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DECRETO DIRIGENZIALE N. 4 del 21 gennaio 2009 AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITA' SETTORE PRIMARIO SET- TORE SPERIMENTAZIONE INFORMAZIONE, RICERCA E CONSULENZA IN AGRICOLTURA - Delimitazione delle "zone" ai sensi del decreto ministeriale 30 ottobre 2007- Misure d'emergenza provvisorie per impedire la diffusione del cinipide del castagno, Dryocosmus kuriphilus- ed approvazione delle "Linee regionali di intervento per il contenimento del cinipide galligeno del castagno" (con Allegato) IL DIRIGENTE DEL SETTORE PREMESSO che: - la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000 ha stabilito le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità europea di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; - la direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, ha modificato la suddetta direttiva; - con il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali" sono state affidate, tra l altro, le attività di controllo fitosanitario ai Servizi fitosanitari regionali i quali possono: prescrivere, sul territorio di propria competenza, tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché dei materiali di imballaggio, recipienti o quant altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; istituire zone caratterizzate da uno specifico status fitosanitario e prescrivere per tali zone tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi, compreso il divieto di messa a dimora e l'estirpazione delle piante ospiti di detti organismi; VISTI: - il decreto 30 ottobre 2007 Misure d emergenza provvisorie per impedire la diffusione del cinipide del castagno, Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, nel territorio della Repubblica italiana. Recepimento della decisione della Commissione 2006/464/CE. - la deliberazione di G.R. n 6849 del 24/11/1993 con la quale è stato identificato il Servizio fitosanitario regionale con il Servizio 03 del Settore SIRCA; - la legge regionale 11/96 che all art. 9 Capo I delle Prescrizioni di massima e polizia forestale, allegato C affida gli Enti delegati la possibilità di ordinare al proprietario o possessore misure per la tutela fitopatologia del bosco; - il DRD 13 del 24.04.08 ad oggetto: Delimitazione dalla zona focolaio ai sensi del Decreto ministeriale 30 ottobre 2007 --Misure d emergenza provvisorie per impedire la diffusione del cinipide del castagno, Dryocosmus kuriphilus-- ed approvazione delle Linee di intervento per la lotta al cinipide galligeno del castagno (con Allegati). CONSIDERATO che il succitato decreto ministeriale prevede all articolo 8 che i Servizi fitosanitari regionali, in caso di presenza di D. kuriphilus fissino le zone delimitate in base al riconoscimento di zona focolaio o zona di insediamento, così come previsto dall articolo 9 dello stesso decreto; PRESO ATTO delle risultanze degli accertamenti espletati dagli STAPA-CePICA di Avellino, di Salerno e di Caserta nel periodo marzo-agosto 2008 dai quali è emersa la presenza, se pur in maniera differenziata, della presenza del cinipide del castagno, D. kuriphilus Yasumatsu; ACQUISITI: il parere del Settore Foreste Caccia e Pesca (nota 0332733 del 16.04.08) circa la coerenza alle disposizioni di tutela fitopatologia dei boschi della succitata legge regionale 11/96 delle operazioni di contenimento del cinipide del castagno;

il parere espresso dall'istituto Protezione delle Piante (CNR) di Portici nella riunione del 06.11.08 svoltasi insieme ai STAPA CePICA di Av, Ce e Sa, per la redazione delle linee di intervento per il contenimento del D. kuriphilus; il parere favorevole del tavolo operativo per la problematica cinipide del Castagno del 15.01.09, all'adozione delle Linee regionali di intervento per il contenimento del cinipide galligeno del castagno, che allegate, al presente decreto ne formano parte integrante e sostanziale; VISTI i rilievi cartografici prodotti dai STAPA-CePICA di Avellino, di Salerno e di Caserta in seguito alle ispezioni condotte sul territorio di rispettiva competenza dai quali si evidenzia la distribuzione del cinipide; RITENUTO pertanto di poter: - fissare, ai sensi del Decreto ministeriale 30 ottobre 2007 una zona insediamento, che include l area infestata da Dryocosmus kuriphilus nei comuni di Montoro Superiore (Av), Montoro Inferiore (Av), Serino (Av), Santa Lucia di Serino (Av), Solfora (Av),Calvanico (Sa), Fisciano (Sa), e comprensiva di una fascia tampone di 15 km attorno alla stessa area