.69.10 TOTALE 13.01.80 CAPO I Condizioni generali, consegna del lotto, inizio lavori. ART. 1 Il Comune di Monteverdi Marittimo, pone in vendita, in agro del capoluogo, Località San Biagio, un lotto di bosco ceduo da cui ricavare legna da ardere. I contratti vengono stipulati con la ditta aggiudicataria, individuata a seguito di apposita procedura di scelta del contraente a norma di legge, soltanto dopo che la stessa abbia versato il corrispettivo previsto e costituito il relativo deposito cauzionale, a garanzia di eventuali danni e violazioni, presso la Tesoreria dell Amministrazione. ART. 2

La vendita avviene a mezzo di pubblico incanto ai sensi del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. 23/05/1924 n.287 e successive modifiche. La vendita del bosco avviene in piedi e con modalità a corpo, è fatta a tutto rischio, pericolo ed utilità dell acquirente; egli eseguirà l utilizzazione del bosco aggiudicatosi, l'allestimento ed il trasporto del materiale legnoso nonchè tutti i lavori occorrenti e contemplati nel presente capitolato, a rischio e spese proprie senza che possa pretendere indennizzi e compensi di sorta per qualsiasi causa, anche di forza maggiore. L'aggiudicatario non potrà mai pretendere diminuzione alcuna di prezzo per qualsiasi ragione. Il Comune di Monteverdi Marittimo al momento della consegna garantisce solamente i confini del lotto, ma non la quantità della legna da utilizzare né la qualità degli assortimenti che potranno ricavarsi. ART. 3 Il Comune di Monteverdi Marittimo procederà alla consegna del lotto entro 30 giorni dalla firma del contratto. In caso di urgenza, in attesa della stipulazione del contratto, il Comune di Monteverdi Marittimo può dar luogo alla consegna del lotto sotto le riserve di legge. La consegna del lotto sarà effettuata da personale tecnico dipendente del Comune di Monteverdi Marittimo o da essi incaricato ed alla presenza dell aggiudicatario o di un suo rappresentante. Dell avvenuta consegna sarà redatto verbale controfirmato dagli intervenuti, nel quale è dato atto dei termini e segnali che fissano l estensione del lotto, delle prescrizioni da usarsi nel taglio, delle piante da rilasciare per riserva, delle strade di smacchio e delle vie di trasporto del legname e del termine assegnato per il taglio e l esbosco. Qualora l aggiudicatario si rifiuti di sottoscrivere il verbale di consegna, o non si presenti ad assumere la consegna del lotto, trascorsi quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di consegna tramite raccomandata con A.R., il Comune di Monteverdi Marittimo può procedere alla rescissione del contratto con i conseguenti provvedimenti ed incamerando il deposito cauzionale versato. ART. 4 L aggiudicatario deve comunicare al Comune di Monteverdi Marittimo il giorno in cui inizieranno le operazioni nel bosco, le quali inizieranno nei tempi previsti dal D.P.G.R. n 48/R del 08/08/2003 Regolamento di attuazione della L.R. 39/00 ed anche al Comando Stazione Forestale competente ed al Settore Attività Produttive della Comunità Alta Val di Cecina. ART. 5 L'aggiudicatario non potrà cedere ad altro né in tutto né in parte, gli obblighi ed i diritti relativi all oggetto del contratto. La inosservanza di tale obbligo consente al Comune di Monteverdi Marittimo di avvalersi della rescissione del contratto e di tutti i conseguenti provvedimenti previsti dal precedente art. 3. ART. 6 In caso di morte, fallimento od di altro impedimento dell aggiudicatario e comunque nel caso che l utilizzazione boschiva non si possa attuare per comprovati motivi di forza maggiore, il Comune di Monteverdi Marittimo ha facoltà di recedere dal contratto. L eventuale rimborso spettante all aggiudicatario per il bosco non utilizzato è calcolato esclusivamente per unità di superficie dividendo l importo di aggiudicazione per la superficie lorda. ART.7 La Ditta Aggiudicataria si impegna a tenere sul luogo dell utilizzazione apposito registro di cantiere con indicazione dei nominativi del personale che svolge l utilizzazione, documento per la valutazione del rischio ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m. ed i., oltre a fotocopia del libro matricola e registro degli infortuni. Tutti questi documenti dovranno essere presentati al personale incaricato dall Ente Appaltante quando questi ne faccia richiesta. In caso di discordanza tra quanto indicato nei sopradetti documenti e quanto verificato nel cantiere, ne sarà data comunicazione alla Autorità Competente. In caso di reiterata inosservanza il Comune di Monteverdi Marittimo si riserva la facoltà di rescindere il contratto con la Ditta Aggiudicataria incamerando il deposito cauzionale e parte dell importo di aggiudicazione pari alla superficie di lotto effettivamente utilizzata, calcolata come il valore ad ettaro dell importo di aggiudicazione diviso la superficie utilizzata.

