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COPIA Numero 15 Codice Ente 10832 OGGETTO: VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Sessione di prima convocazione IMU: determinazione aliquote - anno 2016. L anno duemilasedici, il giorno ventotto del mese di aprile, alle ore 20,00, nella sala delle adunanze consiliari. Previa l osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vengono convocati a seduta i seguenti Consiglieri Comunali. All appello risultano: P. A. CASTRO DANIELA X ZOCCATELLI NICOLA X SPANEVELLO MARA X VECCHIOLINI SIMONE X CARLIN MARCO X LUPPI MARCO X BENAZZI NICOLETTA X MANDALA' SIMONA X SOAVE LUIGI X MANTOVANI FILIPPO X SAVI GIACOMO X FREGNA PIERLUIGI DANIELE X GIULIANI EROS X 13 0 Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. BAVUTTI CLAUDIO nella sua qualità di Segretario Comunale, che provvede alla redazione del presente verbale. La Sig.ra CASTRO DANIELA, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e riconosciuta legale l adunanza, dichiara aperta la seduta per discutere e deliberare sull oggetto sopraindicato.

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IMU: determinazione aliquote - anno 2016. IL CONSIGLIO COMUNALE VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale; RICHIAMATI: l articolo. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 sulla potestà regolamentare in materia di entrate proprie; l articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 sulla necessità a regolamentare le entrate proprie anche tributarie; l articolo. 27, comma 8, della Legge. n. 448/2001 relativo ai termini di adozione dei competenti atti; l articolo. 1, comma 169, della Legge. n. 296/2006; TENUTO CONTO che, ai sensi dell articolo. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato: ALIQUOTA DI BASE = 0,76 PER CENTO aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE = 0,4 PER CENTO aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. ALIQUOTA immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell' di cui al articolo 43 del testo unico decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati = 0,76 PER CENTO riduzione fino allo 0,4 per cento. VISTO l articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per l anno 2013) ha introdotto significative novità all IMU, in particolare la lett. a) ha soppresso la riserva allo Stato della quota di imposta, di cui al comma 11 dell art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, tale comma è stato conseguentemente abrogato dalla successiva lett. h) del medesimo comma 380 la lett. f) ha riservato allo Stato il gettito dell IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell art. 13 del D. L. n. 201 del 2011;

la lett. g) ha stabilito che i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; CONSIDERATO che sulla base del combinato disposto della lett. f) e della lett. g) si deve ritenere esclusa la facoltà da parte del Comune di ridurre l aliquota standard dello 0,76 per cento per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, compresi gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell articolo 43 del testo unico decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 ovvero per gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell imposta sul reddito delle società, ovvero per quelli locati; la facoltà, riconosciuta ai comuni, di ridurre l aliquota agevolata dello 0,2 per cento fino allo 0,1 per cento, prevista dallo stesso comma 8 dell art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 risulta ormai incompatibile, limitatamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale classificati nel gruppo catastale D, con quelle contenute nel comma 380 dell art. 1 della legge di stabilità per l anno 2013 e che l unico effetto di tale norma per i fabbricati rurali ad uso strumentale all attività agricola, classificati nel gruppo catastale D, è, dunque, quello di riservare allo Stato il gettito derivante dai citati immobili all aliquota dello 0,2 per cento. VISTE le modifiche introdotte dall articolo 1, comma 707, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, con le quali è previsto che l imposta municipale propria non si applica al possesso dell abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, per le quali continuano ad applicarsi l aliquota sopra indicata e la detrazione dell imposta dovuta, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; VISTO l articolo 1, comma 708, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 secondo il quale a decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011. RICHIAMATO l art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 488, dove si stabilisce che: il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'irpef di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, recante istituzione di una addizionale comunale all'irpef, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATO anche l art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) dove si stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all inizio dell esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell anno di riferimento; VISTO che il decreto del Ministero dell Interno dell'1/03/2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 07/03/2016, ha differito al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l esercizio 2016 da parte degli Enti Locali; VISTO che l articolo 13, comma 13-bis, del D. L. n. 201 del 2011, come modificato dal Decreto Legge n. 35 dell 8 aprile 2013, stabilisce che, a partire dall anno di imposta 2013, l efficacia delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell IMU, decorre dalla data di pubblicazione nel sito informatico istituito dal Ministero dell Economia e delle Finanze. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. UDITI i seguenti interventi: Consigliere Savi: "Ribadisco quanto già sostenuto in precedenza riguardo all'addizionale Irpef". Consigliere Carlin: "E' un tributo che ricade solo su determinate categorie catastali". Consigliere Fregna: "Si potevano comunque ridurre, anche solo leggermente, le aliquote sia per la TASI che per l'imu". Dato atto che i consiglieri Fregna e Giuliani non partecipano alla votazione; VISTO il parere espresso dal Revisore dei Conti; VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell art. 49, comma 1, T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, allegato al presente atto; VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile dell ufficio ragioneria in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell art. 49, comma 1, T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, allegato al presente atto;