infestata, secondo quanto riportato nella cartografia di cui all allegato 1 del presente provvedimento; - fissare, ai sensi del succitato Decreto ministeriale tre diverse zone focolaio ubicate rispettivamente in Irpinia (Bagnoli Irpino), nell area del Monte Santa Croce (Ce), sugli Alburni (Postiglione e Sicignano degli Alburni), secondo quanto riportato nella cartografia di cui all allegato 1, 2 e 3 del presente provvedimento; - approvare il documento Linee regionali di intervento per il contenimento del cinipide galligeno del castagno, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 4); - approvare l elenco dei Comuni (Allegato 5) ricadenti nelle diverse zone delimitate, riprodotte nella cartografia regionale di cui all allegato 6, riportando in tale elenco anche quei comuni il cui territorio ricade anche solo parzialmente in tali zone; VISTO l art. 4 comma 2 e 6 della L.R. n. 24 del 29.12.2005; Alla stregua dell istruttoria compiuta dal Servizio 03 del Settore SIRCA DECRETA per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo, di : 1) fissare, ai sensi del Decreto ministeriale 30 ottobre 2007 una zona insediamento, che include l area infestata da Dryocosmus kuriphilus nei comuni di Montoro Superiore (Av), Montoro Inferiore (Av), Serino (Av), Santa Lucia di Serino (Av), Solfora (Av), Calvanico (Sa), Fisciano (Sa), e comprensiva di una fascia tampone di 15 km attorno alla stessa area infestata, secondo quanto riportato nella cartografia di cui all allegato 1 del presente provvedimento; 2) fissare, ai sensi del succitato Decreto ministeriale tre diverse zone focolaio ubicate rispettivamente in Irpinia (Bagnoli Irpino), nell area del Monte Santa Croce (Ce), sugli Alburni (Postiglione e Sicignano degli Alburni), secondo quanto riportato nella cartografia di cui all allegato 1, 2 e 3 del presente provvedimento; 3) approvare il documento Linee regionali di intervento per il contenimento del cinipide galligeno del castagno, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 4); 4) approvare l elenco dei Comuni (Allegato 5) ricadenti nelle diverse zone delimitate, riprodotte nella cartografia regionale di cui all allegato 6, riportando in tale elenco anche quei comuni il cui territorio ricade anche solo parzialmente in tali zone; 5) rimandare a successivi provvedimenti l approvazione di uno specifico piano di informazione e di rimandare a specifiche circolari del Dirigente del Settore SIRCA l esplicazione di eventuali aspetti operativi; 6) abrogare il DRD n 13 del 24.04.08 ad oggetto Delimitazione dalla zona focolaio ai sensi del Decreto ministeriale 30 ottobre 2007 --Misure d emergenza provvisorie per impedire la diffusione

del cinipide del castagno, Dryocosmus kuriphilus-- ed approvazione delle Linee di intervento per la lotta al cinipide galligeno del castagno (con Allegati). Il presente decreto è trasmesso all Assessore all Agricoltura e alle Attività Produttive, al Servizio Fitosanitario Centrale del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, telematicamente ai Dirigenti degli STAPA CePICA e dei STAP Foreste e del Settore Foreste, Caccia e Pesca, all Area 02 - Settore 01 - Servizio 04 Registrazione Atti Monocratici - Archiviazione Decreti Dirigenziali e al Settore Stampa, Documentazione Informazione e Bollettino ufficiale per la relativa pubblicazione. Passari

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 8 DEL 9 FEBBRAIO 2009

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1. Premessa LINEE REGIONALI DI INTERVENTO PER IL CONTENIMENTO DEL CINIPIDE GALLIGENO DEL CASTAGNO DRYOCOSMUS KURIPHILUS Allegato 4 Il Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, conosciuto anche come cinipide galligeno del castagno, è un piccolo imenottero considerato tra gli insetti più temibili per il castagno. La specie molto diffusa in Asia e negli Stati Uniti, è stata ritrovata per la prima volta in Piemonte, in provincia di Cuneo, nel 2002. Danni rilevanti, oltre che in Piemonte, sono segnalati nel Lazio. I danni che compie l insetto sono molto evidenti: provoca la formazione di galle, cioè ingrossamenti di varie forme e dimensioni, a carico di gemme, foglie e amenti del castagno. Da queste galle nei mesi di giugno e luglio fuoriescono le femmine alate che vanno a depositare le uova nelle gemme presenti. Dalle uova fuoriescono le larve che si sviluppano molto lentamente, sempre all interno delle gemme, senza che queste presentino sintomi esterni della infestazione. Nella primavera successiva, alla ripresa vegetativa, si