CAPO II Prescrizioni tecniche e norme forestali ART. 8 L aggiudicatario nell utilizzazione del lotto di bosco ceduo è obbligato alla piena osservanza sia delle norme stabilite dal presente disciplinare, sia della Legge Forestale e del Regolamento Forestale in vigore nella Regione Toscana. lotto. ART. 9 L aggiudicatario ha l obbligo di conservare intatti ed in modo che siano sempre visibili i confini del ART. 10 La Ditta aggiudicataria è obbligata a rilasciare tutte le piante di sughera, in qualsiasi condizione vegetativa, oltre a rilasciare tutti i fruttiferi e le piante indicate dall art. 12 del Regolamento Forestale approvato con D.P.G.R. n 48/R del 08/08/2003. E fatto divieto assoluto di abbattere alcune delle suddette piante, l inosservanza di tale divieto verrà sanzionata con la somma di 100 per ciascuna pianta abbattuta e di ciò sarà redatto verbale dal personale del Comune di Monteverdi Marittimo o loro delegato. Durante le operazioni di abbattimento particolare cura dovrà essere posta per non danneggiare le matricine rimaste a dotazione del bosco; per ciascuna pianta danneggiata o stroncata verrà applicata una sanzione pari ad 10. ART. 11 Il taglio sulla ceppaia dovrà essere eseguito a perfetta regola d arte, con strumenti ben taglienti, in prossimità del colletto, quanto più basso possibile, senza scosciamenti o scortecciamenti della ceppaia e lasciando comunque, al termine del taglio, tutte le superfici di taglio lisce, inclinate secondo un unico piano. ART. 12 I residui della lavorazione devono essere concentrati in fasce parallele sul terreno perpendicolari alla linea di massima pendenza ed allontanati dalla viabilità esistente, dai confini del lotto verso l interno dello stesso e dai corsi d acqua per almeno 20 metri. ART. 13 La rete viaria di penetrazione viene consegnata nelle condizioni in cui si trova; è cura dell aggiudicatario apportare, a proprie spese, le migliorie che sono necessarie in relazione alla propria specifica organizzazione del lavoro. In ogni caso le strade non possono essere riconsegnate in condizioni peggiori di quelle originarie, pena la insindacabile rivalsa da parte del Comune di Monteverdi Marittimo sul deposito cauzionale per il loro ripristino. Indennizzi o penalità che fossero eccedenti l importo cauzionale, devono essere pagate al più tardi entro 15 giorni dalla notificazione del verbale amministrativo o dell accertamento finale. La conservazione delle strade vicinali deve essere concordata con proprietari frontisti interessati. ART. 14 L esbosco dei prodotti legnosi deve avvenire evitando di arrecare danno alle piante in piedi, risistemando il terreno smosso e realizzando idonei sciacqui per lo smaltimento delle acque piovane. L esbosco con mezzi meccanici deve essere effettuato per le vie ed i tracciati esistenti, indicati da personale incaricato del Comune di Monteverdi Marittimo. L esbosco deve essere sospeso qualora, in conseguenza di intense precipitazioni meteoriche, il ripetuto passaggio dei mezzi provochi la formazioni di solchi profondi nel terreno. ART. 15 L apertura di nuove piste ed imposti può avvenire a cura e spese della Ditta e solo previa acquisizione da parte dell aggiudicatario delle autorizzazioni da parte della amministrazioni competenti in materia. ART. 16 E' proibito all'aggiudicatario di introdurre nel bosco materiale proveniente da altre lavorazioni e di

lasciare pascolare animali da soma compresi quelli necessari per le operazioni di esbosco. ART. 17 L'aggiudicatario non potrà costruire nel bosco tettoie, capanne ed altri manufatti. ART. 18 La Ditta aggiudicataria è obbligata a: 1. tenere sgomberi i passaggi e le vie nel lotto in guisa che vi si possa transitare liberamente; 2. spianare la terra mossa per le operazioni permesse nel lotto boschivo; 3. riparare o a ripristinare le vie, i ponti, i ponticelli, i termini, le barriere, le siepi, i fossi, le recinzioni e tutte le strutture demaniali regionali danneggiate o distrutte e qualunque altro guasto arrecato al bosco, anche circostante, durante l utilizzazione ed il trasporto della legna; 4. esonerare e rivalere comunque l'ente anche verso terzi per ogni e qualunque fatto derivante dalla utilizzazione boschiva e dalle operazioni ad esse collegate. CAPO III Rilevamento danni e penali ART. 19 Durante le operazioni di utilizzazione del bosco il personale di vigilanza del Comune di Monteverdi Marittimo procede ad effettuare delle visite periodiche di