CON VOTI favorevoli n. 9, contrari n. 2 (Mantovani, Savi), astenuti n. 0 espressi in forma palese dai n. 11 consiglieri presenti e n. 11 consiglieri votanti, su n. 13 assegnati e in carica; DELIBERA 1. di determinare le seguenti aliquote per l applicazione dell Imposta Municipale Propria IMU per l anno 2016: a) aliquota di base: 0,99% (zerovirgolanovantanovepercento); b) aliquota per l abitazione principale classificata delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze: 0,4% (zerovirgolaquattropercento); c) aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D: 0,99% (zerovirgolanovantanovepercento); 2. di determinare la seguente detrazione per l applicazione dell Imposta Municipale Propria IMU anno 2016: per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo classificata delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 (duecento/00) rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 3. di dare atto che tali aliquote e detrazione decorrono dal 1 gennaio 2016; 4. di dare atto che la presente deliberazione è adottata anche ai sensi dell articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; 5. di motivare le scelte suddette per far fronte agli impegni di spesa, dovuti agli ammortamenti dei mutui per la realizzazione di opere pubbliche e alla necessità di assicurare il mantenimento del livello attuale dei servizi, nonché di perseguire costantemente l'obiettivo di erogare maggiori servizi e di maggiore qualità alla cittadinanza; 6. Dato atto del parere del Revisore dei Conti allegato alla presente deliberazione; 7. di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all Imposta Municipale Propria, al Ministero dell economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l approvazione del bilancio di previsione; Successivamente, IL CONSIGLIO COMUNALE CONSIDERATA l'urgenza di dare attuazione al presente atto; VISTO il quarto comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI favorevoli n. 9, contrari n. 2 (Mantovani, Savi), astenuti n. 0 espressi in forma palese dai n. 11 consiglieri presenti e n. 11 consiglieri votanti, su n. 13 assegnati e in carica; D E L I B E R A 1) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 43, D.Lgs. 267/2000. Letto, approvato e sottoscritto. IL PRESIDENTE f.to digitalmente Daniela Castro IL SEGRETARIO COMUNALE f.to digitalmente Dr. Claudio Bavutti

( (0376) 660140 2 (0376) 661036 comune.casteldario@libero.it All. D.C.C. n. 15 Seduta di Consiglio Comunale del 28/04/2016 (Art. 49 Comma 1 D.Lgs. n. 267/2000) OGGETTO: IMU: determinazione aliquote - anno 2016. PARERE DI REGOLARITA TECNICA Sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata, non costituendo mero atto di indirizzo, viene espresso parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica (Art. 49 comma 1 del T.U.E.L., approvato con D.L.gs. n. 267/18.08.2000. Li, 20-04-2016 Il Responsabile del Servizio REBONATO MAURO F.to digitalmente PARERE DI REGOLARITA CONTABILE Sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata, comportando la stessa impegno di spesa/diminuzione di entrata, viene espresso parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell art. 49 comma 1 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267/18.08.2000. Li, 20-04-2016 del Servizio Finanziario Il Responsabile REBONATO MAURO F.to digitalmente