ha un rapido sviluppo delle larve che determina la formazione di caratteristiche galle, prima verdastri e poi tendenti al rosso. Le larve stesse spesso determinano un arresto dello sviluppo delle gemme, da cui si sviluppano foglie di dimensioni ridotte. Un forte attacco di quest insetto può determinare a lungo andare anche un calo della produzione e una riduzione dello sviluppo vegetativo. La principale modalità di diffusione dell insetto sulla lunga distanza avviene attraverso la movimentazione di materiale di propagazione infestato, pertanto è sempre necessario eseguire una accurata sorveglianza delle giovani piantine di castagno messe a dimora. Sulle piante giovani, per il loro ridotto sviluppo, è facilmente rilevabile la presenza delle galle provocate dall insetto; in tal caso, entro il mese di maggio, vanno raccolte e distrutte mediante accurata bruciatura, prima cioè della fuoriuscita delle femmine alate. Così facendo e soprattutto in zone in cui la diffusione del cinipide è ancora limitata si può rallentare la diffusione dell infestazione. Per far fronte all emergenza dovuta alla recente segnalazione del cinipide galligeno del castagno in Campania e per una corretta strategia di controllo da attuare nel breve periodo sono stati individuati gli interventi fitosanitari appresso specificati che sono da modulare in base alle caratteristiche del castagneto ed in particolare al tipo di utilizzazione produttiva cioè castagneto boschivo o da frutto, all età e alle dimensioni delle piante. 2. Definizioni Zone delimitate: aree di territorio in cui il Servizio Fitosanitario ha verificato la presenza del Dryocosmus kuriphilus Y. e in cui si applicano misure ufficiali. Area infestata: area in cui è confermata la presenza di piante di castagno infestate dal Dryocosmus kuriphilus Y.; Fascia tampone: fascia di almeno 15 km che circonda il confine dell area infestata; Zona focolaio: è l insieme dell area infestata e della fascia tampone. In tale zona si ritiene possibile ancora l eradicazione dell insetto; Zona insediamento: è l insieme dell area infestata e di una fascia tampone di almeno 15 km. In tale zona non si ritiene più possibile l eradicazione dell insetto; Vegetale: i vegetali e le parti di vegetali del genere Castanea Mill., destinati alla piantagione, ad eccezione dei frutti e delle sementi. 3. Indicazioni di carattere generale Per contrastare la diffusione del cinipide del castagno occorre la collaborazione di tutti i soggetti coinvolti nella problematica, secondo le rispettive competenze, tenuto anche conto che in base all art. 7, comma 3, del DECRETO 30 ottobre 2007 Misure d'emergenza provvisorie per impedire la diffusione del

cinipide del castagno, Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, nel territorio della Repubblica italiana. Recepimento della decisione della Commissione 2006/464/CE, chiunque sospetti o accerti la nuova comparsa dell'organismo é obbligato a darne immediata comunicazione al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. Il decreto stesso prevede che le misure obbligatorie di lotta sono a cura e spese dei proprietari o conduttori, a qualsiasi titolo, dei luoghi ove sono presenti piante sensibili. Considerato che la diffusione dell'insetto può avvenire tramite gli scambi di materiale di moltiplicazione infestato, attraverso il volo delle femmine adulte che fuoriescono dalle galle e attraverso il trasporto passivo da parte dell uomo è vietato introdurre, spostare o detenere nel territorio regionale esemplari vivi, in qualsiasi stadio di sviluppo, dell'organismo nocivo e vegetali infestati dallo stesso. Ad eccezione dei casi espressamente previsti, è anche vietato spostare vegetali al di fuori o all'interno delle zone delimitate e per cui non è possibile prelevare materiale di propagazione (marze o piante) da una zona focolaio o insediamento. Per una buona riuscita delle attività di monitoraggio e controllo del parassita in questione è opportuno prevedere l attivazione di un sistema di osservazione delle chiome nei mesi di maggio giugno, anche con l utilizzo di binocoli e nei casi di ritrovamento di galle, avere la disponibilità di strumenti idonei a raggiungere ed asportare le galle anche ad altezze considerevoli. Nei castagneti va incentivata, favorita e divulgata ogni forma di consociazione con altre fagacee per favorire lo spostamento degli antagonisti utili da una specie all altra. 