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Qualità 2 2013 NUOVA LEGGE SULLE PROFESSIONI NON ORGANIZZATE. TASSELLO DI UN QUADRO PIÙ AMPIO Panoramica e nuove prospettive Giovanni Mattana La nuova legge, approvata negli ultimi minuti della legislatura, sta creando un grandissimo interesse: le sue implicazioni riguardano molte centinaia di Associazioni, circa tre milioni di operatori intellettuali, e una incidenza del 4% sul PIL. Prima di considerarne alcuni aspetti specifici e conseguenti prospettive vorremmo accennare a come questa legge si inserisce in un quadro più ampio, contenente i seguenti aspetti, tra loro fortemente collegati: il contesto italiano delle professioni non organizzate apprendimento e competenze: una priorità dell'ue la legge 'Fornero' riforma degli ordinamenti professionali (ordinistici) La legge sulle professioni non organizzate in ordini o collegi 1 IL CONTESTO ITALIANO DELLE PROFESSIONI NON REGOLAMENTATE Panoramica sul mondo delle professioni intellettuali non organizzate (tratto da risposte complete di 110 Associazioni Colap ottobre 2012) L indagine Sulle Professioni Associative considera i seguenti aspetti: 2. Identikit delle Associazioni CoLAP (L appartenenza ad Organismi Internazionali La crescita del numero di Associazioni La tipologia di soci Il ruolo e la forza delle Associazioni Formazione e selezione: un sistema di eccellenze Gli utenti dei Professionisti Come si potrebbe regolare il sistema). 3. I Professionisti Associativi (Il campione dell indagine conoscitiva Il curriculum formativo dei Professionisti Professionisti dipendenti e liberi La fidelizzazione del professionista associato Quale Benessere per i Professionisti e le professioniste associative I Professionisti Associativi quanto guadagnano). 4. Quale sistema professionale? 5. L impatto della crisi sui Professionisti Associativi.6. Il contributo delle professioni associative allo sviluppo del Paese ALCUNI MACRO DATI l 81,2% delle Associazioni prevede forme di selezione, il 92,9% prevede l obbligo di formazione continua e lo attua, l 84,7% forme post accesso di controllo professionale. A garanzia della professionalità degli iscritti, le Associazioni aderenti al CoLAP offrono ai propri iscritti una gamma di servizi diversificata e qualificata. Le Associazioni svolgono, e sempre maggiormente svolgeranno in futuro, un ruolo socio economico centrale nell organizzazione del lavoro professionale e nella crescita dell economia nazionale. Motivazioni che hanno rappresentato spinta propulsiva per l iscrizione sono: La rappresentanza, il riconoscimento, la tutela, la condivisione, l appartenenza, l aggiornamento, il benessere, l identificazione, l informazione.

2 APPRENDIMENTO E COMPETENZE: PRIORITÀ DELL'EUROPA A conferma che apprendimento e competenze costituiscano un assoluta priorità per l UE si possono citare i seguenti Atti: la Risoluzione del Consiglio dell'unione Europea sull'apprendimento permanente del 27 giugno 2002 (2002/C 163/01); la Risoluzione del Consiglio dell'unione Europea del 12 novembre 2002 sulla promozione di una maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale e per l'orientamento lungo tutto l'arco della vita, 2003/C 13/02 e successive ; la Decisione relativa al "Quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (EUROPASS)" del 15 dicembre 2004; la Decisione n. 1720/2006/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 novembre 2006 che istituisce un programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente e successiva del 18 dicembre 2006; la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) 2008; la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) del 18 giugno 2009; la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (EQARF) del 18 giugno 2009; la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale di prossima approvazione. IL QUADRO STRATEGICO EUROPEO Si prefigge lo scopo di Incoraggiare il miglioramento dei sistemi d'istruzione e di formazione nazionali, affinché essi possano fornire i mezzi necessari per porre tutti i cittadini nelle condizioni di realizzare appieno le proprie potenzialità, nonché garantire una prosperità economica sostenibile e l'occupabilità. Orientamento lungo tutto l'arco della vita: ogni persona si arricchirà di uno zainetto informativo delle competenze che si porta dietro e arricchisce lungo l intero percorso professionale. Il quadro strategico abbraccia i sistemi di istruzione e formazione nel loro complesso, in una prospettiva di apprendimento permanente, contemplando l'apprendimento in tutti i contesti, siano essi formali, non formali o informali, e a tutti i livelli. QUATTRO OBIETTIVI: fare in modo che l'apprendimento permanente e la mobilità divengano una realtà: attraverso la messa a punto e l'attuazione delle strategie per l'apprendimento permanente, di sviluppo del quadro nazionale delle qualificazioni collegato al quadro Europeo delle qualificazioni e di creazione di percorsi di apprendimento più flessibili, anche attraverso l'intensificazione della mobilità;

