Normativa di riferimento sulle competenze professionali dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

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Normativa di riferimento sulle competenze professionali dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati Nota introduttiva Prescindendo da leggi e regolamenti che espressamente stabiliscono le riserve di specifiche prestazioni a determinate professioni, si possono individuare tre capisaldi di dispositivi che stabiliscono le competenze professionali che ci riguardano. a) Regio decreto n. 275 del 1929 E il regolamento istitutivo della professione di perito industriale. All articolo 16 vengono stabilite le competenze per le specialità al tempo individuate. Introduce il basilare principio della suddivisione per specializzazioni, per i periti meccanici, elettricisti ed affini introduce il limite della conoscenza del calcolo infinitesimale e, per la specializzazione edilizia, il concetto delle modeste costruzioni civili. E noto il susseguirsi di interpretazioni e di posizioni giurisprudenziali non univoche inerenti i limiti di cui sopra, anche alla luce dell evolversi delle tecnologie e delle attività professionali. b) Legge n. 146 del 1957 E la legge che istituisce la tariffa professionale dei periti industriali. A seguito delle modifiche della legislazione in materia professionale e tariffaria con le recenti riforme, non è utilizzabile ai fini della determinazione dei compensi. Ciò nonostante, l articolazione del dispositivo elenca una vasta serie di prestazioni professionali che, se al tempo compensate, possono bene costituire un riferimento per le competenze del perito industriale. Anche in questo caso, nel tempo, le pronunce della Magistratura offrono interpretazioni contraddittorie. Qualora un rinnovato ordinamento professionale richiamasse tale disposto legislativo, si introdurrebbe un determinante punto fermo alla questione. c) Decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 E il decreto di modifica ai requisiti per l ammissione agli esami di stato di alcune professioni e dei relativi ordinamenti. Essendo istituita la sezione B dell Ordine degli ingegneri ed altri, destinata ai laureati triennali, sotto la dicitura attività professionali vengono stabilite ex novo le competenze per tali professionisti iscritti ai vari ordini. In considerazione dell elevazione del titolo di accesso alla professione di perito industriale di cui alla legge n. 89 del 2016 e visti gli articoli nn. 19 e 20 del decreto legislativo n. 206 del 2007 che stabiliscono i livelli di qualifica e l elevazione della qualifica professionale dei periti industriali al livello di quella dei laureati triennali, diventa conseguenza logica che un nuovo ordinamento faccia anche riferimento alle competenze di cui agli art. 11, 16, 36,41 e 46 del DPR n. 328/2001. 1

Regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275 Regolamento per la professione di perito industriale Articolo 16 16. Spettano ai periti industriali, per ciascuno nei limiti delle rispettive specialità di meccanico, elettricista, edile, tessile, chimico, minerario, navale ed altre analoghe, le funzioni esecutive per i lavori alle medesime inerenti. Possono inoltre essere adempiute: a ) dai periti industriali di qualsiasi specialità, per ciascuno entro i limiti delle medesime, mansioni direttive nel funzionamento industriale delle aziende pertinenti alle specialità stesse; b ) dai periti edili anche la progettazione e direzione di modeste costruzioni civili, senza pregiudizio di quanto è disposto da speciali norme legislative, nonché la misura, contabilità e liquidazione dei lavori di costruzione; c ) dai periti navali anche la progettazione e direzione di quelle costruzioni navali alle quali sono abilitati dal titolo in base a cui conseguirono la iscrizione nell'albo dei periti; d ) dai periti meccanici, elettricisti ed affini la progettazione, la direzione e l'estimo delle costruzioni di quelle semplici macchine ed installazioni meccaniche o elettriche, le quali non richiedano la conoscenza del calcolo infinitesimale. 2