4. Interventi di lotta Gli interventi da attuare sono da differenziare in base alla tipologia produttiva: castagneto boschivo o castagneto da frutto. Gli interventi di seguito decritti sono da attuarsi nelle zone focolaio e nelle fasce tampone attorno alle aree infestate ricadenti nella zone di insediamento. 4.1 CASTAGNETI DA FRUTTO Gli interventi di lotta sono prescritti dal Servizio fitosanitario regionale attraverso gli STAPA-CePICA competenti per territorio e sono differenziati tenendo conto del ritrovamento dei sintomi o della presenza dell organismo nocivo secondo la seguente casistica: A. In caso di ritrovamento su giovani piante all impianto o su giovani piante di rimpiazzo è da prevedere l estirpazione e la distruzione dell intera pianta infestata e di tutte quelle comprese entro un raggio di 20 metri; B. Ritrovamenti su piante di castagno fino al quinto anno dall impianto: è da prevedere una raccolta delle galle verdi e la loro distruzione con il fuoco nello stesso luogo di ritrovamento; C. Nel caso di ritrovamento di galle vecchie (galle secche dell anno precedente) si procederà a: 1) non asportarle; 2) contrassegnare la pianta colpita, in modo da poterla ricontrollare alla ripresa vegetativa; 3) ispezionare accuratamente tutte le piante di castagno comprese nel raggio di cinquanta metri, rispetto alla pianta infestata. Le operazioni sopraelencate vanno preventivamente comunicate allo STAPA CePICA - Servizio fitosanitario competente per territorio il quale può disporre che le operazioni stesse siano effettuate alla presenza di un Ispettore fitosanitario. 4.2 CASTAGNETI IN AMBITO FORESTALE (BOSCO CEDUO, BOSCO ALTO FUSTO, BOSCO MISTO) Gli interventi di lotta sono ordinati al proprietario/conduttore del castagneto dall Ente delegato competente per territorio, su indicazione del Servizio fitosanitario regionale attraverso gli STAPA- CePICA competenti per territorio, ai sensi della legge regionale 11/96. Nell area circostante alle piante infestate si procederà ad accurate ispezioni per verificare la reale diffusione dell insetto. Nel caso di nuovi impianti forestali massima attenzione va posta sulle giovani piante alla ripresa vegetativa, procedendo come per il punto A del paragrafo precedente.

Inoltre nelle zone delimitate è vietata la movimentazione del legname di castagno fino alla fine del mese di luglio. A tale disposizione si può derogare se il materiale vegetale di castagno è completamente privo dei rami e delle foglie. 5. Materiali di moltiplicazione Il Decreto ministeriale 30 ottobre 2007 sopra citato sancisce l obbligo che i vegetali di Castanea, esclusi frutti e sementi, destinati alla commercializzazione o alla cessione a qualsiasi titolo siano accompagnati dal Passaporto delle piante anche se destinati a persone non impegnate professionalmente. Pertanto al fine di garantire la piena rintracciabilità ed agevolare le operazioni commerciali, è auspicabile che ogni singola pianta sia accompagnata dal passaporto/documento di commercializzazione emesso dal produttore originario. Tutti i vivai e gli operatori commerciali che vendono, producono e/o detengono tali vegetali devono: - essere iscritti, secondo i casi previsti dalla normativa, al Registro ufficiale dei produttori e Autorizzati all uso del passaporto delle piante CE di cui al Decreto legislativo 214/05; - comunicare allo STAPA CePICA Servizio fitosanitario competente per territorio i nominativi dei destinatari del materiale di castagno entro dieci giorni dalla vendita. Nel caso di vendite destinate fuori dalla Campania la comunicazione è da effettuare al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. Detta comunicazione potrà essere effettuata a mezzo posta, fax o e-mail; - predisporre un apposito registro su cui annotare le movimentazioni oggetto delle comunicazioni. L autorizzazione all uso del Passaporto delle piante Ce è rilasciata dal Servizio fitosanitario regionale a quei vivaisti i cui materiali di moltiplicazione sono stati prodotti: - in luoghi di produzione indenni ricadenti in aree libere dall organismo nocivo; oppure - in una struttura ricoperta con reti antinsetto, a maglie massimo di 1 mm, opportunamente distanziate dalla chioma e che, qualora la struttura debba permettere l ingresso, questo deve avvenire attraverso una doppia porta antinsetto. Per quanto sopra esposto risulta evidente che è fatto divieto di effettuare vivaismo castanicolo in pieno campo nelle zone delimitate. I vegetali prodotti in luoghi di produzione indenni dall organismo nocivo, possono essere temporaneamente introdotti nelle zone delimitate per il loro immagazzinamento e