controllo ed effettua il rilevamento dei danni eventualmente arrecati al bosco. Il responsabile della Ditta deve essere invitato ad assistere a tali operazioni, qualora il responsabile, od un suo incaricato non si presenti nella data e nel luogo prefissato si procede in sua assenza. Al termine di ogni visita è redatto apposito verbale di visita di controllo da parte del personale del Comune di Monteverdi Marittimo che ha effettuato il sopralluogo. In caso di rilevamento di danni il verbale di accertamento è notificato alla Ditta aggiudicataria. L insieme dei suddetti verbali è depositato presso l Ufficio Tecnico del Comune di Monteverdi Marittimo nella persona del tecnico incaricato dell accertamento finale per il conteggio delle penalità da addebitare alla Ditta aggiudicataria. Delle infrazioni alle leggi e regolamenti in vigore è data comunicazione all Autorità Forestale per i provvedimenti di competenza. ART. 20 E applicata una penale di 100, nel caso di abbattimento di piante monumentali anche se non precedentemente marcate. ART. 21 Qualora le operazioni di utilizzazione non si svolgano in conformità alle prescrizioni del presente disciplinare o della normativa forestale vigente il personale di vigilanza del Comune di Monteverdi Marittimo notifica alla Ditta aggiudicataria, anche direttamente al personale in loco, il verbale di controllo nel quale viene indicato il termine concesso alla Ditta per l esecuzione degli interventi atti a ricondurre l utilizzazione nei limiti di conformità. Qualora la Ditta aggiudicataria non adempia a quanto prescritto nel tempo ordinato il Comune di Monteverdi Marittimo potrà sospendere, con lettera raccomandata A.R. all aggiudicatario il taglio e l esbosco della legna. Qualora dalla continuazione dell utilizzazione non in conformità a quanto stabilito dalle norme contrattuali e dalle vigenti disposizioni di legge in materia, potessero derivare danni tali da compromettere la consistenza boschiva del lotto, la sospensione in parola è disposta direttamente dal personale di vigilanza del Comune di Monteverdi Marittimo nei confronti dei dipendenti della Ditta esecutrice presenti in loco. Il responsabile dell Ufficio Tecnico del Comune di Monteverdi Marittimo, valutato il verbale di rilievo danni, assume le opportune decisioni a tutela dell Amministrazione, compresa la facoltà di sospensione temporanea dell utilizzazione e nel caso di reiterata irregolarità di rescindere il contratto, incamerando il deposito cauzionale costituito dalla ditta e l intero importo di aggiudicazione senza che la Ditta possa rivalere diritti. In ogni caso l utilizzazione non può essere ripresa fino a quando l aggiudicatario non abbia provveduto, ove del caso, al ripristino della situazione preesistente ed al pagamento dei danni arrecati, come da stima provvisoria dei tecnici incaricati.

ART. 22 L'aggiudicatario è responsabile fino all'esecuzione della verifica finale di tutti i danni, da chiunque e contro chiunque commessi, che si dovessero verificare nel lotto assegnato per l utilizzazione e lungo le zone attraversate per l'esbosco ed il trasporto, esonerando e rivalendo il Comune di Monteverdi Marittimo di qualsiasi azione e responsabilità al riguardo. ART. 23 Per ogni ceppaia che venisse danneggiata è applicata una penale di 5 a favore di questo Ente, oltre alle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente. Per ogni matricina scortecciata presente sulla superficie del taglio sarà applicata una sanzione pari ad 10,00. ART. 24 Nel caso di sconfinamenti, la Ditta aggiudicataria corrisponderà al Comune di Monteverdi Marittimo appaltante il doppio del valore di macchiatico, da calcolarsi applicando, alla superficie utilizzata in eccesso, il valore ad ettaro ottenuto dividendo l importo di aggiudicazione del lotto oggetto di sconfinamento per la superficie netta del lotto stesso. Restano salve le sanzioni previste per utilizzazioni boschive senza autorizzazione. ART. 25 Per ogni metro di via aperta o ampliata senza autorizzazione è applicata una penale di 30. Per ogni imposto o deposito di legname realizzato o costituito senza l autorizzazione preventiva della Provincia, è applicata una penale di 10 per ogni mq. Restano salve le sanzioni previste dalla normativa vigente. ART. 26 Qualora l aggiudicatario non adempia a quanto previsto dall art.13 del presente capitolato il Comune di Monteverdi Marittimo può effettuare le riparazioni o ripristini in