migliorare la qualità e l'efficacia dell'istruzione e della formazione: tutti i cittadini devono essere in grado di acquisire le competenze fondamentali chiave europee; l'eccellenza e l'attrattiva dell'istruzione e della formazione devono essere sviluppate a tutti i livelli; promuovere l'equità, la coesione sociale e la cittadinanza attiva: le politiche d'istruzione e di formazione devono fare in modo che tutti i cittadini siano in grado di acquisire e sviluppare le loro competenze professionali e le competenze chiave necessarie per favorire la propria occupabilità e l'approfondimento della loro formazione, la cittadinanza attiva e il dialogo interculturale; incoraggiare la creatività e l'innovazione, inclusa l'imprenditorialità, a tutti i livelli dell'istruzione e della formazione: occorre incoraggiare l'acquisizione di competenze trasversali da parte di tutti i cittadini e garantire il buon funzionamento del triangolo della conoscenza (istruzione ricercainnovazione). Occorre promuovere i partenariati tra il mondo imprenditoriale e gli istituti di formazione, e incoraggiare comunità di insegnamento più ampie, comprendenti rappresentanti della società civile e altre parti interessate. EUROPA EQF (European Qualifications Framework) Finalizzata al raggiungimento di tali obiettivi è la RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (2008/C 111/01) del 23 aprile 2008, in cui L ALLEGATO II introduce una piattaforma generale di 8 livelli, basati sui 3 criteri di: conoscenze, abilità, competenze. Vedi fig.1 Dimensione tecnico-caratterizzante Dimensione relazionale Dimensione gestionale Dimensione cognitiva Livello 5 Livello 4 Livello 3 figura 1. Una rappresentazione del peso delle componenti in tre livelli considerati ALLEGATO III introduce i Principi comuni di garanzia della qualità nell'istruzione superiore e nell'istruzione e formazione professionale nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche. AZIONI CHIAVE IN CORSO PER REALIZZARE LO STANDARD COMUNE DI QUALIFICAZIONE 2012 2013 La Commissione intende: Stabilire, a partire dal 2012, una panoramica europea delle competenze, destinata a garantire una maggiore trasparenza per chi cerca lavoro, per i lavoratori, per le imprese e/o le istituzioni

pubbliche. Questa panoramica sarà disponibile online e conterrà le previsioni aggiornate sull'offerta di competenze e i bisogni del mercato del lavoro fino al 2020 Preparare entro il 2012, in tutte le lingue europee, una classificazione europea delle capacità, delle competenze e delle professioni (European Skills, Competences and Occupations ESCO). Considerare nel 2012 la possibilità di presentare proposte che contribuiscano alla riforma del sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali, sulla base dell'evoluzione della direttiva relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. E partito il 1 marzo 2012 e si concluderà entro il 28 febbraio 2013 un progetto europeo finalizzato ad aprire un confronto nazionale sulle sperimentazioni realizzate al fine della certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali. 3 LA LEGGE 'FORNERO' La legge, recante principalmente disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro, nel Capo VII Apprendimento permanente (agli Art. 58 e 59, Art. 66, Art. 68 Individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e certificazione delle competenze, Art. 69 Sistema pubblico nazionale di certificazione delle competenze, si allinea agli obiettivi europei citati sopra e ne recepisce indicazioni e direttive. Sistema nazionale di certificazione delle competenze Il CdM del 11 Gennaio 2013 ha varato il decreto sul Sistema nazionale di certificazione delle competenze, Apprendimento permanente e Repertorio nazionale. Lo scopo dei MIUR e del Ministero del Lavoro che hanno messo a punto il provvedimento in 11 articoli è «far emergere e crescere il capitale umano rappresentato dalle competenze, finora scarsamente valorizzate, acquisite in tutti i contesti». Il decreto definisce gli elementi fondamentali per assicurare e concretizzare le politiche per l'apprendimento permanente. Gli apprendimenti certificati dovranno essere raccolti in un Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, accessibile e consultabile per via telematica. Gli standard dei certificati Gli standard minimi di riferimento dei livelli di servizio dovranno essere garantiti dai soggetti istituzionali e monitorati da un Comitato tecnico nazionale. Affinché le certificazioni siano spendibili a livello europeo, in esse dovranno essere indicate le competenze acquisite, indicando per ognuna di esse la denominazione, il repertorio e le qualificazioni di riferimento. Articolo 5, in particolare, recita: 1. Con riferimento al processo di individuazione e validazione e alla procedura di certificazione, l'ente pubblico titolare assicura quali standard minimi: a) l'articolazione nelle seguenti fasi: identificazione: individuare e mettere in trasparenza le competenze della persona riconducibili a una o più qualificazioni; in caso di apprendimenti non formali e informali questa fase implica un supporto alla persona nell'analisi e documentazione dell'esperienza di apprendimento e nel correlarne gli esiti a una o più qualificazioni; valutazione: accertamento del possesso delle competenze riconducibili a una o più qualificazioni; nel caso di apprendimenti non formali e informali questa fase implica l'adozione di specifiche metodologie valutative e di riscontri e prove idonei a comprovare le competenze effettivamente possedute; attestazione: rilascio di documenti di validazione o certificati, standardizzati ai sensi del presente decreto, che documentano le competenze individuate e validate o certificate riconducibili a una o più qualificazioni; b) l'adozione di misure personalizzate di informazione e orientamento in favore dei destinatari dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze. Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali

1. In conformità agli impegni assunti dall'italia a livello comunitario, allo scopo di garantire la mobilità della persona e favorire l'incontro tra domanda e offerta nel mercato del lavoro, la trasparenza degli apprendimenti e dei fabbisogni nonché l'ampia spendibilità delle certificazioni in ambito nazionale ed europeo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è istituito il repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'articolo 4, comma 67, della legge 28 giugno 2012, n. 92. 2. II repertorio nazionale costituisce il quadro di riferimento unitario per la certificazione delle competenze, attraverso la progressiva standardizzazione degli elementi essenziali, anche descrittivi, dei titoli di istruzione e formazione, ivi compresi quelli di istruzione e formazione professionale, e delle qualificazioni professionali attraverso la loro correlabilità anche tramite un sistema condiviso di riconoscimento di crediti formativi in chiave europea. 4 RIFORMA DEGLI ORDINAMENTI PROFESSIONALI (ORDINISTICI) (Gazzetta ufficiale 14 agosto 2012) Anche questo decreto si allinea ai principi sopra richiamati, in particolare per l aspetto della Formazione continua : il professionista ha l obbligo della formazione continua, attraverso corsi di formazione. Entro un anno gli Ordini dovranno emanare i regolamenti per definire modalità dell aggiornamento professionale obbligatorio, requisiti minimi dei corsi, valore dei crediti professionali. 1. Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell utente e della collettività, e per conseguire l obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale. La violazione dell obbligo costituisce illecito disciplinare. Dovere già rimarcato dalla Direttiva Europea 2005/36/CE "Riconoscimento delle qualifiche professionali", recepita dall'italia con il D.L. n. 206 del 6/11/2007). Esempi: ordine dei Dottori Commercialisti : gli iscritti devono acquisire almeno 90 crediti (di 8 ore?)verificabili nell arco di un triennio; ordine dei Notai prescrive di conseguire 100 Crediti Formativi Professionali nel biennio; ordine degli Avvocati prescrive di conseguire 90 Crediti Formativi Professionali nel triennio. Ne segue che: ciò avrà implicazioni rilevanti anche per le Associazioni delle professioni non organizzate; esse dovranno, tra l altro elaborare un progetto prioritario per la formazione e per il mantenimento delle competenze; ciò richiederà la definizione di un quadro complessivo del sapere di ciascuna disciplina, ed un progetto di governo della sua evoluzione; ciò costituirà la base per l articolazione di varie specializzazioni, relativi corsi e data base; ogni specializzazione potrà essere adeguatamente riconosciuta e valorizzata. 5 PROFESSIONI NON ORGANIZZATE IN ORDINI O COLLEGI LA LEGGE n. 3270/2012 Per «Professione non organizzata in ordini o collegi», si intende l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale. La legge prevede due diverse modalità circa la qualificazione o la certificazione delle professionalità. a. Autoregolamentazione volontaria individuale Art. 6 I soggetti interessati concorrono alla preparazione di una Norma UNI, in accordo ai principi di imparzialità, rappresentatività e consenso propri della normazione volontaria e allo schema EQF visto sopra; Organismi di certificazione accreditati dall'organismo unico nazionale di accreditamento possono rilasciare, su richiesta del singolo professionista anche non iscritto ad alcuna associazione, il certificato di conformità alla norma tecnica UNI definita per la singola professione. I requisiti di aggiornamento permanente sono inclusi in tutte le norme. b. Attestazione da parte delle Associazioni Professionali (Sistema di attestazione Art. 7.)

Le Associazioni professionali aventi determinati requisiti (vedi oltre), al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, possono rilasciare ai propri iscritti, previe le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un'attestazione relativa: a) alla regolare iscrizione del professionista all'associazione; b) ai requisiti necessari alla partecipazione all'associazione stessa; c) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione; d) alle garanzie fornite dall'associazione all'utente, tra cui l'attivazione dello sportello e) all'eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista; Requisiti che devono essere posseduti dalle Associazioni: 1 gli statuti e le clausole associative delle associazioni professionali garantiscono la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati, l'osservanza dei princìpi deontologici, nonché una struttura organizzativa e tecnico scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione. 3. Le associazioni professionali promuovono, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti, adottano un codice di condotta ai sensi dell'articolo 27 bis del codice del consumo,, vigilano sulla condotta professionale degli associati e stabiliscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice. 4. Le associazioni promuovono forme di garanzia a tutela dell'utente, tra cui l'attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, nonché ottenere informazioni relative all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti. Le attestazioni di cui sopra non rappresentano requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale. ANCHE LA AICQ È COINVOLTA Aicq è attiva da 25 anni nelle professioni connesse alla qualità, anche in accordo a schemi europei. Ora sta considerando come meglio interpretare a favore dei suoi iscritti le nuove opportunità offerte dalla legge.