COMUNE DI CALVISANO Provincia di Brescia Codice 10284 C.C. Numero 22 del 30-07-2014 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI. L'anno duemilaquattordici il giorno trenta del mese di luglio alle ore 20:30 nella sala Consiliare si è riunito, previo l osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, il Consiglio Comunale. All appello risultano: TURINI GIAMPAOLO P MOSCA MARIA P PARI MARCO P IACCARINO SILVANA P MUTTI MATTEO P CANDRINA CINZIA P SPEZIA MARISA P FORMENTINI ANGELO P ROSSI SARA P CHIODA VILMA P COMINI LORENZO P APPIANI GIOVANNI P CAPRA SONIA P Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE dott. il quale provvede alla redazione del seguente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO arch. TURINI GIAMPAOLO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell oggetto sopra indicato.
n. 22 del 30.07.2014 Oggetto: approvazione regolamento TARI. Relaziona il Consigliere Spezia M. indi prosegue il Sindaco confermando l impossibilità della nuova amministrazione ad intervenire e confermando interventi correttivi per il prossimo esercizio. IL CONSIGLIO COMUNALE Visti: - l'art. 1, c. 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; - il c. 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, istitutivo della TARES; - l art. 52 del D. Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; Considerato che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali; Dato atto che con separati regolamenti si procederà ad aggiornare il regolamento IMU alla nuova normativa e ad approvare il regolamento TASI; Considerato che: - l art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, prevede che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine richiamato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento; - il decreto ministeriale del 19 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013, che fissava il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, originariamente previsto per il 31 dicembre 2013, differendolo al 28 febbraio 2014; DELIBERA DI CONSIGLIO n. 22 del 30-07-2014 - pag. 2 - COMUNE DI CALVISANO
- il decreto ministeriale del 13 febbraio 2014 con cui è stato ulteriormente rinviato il termine per l'approvazione del bilanci di previsione dell'esercizio 2014, come sopra individuato, differendolo ulteriormente al 30 aprile 2014; - il decreto ministeriale del 29 aprile 2014 in cui il termine per l approvazione del bilancio di previsione per l anno 2014 da parte degli enti locali è ulteriormente differito dal 30 aprile 2014 al 31 luglio 2014; - corso della riunione la Conferenza Stato - Città ed autonomie locali il Ministro dell Interno ha espresso PARERE FAVOREVOLE (ai sensi dell articolo 151, c. 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - TUOEL) su conforme richiesta pervenuta dall'anci sull ulteriore differimento dal 31 luglio al 30 settembre 2014 del termine per l'approvazione da parte degli Enti locali del bilancio di previsione per l'anno 2014; Richiamati: - i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI; - il comma 682 della predetta norma, secondo cui il l Amministrazione determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI: 1. i criteri di determinazione delle tariffe; 2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3. la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'isee; 5. l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta; - i commi 659 e 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a. abitazioni con unico occupante; b. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c. locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e. fabbricati rurali ad uso abitativo; f. ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune; - il comma 668 dove viene previsto che I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con DELIBERA DI CONSIGLIO n. 22 del 30-07-2014 - pag. 3 - COMUNE DI CALVISANO
regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. ; Considerato che nel comune di Calvisano è attualmente in essere la raccolta del rifiuto secco indifferenziato mediante l utilizzo di cassonetti con calotte; Visti: - la bozza di regolamento comunale TARI, allegata alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale contenete le seguenti ipotesi di riduzioni/agevolazioni previste dalla normativa con le relative aliquote: 1) UTENZE DOMESTICHE a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30% della parte variabile calcolata; b. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30% della parte variabile calcolata; c. riduzione, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile calcolata, al 60% per le utenze domestiche poste a una distanza compresa tra 1000 metri e 1500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica e al 70% per le utenze poste ad una distanza superiore a 1500 metri; 2) UTENZE NON DOMESTICHE a. riduzione del 30%, nella parte variabile calcolata, ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare; b. riduzione per il riciclaggio, pari al rapporto tra l'effettiva quantità avviata al recupero di rifiuti assimilati (con esclusione degli imballaggi secondari e terziari e delle parti di rifiuto vendute a terzi) e la quantità determinata per l'attività in base ai coefficienti di produttività previsti dal D.P.R. 158/1999 (coefficienti Kd) ed in ogni caso non superiore alla parte variabile della tariffa. Il prelievo è ulteriormente ridotto nella misura del 80% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente; Ritenuto quindi opportuno procedere all approvazione del Regolamento; Il Consigliere Formentini afferma che grazie alla esternalizzazione della gestione della tassa vi sono state delle economie di scala con abbassamento della quota di entrate tributarie e risparmi per i cittadini. Restano alte le tariffe per le attività commerciali; Replica il Sindaco ricordando come gravino, all interno dei costi, i canoni per la locazione della piattaforma, si valuterà un nuovo sistema di raccolta che possa portare ricavi dalla vendita del rifiuto differenziato; DELIBERA DI CONSIGLIO n. 22 del 30-07-2014 - pag. 4 - COMUNE DI CALVISANO
Conclude il Consigliere ed Assessore Spezia M. precisando che in merito alla bollettazione della prima rata non sono state applicate da CBBO le riduzioni concesse nell anno 2013. In sede di definizione delle tariffe, per evitare aumenti economici a carico di alcune categorie, sono stati applicati dei coefficienti tali da mantenere pressoché inalterate le tariffe dell anno precedente che verranno applicate a conguaglio con la II rata; Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 dal responsabile del servizio interessato; Con voti: presenti 13, favorevoli 9, astenuti 4 (Formentini A., Candrina C., Chioda V. e Appiani G.); DELIBERA 1. di approvare il Regolamento Comunale per l applicazione della tassa sui rifiuti (TARI corrispettivo) come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2014; 3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente; 4. di dichiarare, con separata votazione (favorevoli 13), il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. DELIBERA DI CONSIGLIO n. 22 del 30-07-2014 - pag. 5 - COMUNE DI CALVISANO
Letto, confermato e sottoscritto. IL SINDACO TURINI GIAMPAOLO Il SEGRETARIO COMUNALE Il sottoscritto Segretario Comunale, ATTESTA che la presente deliberazione, viene pubblicata all Albo Pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell art. 124, comma 1, della D.Lgs. 267/2000 a partire dal IL SEGRETARIO COMUNALE La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. IL SEGRETARIO COMUNALE Il sottoscritto Segretario Comunale, ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000. CALVISANO, IL SEGRETARIO COMUNALE DELIBERA DI CONSIGLIO n. 22 del 30-07-2014 - pag. 6 - COMUNE DI CALVISANO