condizionamento dal 1 novembre al 30 aprile dell'anno successivo, previa specifica autorizzazione dello STAPA CePICA competente per territorio. Ai sensi dell articolo 12, punto 2, del D.M. 30/10/2007 e in linea con quanto approvato dal Comitato Fitosanitario Nazionale nella seduta del 20/2/2008, gli spostamenti di vegetali di Castanea nelle zone delimitate, nel periodo compreso tra il 1 maggio ed il 31 ottobre di ciascun anno, sono autorizzati di volta in volta dal Dirigente dello STAPA CePICA a condizione che i vivaisti / commercianti (compreso i centri di giardinaggio) hanno detenuto detti vegetali all interno di strutture con le caratteristiche strutturali sopra descritte. Il Servizio Fitosanitario regionale attraverso gli STAPA CePICA competenti per territorio, sulla base degli accertamenti fitosanitari ufficiali espletati durante la campagna vegetativa ed in linea con quanto approvato dal Comitato Fitosanitario Nazionale nella seduta del 18/12/2008, può autorizzare eccezionalmente la commercializzazione, fino al 30 aprile 2009, di vegetali prodotti all interno delle zone delimitate dal presente decreto e non conformi ai requisiti particolari previsti dall articolo 6 del DM. 30/10/2007. Tale materiale può essere destinato esclusivamente alle suddette zone delimitate e deve essere accompagnato da copia della lettera di autorizzazione dello STAPA CePICA competente per territorio, la quale è rilasciata per singolo lotto. Anche in questo caso i vivaisti/commercianti oltre alle registrazioni delle movimentazioni comunicano allo STAPA CePICA Servizio fitosanitario competente per territorio i nominativi dei destinatari del materiale di castagno entro dieci giorni dalla vendita. 6. Monitoraggio

Il monitoraggio del territorio è di fondamentale importanza per una corretta gestione integrata del parassita. E opportuno che i soggetti pubblici o privati che intraprendono il monitoraggio del D. kuriphilus nei castagneti adottino lo stesso criterio di rilevamento, in modo da avere dati omogenei ed utilizzabili per analisi di comprensori più ampi. Tali criteri sono così riassunti: A. In un determinato sito di osservazione va valutato innanzitutto il grado di infestazione iniziale. Si effettuerà un unico campionamento alla completa ripresa vegetativa (orientativamente nella prima settimana di maggio), scegliendo a caso e contrassegnando il 10% delle piante presenti. Su tali piante si accerterà la presenza o l assenza di sintomi riconducibili al cinipide (galle fresche e/o galle vecchie). Il grado di infestazione così stimato andrà riportato sulla apposita scheda di monitoraggio (Modello A). B. Nel periodo 1 aprile - 31 agosto va attivato un monitoraggio del volo degli adulti attraverso il posizionamento di trappole adesive con collante su ambi i lati e di colore giallo. Le trappole, preferibilmente quadrettate, vanno posizionate a circa due metri da terra, agganciate ad un ramo in modo da favorire la cattura su entrambi i lati. Le principali trappole in commercio sono delle seguenti dimensioni cm 24x 20 o cm 24x40. Nel secondo caso è preferibile dividerle a metà. Per ogni ettaro vanno collocate almeno 4 trappole che andranno sostituite con cadenza settimanale. La trappola va esaminata con una lente d ingrandimento per rilevare la presenza dell adulto del cinipide: il dato va riportato nella apposita scheda (Modello B). Nel caso non si provveda alla verifica immediata della trappola, essa andrà etichettata (indicando data e luogo di prelievo) e ricoperta su entrambi i lati con pellicola per alimenti. 7. Azione divulgativa Tale attività ha la funzione di informare i castanicoltori sulla dannosità dell insetto, sui rischi rappresentati dall utilizzo di materiale infetto e sulla necessità di segnalarne la presenza al Servizio Fitosanitario Regionale. Le aziende devono essere sensibilizzate sull importanza di utilizzare materiale di moltiplicazione controllato ufficialmente, accompagnato dal Passaporto delle piante e proveniente da vivai autorizzati. Per informare gli agricoltori e gli operatori del settore sulla problematica sopradetta gli STAPA CePICA svolgeranno incontri divulgativi specifici da tenersi nelle aree castanicole maggiormente rappresentative. Il SeSIRCA provvederà all aggiornamento delle pagina web sul sito dell Assessorato all Agricoltura della Regione Campania e alla realizzazione di materiale divulgativo da distribuire agli operatori del settore e agli Enti territoriali che andranno coinvolti in tutte le principali azioni informative.

