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Transcript:

Modena, 26/09/2013 Prot. n. 113529 IL SINDACO Richiamati: la Legge n 833 del 23.12.1978 Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale ; il D.Lgs. n 285 del 30.04.1992 Nuovo codice della Strada e successive modifiche e integrazioni; il D.Lgs. n 267 del 18.08.2000 Testo unico delle leggi sull ordinamento degli Enti Locali, e successive modifiche e integrazioni; il D.Lgs. n 155 del 13.08.2010 Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell aria ambiente e per un aria più pulita in Europa ; Considerato: che il citato D.Lgs. n 155 del 13.08.2010 delinea un nuovo quadro gestionale della qualità dell aria, al fine di garantire un approccio coerente ed uniforme in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente nel quadro del riparto di competenze tra Stato, Regioni ed Enti locali; che la Regione Emilia Romagna con D.G.R. n 2001 del 27/12/2011 ha avviato un processo di riorganizzazione delle modalità di gestione della qualità dell aria approvando la nuova zonizzazione del territorio e, di conseguenza, la nuova configurazione della rete regionale di monitoraggio della qualità dell aria; dall analisi dei dati rilevati dalla rete di monitoraggio della qualità dell aria emerge la necessità di adottare, sull intero territorio regionale, un complesso di misure atte a favorire la riduzione delle emissioni di PM10 e NO 2 ; Visto: l Accordo di Programma sulla qualità dell aria sottoscritto in data 26/07/2012 fra la Regione Emilia Romagna, le Province, i Comuni capoluogo e i Comuni aventi più di 50.000 abitanti dell Emilia Romagna; Visto inoltre: l art. 30 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana che stabilisce il divieto di mantenere acceso il motore quando il veicolo non è in marcia, fatte salve le circostanze strettamente dipendenti dalla dinamica della circolazione; Via Santi, 40 41123 Modena tel. 059 2033814 fax 059 2033815 assessore.ambiente@comune.modena.it

2 Visti altresì: gli artt. 136 bis, ter, quater e quinques del vigente Regolamento Comunale d Igiene; la Legge del 24.11.1981 n 689; ORDINA 1. nelle giornate non festive di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì comprese nel periodo 01/10/2013 31/03/2014, nella fascia oraria 8.30 18.30, secondo le disposizioni di cui alle successive lettere a), b) e c), il divieto di circolazione dei seguenti veicoli: veicoli alimentati a benzina PRE EURO, non conformi alla direttiva 91/441/CEE e successive; autoveicoli diesel PRE EURO e EURO 1, non conformi alla direttiva 94/12/CE e successive o alla direttiva 91/542/CEE St II e successive; autoveicoli diesel EURO 2, conformi alla direttiva 94/12/CE e successive, non dotati di sistemi di riduzione della massa di particolato; veicoli diesel di tipo M2, M3, N1, N2, N3 precedenti all EURO 3, non conformi alla direttiva 98/69 A CE e successive o alla direttiva 99/96 A CE e successive, ovvero non dotati di sistema di riduzione della massa di particolato con marchio di omologazione e inquadrabili, ai fini dell inquinamento da massa di particolato, quali EURO 3 o categoria superiore; ciclomotori e motocicli a due tempi PRE EURO, non conformi alla direttiva 97/24/CE e successive. a) Le restrizioni della circolazione riguardano l area individuata nella planimetria costituente l allegato n 1 alla presente Ordinanza che è delimitata come segue: Tangenziale Neruda - via Giardini - via Panni - via Salvo d Acquisto - via Pallanza - via Pavia - via Vaciglio - via Montanari - via Campi - via Emilia Est - via Saliceto Panaro - via Minutara - via Divisione Acqui - viale dello Sport - via Malavolti - Tangenziale Pasternak - via Nonantolana via Cuboni via Stanguellini via Paolo Ferrari via Soli via Piave via Muzzioli viale Caduti in Guerra piazzale Natale Bruni viale Crispi viale Monte Kosica viale Fontanelli (fino ad intersezione con corso Cavour) viale Monte Kosica - viale della Cittadella - piazza della Cittadella - viale IV Novembre - viale Cialdini - via Zucchi - viale Italia. Nella suddetta planimetria sono, inoltre, individuati i parcheggi scambiatori, che si riportano di seguito, nei quali sarà possibile lasciare gli autoveicoli per usufruire dei mezzi di trasporto pubblico: polo scolastico Leonardo, polisportiva Corassori, Motorizzazione Civile, Direzionale Manfredini, istituti Guarini - Selmi, cinema Raffaello, Polisportiva Saliceta S. Giuliano, Parco Amendola Sud su via Panni, Parco della Repubblica su via Salvo d Acquisto, centro commerciale La Rotonda, centro commerciale Le Torri, polisportiva Modena Est, centro commerciale I Portali e Palazzo dello Sport, polisportiva Villa d Oro, centro commerciale Torrenova, mercato ortofrutticolo via del Mercato, sede di HERA S.p.A. in via Razzaboni e New Holland-CNH, Cimitero S. Cataldo, Parcheggio OBI, Piazza Giovani di Tien An Men, Parcheggio Via Gottardi, Polisportiva G. Pini, Polisportiva Cognento, Polisportiva Baggiovara; b) le limitazioni alla circolazione di cui al presente comma non riguardano i veicoli a emissione nulla (veicoli elettrici), ibridi, a GPL, a metano, gli autoveicoli omologati per quattro o più posti a sedere con almeno tre persone a bordo (pool car) e gli autoveicoli omologati per due posti a sedere con almeno due persone a bordo (pool car);