proprio, rivalendosi sul deposito cauzionale costituito e nel caso di indennizzi o penalità eccedenti l importo cauzionale, queste devono essere pagate al più tardi entro 15 giorni dalla notificazione del verbale amministrativo o dal verbale di accertamento. ART. 27 La valutazione dei danni derivanti dalle infrazioni alle clausole e condizioni del presente capitolato che non sia stata prevista negli articoli precedenti è fatta dal tecnico incaricato al momento dell accertamento finale. CAPO IV Termine lavori ed accertamento finale ART. 28 Le operazioni di taglio del bosco ceduo devono concludersi entro e non oltre la chiusura ufficiale del taglio per la stagione silvana 2011/2012. Non è possibile il rilascio di proroga per la stagione silvana successiva. L esbosco della legna del ceduo utilizzato, se effettuato con mezzi meccanici, deve concludersi entro 30 giorni dalla data di scadenza del periodo in cui è consentito il taglio. L esbosco eseguito con animali da soma, teleferiche, canalette è consentito entro 45 giorni dalla data di scadenza sopramenzionata. Nel caso di non osservanza di tali date si prevede la sanzione pari ad 50 giornaliere. In ogni caso l esbosco dovrà cessare al momento del ricaccio delle ceppaie del ceduo. In casi eccezionali, debitamente comprovati, derivanti da cause di forza maggiore, è facoltà dell Ente, sentita l autorità forestale competente, derogare ai suddetti termini. ART. 29 Alla scadenza del termine dell utilizzazione, questa si intende terminata. Tale chiusura potrà essere anticipata all eventuale antecedente data di ultimazione qualora l aggiudicatario ne dia comunicazione. In tal caso la chiusura prende data dall arrivo di tale comunicazione registrata al protocollo dell Amministrazione.

ART. 30 Il legname non esboscato e la legna non tagliata entro i termini previsti dall art. 29 del presente capitolato, divengono di proprietà dell Ente, rimanendo pur sempre l aggiudicatario responsabile di ogni spesa e conseguenza per il mancato sgombero e di quant altro possa verificarsi per tale inosservanza. Il materiale esboscato e depositato presso gli imposti temporanei situati nelle vicinanze dei lotti oggetto delle utilizzazioni, deve essere da questi prelevato entro il 15 settembre 2012, in caso contrario si prevede una penale pari a 25 al giorno rispetto al termine soprafissato. ART. 31 L accertamento finale è eseguito tramite sopralluogo congiunto della Ditta e del tecnico incaricato con l ausilio del personale di vigilanza del Comune di Monteverdi Marittimo entro 30 giorni dalla data di scadenza di chiusura dell utilizzazione come fissato nel precedente articolo 29. L aggiudicatario, che può anche farsi rappresentare, è invitato ad intervenire all accertamento, in caso di mancato intervento si procede in sua assenza. Di tale accertamento è redatto apposito verbale da sottoscriversi dai presenti. ART. 32 Il Comune di Monteverdi Marittimo si rivale per opere di ripristino sulla cauzione versata dalla Ditta aggiudicataria al momento della stipula del contratto. Nel caso in cui le somme che la Ditta dovesse versare al Comune di Monteverdi Marittimo per indennizzi o penalità fossero eccedenti l importo cauzionale, queste devono essere pagate al più tardi entro 15 giorni dalla notificazione del verbale amministrativo o dell accertamento finale. In caso di ritardo, l aggiudicatario deve versare anche gli interessi legali, salva ogni azione legale del Comune di Monteverdi Marittimo. ART. 33 In assenza di danni, ovvero una volta regolata ogni eventuale pendenza amministrativa sia verso terzi per qualsiasi titolo dipendente dall esecuzione del contratto, sia verso l Ente stesso è proceduto alla restituzione del deposito cauzionale costituito con polizza fidejussoria bancaria. ART. 34 Avvenuto l accertamento finale e redatto il relativo verbale, il terreno su cui è avvenuta l utilizzazione si intende riconsegnato a questo Ente. ART. 35 Per quanto non previsto dal presente capitolato e nel relativo contratto valgono le disposizioni di Legge Vigenti. ART. 36 L'aggiudicatario a tutti gli effetti dell'art. 1341 cod. civ. dichiara di aver preso visione e cognizione dei precedenti articoli del suddetto capitolato che intende come qui riportati e che approva tutti specificatamente. Allegati: estratto di mappa catastale con evidenziata la zona di intervento in scala 1: 2.000 Monteverdi Marittimo, lì Per il Comune di Monteverdi Marittimo Per la Ditta aggiudicataria