N id.. * Mod. A SCHEDA RILEVAMENTO della presenza iniziale del Dryocosmus kuriphilus nelle zone delimitate ai sensi del D.M. 30.10.07 TECNICO RILEVATORE Denominazione del sito (Azienda o altro) 1 Comune Località Coordinate (UTM) 2 33 E _ N Castagneto da frutto Castagneto da legno (ceduo) Castagneto da legno (fustaia) Età media impianto Sesto d impianto medio o numero piante /ha Sup. castagneto 1 33 E Specie 3 _ N Varietà data del rilievo (a) Numero di piante ispezionate** (b) Assenza di sintomi 4 (c) Numero di piante con galle vecchie e nuove (d) Percentuale di infestazione (c / a)*100 (e) Presenza di sintomi sospetti 5 * numero progressivo/sigla provincia/iniziali del tecnico **la verifica va effettuato su un campione casuale del 10% delle piante stimate nel castagneto scelto 1 va compilata una scheda per ogni castagneto sufficientemente omogeneo per età, varietà, tipo di produzione, ecc. 2 rilevare uno o più punti all interno del castagneto 3 --castagno europeo (c. sativa) --castagno giapponese (c.crenata) --castagno eurogiapponese (incrocio tra sativa e crenata) 4 contrassegnare la casella con un X 6 se in zona indenne trasmettere la scheda via fax al Se.SIRCA- S.F.R 0817967511

N id.. * Mod. A SCHEDA RILEVAMENTO della presenza iniziale del Dryocosmus kuriphilus nelle zone delimitate ai sensi del D.M. 30.10.07 TECNICO RILEVATORE Denominazione del sito (Azienda o altro) 1 Comune Coordinate (UTM) 2 33 E Castagneto da frutto Castagneto da legno (ceduo) Età media impianto Località N 33 E Castagneto da legno (fustaia) Sup. castagneto 1 Specie 3 Sesto d impianto medio o numero piante /ha N Varietà data del rilievo (a) Numero di piante ispezionate** (b) Assenza di sintomi 4 (c) Numero di piante con galle vecchie e nuove (d) Percentuale di infestazione (c / a)*100 (e) Presenza di sintomi sospetti 5 * numero progressivo/sigla provincia/iniziali del tecnico **la verifica va effettuato su un campione casuale del 10% delle piante stimate nel castagneto scelto 1 va compilata una scheda per ogni castagneto sufficientemente omogeneo per età, varietà, tipo di produzione, ecc. 2 rilevare uno o più punti all interno del castagneto 3 --castagno europeo (c. sativa) --castagno giapponese (c.crenata) --castagno eurogiapponese (incrocio tra sativa e crenata) 4 contrassegnare la casella con un X 5 se in zona indenne trasmettere la scheda via fax al Se.SIRCA- S.F.R 0817967511