3 c) veicoli oggetto di deroga al provvedimento di limitazione della circolazione: I. veicoli guidati da soggetti portatori di handicap con patente B speciale (ex F), veicoli guidati da soggetti aventi difficoltà a deambulare comprovata da certificato medico e veicoli al servizio di persone invalide muniti del contrassegno di cui al D.P.R. 24.07.1996 n 503; II. autoveicoli adibiti al trasporto pubblico collettivo (autobus), compresi i taxi, gli autoveicoli a noleggio con conducente e di trasporto collettivo convenzionato di studenti; III. veicoli adibiti a compiti di sicurezza pubblica e di ordine pubblico, di soccorso e di enti in servizio di controllo ambientale e igienico sanitario; IV. veicoli attrezzati per il pronto intervento, la manutenzione di impianti pubblici e privati, a servizio delle imprese e dell utenza civile (sono ricompresi in tale voce gli interventi su impianti elettrici, idraulici, termici, della sicurezza e tecnologici in genere, per interventi di accessibilità all abitazione), i lavori stradali e la manutenzione del verde pubblico; V. veicoli di medici e veterinari in visita urgente comprovata e muniti di apposito contrassegno rilasciato dall ordine professionale; VI. veicoli di soggetti in pronta disponibilità con attestazione rilasciata dal datore di lavoro o con autocertificazione nel caso di lavoratori autonomi; VII. autoveicoli per il trasporto di persone o animali per visite mediche, trattamenti sanitari e riabilitativi programmati e/o continuativi attestati da certificato medico o prenotazione; autoveicoli per il trasporto di persone ospitate presso centri delle strutture protette e residenze sanitarie assistenziali muniti di certificazione rilasciata dalla struttura; veicoli di assistenti domiciliari che prestano servizio presso strutture e/o organizzazioni pubbliche o private con attestazione nominativa rilasciata dalla struttura e veicoli di familiari che assistono parenti ammalati, muniti di certificazione attestante tale necessità rilasciata dal medico curante; VIII. autoveicoli dei cortei funebri e i veicoli di ditte di onoranze funebri per lo svolgimento delle proprie attività; autoveicoli dei cortei matrimoniali; autoveicoli di ministri di culto o di laici autorizzati ad esercitare funzioni religiose diretti o provenienti dalla celebrazione delle funzioni religiose o da luoghi in cui vengono esercitati servizi religiosi; IX. veicoli adibiti al trasporto di farmaci e prodotti per uso medico (es.: gas terapeutici, ecc.) oltre che veicoli di informatori scientifici, durante l espletamento delle loro mansioni, muniti di apposito contrassegno; veicoli adibiti al trasporto di latte e/o liquidi alimentari, prodotti deperibili (es.: frutta, ortaggi, carni, pesci, fiori, latticini, sementi, ecc.) e veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di ospedali, scuole e cantieri; veicoli per il trasporto merci (categorie N2 e N3) in transito dalla sede operativa dell impresa titolare del mezzo alla viabilità esclusa dai divieti e ritorno e veicoli di ditte che svolgono attività di traslochi; X. veicoli degli ambulanti che si recano o di ritorno dai mercati, degli edicolanti e veicoli adibiti al trasporto di giornali, quotidiani e periodici; XI. veicoli diretti o provenienti dagli alberghi cittadini muniti di prenotazione o ricevuta dell albergo; XII. veicoli adibiti al trasporto di rifiuti speciali di ditte iscritte all Albo Nazionale delle imprese esercenti servizio di smaltimento rifiuti; veicoli adibiti al trasporto di carburanti, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo, e allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari; XIII. veicoli degli addetti alla vigilanza privata muniti di tesserino di riconoscimento o di licenza rilasciata dal Prefetto (compresi i veicoli degli addetti che si recano sul posto