LEGGE 12/03/1957 n. 146 TARIFFA PROFESSIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI Capo I NORME GENERALI **Omissis*** Capo II Le prestazioni del perito industriale si dividono in due gruppi A) Esecuzione di opere. B) Pareri e perizie estimative. GRUPPO A - ESECUZIONE DI OPERE Articolo 19 Suddivisione delle opere e incarichi interessanti più categorie Elenco delle opere in classi e categorie Classe 1a - Costruzioni rurali, industriali, civili. A) Costruzioni informate a grande semplicità, fabbricati rurali, magazzini, edifici industriali e semplici e senza particolari esigenze tecniche, capannoni, baracche, edifici provvisori di lieve importanza e simili. B) Edifici industriali di importanza costruttiva corrente, scuole e ospedali di media importanza, case popolari, organismi costruttivi semplici in metallo e in gettate di conglomerato e ferro. C) Gli edifici di cui alla lettera B) quando siano di importanza maggiore, o costruzione di carattere sportivo, edifici di abitazione civile e di commercio, villini, edifici pubblici, edifici di ritrovo pubblico. D) Restauri, Trasformazioni, riparazioni, aggiunte e sopraelevazioni di fabbricati. 3

Classe 2a - Impianti industriali completi e cioè: Macchinario, apparecchi, servizi generali, ed annessi necessari allo svolgimento dell'industria e compresi i fabbricati, quando questi siano parte integrante del macchinario e dei dispositivi industriali: A) Impianti per le industrie molitorie, cartarie, alimentari, delle fibre tessili, del legno, del cuoio e simili. B) Impianti dell'industria chimica inorganica, della preparazione e distillazione dei combustibili; impianti siderurgici, metallurgici, officine meccaniche, cantieri navali, fabbriche di cemento, calce, laterizi, vetrerie e ceramiche, impianti per lavorazione delle pietre, impianti per le industrie della fermentazione chimico-alimentare, tintoria e stamperia di tessili. C) Impianti dell'industria chimica organica, dell'industria speciale, impianti per la preparazione e il trattamento dei minerali, per la coltivazione e la sistemazione delle cave miniere. Classe 3a - Impianti di servizi generali interni, concernenti stabilimenti industriali, costruzioni civili, navi e miniere, e cioè macchinari, apparecchi ed annessi non strettamente legati al diagramma tecnologico e non facenti parte di opere complessivamente considerate nelle precedenti classi: A) Impianti di distribuzione di acqua, di combustibile liquido e gassoso nell'interno di edifici, di navi, per scopi industriali, impianti sanitari, impianti fognatura domestica o industriale e opere relative al trattamento delle acque di rifiuto. B) Impianti per la produzione e distribuzione del freddo, dell'aria compressa, del vuoto, impianti di riscaldamento, di inumidimento a ventilazione, trasporti meccanici. C) Impianti di illuminazione, telefonici, di segnalazione, di controllo, ecc. Classe 4a - Impianti elettrici: A) Impianti termoelettrici, impianti dell'elettrochimica e dell'elettrometallurgia. B) Centrali idroelettriche, stazioni di trasformazione e di conversione; impianti di trazione elettrica. C) Impianti di stazione, linee e reti per trasmissioni e distribuzione di energia elettrica, telegrafica, telefonica e radiotecnica. Classe 5a - Macchine apparecchi e loro parti. Classe 6a - Ferrovie e strade ordinarie, manufatti, isolati, impianti teleferici, Classe 7a - Impianti per provvista, condotta, distribuzione di acqua, fognature urbane. 4

Per quanto non specificato nel presente articolo si procede per analogia. GRUPPO B - PARERI E PERIZIE ESTIMATIVE DI BENI MOBILI ED IMMOBILI E DI DANNI Articolo 28 Perizie estimative e loro definizioni Le stime di beni mobili ed immobili (escluse cave, miniere e navi), si distinguono in: a) Parere estimativo: che è la stima sintetica delle cose in oggetto ed è dato in forma verbale o scritta, senza formalità di presentazione; b) Perizia estimativa normale: che è la stima sommaria delle cose in oggetto basata sulla valutazione degli elementi fondamentali sintetici e fatta con breve relazione corredata da computi e tipi di massima, se occorrono; c) Perizia estimativa particolareggiata: che è la stima basata sulla valutazione analitica delle singole Parti della cosa In oggetto ed è redatta In forma di relazione corredata da computi e distinte descrizioni dette stesse singole parti. 5

Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti Capo II Professione di dottore agronomo e dottore forestale Art. 11 (Attività professionali) 2. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione B, settore agronomo e forestale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le seguenti attività: a) la progettazione di elementi dei sistemi agricoli, agroalimentari, zootecnici, forestali ed ambientali; b)la consulenza nei settori delle produzioni vegetali, animali e silvicolturali, delle trasformazioni alimentari, della commercializzazione dei relativi prodotti, della ristorazione collettiva, dell'agriturismo e del turismo rurale, della difesa dell'ambiente rurale e naturale, della pianificazione del territorio rurale, del verde pubblico e privato, del paesaggio; c) la collaborazione alla progettazione dei sistemi complessi, agricoli, agroalimentari, zootecnici, forestali ed ambientali; d)le attività estimative relative alle materie di competenza; e) le attività catastali, topografiche e cartografiche; f) le attività di assistenza tecnica, contabile e fiscale alla produzione di beni e mezzi tecnici agricoli, agroalimentari, forestali e della difesa ambientale; g) il patrocinio nelle commissioni tributarie per le materie di competenza; h) la certificazione di qualità e le analisi delle produzioni vegetali, animali e forestali sia primarie che trasformate, nonché quella ambientale; i) le attività di difesa e di recupero dell'ambiente, degli ecosistemi agrari e forestali, la lotta alla desertificazione, nonché la conservazione e valorizzazione della biodiversità vegetale, animale e dei microrganismi. 6

3. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione B, settore zoonomo, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le seguenti attività: a) la pianificazione aziendale e industriale nel settore delle produzioni animali; b) la consulenza nei settori delle produzioni animali, delle trasformazioni e della commercializzazione dei prodotti di origine animale; c) la direzione di aziende zootecniche, faunistiche e venatorie e dell'acquacoltura; d) le attività di assistenza tecnica, contabile e fiscale, alla produzione di beni e mezzi tecnici del settore delle produzioni animali; e) la certificazione del benessere animale; f)la riproduzione animale, comprendente le attività di inseminazione strumentale e di impianto embrionale in tutte le specie zootecniche e di sincronizzazione dei calori; g) l'esecuzione delle terapie negli animali zootecnici, sotto il controllo e la guida del medico veterinario; h) le attività di difesa dell'ambiente e di conservazione della biodiversità animale e dei microrganismi. 4. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione B, settore biotecnologico agrario, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le seguenti attività: a) la consulenza nei settori delle produzioni vegetali ed animali, con particolare riferimento all'impiego corretto di biotecnologie; b) la consulenza per la certificazione della qualità genetica dei prodotti alimentari sia per gli animali che per l'uomo, in particolare per la tracciabilità di organismi geneticamente modificati (OGM) nelle filiere agroalimentari; c) la consulenza nei settori delle tecnologie e trasformazioni alimentari e dei prodotti agricoli non alimentari con particolare riferimento al corretto impiego di biotecnologie; d) la certificazione con l'impiego di biotecnologie innovative della qualità e del controllo nella sanità e provenienza dei prodotti agricoli, compresi quelli per l'alimentazione umana e animale; e) le consulenze relative all'uso di biotecnologie per la certificazione varietale degli organismi vegetali; f) la consulenza per l'uso di biotecnologie innovative per la diagnostica di patologie virali, batteriche e fungine nei vegetali; g) la consulenza per il monitoraggio ambientale in campo agroalimentare, mediante l'uso di tecniche biotecnologiche innovative; h) le attività di assistenza tecnica, contabile e fiscale alla produzione di mezzi tecnici dei settori delle biotecnologie innovative negli ambiti agroalimentari; i) il patrocinio nelle commissioni tributarie per le materie di competenza. CAPO III 7

PROFESSIONE DI ARCHITETTO, PIANIFICATORE, PAESAGGISTA E CONSERVATORE Art. 16 (Attività professionali) 5. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa: a) per il settore "architettura": 1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie, comprese le opere pubbliche; 2) la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la misura, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate; 3) i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica. b) per il settore "pianificazione": 1)le attività basate sull'applicazione delle scienze volte al concorso e alla collaborazione alle attività di pianificazione; 2) la costruzione e gestione di sistemi informativi per l'analisi e la gestione della città e del territorio; 3) l'analisi, il monitoraggio e la valutazione territoriale ed ambientale; 4)procedure di gestione e di valutazione di atti di pianificazione territoriale e relativi programmi complessi. CAPO VII PROFESSIONE DI CHIMICO Art. 36 (Attività professionali) 2. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali: 8