Zona Insediamento (cartografia: Allegato 1) Allegato 5 Area infestata Fascia tampone 1 Solofra AV 1 Aiello del Sabato AV 2 Serino AV 2 Acerno SA 3 Montoro Inferiore AV 3 Altavilla Irpina AV 4 Montoro Superiore AV 4 Atripalda AV 5 Calvanico SA 5 Avellino AV 6 Fisciano SA 6 Baronissi SA 7 Santa Lucia di Serino AV 7 Bracigliano SA 8 Candida AV 9 Capriglia Irpina AV 10 Castel San Giorgio SA 11 Castelvetere sul Calore AV 12 Castiglione dei Genovesi SA 13 Cava dei Tirreni SA 14 Cesinali AV 15 Chiusano San Domenico AV 16 Contrada AV 17 Forino AV 18 Giffoni Sei Casali SA 19 Giffoni Valle Piana SA 20 Grottolella AV 21 Lauro AV 22 Manocalzati AV 23 Mercato Sanseverino SA 24 Mercogliano AV 25 Montecorvino Pugliano SA 26 Montecorvino Rovella SA 27 Monteforte Irpino AV 28 Montefredane AV 29 Montella AV 30 Montemarano AV 31 Moschiano AV 32 Mugnano del Cardinale AV 33 Nocera Inferiore SA 34 Nocera Superiore SA 35 Ospedaletto d'alpinolo AV 36 Pagani SA 37 Parolise AV 38 Pellezzano SA 39 Pontecagnano Faiano SA 40 Quindici AV 41 Roccapiemonte SA 42 Salerno 43 Salza Irpina AV 44 San Cipriano Picentino SA 45 San Mango Piemonte SA 46 San Mango sul Calore AV 47 San Michele di Serino AV 48 San Potito Ultra AV 49 San Valentino Torio SA 50 Santo Stefano del Sole AV

51 Sarno SA 52 Siano SA 53 Sorbo Serpico AV 54 Summonte AV 55 Taurano AV 56 Tramonti SA 57 Vietri sul Mare SA 58 Visciano NA 59 Volturara Irpina AV Allegato 5 Zona Focolaio (cartografia: Allegato 1) Area infestata Fascia tampone 1 Bagnoli Irpino AV 1 Calabritto AV 2 Caposele AV 3 Cassano Irpino AV 4 Castelfranci AV 5 Gesualdo AV 6 Guardia Lombardi AV 7 Lapio AV 8 Lioni AV 9 Montemiletto AV 10 Morra de Sanctis AV 11 Nusco AV 12 Paternopoli AV 13 Prata Principato Ultra AV 14 Pratola Serra AV 15 Rocca San Felice AV 16 S.Angelo a Scala AV 17 S.Angelo dei Lombardi AV 18 Senerchia AV 19 Teora AV 20 Torella dei Lombardi AV 21 Villamaina AV Zona Focolaio (cartografia: Allegato 2) Area infestata Fascia tampone 1 Roccamonfina CE 1 Ailano CE 2 Caianello CE 2 Baia e Latina CE 3 Teano CE 3 Calvi Risorta CE 4 Camigliano CE 5 Capua CE 6 Carinola CE 7 Cellole CE 8 Ciorlano CE 9 Conca della Campania CE 10 Falciano del Massico CE 11 Formicola CE 12 Francolise CE 13 Galluccio CE 14 Giano Vetusto CE

Allegato 5 Zona Focolaio (cartografia: Allegato 3) 15 Grazzanise CE 16 Liberi CE 17 Marzano Appio CE 18 Mignano Monte Lungo CE 19 Mondragone CE 20 Pastorano CE 21 Pietramelara CE 22 Pietravairano CE 23 Pignataro Maggiore CE 24 Pontelatone CE 25 Pratella CE 26 Presenzano CE 27 Raviscanina CE 28 Riardo CE 29 Rocca d'evandro CE 30 Roccaromana CE 31 Rocchetta e Croce CE 32 Sant'Angelo d'alife CE 33 Sessa Aurunca CE 34 Sparanise CE 35 Tora e Piccilli CE 36 Vairano Patenora CE 37 Vitulazio CE Area infestata Zona tampone 1 Sicignano degli Alburni SA 1 Albanella SA 2 Postiglione SA 2 Altavilla Silentina SA 3 Aquara SA 4 Auletta SA 5 Buccino SA 6 Campagna SA 7 Castel San Lorenzo SA 8 Castelcivita SA 9 Colliano SA 10 Controne SA 11 Contursi Terme SA 12 Corleto Monforte SA 13 Eboli SA 14 Oliveto Citra Sa 15 Ottati SA 16 Palomonte SA 17 Petina SA 18 Roccadaspide SA 19 Romagnano al Monte SA 20 Salvitelle SA 21 San Gregorio Magno SA 22 Sant'Angelo a Fasanella SA 23 Serre SA