4 di lavoro) e veicoli adibiti al trasporto di articoli di monopolio a servizio di esercizi commerciali; XIV. veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo); veicoli diretti alla revisione muniti di prenotazione e veicoli con targa prova ; XV. veicoli del servizio postale, corrieri e veicoli di agenti immobiliari e rappresentanti di commercio, durante l espletamento delle loro mansioni, muniti di iscrizione alla Camera di Commercio o con attestazione rilasciata dalla società per la quale prestano servizio; XVI. veicoli di lavoratori su turno (ciclo continuo o doppio turno) purché l orario di inizio/fine turno ricada fuori dalla fascia oraria 7.00 19.00 muniti di attestazione nominativa, rilasciata dal datore di lavoro o autocertificazione in caso di lavoratore autonomo, indicante la turnazione lavorativa, limitatamente ai percorsi casa lavoro; XVII. veicoli di insegnanti che operano su più sedi scolastiche nello stesso giorno, o che svolgono il proprio lavoro fuori dal territorio comunale o che insegnano nei corsi serali, muniti di certificazione rilasciata dalla Direzione Didattica ; XVIII. veicoli che partecipano a manifestazioni regolarmente autorizzate dalla Prefettura o dagli Enti Locali competenti e/o veicoli a servizio delle manifestazioni; XIX. veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI limitatamente alla manifestazioni organizzate; XX. veicoli diretti agli istituti scolastici per l accompagnamento degli alunni agli asili nido, scuole materne, elementari e medie inferiori, muniti di attestato di frequenza indicante, inoltre, l orario di entrata e di uscita, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo tale orario; XXI. autoveicoli per trasporti specifici e autoveicoli per uso speciale così come definiti dall art. 54 del Codice della Strada (vedi allegato 2); XXII. mezzi di cantiere a servizio della ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, limitatamente ai percorsi dalla sede della ditta al cantiere, con attestazione rilasciata dal datore di lavoro o autocertificazione, nel caso di lavoratori autonomi, indicante la sede del cantiere e la natura dell intervento; 2. nelle giornate non festive di giovedì comprese nei periodi 01/10/2013 30/11/2013 e 07/01/2014 31/03/2014, nella fascia oraria 8.30 18.30, il divieto di circolazione di cui al precedente comma 1 è esteso anche ai seguenti veicoli: veicoli alimentati a benzina EURO 1, EURO 2, EURO 3 non conformi alla direttiva 98/69 B CE e successive; autoveicoli diesel EURO 3, conformi alla direttiva 98/69 A CE e successive, non dotati di filtro antiparticolato (FAP) o di sistema di riduzione della massa di particolato; ciclomotori a due tempi EURO 1, non conformi alla direttiva 97/24 CE Cap. 5 fase II e successive e motocicli a due tempi EURO 1, non conformi alla direttiva 2002/51 CE fase A e successive. L area interessata dal divieto di circolazione è quella indicata al precedente comma 1, lettera a). Le limitazioni di cui al presente comma non riguardano i veicoli di cui al precedente comma 1, lettera b) e lettera c). Il provvedimento di limitazione della circolazione previsto al presente comma 2 può essere revocato nel caso in cui per sette giorni consecutivi antecedenti al giorno di controllo,

