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Transcript:

COMUNE DI MEDA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 22.05.2014

SOMMARIO Articolo 1 Oggetto Articolo 2 Soggetto attivo Articolo 3 Presupposto impositivo Articolo 4 Soggetti passivi Articolo 5 Base imponibile Articolo 6 Aliquote Articolo 7 Detrazioni per l abitazione principale Articolo 8 Dichiarazione Articolo 9 Versamenti Articolo 10 Rimborsi e compensazione Articolo 11 Funzionario Responsabile Articolo 12 Accertamenti, sanzioni, interessi Articolo 13 Riscossione coattiva Articolo 14 Entrata in vigore del regolamento Articolo 15 Clausola di adeguamento 2

Articolo 1 - Oggetto 1. Il presente regolamento, adottato nell ambito della potestà regolamentare prevista dall articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina il tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013 n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti. Articolo 2 Soggetto attivo 1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l intera superficie dell immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo. Articolo 3 Presupposto impositivo 1. Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree edificabili, così come definiti ai sensi dell imposta municipale propria (IMU), ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli. Articolo 4 Soggetti passivi 1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili di cui all articolo 3. 2. Nel caso in cui l oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest ultimo e l occupante sono titolari di un autonoma obbligazione tributaria. 3. L occupante versa la TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento del tributo complessivamente dovuto in base all aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la deliberazione di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore. 4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie. 5. In caso di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all adempimento dell unica obbligazione tributaria. 3

Articolo 5 Base imponibile 1. La base imponibile è la stessa prevista per l applicazione dell imposta municipale propria (IMU) di cui all art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 e successive modificazioni. Articolo 6 - Aliquote 1. Le aliquote, detrazioni e riduzioni sono approvate con deliberazione del Consiglio Comunale entro il 31 dicembre dell anno che precede quello di decorrenza e comunque entro il termine di approvazione del bilancio di previsione riferito all anno di imposta a partire dal quale le stesse devono applicarsi. Le deliberazioni di approvazione delle aliquote, detrazioni e riduzioni acquistano efficacia dalla data di pubblicazione, secondo i tempi e le modalità previste dalla normativa nazionale. Con la medesima deliberazione può essere deliberato l azzeramento dell aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. 2. Con la deliberazione di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. Articolo 7 Detrazioni per l abitazione principale 1. Con la deliberazione di cui all art. 6 il Consiglio Comunale può riconoscere specifiche detrazioni per l abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo l ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l importo in ragione della situazione economica (ISEE) della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti. Articolo 8 Dichiarazione 1. I soggetti individuati all art. 4 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune entro il 30 giugno dell anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo rimangono invariate. Articolo 9 - Versamenti 1. Il versamento della TASI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), nonché tramite apposito 4

bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. 2. Il tributo è versato in autoliquidazione. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l imposta dovuta. 3. Il versamento deve essere effettuato con rate di pari importo scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, con possibilità di pagamento in un unica soluzione entro il 16 giugno. 4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è uguale o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. 5. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 12,00. 6. Il tributo è dovuto per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. 7. Si considerano regolari i versamenti effettuati da un coobbligato anche per conto degli altri a condizione che il versamento soddisfi l intero tributo dovuto e sia effettuato nei termini di legge. 8. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari. Articolo 10 Rimborsi e compensazione 1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. 2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l interesse pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento. 3. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente avanzata nell istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente stesso al Comune a titolo di TASI. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso. 4. Non si procede al rimborso di somme fino a euro 12,00. Articolo 11 Funzionario Responsabile 1. Con deliberazione di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. 5

Articolo 12 Accertamenti, sanzioni, interessi 1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti e successivamente procedere ad emettere avvisi di accertamento. 2. L avviso di accertamento deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. La misura degli interessi è pari al tasso di interesse legale, senza maggiorazioni. Articolo 13 Riscossione coattiva 1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 14 aprile 1910. Articolo 14 Entrata in vigore del regolamento 1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 1 gennaio 2014. Articolo 15 Clausola di adeguamento 1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute. 2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse. 6