a) analisi chimiche di ogni specie (ossia le analisi rivolte alla determinazione della composizione qualitativa o quantitativa della materia, quale che sia il metodo di indagine usato), eseguite secondo procedure standardizzate da indicare nel certificato (metodi ufficiali o standard riconosciuti e pubblicati); b)direzione di laboratori chimici la cui attività consiste nelle analisi chimiche di cui alla lettera a); c) consulenze e pareri in materia di chimica pura ed applicata; interventi sulla produzione di attività industriali chimiche e merceologiche; d) inventari e consegne di impianti industriali per gli aspetti chimici, impianti pilota, laboratori chimici, prodotti lavorati, prodotti semilavorati e merci in genere; e) consulenze per l'implementazione o il miglioramento di sistemi di qualità aziendali per gli aspetti chimici nonché il conseguimento di certificazioni o dichiarazioni di conformità; giudizi sulla qualità di merci o prodotti e interventi allo scopo di migliorare la qualità o eliminarne i difetti; f) assunzione della responsabilità tecnica di impianti di produzione, di depurazione, di smaltimento rifiuti, utilizzo di gas tossici, ecc; trattamenti di demetallizzazione dei vini con ferrocianuro di potassio secondo quanto previsto dal decreto del Ministro per l'agricoltura e foreste di concerto con il Ministro della sanità del 5 settembre 1967, n. 354 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 1967; g) consulenze e pareri in materia di prevenzione incendi; conseguimento delle certificazioni ed autorizzazioni di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818 e decreto ministeriale 25 marzo 1985 pubblicato nel s.o. alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 1985; h) verifica di impianti ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46; i) consulenze in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, relativamente agli aspetti chimici; assunzione di responsabilità quale responsabile della sicurezza di sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626; l) misure ed analisi di rumore ed inquinamento elettromagnetico; m) accertamenti e verifiche su navi relativamente agli aspetti chimici; rilascio del certificato di non pericolosità per le navi; n) indagini e analisi chimiche relative alla conservazione dei beni culturali e ambientali CAPO VIII PROFESSIONE DI GEOLOGO Art. 41 (Attività professionali) 9

2. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le attività di acquisizione e rappresentazione dei dati di campagna e di laboratorio, con metodi diretti e indiretti, quali: a) il rilevamento e la redazione di cartografie geologiche e tematiche di base anche rappresentate a mezzo "Geographic Information System" (GIS); b) il rilevamento degli elementi che concorrono alla individuazione della pericolosità geologica e ambientale ai fini della mitigazione dei rischi, compreso l'eventuale relativo coordinamento di strutture tecnico gestionali; c) le indagini geognostiche e l'esplorazione del sottosuolo anche con metodi geofisici finalizzate alla redazione della relazione tecnico geologica; d) il reperimento e la valutazione delle georisorse comprese quelle idriche; e) la valutazione e prevenzione del degrado dei beni culturali ed ambientali limitatamente agli aspetti geologici; f) i rilevamenti geologico-tecnici finalizzati alla predisposizione degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale; g) gli studi d'impatto ambientale per la Valutazione d'impatto Ambientale (VIA) limitatamente agli aspetti geologici; h) i rilievi geodetici, topografici, oceanografici ed atmosferici, ivi compresi i rilievi ed i parametri meteoclimatici caratterizzanti e la dinamica dei litorali; i) le analisi dei materiali geologici; l) le esecuzioni di indagini geopedologiche e la relativa rappresentazione cartografica; m) la funzione di Direttore responsabile nelle attività estrattive con ridotto numero di addetti; n) le indagini e ricerche paleontologiche, petrografiche, mineralogiche, sedimentologiche, geopedologiche, geotecniche. CAPO IX PROFESSIONE DI INGEGNERE Art. 46 (Attività professionali) 3. Restando immutate le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2: a) per il settore "ingegneria civile e ambientale": 10

1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie comprese le opere pubbliche; 2) la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate; 3)i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica e i rilievi geometrici di qualunque natura; b) per il settore "ingegneria industriale": 1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di macchine e impianti, comprese le opere pubbliche; 2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti macchine e impianti; 3) le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o di singoli componenti di macchine, di impianti e di sistemi, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva; c) per il settore "ingegneria dell'informazione": 1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di impianti e di sistemi elettronici, di automazioni e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni; 2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti impianti e sistemi elettronici; 3) le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o componenti di impianti e di sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva 11