5 individuato nella giornata di martedì, non si verifichino superamenti del valore limite giornaliero di PM10 sul territorio regionale. L eventuale revoca verrà comunicata agli organi di informazione entro la giornata di mercoledì. Nelle giornate in cui è sospeso tale divieto di circolazione valgono le disposizioni di cui al precedente comma 1. 3. nelle giornate di domenica 06/10/2013, 03/11/2013, 12/01/2014, 02/02/2014 e 02/03/2014, nelle fasce orarie 8.30 12.30 e 14.30-18.30, il divieto di circolazione di tutti i veicoli secondo le modalità indicate al precedente comma 2. L area interessata dal divieto di circolazione è quella indicata al comma 1, lettera a). Oltre ai veicoli di cui al comma 1, lettera b) e lettera c), le limitazioni di cui al presente comma non riguardano: autoveicoli per il trasporto dei bambini che devono ricevere il Sacramento del Battesimo Comunione Cresima verso la Parrocchia di riferimento e ritorno e veicoli degli invitati alla celebrazione del Sacramento muniti di certificato rilasciato dalla Parrocchia nel quale sia indicato il nome del bambino e l orario di svolgimento del rito; autoveicoli per il trasporto dei tesserati delle Società Sportive che devono partecipare a gare o selezioni muniti di certificato rilasciato dalla Società Sportiva nel quale sia indicato il nome del tesserato, il luogo e l orario di svolgimento della competizione. 4. Per la zona a traffico limitato del Centro Storico oltre alle limitazioni di cui alla presente Ordinanza valgono le disposizioni della specifica Ordinanza dirigenziale prot. 91672/2012 del 02/08/2012. 5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente Ordinanza sono applicate secondo i principi fissati in via generale dalla Legge n 689 del 24.11.1981 e dal Codice della Strada. Fatto salvo l eventuale accertamento di reati, per i quali si procede ai sensi del vigente Codice di procedura penale, le sanzioni amministrative pecuniarie previste sono le seguenti: ai sensi dell art. 7 comma 13bis del vigente Codice della Strada la violazione delle limitazioni alla circolazione previste dalla presente Ordinanza è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 163,00 a 658,00 e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni; l uso di fotocopie di uno dei documenti indicati dalla presente Ordinanza o l uso improprio di uno di questi (veicolo condotto da persona estranea rispetto a quella indicata sul documento, circolazione al di fuori dei contenuti del documento) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 38,00 a 228,00 (pagamento in misura ridotta 76,00). Il versamento delle somme sottoindicate deve avvenire entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione degli estremi della violazione. Relativamente alla sanzione amministrativa pecuniaria per l uso di fotocopie ed uso improprio di uno dei documenti indicati dalla presente Ordinanza, in caso di versamento oltre il termine suddetto, la sanzione sarà maggiorata del 20% in sede di adozione dell Ordinanza di ingiunzione di pagamento. Oltre a quanto previsto dalla presente Ordinanza in tema di sanzioni amministrative pecuniarie, nel caso di contraffazioni o alterazioni ai documenti indicati alla presente Ordinanza, l agente accertatore procede al sequestro del documento redigendo apposito verbale al fine di consentire la redazione dei conseguenti atti di polizia giudiziaria.

6 All esecuzione della presente Ordinanza sono tenuti gli organi di Polizia Stradale di cui all art. 12 del Codice della Strada. p. IL SINDACO L Assessore all Ambiente Simona Arletti

All. 2: Autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale di cui all art. 54 del Codice della Strada 1) Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2 del Codice, autoveicoli per trasporti specifici gli autoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate: a) furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata; b) carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani; c) cisterne per il trasporto di liquidi o liquami; d) cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulverulenti; e) telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato; f) telai con selle per il trasporto di coils; g) betoniere; h) carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo; i) carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell'adr o di normative comunitarie in proposito; j) carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli; k) carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi; l) furgoni blindati per il trasporto valori; m) altre carrozzerie riconosciute idonee per i trasporti specifici dal ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.. 2) Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2 del Codice, per uso speciale i seguenti autoveicoli: a) trattrici stradali; b) autospazzatrici; c) autospazzaneve; d) autopompe; e) autoinnaffiatrici; f) autoveicoli attrezzi; g) autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche; h) autoveicoli gru; i) autoveicoli per il soccorso stradale; j) autoveicoli con pedana o cestello elevabile; k) autosgranatrici; l) autotrebbiatrici; m) autoambulanze; n) auto funebri; o) autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti; p) autoveicoli per disinfezioni; q) auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie purché provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo; r) autoveicoli per radio, televisione, cinema; s) autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti; t) autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili; u) autocappella; v) auto attrezzate per irrorare i campi;

w) autosaldatrici; x) auto con installazioni telegrafiche; y) autoscavatrici; z) autoperforatrici; aa) autosega; bb) autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni; cc) autopompe per calcestruzzo; dd) autoveicoli per uso abitazione; ee) autoveicoli per uso ufficio; ff) autoveicoli per uso officina; gg) autoveicoli per uso negozio; hh) autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento; ii) altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C..